L’amministrazione prefettizia
La c.d. “amministrazione prefettizia” – prevista dall’art. 32 d.l. 90/14, rubricato “misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione”, così come modificato dalla legge di conversione 114/2014 – è una misura “ad contractum” che, in presenza di fatti illeciti attribuibili a un’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico che avrebbero precluso tale aggiudicazione o ne imporrebbero la revoca, ritenendo preminente l’interesse pubblico alla prosecuzione dei lavori – attraverso il trasferimento di poteri di cui si è detto ai commissari prefettizi e l’accantonamento dell’utile di impresa derivante dalla commessa pubblica “determinato anche in via presuntiva dagli amministratori” – dà vita ad una “gestione separata” dell’impresa, che assicuri la conclusione dei lavori, evitando tuttavia che l’impresa medesima ne tragga alcun vantaggio.
Il comma 10 dell’art. 32 prevede che la misura si applichi anche nel caso in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e (tuttavia) sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione sia necessaria a garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici, ancorché in presenza dei presupposti di cui all’art. 94, co. 3, d. Lgs. 159/2011.
I poteri di gestione del contratto pubblico e di disposizione dei relativi utili sono destinati a tornare nelle mani degli amministratori solo in caso di revoca e cessazione degli effetti della misura che, secondo la previsione del medesimo comma 10, si verifica “in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell’informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva l’accoglimento dell’istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell’esito della predetta informazione ai sensi dell’art. 91 co. 5 d. Lgs. 159/11”.
L’art. 32 co. 3 dl 90/14 prevede che “per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa ed è sospeso l’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell’impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell’assemblea sono sospesi per l’intera durata della misura”.
Tale sospensione deve intendersi riferita ai poteri di gestione e disposizione dell’impresa, “limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione”, non potendosi prescindere da una lettura sistematica della norma che, al comma 1 lett. b del medesimo articolo, in caso di applicazione della misura, prevede l’attribuzione dei predetti poteri ai commissari di nomina prefettizia, sottraendoli simmetricamente a chi avrebbe continuato a esercitarli ove la misura non fosse intervenuta.
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Arturo Noviello
Laureato a Napoli. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano. Master in Diritto e Impresa e in Diritto della Proprietà Intellettuale. Avvocato presso Fieldfisher. Specializzato in contenziosi e arbitrati in materia...(continua)