La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Sicché le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno e idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
L'unico caso in cui l'ordinamento riconosce il diritto del socio di vedere stimato il valore reale della propria quota in caso di disaccordo su di esso è l'ipotesi di cui all'art. 2473 c.c., di recesso del socio, certo nell'an, ossia nel caso in cui il socio sia receduto a giusto titolo dalla società, maturando così il diritto alla liquidazione della quota, senza però che vi sia accordo sul valore di essa.
In caso di risoluzione del contratto di cessione di partecipazioni sociali, nell’ipotesi di accoglimento della domanda ex art. 1453 c.c., le restituzioni ex art. 1458 c.c. possono essere ordinate solo in presenza di un’espressa domanda di parte non essendo l’effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione; detta domanda deve essere formulata anche dal lato dell’eventuale convenuto a cui sia addebitato l’inadempimento. Peraltro, nel caso in cui il contratto di cessione preveda il pagamento in forma rateale, lo stesso non può essere qualificato come contratto ad esecuzione periodica, con l’effetto che in caso di risoluzione dovranno essere regolate le relative restituzioni in applicazione e secondo i principi ex art. 2033 e segg. c.c..
Gli effetti risolutivi conseguenti alla sentenza di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1458 c.c. trovano efficacia retroattiva tra le parti ma la pronuncia sulle restituzioni non ha natura reale bensì solo obbligatoria. In senso conforme si è espressa anche la Corte di cassazione, affermando che “nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza a carico di ciascun contraente dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento con un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite” (Cass. 4442/2014) e che “la risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti […] non può, di per sé, valere a far considerare i cedenti a tutti gli effetti come soci della società anche nel periodo di tempo in cui le quote sono di fatto rimaste nella disponibilità del cessionario, con conseguente possibilità di esercizio da parte sua dei diritti sociali.” (Cass 16169/2014). Questo principio ha portata generale nel senso che, una volta risolto il contratto di cessione di partecipazioni sociali, non può essere considerato automaticamente a tutti gli effetti socio il cedente delle partecipazioni anche per il periodo in cui le quote sono rimaste di fatto nella disponibilità ed intestate al cessionario; tale conclusione è giustificata ulteriormente verso la società ed i terzi dagli effetti della pubblicità che del contratto di cessione è stata data sul registro delle imprese. E così per esempio rimarranno valide le delibere assunte prima della risoluzione contrattuale con il voto del cessionario.
La richiesta di dichiarare la sentenza titolo idoneo all’iscrizione presso il registro delle imprese va rigettata, non potendo la sentenza, costitutiva di risoluzione del contratto di cessione delle partecipazioni sociali, costituire un titolo che comporta ex se il trasferimento delle quote da cessionario a cedente. Lo stesso non è nemmeno uno degli atti tipici di cui la legge prevede la pubblicità con iscrizione al registro Imprese, non rientrando nemmeno nell’ambito dell’interpretazione estensiva dell’art 2470 c.c. che ha portato da tempo a consentire l’iscrizione delle domande giudiziali o delle sentenze che attengono al trasferimento delle quote di srl.
In ogni caso, nell’ipotesi di risoluzione del contratto di cessione di partecipazioni sociali, là dove sia reclamato il risarcimento del danno, deve distinguersi e non sovrapporsi la genesi del pregiudizio lamentato, non dovendo sovrapporre la gestione delle quote (da parte del socio) alla gestione dell’azienda sociale (da parte dell’amministratore); se le partecipazioni sociali hanno perso valore in conseguenza della compromissione del patrimonio o della situazione finanziaria della società a seguito delle scelte nella gestione dell’azienda, la responsabilità da invocare sarà quella gestoria connessa all’adempimento delle obbligazioni dell’amministratore della società la quale è distinta dall’esercizio dei diritti sociali inerenti le quote. Ferma questa precisazione, il benchmark di riferimento per la ricostruzione del danno subito non deve essere individuato nel prezzo di cessione delle quote, ma più correttamente nel valore delle quote al momento della stipulazione del contratto, da accertare se del caso mediante apposita consulenza tecnica d’ufficio.
La competenza esclusiva in capo alla cessionaria degli utili e delle perdite di un determinato esercizio non esclude l'operatività di una garanzia contrattuale con riferimento al mancato assolvimento di oneri tributari per il medesimo esercizio, non potendosi automaticamente considerare una perdita dell'esercizio il pagamento delle imposte dovute, degli interessi e delle relative sanzioni.
In caso di garanzia della cedente in materia tributaria, deve ritenersi che l'obbligo di indennizzo non sorga con il PVC, ma solo con l'avviso di accertamento ed è pertanto dal ricevimento dell'avviso di accertamento che decorre l'eventuale termine decadenziale previsto contrattualmente.
La dichiarazione di rinuncia ex art. 306 c.p.c. non accettata dall'altra parte non può portare alla declaratoria di estinzione. Tuttavia, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte con estinzione dell’azione.
In ossequio alla regola di cui all’art. 1417 c.c., le regole probatorie richiedono alle parti, qualora vogliano sostenere il contenuto simulatorio di un atto, in mancanza di allegazione dell’illeceità del negozio dissimulato, una controdichiarazione scritta che ne accerti la reale natura, non essendo allo scopo sufficienti né prove orali né argomenti di prova presuntivi.
I diversi finanziamenti soci effettuati a favore della società fallita non possono giustificare a valle, mediante compensazione, il mancato pagamento di un debito personale tra soci, pur relativo all’acquisizione delle quote sociali.
Non vi sono ostacoli giuridici alla scelta delle parti di creare volontariamente un vincolo solidale, purché sussista un nesso di cointeressenza tra le diverse posizioni dei condebitori, tutte funzionali a realizzare il medesimo interesse creditorio: la solidarietà in tali casi sopravviene, in virtù di scelta volontaria, ad un’obbligazione già esistente che non sia solidale.
Nel caso in cui una condicio iuris sia costituita da un evento incerto sia nell'an che nel quando, le parti possono concordare un limite temporale riguardo al suo verificarsi, per non lasciare indefinitamente nell'incertezza l'efficacia del contratto. Ai sensi dell’art. 1359 c.c. se la condizione diviene impossibile per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, essa si considera come avverata. Tuttavia, la previsione non è applicabile alla condicio iuris sospensiva, non potendosi sostituire con una semplice finzione legale l’effettiva emanazione dell'atto amministrativo di autorizzazione, richiesto dalla legge come requisito legale dell'efficacia del negozio e come tale, peraltro, eventualmente considerato dalle stesse parti private.
Il mancato avverarsi della condizione legale entro il termine di avveramento previsto dai contraenti comporta la definitiva inefficacia del contratto, ma non preclude la responsabilità contrattuale della parte che vi abbia dato causa per dolo o colpa ed è regolata dai relativi principi. In pendenza della condizione sospensiva il contratto a prestazioni corrispettive vincola, infatti, i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni rispettivamente assunte, comprese quelle strumentali rispetto al verificarsi della condizione nascenti dall'applicazione dei principi ricavabili dall'art. 1358 c.c., la cui violazione dà luogo a responsabilità contrattuale.
La cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta, solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno e idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Ove sia previsto un diritto in capo al cessionario di avviare apposito procedimento di aggiustamento del corrispettivo pattuito ex contractu a fronte dei dati e delle risultanze che sarebbero emersi dalla quotidiana gestione della target fino a un determinato evento o a una data e questa non venga compiuta entro i termini, la parte cessionaria risulta decaduta dalla possibilità di avvalersi delle garanzie contrattuali riconosciute [nel caso di specie le parti avevano in proposito espressamente previsto che la cessionaria avrebbe dovuto consegnare entro una certa data alla cedente un report finale contenente le risultanze dell’attività di riconciliazione svolta; tuttavia, le contestazioni sono state avanzate solo successivamente, quando ormai era decaduta da qualsiasi forma di tutela].