Non risponde del danno cagionato alla società in concorso con terzi l'amministratore che nel corso del giudizio dichiari di voler profittare ex art. 1304 c.c. della transazione intercorsa tra la società e i terzi. (altro…)
La nullità dell' atto di citazione per "petitum" o “causa petendi” omessi od assolutamente incerti, ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell' atto di citazione, dei documenti (altro…)
Nel caso di litispendenza, ossia di pendenza di identica causa fra le stesse parti davanti a giudici diversi, ossia a giudici non appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, l'art. 39 cpc prevede che il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa da ruolo. (altro…)
Nel giudizio di reclamo avverso ordinanza cautelare, all’annullamento della decisione di primo grado per vizio di notifica del ricorso segue una decisione nel merito sulla domanda cautelare, con conseguente onere della parte reclamante di dedurre (altro…)
La condotta della parte integra la fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 96 co. 3 c.p.c. nel caso in cui la sua prospettazione sia priva di qualsivoglia supporto argomentativo sia in fatto che in diritto e piuttosto rivelatrice di mero malanimo (altro…)
La rinuncia al giudizio effettuata nei confronti di una s.r.l. cancellatasi volontariamente dal registro delle imprese nel corso del processo non necessita di accettazione. (altro…)
Il giudice, qualora accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ex art. 169 c.p.c. senza renderlo nuovamente reperibile al momento della decisione, ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti, essendo tenuto (altro…)
In caso di impugnazione di una delibera consortile volta all'ammissione di un nuovo consorziato, l'unico contraddittore necessario è il consorzio, al quale la stessa è giuridicamente imputabile; mentre il nuovo consorziato è litisconsorte facoltativo (altro…)