Oltre ad essere competente rispetto all'azione di accertamento dell'esclusione del socio per morosità nel pagamento dei canoni previsti dallo statuto e dal regolamento della cooperativa, la sezione specializzata in materia di imprese è altresì competente ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 27.6.2003 n. 168 a pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell'alloggio sociale assegnato allo stesso socio: si tratta, infatti, di una controversia relativa a rapporti societari disciplinati dall'art. 2511 e ss. c.c.
Con riferimento alla lite avente ad oggetto una fattispecie di finanziamento della controllata da parte dei soci della controllante e del relativo diritto di regresso fra soci, è competente per materia, ai sensi dell’art.3, comma 2, lett. a) del d. lgs n. 168/2003, la sezione specializzata delle imprese del Tribunale competente per territorio, e ciò in quanto la fattispecie in oggetto è relativa a vicende inerenti a rapporti societari.
La condotta dell'amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell'impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i rimedi necessari per il superamento dello stesso, non è di per sè in linea con i doveri gestori oggi predicati dall'art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.
La controversia riguardante un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di un Gruppo Europeo di Interesse Economico ha ad oggetto diritti disponibili ed è soggetta alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del gruppo. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile poiché non rientra tra le controversie in cui vengono in rilievo interessi generali della società di natura pubblicistica o nelle quali si lamenti la violazione di norme poste a tutela di interessi pubblici o ultra-individuali. Tale azione pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, concerne diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto di natura contrattuale ed è attribuita alla società a tutela di interessi che non superano i limiti della stessa compagine sociale e che, quindi, non investono interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto. (altro…)
La domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione di quote rientra senz’altro nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa ex art.3 secondo comma lett.b) d.lgs. n.168/2003, essendo poi irrilevante ai fini della competenza che, come eccepito dalla convenuta, parte attrice non sia legittimata a svolgere tale domanda in quanto riguardante res inter alios acta, la competenza essendo determinata sulla base della domanda ed a prescindere dalla sua fondatezza. (altro…)
L'art. 669 quater, primo comma, c.p.c., individua come giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere nel procedimento cautelare, quello avanti al quale pende il giudizio di merito, indipendentemente dal corretto radicamento della competenza. La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente introduca la causa di merito davanti ad un giudice incompetente, senza che l'eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l'eccezione fondata. L'inconveniente (altro…)
Le questioni di competenza devono essere delibate e decise sulla base della domanda, ovverosia della prospettazione in fatto e in diritto formulata dalla parte attrice, al di là della fondatezza di essa (cfr. sul punto, per tutte, Cass. Sez. Lav. 6319/1987, Cass. 1916/1993, e Cass. 5594/1996). Gli elementi a cui occorre fare riferimento nel determinare la sussistenza o meno della competenza funzionale sono il petitum e la causa petendi della domanda oggetto di causa così come formulata
in atto di citazione, e ciò a prescindere dalla circostanza che la fattispecie fattuale oggetto del giudizio sia stata o meno correttamente sussunta da parte attrice nella fattispecie normativa invocata nella causa petendi in concreto enunciata, ed a prescindere altresì dal fatto che successivamente parte attrice abbia parzialmente rettificato la causa petendi.
Un modello contrattuale è un bene immateriale e non materiale, in quanto l’oggetto dell’attività ideativa non consiste nella realizzazione di un documento fisico ma nell’ideazione intellettiva di un modello (cosiddetto corpus mysticum) poi trasfuso in un supporto cartaceo (cosiddetto corpus mechanicum). Tale modello ha invero una sua consistenza (di tipo immateriale, o meglio di tipo concettuale e intellettuale) che prescinde dal supporto materiale sul quale è trascritto e si distingue da esso. (Nel caso di specie trattavasi di modello di DUVRI).
I beni immateriali giuridicamente rilevanti in ambito aziendale sono solo quelli previsti dall’ordinamento, costituendo essi un numero chiuso. Esclusa, quindi, l’applicazione della normativa sul diritto d’autore e della normativa sulla concorrenza (per espressa dichiarazione di parte attrice) ed esclusa pure l’applicazione della normativa posta a tutela dei beni immateriali dal c.p.i., l’utilizzo da parte del convenuto di un modello contrattuale identico a quello elaborato dall’attore non può essere considerato illecito in quanto non si pone in violazione di alcuna norma giuridica ritualmente azionata.
La mancata riconducibilità della cessione di azienda alle materie indicate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, come modificato dalla L. 27/2012 che ha istituito il Tribunale delle Imprese, non comporta l’incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa, la quale si occupa anche di altre materie secondo un riparto di competenze interno tra le varie sezioni del Tribunale.
La causa relativa al rilascio dell’immobile assegnato dalla società cooperativa al socio poi escluso, nonché alla condanna al pagamento dei canoni scaduti, interessi e di altre indennità, riguarda i rapporti societari tra socio e cooperativa ed è disciplinato dagli artt. 2511 e ss. c.c., cosicché, ai sensi dell’art. 3, D.lgs. 27.6.2003 n. 168, è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
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Le controversie tra una società di capitali ed un suo consigliere d'amministrazione, aventi per oggetto domande di condanna della società al pagamento di somme in thesi dovute per l'esercizio delle funzioni d'ufficio, non sono da considerarsi soggette al rito processuale del lavoro ai sensi dell'articolo 409, comma terzo, del codice di rito civile in quanto (erroneamente) vertenti su un rapporto di lavoro bensì (altro…)
La qualificazione di rapporti giuridici come "sociali" è perfettamente equivalente a quella di "societari", trattandosi di aggettivi indifferentemente utilizzati dal legislatore nell’ambito della regolamentazione del tipo società di capitali e nell’arbitrato statutario (così ad esempio: se “societario” è l’aggettivo utilizzato dal legislatore all’art. 3 co. 2° lett. a) del d. lgs. n. 168/2003, al rapporto “sociale” fa riferimento l'art. 34, co.4 del d. lgs. n. 5/2003). Quindi, qualora lo statuto di una società di capitali preveda (anche) la devoluzione (altro…)
Va esclusa la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di concorrenza sleale nella quale l’ipotizzata lesione degli interessi riguardi il know-how aziendale in senso ampio e la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all’accertamento dell’illecito concorrenziale.
La prova della condotta lesiva per concorrenza sleale in presenza di prezzi scontati deve tenere conto della somiglianza tra le entità commerciali prese in considerazione (nello specifico negozio e outlet) e deve dimostrare che l’abbassamento dei prezzi sia dipeso da una politica di sconti “fuori misura” e non da un'autonoma decisione di praticare prezzi più alti al fine di incrementare i ricavi.