L'opera coreografica, purché dotata delle caratteristiche di creatività ed originalità, costituisce opera dell'ingegno protetta dalla legge sul diritto d'autore. Il fatto che l'autrice della coreografia di un'opera lirica trasmessa in un programma televisivo non sia stata minimamente citata come autrice della stessa integra la violazione del diritto morale d'autore che, come è noto, si articola anche nel diritto alla paternità dell'opera, cioè nel diritto dell'autore di presentarsi come tale agli occhi del pubblico. (altro…)
Lo sfruttamento dell’immagine dell’attore, a fini di lucro e senza la sua autorizzazione, è (altro…)
Sono da considerare opera dell'ingegno i videogiochi che si costituiscono come prodotto complesso, in quanto comprendenti non solo un programma per elaboratore, ma anche (altro…)
Uno spettacolo circense è tutelato dal diritto d’autore ove l’impianto complessivo dell’opera, lo spunto narrativo, l’ambientazione, la scelta e il sistema di presentazione dei personaggi, le scenografie, il ritmo impresso alle sequenze sceniche e gli snodi narrativi evidenzino (altro…)
Nel confronto tra spettacoli circensi, al fine della verifica di un eventuale plagio, deve essere accertata non solo e non tanto la semplice somiglianza tra gli spettacoli o fra i brani degli spettacoli ma l’effettiva corrispondenza (altro…)
In tema di diritto d'autore, a fronte del riconoscimento offerto dall’art. 12 l.d.a. del diritto esclusivo del titolare all’utilizzazione economica dell’opera, l’art. 100 l.d.a. precisa che (altro…)