Qualora il titolare di un marchio provi che nel territorio italiano si stiano compiendo degli atti di contraffazione, sussiste la giurisdizione del giudice (altro…)
Dopo la cessazione del rapporto di fornitura non è consentito al venditore finale l'utilizzo del segno distintivo del fornitore nelle proprie insegne, là dove non sussista per le modalità dell'utilizzo e le circostanze del caso concreto l’ipotesi della funzione descrittiva dei prodotti commercializzati prevista dall’art.21, comma 1, lett. c) c.p.i. (altro…)
Le regole di competenza ex art. 120 CPI valgono anche per le azioni di accertamento negativo. (altro…)
Nel confronto tra marchi registrati, in coerenza con la funzione intrinseca del segno distintiva dell'origine del prodotto, l'apprezzamento sulla confondibilità tra segni similari dev'essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso (altro…)
La distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che (altro…)
In caso di marchio “debole” riferito a un prodotto farmaceutico, è sufficiente la sussistenza di differenze minime tra detto segno distintivo e altro marchio, relativo a un prodotto concorrente, per escludere che esista il rischio di confusione fra i due e, pertanto, che (altro…)
In tema di tutela del marchio ed altri segni distintivi in internet, la riproduzione integrale e pedissequa nel domain name di un segno registrato, anche con l’aggiunta di insignificanti variazioni, costituisce violazione dei diritti spettanti sul marchio in relazione all’art. 22, comma 1 c.p.i.
Il rischio di confusione si concreta anche nell’ipotesi in cui il pubblico possa credere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate. Tale valutazione va compiuta globalmente, (altro…)
È principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, (altro…)
Quando due segni condividono il cd. "cuore", l'aggiunta di una lettera non è sufficiente a differenziarli in modo rilevante. In particolare, nel determinare se esiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, devono essere tenuti in considerazione l'affinità tra le attività delle imprese e i prodotti per i quali il marchio è adottato, la circostanza che (altro…)
La nozione di identità di segno distintivo, rilevante ai fini della fattispecie considerata dall'art. 20, lett. a), c.p.i., presuppone la simmetria sostanziale e numerica dei componenti degli elementi posti in comparazione. Il rischio di associazione tra i segni ex art. 20 lett. b) c.p.i. si verifica allorquando il consumatore, pur rendendosi conto che i segni distintivi in conflitto sono di titolarità di due imprese diverse e che pertanto (altro…)