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La lettera d’intenti avente ad oggetto la cessione di partecipazioni societarie, che non definisca tutti gli elementi del futuro accordo, non è un contratto preliminare e non è suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica
La lettera di intenti che si risolva in mere dichiarazioni con funzione di scandire le varie fasi di una trattativa...

La lettera di intenti che si risolva in mere dichiarazioni con funzione di scandire le varie fasi di una trattativa e di predisporre le clausole da recepire in un futuro contratto nell’eventualità della positiva conclusione della trattativa stessa, non può essere considerata quale contratto preliminare, ma, tutt’al più, come mera “puntuazione” o “minuta”.

Per “contratto preliminare” deve intendersi quel contratto con il quale le parti si obbligano a concludere, in futuro, un ulteriore contratto, già delineato nei suoi elementi essenziali. L’effetto principale del contratto preliminare è quello di obbligare le parti alla stipulazione del contratto definitivo.

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento (cosiddetta ‘minuta’ o ‘puntuazione’), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori; peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell’attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Laddove le parti, in un accordo, manifestino l'intenzione di differire la conclusione del contratto ad una manifestazione successiva di volontà, deve ritenersi che esse non intendano porre in essere il rapporto contrattuale sin dal momento dell'accordo.

La responsabilità precontrattuale, configurabile per violazione del precetto posto dall’art. 1337 cod. civ. -a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, debbono comportarsi secondo buona fede-, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest’ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell’illecito in questione.

 

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Sulla qualità di socio di s.r.l.
Condizione per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali in una s.r.l. (nel caso di specie il diritto a ricevere il...

Condizione per la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in una s.r.l. (nel caso di specie il diritto a ricevere il pagamento di dividendi) è l'iscrizione dell'acquisto della quota di partecipazione nel registro delle imprese o, quantomeno, il deposito a registro imprese, per l'iscrizione, dell'atto recante il trasferimento della quota.

Al riguardo, l'art. 2470 cod. civ. - secondo cui il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito del relativo atto - è una norma volta alla certezza nell'individuazione dei soci di S.r.l. all'evidente fine di assicurare certezza e stabilità ai processi interni alla società di capitali - deliberativi ed esecutivi di deliberazioni - e pertanto s'appoggia a un indice segnaletico di tipo formale, i.e. l'iscrizione a registro delle imprese, per l'individuazione del titolare dei diritti nei confronti della società, "senza che tale qualità possa essere contestata dagli organi sociali relativamente a vicende di invalidità riguardanti i rapporti tra cedente e cessionario delle partecipazioni (i.e. rapporti tra i soci quali privati e non in quanto soci)".

Pertanto, l'eventuale iscrizione, di domande giudiziali aventi ad oggetto la rivendicazione della titolarità delle quote, la pronuncia, ex art. 2932 cod. civ., di una sentenza costitutiva di trasferimento delle quote de quibus o, ancora, la contestazione circa la validità e/o l'efficacia di atti iscritti, non è suscettibile di modificare la "situazione soggetta a iscrizione", poichè tale modificazione può conseguire soltanto dall'eventuale accoglimento della domanda, rectius dal suo passaggio in giudicato. Trattasi, infatti, di iscrizioni atipiche che assolverebbero a una mera funzione di pubblicità-notizia. Nè alcuna efficacia costitutiva potrebbe derivare dall'eventuale esercizio, da parte di altro socio, di un'opzione di acquisto delle quote, giacché l'opzione configura un contratto preparatorio finalizzato alla conclusione del trasferimento della quota tramite di atto autentico notarile o di sentenza costitutiva passata in giudicato. Fino ad allora, il socio iscritto conserva, a tutti gli effetti, la titolarità dei diritti sociali connessi alla sua posizione.

 

 

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Rinuncia al sequestro di quote di s.r.l.
In caso di rinuncia da parte del creditore sequestratario al sequestro non si verte né in un’ipotesi di sopravvenuta inefficacia...

In caso di rinuncia da parte del creditore sequestratario al sequestro non si verte né in un’ipotesi di sopravvenuta inefficacia né di revoca del sequestro conservativo (artt. 669-novies e decies nonché 675 c.p.c.), quanto piuttosto di un provvedimento relativo all’intervenuta sua attuazione. Pertanto, secondo la regola generale dettata dall’art. 669-duodecies c.p.c. (in quanto non derogata, nella specie, dagli artt. 672 e segg. c.p.c.) rimane competente a provvedere sull’istanza attuativa, pur essendo stato eseguito il sequestro nelle forme dell’espropriazione di quote di s.r.l. (e quindi, secondo la regola dettata dall’art. 2471 co. 1° c.c. per l’espropriazione a cui garanzia il sequestro è preordinato e con nomina di un custode da parte del giudice dell’esecuzione), lo stesso giudice che lo ha autorizzato.

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Elementi concludenti rispetto alla simulazione del negozio di compravendita di quote sociali
Il contratto di cessione delle quote di una società a responsabilità limitata deve essere dichiarato nullo, in quanto negozio simulato,...

Il contratto di cessione delle quote di una società a responsabilità limitata deve essere dichiarato nullo, in quanto negozio simulato, nell'ipotesi in cui sia finalizzato a eludere l’aggressione da parte dei creditori sociali.

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Pegno su quota per credito non ancora esistente
Il pegno costituito in funzione di una obbligazione principale diviene inefficace qualora sia venuta meno l’obbligazione per la quale era...

Il pegno costituito in funzione di una obbligazione principale diviene inefficace qualora sia venuta meno l’obbligazione per la quale era stata originariamente prestata tale garanzia.

Il pegno non può essere costituito a favore di un credito non ancora esistente, e tale è da qualificarsi il regolamento concordato fra i coniugi avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una successiva separazione, che acquista efficacia giuridica e vincola le parti solo con la relativa omologazione. Pertanto, il pegno costituito in relazione a un successivo procedimento di separazione, non manifestando alcun tratto di autonomia rispetto all'obbligazione principale, in virtù del principio di accessorietà diviene inefficace in caso di mancata omologazione dell’accordo di separazione.

14 giugno 2019

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Intestazione fiduciaria fittizia di quote e causa di importi versati
In caso di intestazione fiduciaria e contestuale mandato, con cui le parti pattuiscono che una di esse si obblighi a...

In caso di intestazione fiduciaria e contestuale mandato, con cui le parti pattuiscono che una di esse si obblighi a trasferire le quote sociali all’altra e quest’ultima provveda al pagamento del corrispettivo, oltre alla rifusione delle spese di gestione ed amministrazione degli importi dei finanziamenti effettuati non in conto capitale, occorre valutare l’assetto contrattuale complessivo voluto dalle parti stesse.

Qualora sia provato che le quote siano soltanto fittiziamente intestate alla fiduciaria, non è configurabile alcun corrispettivo per la cessione a favore della parte trasferente, essendo quindi il pagamento sprovvisto di tale causa e qualificabile, invece, come rimborso spese ex art. 1720 c.c. per la restituzione dei finanziamenti effettuati non in conto capitale dalla controparte.

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Domanda cautelare, ex art. 700 c.p.c., volta a ottenere la sospensione dell’efficacia di un atto di pegno costituito sulle quote di una s.r.l. detenute da altra società: difetto del requisito della residualità.
La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. (diretta a ottenere: la dichiarazione di inefficacia dell’atto di pegno costituito da una...

La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. (diretta a ottenere: la dichiarazione di inefficacia dell’atto di pegno costituito da una società sulle quote di altra società, dalla prima detenute; l’inibitoria del diritto di voto, nell'ambito dell'assemblea dell'ente societario le cui quote sono oggetto del pegno, in capo al creditore pignoratizio; la nomina di un custode delle quote pignorate) non può trovare accoglimento (altro…)

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Scioglimento dell’usufrutto congiunto su quota di s.r.l.
In caso di contitolarità del diritto di usufrutto si applica (in forza del richiamo contenuto all’art. 1100 c.c.) l’art. 1111...

In caso di contitolarità del diritto di usufrutto si applica (in forza del richiamo contenuto all'art. 1100 c.c.) l'art. 1111 c.c. che assegna a ciascun cousufruttuario  il diritto potestativo di chiedere in qualsiasi momento lo scioglimento della comunione mediante divisione giudiziale. Si tratta di un principio generale e, pertanto, le eventuali limitazioni di tale diritto previste dalla legge hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione. (altro…)

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Ammissibilità di domande nuove in sede di reclamo cautelare. Abuso del diritto di usufrutto di quote sociali e nomina da parte del Tribunale di un amministratore giudiziario
Il reclamo cautelare è un rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della...

Il reclamo cautelare è un rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto e senza altre formalità che non siano strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, da un lato è superato (altro…)

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Cessione di quote di s.r.l. con causa di garanzia di un mutuo infruttifero
Non ha causa commissoria bensì di garanzia la cessione di quote di s.r.l. da parte del mutuatario in favore del...

Non ha causa commissoria bensì di garanzia la cessione di quote di s.r.l. da parte del mutuatario in favore del mutuante se di tale causa se ne sia dato espressamente atto nel contratto di cessione medesimo, peraltro stipulato in contestualità col contratto di mutuo.

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Risoluzione del contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali a seguito di avveramento della condizione risolutiva
La rinuncia ad avvalersi della condizione risolutiva espressa, prevista dal contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali, comportando una modifica...

La rinuncia ad avvalersi della condizione risolutiva espressa, prevista dal contratto preliminare di trasferimento delle partecipazioni sociali, comportando una modifica contrattuale con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio, dev'essere adottata a mezzo di forma scritta. In difetto di una valida modifica contrattuale non si può ritenere che il convenuto abbia rinunciato alla condizione; pertanto, all'avverarsi della stessa, il contratto preliminare stipulato tra le parti dovrà essere dichiarato risolto (cfr. Cass. n. 22662/2015).

 

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Preclusione al Giudice del Registro delle imprese di disporre la cancellazione ove si richieda attività istruttoria
Il Giudice del Registro delle imprese non può procedere alla cancellazione né dell’iscrizione del trasferimento di quote di S.r.l. a...

Il Giudice del Registro delle imprese non può procedere alla cancellazione né dell'iscrizione del trasferimento di quote di S.r.l. a favore di un soggetto terzo né dell'iscrizione della nomina del terzo acquirente alla carica di A.U. della medesima S.r.l. ove (altro…)

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