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Modelli registrati e non registrati, diverso livello di protezione e onere probatorio
Nel caso sia eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, è onere della parte che ha sollevato l’eccezione indicare, con riferimento...

Nel caso sia eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, è onere della parte che ha sollevato l’eccezione indicare, con riferimento a ogni criterio indicato dall’art. 120 CPI, le ragioni dell’incompetenza; in difetto, tale eccezione si deve ritenere come non proposta.

Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, l'utilizzatore informato va individuato nel destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell'offerta disponibile.

Il giudizio sull'esistenza del carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, deve  essere relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato. Se, quindi, nel settore in questione esistono pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo; viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti (cfr. Cass. 23975/2020).

Il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato beneficia di un ridotto livello di protezione, atteso che, da un lato è protetto unicamente contro la copiatura (intesa dalla giurisprudenza italiana costante quale pedissequa imitazione) del suo disegno o modello, e, dall’altro, la durata della protezione a lui offerta è limitata a tre anni a partire dalla prima divulgazione al pubblico.

Per quanto attiene al riparto dell’onere probatorio nei giudizi di contraffazione di disegni o modelli non registrati, spetta a chi agisce in giudizio allegare la novità del suo prodotto, indicando anche i suoi caratteri individualizzanti, e provare il momento della sua divulgazione, fondando così la presunzione di validità del suo modello; spetta invece al resistente contestare tali requisiti, indicando quali disegni o modelli precedono la divulgazione di quello del ricorrente, con effetto distruttivo della sua novità o individualità.

Nell’accordare tutela ai modelli non registrati, deve essere vietata solo una imitazione che si sostanzi in una sovrapponibilità assoluta tra modello “originale” e modello del prodotto “contraffatto” in quanto vi è l’esigenza di contemperare la tutela dell’originalità creativa con l'affidamento dei terzi operanti sul mercato che, in buona fede, potrebbero incappare negli “asseriti” diritti di esclusiva altrui, dei quali, tuttavia, non possano conoscere limiti ed esistenza, perché, appunto, non sono stati oggetto di registrazione.

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Divulgazione, valutazione del carattere individuale e imitazione servile del design comunitario
Ai fini della protezione accordata ai disegni o modelli non registrati ai sensi dell’art. 11 Reg. CE n. 6/2002,, la...

Ai fini della protezione accordata ai disegni o modelli non registrati ai sensi dell'art. 11 Reg. CE n. 6/2002,, la divulgazione all’interno di un solo Stato membro può essere sufficiente, purché sia fatta in modo tale che gli ambienti specializzati del settore all’interno dell’Unione europea possano venire a conoscenza di tale disegno o modello, anche grazie alla divulgazione a mezzo sito Internet.

La valutazione del carattere individuale deve tener conto anche del “margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello”. Questa regola impone in particolare di valorizzare gli elementi individualizzanti che il designer ha saputo introdurre nella forma alla luce dei vincoli di progettazione specifici al bene considerato, derivanti specie dalle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto e/o da eventuali prescrizioni legislative applicabili al medesimo, e incombe sul titolare del modello di fatto indicare gli elementi di tale disegno o modello che a suo avviso gli conferiscano carattere individuale.

La norma contenuta nell’art. 2598 n. 1 c.c. postula l’imitazione di un prodotto la cui forma abbia valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Dunque, l’imitazione rilevante non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e, cioè, idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

I due illeciti costituiti l’uno dalla contraffazione del modello, l’altro dall’imitazione servile possono concorrere, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.

 

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Mancanza di tutela per il modello non registrato nel regime antecedente il regolamento comunitario n. 6/2002
In materia di disegni e modelli, qualora l’ideazione del modello oggetto della domanda di tutela sia antecedente all’entrata in vigore...

In materia di disegni e modelli, qualora l’ideazione del modello oggetto della domanda di tutela sia antecedente all’entrata in vigore del Codice di proprietà industriale ed anche del Regolamento comunitario del 12 dicembre 2001 n. 6/2002, deve aversi riguardo alla disciplina normativa vigente all'epoca, ossia al R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, recante il “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali”: essa prevedeva che potessero costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che fossero nuovi ed avessero carattere individuale. Tale normativa, invece, non apprestava tutela per i modelli non registrati, i quali potevano dunque essere eventualmente protetti ai soli sensi della normativa sul diritto d’autore, previa verifica della sussistenza dei requisiti della creatività e del valore artistico.

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Riconoscimento della tutela del diritto d’autore ad opere del design mai registrate in Italia
Le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico ricevono una tutela che non...

Le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico ricevono una tutela che non è subordinata o connessa ad alcun onere di preventiva registrazione. Il richiamo (altro…)

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Contraffazione di modelli non registrati e concorrenza sleale parassitaria c.d. sincronica
Il gradiente richiesto dal Regolamento 6/2002/CE quanto alla novità del nuovo design rispetto alle anteriorità è modesto, concretandosi tale accertamento...

Il gradiente richiesto dal Regolamento 6/2002/CE quanto alla novità del nuovo design rispetto alle anteriorità è modesto, concretandosi tale accertamento nella sola verifica che (altro…)

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Contraffazione di modello di fatto e di disegno comunitario
La domanda di accertamento di contraffazione rispetto a un modello di fatto proposta nella 1° memoria, 183, 6° comma c.p.c....

La domanda di accertamento di contraffazione rispetto a un modello di fatto proposta nella 1° memoria, 183, 6° comma c.p.c. non costituisce domanda nuova rispetto a quella formulata con la citazione introduttiva del giudizio avente ad oggetto la richiesta di tutela di un’esclusiva fondata su un disegno/modello registrato. Essa rappresenta semmai (altro…)

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