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Il provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005 guarda alle sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il 2005
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni...

La decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.  Quando la fideiussione si pone fuori dal periodo temporale di accertamento individuato dalla decisione n. 55/2005 citata, si versa nell'ipotesi della causa "stand alone" ed è, pertanto, onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.

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Titolarità dell’azione, effettiva titolarità del diritto azionato e ius postulandi del procuratore
Non può ritenersi sufficiente, ai fini della costituzione in giudizio, il deposito di una procura e la dichiarazione del difensore...

Non può ritenersi sufficiente, ai fini della costituzione in giudizio, il deposito di una procura e la dichiarazione del difensore che la causa viene patrocinata, non già nell’interesse dell’attrice costituita, bensì nell’interesse di un altro soggetto, che è l’unico a rivendicare diritti discendenti dalla proprietà dei beni oggetto di causa.

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Sulla nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. delle fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust
A differenza di altre clausole presenti nello schema negoziale predisposto dall’ABI – che non comportano un ingiustificato aggravio della posizione...

A differenza di altre clausole presenti nello schema negoziale predisposto dall’ABI – che non comportano un ingiustificato aggravio della posizione del fideiussore in quanto funzionali a garantire l’accesso al credito bancario – le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Pertanto, tali clausole contengono previsioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990, art. 1, comma 2, lett. a). La distorsione della concorrenza derivante dall’applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI non è il portato di un contratto tra imprese, ovvero di negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto, ma di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali” (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di coordinare verso un comune interesse, le attività economiche.

 

Quanto al tipo di tutela che l’ordinamento riconosce ai privati che abbiano stipulato fideiussioni “a valle” riproduttive della intesa vietata, quella che consente di assicurare il rispetto degli interessi coinvolti nella vicenda è data dalla nullità parziale, limitata alle sole clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario predisposto dall’ABI. Tale soluzione costituisce applicazione del principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale sotteso all’art. 1419, comma 1, c.c. L’estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI all’intero negozio costituisce evenienza di ben difficile riscontro, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l’effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l’effetto di alleggerirne la posizione, cosicché non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se, quale socio della società garantita, interessato all’erogazione del finanziamento, avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle. Sotto altro aspetto l’imprenditore bancario, ha interesse a mantenere la garanzia personale delle fideiussioni anche senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l’alternativa sarebbe l’assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.

 

L’interesse ad agire, sotteso alla domanda di nullità di clausole che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI, presuppone che il garante alleghi tempestivamente l’effetto utile derivante dalla disapplicazione delle clausole nulle. [Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che gli attori, pur deducendo in via subordinata la nullità parziale della fideiussione, non avevano eccepito alcuna decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c., applicabile una volta caducata la clausola derogatoria. Conseguentemente, è stato rilevato il difetto di interesse degli attori ad agire per la nullità di tali clausole quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la banca aveva rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c.]

 

Il fideiussore che sia socio, anche se di minoranza, della società garantita, non è liberato in caso di mancata preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell’esercizio delle prerogative proprie di componente dell’assemblea (quanto meno in occasione dell’approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza in capo alla banca creditrice.

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Nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.: necessaria produzione in giudizio del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia
Nelle cause aventi ad oggetto la declaratoria di nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine ex art....

Nelle cause aventi ad oggetto la declaratoria di nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. contenute in un contratto di fideiussione omnibus in quanto conformi a quelle contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust, la mancata produzione in giudizio di tale provvedimento  non consente la valutazione della fondatezza della pretesa azionata. [Nel caso di specie, le pretese dell'attrice sono state respinte dal Tribunale in quanto essa non aveva prodotto in giudizio tale provvedimento. Peraltro, il Tribunale ha altresì rilevato come la fideiussione contestata fosse stata sottoscritta nel 2016, ossia in un periodo diverso da quello preso in considerazione da Banca d'Italia. Trattandosi, quindi, di causa "stand alone", l'attrice non avrebbe potuto giovarsi del citato provvedimento quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, ma avrebbe dovuto provare il perdurare della stessa. Infine, il Tribunale ha rilevato come l'attrice non avrebbe ottenuto alcun beneficio concreto dalla caducazione della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., posto che essi erano stati rispettati dal creditore].

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Le fideiussioni specifiche non rientrano nell’ambito dell’accertamento del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia
Lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della Banca d’Italia nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 era...

Lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte della Banca d’Italia nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 era stato predisposto dall’Associazione bancaria italiana nel corso dell’anno 2003 e riguardava unicamente le fideiussioni omnibus rilasciate a garanzia di operazioni bancarie che, essendo un modello contrattuale di uso corrente, per la sua diffusività avrebbe comportato l’estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, finendo così per ostacolare la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante. Tale valutazione sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente. Dunque, la mera corrispondenza di alcune clausole contenute in una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un’intesa vietata, cioè non può avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Da tale ricostruzione deriva che, in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall’Autorità di vigilanza competente, che abbia accertato l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art.2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, relativa alla formulazione delle tre clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI, l’onere probatorio relativo all’esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all’epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

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Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia costituisce prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale per le sole fideiussioni omnibus stipulate tra il 2002 e il 2005
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni...

La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, l'attrice contestava la nullità delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenute in una fideiussione specifica, rilasciata nel 2007  a garanzia di un contratto di leasing finanziario. Il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia quale prova privilegiata. Trattandosi, quindi, di causa "stand alone", l'attrice avrebbe dovuto provare la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale; prova che, tuttavia, non era stata fornita].

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Intesa illecita restrittiva della concorrenza (acciaio per cemento armato precompresso): termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno e vincolatività della decisione della Commissione Europea
La decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per l’azione per il risarcimento del danno a seguito di violazione dell’art. 101...

La decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per l’azione per il risarcimento del danno a seguito di violazione dell’art. 101 TFUE deve essere individuato nella data in cui il provvedimento sanzionatorio della Commissione europea è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [nel caso di specie  la decisione COMP/38.344 del 30 giugno 2010 della Commissione Europea era stata pubblicata nella sua versione non-confidenziale in data 13.3.2012 ed aveva statuito in merito al fatto che alcune società avevano partecipato alla stipulazione ed attuazione di accordi e pratiche concordate ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE riguardanti la vendita di acciaio per precompressione, partecipando ad accordi a livello paneuropeo e/o nazionale/regionale e concordando un sistema di coordinamento che consentiva il flusso di informazioni tra i due cartelli]. Non rilevano in senso contrario eventuali informazioni rese note dalle imprese soggette agli accertamenti nei propri bilanci annuali che non forniscano informazioni specifiche sui fatti indagati e sull'identità dei presunti responsabili.

Ai sensi dell’art. 16 Reg. UE 1/03, il giudice nazionale nel pronunciarsi su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 101 TFUE già oggetto di una decisione della Commissione europea, non può prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Tali accertamenti risultano quindi per il giudice nazionale vincolanti rispetto all’accertamento dell’esistenza degli accordi illeciti valutati e definiti nella Decisione della Commissione tra i soggetti sopposti a sanzione.

Il consulente nominato dall'ufficio può sempre avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni assunte dal collaboratore.

Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome - e pure se diversi siano i titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni.

L’eccezione di compensatio lucri cum damno – cui si riconosce appartenere quale categoria specifica l’eccezione di trasferimento a valle del sovrapprezzo in materia antitrust – ha  natura di eccezione in senso lato, volta a dare rilievo cioè non alla prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. In ogni caso, la natura di eccezione in senso lato della compensatio lucri cum damno non esime chi la invoca di dimostrarne il fondamento, così dovendosi confermare che il relativo onere probatorio ricade in ultima analisi in capo al soggetto che ha formulato l’eccezione.

Quando la transazione è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, essa non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale fra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c. In particolare deve ritenersi che, ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo grava sugli altri coobbligati.

 

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Fideiussioni omnibus e nullità parziale per intesa anticoncorrenziale
Con riferimento alla situazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi...

Con riferimento alla situazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso , anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o a esso contrarie. Si tratta infatti di documentazione che, raccogliendo gli esiti di un’esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, assume valore intrinseco di fonte probatoria privilegiata dell’illecito antitrust.

 

Con il provvedimento n. 55 del 2005, la Banca d’Italia – all’epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all’AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 – aveva appurato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. [Nel caso di specie, gli attori demandavano l'accertamento della nullità di un contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2005 e contenente le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c censurate da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale non ha accolto la domanda in quanto, rifacendosi alla pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha ritenuto che dall'accertata violazione della normativa antitrust possa derivare solamente la nullità delle clausole citate e non dell'intero contratto. Nullità parziale che gli attori non avevano domandato].

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Contratto autonomo di garanzia e irrilevanza della decisione di Banca d’Italia n. 55/2005 ai fini della nullità per intesa anticoncorrenziale
Con la decisione n. 55/2005, Banca d’Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni...

Con la decisione n. 55/2005, Banca d'Italia ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005. [Nel caso di specie, gli attori demandavano la nullità di diversi contratti di fideiussione denunciandone la conformità allo schema ABI censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale di Milano ha dichiaro inutilizzabile tale decisione come prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale in quanto ha ritenuto che i contratti di fideiussione oggetto del giudizio fossero, invero, contratti autonomi di garanzia].

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Delegabilità nella mediazione: necessità di una procura speciale sostanziale non autenticabile dal difensore
La previsione dell’art. 8, primo comma, d.lgs. n. 28/2010, della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai...

La previsione dell'art. 8, primo comma, d.lgs. n. 28/2010, della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Nondimeno, la necessità della comparizione personale delle parti, non comporta che si tratti di attività non delegabile, mancando una espressa previsione in tal senso e non venendo in considerazione un atto avente natura strettamente personale: ne deriva che la parte che intende iniziare l’azione (ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche, ma non solo, dal suo difensore.

Per poter validamente delegare un terzo a partecipare in sua vece alle attività di mediazione, la parte è però tenuta a conferire tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.

Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

Di conseguenza, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

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Inapplicabilità del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia ai contratti autonomi di garanzia e alle fideiussioni specifiche
La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non può costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale evocato con riferimento ad un contratto...

La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia non può costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale evocato con riferimento ad un contratto autonomo di garanzia stipulato nel 2010, in quanto, in quella sede, l’Autorità di vigilanza ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie e nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005.

La decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’ABI  per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.

In una causa "stand alone" è onere della parte che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale provarne l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.

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Valore di prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia e sua inapplicabilità alle fideiussioni specifiche
Le conclusioni assunte dall’Autorità garante della concorrenza, se non impugnate o passate in giudicato a seguito del relativo contenzioso dinanzi...

Le conclusioni assunte dall’Autorità garante della concorrenza, se non impugnate o passate in giudicato a seguito del relativo contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, costituiscono “prova privilegiata” in relazione alla sussistenza del comportamento accertato, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti possano offrire prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie.

L’accertamento della Banca d’Italia contenuto nel provvedimento n. 55/2005 si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall’associazione di categoria per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie.

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