La responsabilità delle piattaforme di videosharing per il caricamento di contenuti in violazione del diritto d’autore
Non sussiste in capo al titolare di una piattaforma di videosharing alcun obbligo di preventivo vaglio dell’effettiva titolarità dei diritti d’autore posseduti da parte dei singoli soggetti che caricano i video sullo spazio di memoria a loro messo a disposizione; l’unica ipotesi di responsabilità ipotizzabile in capo al titolare della piattaforma concerne i casi in cui lo stesso sia informato (anche ab origine) dell’illiceità del contenuto dei video caricati; sussiste infatti, in questa evenienza, responsabilità per violazione dei diritti di proprietà intellettuale allorquando il provider, pur specificamente informato, non abbia rimosso i files segnalati dal legittimo titolare del diritto d’autore violato, ovverosia allorquando non venga adempiuto un obbligo specifico di vigilanza a posteriori, sorto a seguito di apposita segnalazione o diffida.
Il titolare della piattaforma non perde il suo carattere neutrale rispetto ai contenuti caricati, ai fini dell’applicabilità delle deroghe di responsabilità previste dagli artt. 16 e 17 D.Lgs. 70/2003, per il solo fatto di attuare operazioni volte alla migliore fruibilità della piattaforma e dei contenuti in essa versati, attraverso -ad esempio- il caso tipico della indicizzazione o dei suggerimenti di ricerca individualizzati per prodotti simili o sequenziali, ovvero quello altrettanto tipico dell’inserzione pubblicitaria e dell’abbinamento di messaggi pubblicitari mirati; in tal caso le clausole di deroga di responsabilità continuano ad operare poiché ci si trova nell’ambito di espedienti tecnologici volti al miglior sfruttamento economico della piattaforma, e non già innanzi a un’ingerenza sulla creazione e redazione del contenuto intermediato; solo se il fornitore di servizi Internet manipola o trasforma le informazioni o i contenuti trasmessi o memorizzati diviene un c.d. hosting attivo e sussiste la piena responsabilità civile secondo le regole comuni.
Al fine dell’attivazione del controllo a posteriori in capo all’ISP è necessaria una diffida specifica contenente gli indirizzi compendiati in singoli url (uniform resource locator), che permettono di identificare in modo univoco un video presente sulla piattaforma; si deve invece escludere che una generica diffida, contenente i soli titoli commerciali dei prodotti audiovisivi, sia idonea a far venire meno la neutralità del gestore e quindi ad attivare la sua responsabilità.
Con riferimento a nuovi caricamenti di video già oggetto di segnalazione mediante url e rimossi, per la titolare della piattaforma sussiste un vero e proprio obbligo giuridico di impedire tali nuovi caricamenti di video già segnalati come violazione del diritto d’autore, essendo ciò pienamente possibile dal punto di vista tecnico. L’obbligo discende dal chiaro disposto normativo dell’art.16 D.Lgs. 70/2003, che stabilisce che il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, ma solo a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita; tale conoscenza subentra certamente allorquando un soggetto segnali la violazione del proprio diritto d’autore e non segua una seria rivendicazione da parte del soggetto che ha caricato il video, ovvero allorquando detta rivendicazione difetti del tutto; una volta a conoscenza dell’illiceità, il titolare della piattaforma di videosharing ha l’obbligo di attivarsi e cooperare con il titolare dei diritti d’autore violati al fine di interrompere effettivamente l’illecito denunciato ed evitare la sua perpetuazione.
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Massimo Bacci
AvvocatoAvvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso...(continua)