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Controversie relative a contratti di cessione di partecipazioni sociali: competenza delle Sezioni Specializzate
Ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti...

Ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause e i procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Inoltre, in base all’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 168/2003, “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. A tale riguardo, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque a oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché la controversia a esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa.

In tema di cessione di partecipazioni sociali, qualora sia stata accertata in giudizio l’esistenza di un accordo simulatorio intercorso tra le parti relativamente al prezzo concordato e alle relative modalità di pagamento, alla quietanza espressa nell’atto notarile non può attribuirsi valore di confessione.

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Competenza territoriale e sede effettiva della società
Nelle controversie in cui sia convenuta una società, non è applicabile l’art. 19, co. 1, c.p.c. – nella parte in...

Nelle controversie in cui sia convenuta una società, non è applicabile l’art. 19, co. 1, c.p.c. - nella parte in cui individua la competenza del giudice del luogo in cui la persona giuridica ha una sede effettiva - quando non sia stato dimostrato in giudizio che in questa stessa si esercita la prevalente attività concernente la vita societaria.

Nell’ordinamento interno vale il principio presuntivo secondo cui la sede effettiva della società coincide con la sua sede legale, salvo rigorosa prova contraria. Pertanto ove non sia provato che, nel luogo del giudice adito, la sede della convenuta è il reale centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa la presunzione non può dirsi superata, con l’effetto della conseguente pronuncia d’incompetenza territoriale dell’ufficio. Ai fini della prova dell’effettività della sede, nemmeno rileva la generica circostanza che l’attività d’impresa di cui all’oggetto sociale non si esplichi nel luogo della sede legale. Per superare l’anzidetta presunzione di coincidenza e radicare la competenza del giudice del luogo diverso da quello della sede legale, è necessario dimostrare che in quest’ultimo operano i dirigenti della società, vi è tenuta l’intera contabilità e si costituisce regolarmente l’assemblea dei soci. Sicché, in difetto di tali elementi, la sede dovrà ritenersi meramente operativa ed inidonea a giustificare la relativa competenza dell’autorità giudiziaria del luogo.

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Perimetro di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa
Deve escludersi la competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nel caso in cui la controversia, avuto...

Deve escludersi la competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nel caso in cui la controversia, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi della domanda attorea, non abbia ad oggetto un rapporto societario, poiché l’azione svolta non involge questioni inerenti la partecipazione sociale, che rileva solo in via mediata, ma attiene alla validità o meno di una serie di contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, rispetto ai quali l’acquisto delle azioni e la relativa titolarità non rileva quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell’impresa ovvero ai benefici di essa.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall’art. 2, comma 1 lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Deve essere pertanto esclusa la speciale competenza delle sezioni specializzate per l’impresa allorchè non di rapporto societario in senso proprio si tratti, ma di mero e occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni al capitale dell’ente collettivo.

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Divieto di assistenza finanziaria e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Non sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa ove la disciplina del divieto dell’assistenza finanziaria di cui...

Non sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa ove la disciplina del divieto dell’assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 cc sia richiamata semplicemente come norma imperativa che, ove violata, comporterebbe la nullità dei negozi collegati di finanziamento ed acquisto azionario, ma non ne viene pretesa l’applicazione a tutela dei diritti del socio ovvero degli interessi della società a mantenere integro il proprio capitale, nel contesto di un rapporto societario.

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Assegnazione di quote di s.r.l. al creditore pignoratizio e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può promuovere l’esecuzione forzata...

Il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può promuovere l’esecuzione forzata ordinaria, ovvero può in alternativa procedere all’esecuzione “privata” prevista dall’art. 2797 c.c. che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale.

Il giudice competente a conoscere della domanda proposta dal creditore pignoratizio di assegnazione della cosa in pagamento fino alla concorrenza del debito (art 2798 cod. civ.) è il giudice competente in sede di cognizione ordinaria e non il giudice dell’esecuzione forzata.

Se il pegno ha ad oggetto quote di una s.r.l. ed è stato costituito in seno ad un accordo volto a determinare la cessione delle quote di una s.r.l., trova indubbia applicazione l’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce alla competenza delle Sezioni specializzate tutte le controversie relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” a queste ultime, per le quali il Tribunale decide in composizione collegiale.

L’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche dal terzo con l’intento di sottrarre all’esecuzione il bene sul quale il terzo vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale. Mediante l’opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall'art. 2797 c.c., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno.

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(In)competenza della sezione imprese e validità delle c.d. operazioni baciate
L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative...

L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. L’oggetto della controversia, per ricadere nel perimetro applicativo dell’art. 3 cit. D.lgs. 168 del 2003, deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett.b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti, in quanto il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo.

Ai fini della competenza per materia, si deve avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi, va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga nessuna questione relativa al diritto societario l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario

(Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato la competenza del giudice ordinario in relazione a controversie derivanti dalle c.d. operazioni baciate, ossia operazioni in cui vi è un collegamento tra i negozi di finanziamento ed acquisto azionario, in quanto il petitum non involge un rapporto di natura società, non essendo sufficiente a fondare la competenza della sezione specializzata il richiamo all’art. 2358 cc e alla violazione del divieto di assistenza finanziaria, essendo piuttosto le domande attoree finalizzate ad una declaratoria di invalidità dei contratti di finanziamento, mentre rimane estranea al contendere la partecipazione effettiva del socio alle dinamiche societarie).

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Incompetenza della sezione imprese per cause aventi ad oggetto la validità dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari
L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative...

L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Da ciò deriva l’incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di controversia che abbia come oggetto la presunta violazione dell’art. 2358 c.c. e la relativa validità o meno dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, in quanto l’oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria nella società e i diritti inerenti, ma unicamente la asserita insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali ad acquisti azionari.

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La prova dell’intesa illecita nel giudizio stand alone
Nel giudizio c.d. stand alone l’attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come...

Nel giudizio c.d. stand alone l’attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nella c.d. follow on action – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell’attore.

Qualora venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, come avviene nel caso relativo alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus, la controversia va deferita alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

La legge n. 130 del 1999, in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ha previsto, avuto riguardo alle società appositamente costituite (c.d. società veicolo o “special pourpose vehicle”), per espressa disposizione di legge (art. 3, co. 2) che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio patrimonio separato, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Accedere a una ricostruzione diversa significherebbe annullare – quasi per “sublimazione” – la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista dalla legge n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art. 1411 c.c. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato.

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Competenza della sezione specializzata e connessione
Qualora un credito preteso unitariamente dal socio nei confronti della società sia in realtà composto da più crediti, sorti in...

Qualora un credito preteso unitariamente dal socio nei confronti della società sia in realtà composto da più crediti, sorti in tempi diversi, dai quali solo alcuni attinenti al rapporto sociale e gli altri derivanti da rapporti di scambio tra socio e società partecipata, sussiste la competenza della sezione specializzata solo per i primi crediti. Né può dar luogo a una connessione tale da determinare l’attrazione alla competenza specializzata l’identità soggettiva. Infatti, a nessuno dei criteri di cui agli artt. 31/36 c.p.c. basta la mera identità del soggetto passivo. Inoltre, la competenza specializzata, che implica l’impegno di un giudice specializzato e collegiale, si giustifica solo in ragione delle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie e allo status di socio.

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Rendita vitalizia come prezzo della cessione di partecipazioni e incompetenza delle sezioni specializzate
Non sussiste la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa a decidere una controversia avente ad oggetto...

Non sussiste la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa a decidere una controversia avente ad oggetto una domanda di pagamento della rendita vitalizia concordata a integrazione del prezzo di cessione di quote sociali a favore di un soggetto terzo rispetto al negozio di cessione. Infatti, la competenza delle sezioni specializzate relative alle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti, di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003, si determina in relazione all'oggetto della controversia, qualora sussista un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

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L’azione di responsabilità esercitata dal curatore è di competenza della sezione imprese
In tema di competenza per materia, l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, co. 2, l. fall. (art....

In tema di competenza per materia, l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, co. 2, l. fall. (art. 255 CCII) cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali, implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell’apertura della procedura concorsuale a suo carico e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall. (ora art. 32 CCII), restando soggetta a quella del tribunale delle imprese.

La prescrizione dell’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell’insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo, raffrontato alle passività, a soddisfare i loro crediti che risulti da qualsiasi fatto possa essere conosciuta tale circostanza.

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Compenso all’amministratore: competenza della sezione specializzata in materia di impresa ed eccezione di inadempimento
La controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest’ultima dovute in relazione all’attività...

La controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest’ultima dovute in relazione all’attività espletata dal primo va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa, poiché la formulazione dell’art. 3, co. 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, facendo riferimento alle cause e ai procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario”, si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell’eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest’ultima riconosciuti a titolo di compenso.

In tema di ripartizione dell’onere probatorio tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento; viceversa, il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nell’ipotesi in cui sia eccepito non l’inadempimento dell’obbligazione, bensì il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l’inesattezza dell’adempimento, gravando sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.

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