Art. 2476 c.c.
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Azione di responsabilità ex art. 2476, co. 6, c.c. per false informazioni sulle condizioni della società
In caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull’assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova [ LEGGI TUTTO ]
Onere probatorio della curatela fallimentare nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori
L’omessa tenuta della documentazione contabile o l’omessa consegna all’ufficio fallimentare, pur costituendo di per sé violazione degli obblighi di condotta che gravano sull’amministratore, non escludono la necessità per il curatore di individuare specifici episodi di mala gestio commessi dall’amministratore da porsi in nesso di causalità [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità del curatore fallimentare verso l’amministratore di Srl
Illegittimità delle delibere di revoca dell’amministratore di srl e di esercizio dell’azione di responsabilità. Abusivo frazionamento della domanda.
Non si configura un abusivo frazionamento della pretesa creditoria dell’amministratore revocato quando le domande svolte si fondano su un diverso titolo giuridico: tale è il caso della domanda di adempimento dell’obbligo contrattuale di pagamento degli importi dovuti [ LEGGI TUTTO ]
Sequestro giudiziario di quote e violazione dell’art. 2479 codice civile
È pacificamente ammissibile il sequestro giudiziario nell’ipotesi di esperimento di azioni contrattuali, [ LEGGI TUTTO ]
Sul diritto di informazione e controllo nella s.r.l.
Nella s.r.l. il socio che non partecipa all’amministrazione ha il diritto soggettivo potestativo di consultare ed estrarre copia dai libri sociali e da tutta la documentazione relativa all’amministrazione della società, al fine di avere contezza dell’andamento societario e di controllare l’attività gestoria: sussiste quindi un [ LEGGI TUTTO ]
Induzione a contrarre e risarcimento del danno
La parte che, mediante falsa rappresentazione delle proprie disponibilità economiche, abbia indotto un altro soggetto a concederle in affitto un immobile ad uso commerciale, non potendo poi corrispondere i relativi canoni, è tenuta al pagamento degli stessi quale risarcimento del danno [ LEGGI TUTTO ]
Azione di responsabilità spettante al socio e al terzo nelle S.p.A. e nelle S.r.l.
È legittimato il terzo, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l’azione contrattuale di cui all’art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 della legge fall.
Risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 2395, benché dettata con riferimento agli amministratori di Spa, anche nel caso di analoghe azioni promosse dal socio o dal terzo nei confronti di amministratori (ancorché cessati) di altri tipi di società, ivi comprese quelle di persone.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2393 c.c. non è richiesto un comportamento degli amministratori volontariamente diretto contro i singoli soci o i terzi, ma l’esistenza di un danno patrimoniale subito direttamente da parte di costoro in conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori, assumendo rilievo il profilo psicologico come espressione della mera volontarietà dell’atto illecito ovvero come mancata attenzione e diligente cura nel compiere -o nel non astenersi dal compiere- un atto contrario alla legge o all’atto costitutivo.
In tema di azione individuale spettante al terzo (o al socio) di cui all’art. 2395 c.c. è richiesta la prova in base a conferente allegazione che costui abbia sofferto un danno diretto al proprio patrimonio o più in generale alla propria sfera giuridico-patrimoniale, in conseguenza della condotta dolosa o colposa degli amministratori. Ove viceversa il danno incida sul patrimonio sociale il pregiudizio per il singolo socio o per il singolo terzo è solo un effetto indiretto e riflesso del danno alla società e si è pertanto al di fuori della previsione in oggetto. Nello specifico, costituiscono condotte in relazione alle quali difetta il carattere del danno diretto p.es. quelle degli amministratori che abbiano impedito il conseguimento di utili ovvero abbiano danneggiato il patrimonio della società e reso impossibile la liquidazione delle quote sociali.
È irrilevante che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni e nello svolgimento dei loro incarichi ovvero al di fuori delle loro incombenze ed è altresì irrilevante la circostanza che l’atto lesivo sia stato eventualmente compiuto nell’interesse della società o a vantaggio della stessa; infatti la formulazione dell’art. 2476, 6° comma, c.c. dimostra che, ai fini della sua applicazione, rileva esclusivamente l’incidenza diretta del danno, ascrivibile agli amministratori, sul patrimonio o sulla sfera personale dei singoli soci o dei terzi.
Onere di allegazione e di prova nelle azioni di responsabilità.
Nelle azioni di responsabilità – siano esse svolte dalla società ovvero dal socio al quale il terzo comma dell’art. 2476 c.c. conferisce la legittimazione straordinaria al loro promuovimento e siano esse svolte nei confronti degli amministratori ovvero dei liquidatori [ LEGGI TUTTO ]
Carenza di allegazione e prova del danno e liquidazione equitativa
La riscontrata lacuna in ordine all’allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all’equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l’equità soccorre quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità.