Ricerca Sentenze
Risoluzione del contratto di cessione di quote sociali per mancato assolvimento dell’onere probatorio
Spetta alla società convenuta fornire la prova di aver adempiuto nel termine pattuito il pagamento del corrispettivo della cessione delle...

Spetta alla società convenuta fornire la prova di aver adempiuto nel termine pattuito il pagamento del corrispettivo della cessione delle quote sociali. In caso di tardiva costituzione del contumace, dovendo il convenuto accettare il procedimento nello stato in cui si trova e non potendo produrre in giudizio documentazione tardiva, non è più possibile per il convenuto fornire la prova dell'adempimento, con la conseguenza dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.

 

Leggi tutto
Contestuale proposizione della domanda di risoluzione e di adempimento del contratto di cessione quote
La domanda di risoluzione del contratto di cessione quote e quella di adempimento sono due domande tra loro incompatibili, in...

La domanda di risoluzione del contratto di cessione quote e quella di adempimento sono due domande tra loro incompatibili, in quanto legate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza negativa, in conseguenza del quale l’accoglimento dell’una preclude l’accoglimento dell’altra. Rispetto ad esse, dunque, non è in alcun modo configurabile un nesso di accessorietà. Di conseguenza, qualora il creditore proponga contestualmente alla domanda di risoluzione, quella di adempimento (del medesimo contratto), formulando tale ultima domanda in via accessoria rispetto alla prima, le domande devono essere rigettate in quanto inammissibili (non potendo peraltro il giudice effettuare una scelta che ex lege compete esclusivamente al creditore).

Leggi tutto
Sulla natura giuridica dell’arbitrato irrituale e sua impugnabilità
In costanza della disciplina previgente alla riforma introdotta con il D. Lgs. 40 del 2006, stante l’assenza di una specifica...

In costanza della disciplina previgente alla riforma introdotta con il D. Lgs. 40 del 2006, stante l'assenza di una specifica normativa speciale, la giurisprudenza prevalente si era conformata all'orientamento dottrinale secondo il quale l'arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, aveva natura negoziale e, pertanto, il relativo lodo era impugnabile - fino all'entrata in vigore del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - solo per vizi della volontà negoziale o per incapacità delle parti o degli arbitri. Con l'introduzione dell' impugnazione del lodo art. 808 ter c.p.c. irrituale, il legislatore ha invece formalizzato i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale, sottraendoli all’individuazione ermeneutica e cristallizzandoli in un elenco analitico, di natura tassativa.

La possibilità di estinguere il processo solo per alcune delle parti in causa presuppone che le domande siano tra loro scindibili e che il rapporto processuale possa pertanto proseguire solo tra alcuni dei soggetti evocati in giudizio (nel caso di specie l'istanza di estinzione è stata respinta, avendo il giudice valutato che il rapporto plurisoggettivo era unico e inscindibile).

Leggi tutto
Prescrizione del diritto al pagamento del prezzo di un contratto di cessione di azioni
L’azione volta a ottenere il pagamento del prezzo per la compravendita di partecipazioni sociali è soggetta al termine decennale di...

L’azione volta a ottenere il pagamento del prezzo per la compravendita di partecipazioni sociali è soggetta al termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non al termine prescrizionale breve di cui all’art. 2949 c.c., essendo il credito in oggetto estraneo al rapporto sociale e inerente, invece, esclusivamente al contratto di vendita.

Leggi tutto
Pegno nel contratto di cessione di quote di s.r.l. e perdurante efficacia della garanzia fideiussoria
Qualora l’atto di cessione di quote di s.r.l. contenga la costituzione in favore del cedente di un pegno sulle partecipazioni...

Qualora l'atto di cessione di quote di s.r.l. contenga la costituzione in favore del cedente di un pegno sulle partecipazioni cedute a garanzia della somma dovuta dal cessionario, con l'impegno del cedente a cancellare il pegno all'atto del pagamento, il cessionario non può adempiere all'obbligazione con una modalità diversa da quella prevista espressamente dalle parti.

Una garanzia fideiussoria prestata nell'ambito di un contratto preliminare a favore della società cessionaria conserva un'efficacia inter partes anche qualora non compaia nel successivo atto di cessione, a condizione che non consti alcun atto, contrario o incompatibile, che possa ritenersi aver avuto l'effetto di liberare il garante dalla garanzia prestata. Allo stesso modo, non può ritenersi che una garanzia personale sia implicitamente sostituita da un pegno concesso sulle partecipazioni acquistate, se la costituzione di tale garanzia reale era stata già pattuita sin dall'atto preliminare.

Leggi tutto
Sentenza ex art. 2932 c.c. e retrocessione della quota acquistata
Al diritto del cedente di riacquistare dal cessionario la quota ceduta della S.r.l., pattuito dalle parti nella scrittura privata di...

Al diritto del cedente di riacquistare dal cessionario la quota ceduta della S.r.l., pattuito dalle parti nella scrittura privata di cessione di quota, corrisponde l’obbligazione del cessionario di ritrasferire la quota societaria ove richiesto nel termine. Se il cedente comunica entro il termine la volontà di esercitare il diritto di riacquisto, invita il cessionario a comparire in giorno e ora fissati avanti a notaio per l’atto di trasferimento e provvede altresì a corrispondere l’importo pattuito nel contratto originario, il cessionario che non accetta di porre in essere l’atto di retrocessione della quota acquistata è inadempiente e sussiste perciò il diritto del cedente di chiedere ed ottenere dal Tribunale la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell’atto di retrocessione.

Leggi tutto
Omesso pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di cessione di quota
L’ingiustificato omesso pagamento al pagamento del corrispettivo del contratto di cessione di quota rappresenta grave inadempimento che giustifica l’accoglimento della...

L’ingiustificato omesso pagamento al pagamento del corrispettivo del contratto di cessione di quota rappresenta grave inadempimento che giustifica l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c.

Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l’altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente.

Leggi tutto
Rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo di cessione di quote
Qualora le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti...

Qualora le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.

Il contratto definitivo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del preliminare, determinando quest’ultimo soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del definitivo. Ne discende che qualora i contraenti, nella propria autonomia negoziale e nell’ambito delle facoltà alle stesse facenti capo, decidano di prevedere nel definitivo una disciplina non conforme a quella del preliminare, quest’ultimo resta superato, a meno che tali contraenti non ne abbiano espressamente previsto la relativa sopravvivenza, in tutto o in parte, o che la parte interessata fornisca elementi probatori idonei a vincere la presunzione di conformità dell’assetto negoziale risultante dal definitivo alla volontà delle parti.

Ne deriva che l’omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove, però, sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Il giudice, quindi, è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell’opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell’accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a “formalizzare” la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti.

L’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il “pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto” non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest’ultima, nel rapporto tra le parti, deve essere provata mediante contro-dichiarazione scritta. Infatti, come noto, la quietanza costituisce confessione, impugnabile per difetto di veridicità, ai sensi del citato art. 2732 c.c., unicamente per errore di fatto o violenza, sicchè il creditore che ha rilasciato quietanza non può ricorrere alla prova testimoniale per dimostrarne la simulazione assoluta, se non nelle ipotesi previste dall’art. 2724 c.c.

Leggi tutto
Cessione di partecipazioni sociali e assenza delle scritture contabili
La cessione di quote di s.r.l. ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota...

La cessione di quote di s.r.l. ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Se la cessione non è accompagnata da specifiche ed esplicite garanzie circa la situazione patrimoniale della società, ma solo da quelle riguardanti la piena titolarità delle quote e la loro libertà da vincoli e gravami, l’eventuale inesattezza circa la quantificazione dei debiti della società, voluta o inconsapevole, non assume alcuna conseguenza diretta e giuridicamente apprezzabile rispetto alla volontà contrattuale espressa dalle parti. Parimenti, anche l’assenza delle scritture contabili e dei bilanci non incide direttamente sulla prestazione oggetto del contratto di cessione.

Leggi tutto
Strumenti cautelari per la restituzione di quote e validità delle clausole esonerative di responsabilità nell’atto di cessione
Nel contesto del ricorso volto ad ottenere la restituzione di quote di s.r.l., la tutela anticipatoria ex art. 700 c.p.c....

Nel contesto del ricorso volto ad ottenere la restituzione di quote di s.r.l., la tutela anticipatoria ex art. 700 c.p.c. ed il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. tendono a garantire differenti situazioni. Con lo strumento del provvedimento d’urgenza si rivendica il diritto ad ottenere la restituzione immediata delle quote così assicurando la pronta disponibilità della partecipazione societaria e di conseguenza il pieno esercizio dei diritti connessi (patrimoniali ed economici), mentre il sequestro giudiziario svolge altra funzione cautelare, limitata alla mera conservazione statica del bene, con esercizio dei diritti connessi alla partecipazione da parte di un custode giudiziario.

I patti parasociali vincolano le parti dell’accordo ma tale vincolo non dovrebbe essere idoneo sotto il profilo della meritevolezza della tutela ad incidere negativamente sull’interesse sociale. Ogniqualvolta la convenzione parasociale favorisce la tutela di un interesse a detrimento dell’interesse sociale ne mina la stessa validità, soprattutto quando determina la violazione di norme imperative o l’elusione dello statuto generale di disciplina della società di capitali interessata. L’interprete è quindi chiamato a valutare se la convenzione parasociale è legittima e quindi meritevole di protezione giuridica, semprechè il contenuto specifico o la funzione individuale del concreto accordo non conduca ad un giudizio di invalidità.

La mancanza di conformità tra gli obblighi assunti tra i paciscenti della convenzione parasociale che esclude il potere di deliberare l’azione di responsabilità e l’interesse sociale a vedersi riconosciuto il diritto di credito azionato ex art. 2392 c.c. esprime un disvalore tale da escludere la meritevolezza dell’accordo ex art. 1322 c.c. La decisione del socio nel rispetto del vincolo assunto con il patto parasociale di non votare in sede assembleare o di rinunciare all’azione di responsabilità si pone in contrasto con il principio di inderogabilità ed esclusività della competenza assembleare in merito alla rinuncia o alla transazione della predetta azione.

Leggi tutto
logo