Comunione del diritto di utilizzazione economica dell’opera cinematografica
Quando i diritti immateriali di utilizzazione economica delle opere cinematografiche sono in comunione ex art. 1100 e segg. c.c, deve ritenersi che il singolo comproprietario possa concedere il diritto di distribuzione a terzi, laddove ciò non impedisca ad altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto ex art. 1102 c.c.. Ove i comproprietari abbiano previsto una determinata destinazione del bene in comune, la stipula del relativo contratto rappresenta atto di ordinaria amministrazione che può essere compiuto ex art. 1105 c.c. dal singolo comunista senza necessità di espresso assenso degli altri che si presume compiuto nell’interesse di tutti.