Riconoscimento della tutela del diritto d’autore ad opere del design mai registrate in Italia
Le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico ricevono una tutela che non è subordinata o connessa ad alcun onere di preventiva registrazione. Il richiamo alla normativa di diritto interno appare del tutto idoneo e sufficiente per fondare il riconoscimento della tutela del diritto d’autore in presenza dei relativi presupposti e fin dall’epoca della loro creazione anche ad opere del design mai registrate e questo vale anche per ciò che non risulta direttamente regolato dalla Direttiva n. 71/98 e cioè proprio per la fattispecie del design d’autore mai registrato per l’identità degli interessi coinvolti e la necessità del loro bilanciamento. La ricerca dei riscontri esterni, obiettivi, verificabili e non limitati alla naturale autoreferenzialità di un ambiente ristretto alla sola cerchia dei designers, ma estesi ad un più ampio orizzonte culturale, è un criterio utile al fine di verificare se esista o meno un’opinione consolidata e diffusa – ovvero maturata e confermata nel corso del tempo – rispetto al riconoscimento ad una determinata opera di design di un significato e di un valore che trascenda la mera attitudine della sua forma esteriore ad attirare l’attenzione del consumatore e di dare ad oggetti di uso comune una loro peculiarità.