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Mancato avveramento di una condizione mista in un contratto di cessione di partecipazioni
Spetta alla parte interessata la prova che l’altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l’acquisto di...

Spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.

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L’inadempimento dell’obbligo restitutorio nell’intestazione fiduciaria di partecipazioni legittima la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c.
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione sociale ricorre nel caso in cui un soggetto acquista la titolarità delle quote con...

L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione sociale ricorre nel caso in cui un soggetto acquista la titolarità delle quote con l’obbligo, derivante dal rapporto interno con il fiduciante, di osservare un certo comportamento, precedentemente convenuto con quest’ultimo, nonché di retrocedergli i titoli a una scadenza prestabilita, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario; ciò che si realizza, quindi, è una combinazione di fattispecie negoziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo e l’altra a effetti meramente obbligatori. Per il negozio fiduciario vige il principio di libertà delle forme.

L’inadempimento dell’obbligo restitutorio derivante dal patto fiduciario legittima una pronuncia di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., onde dare esecuzione all’obbligazione, rimasta inadempiuta da parte del fiduciario, di restituire al fiduciante quanto oggetto di iniziale disposizione fiduciaria.

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Gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto e onere probatorio nella responsabilità del debitore
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il rimedio di cui all’art. 1453 c.c. presuppone che l’inadempimento soddisfi il...

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il rimedio di cui all’art. 1453 c.c. presuppone che l'inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c.; in particolare, con specifico riferimento al concetto di non scarsa importanza, il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.

L’art. 1218 c.c. regolamenta la responsabilità da inadempimento e delinea, sotto il profilo soggettivo, un modello di responsabilità presunta, la cui disciplina ha significativi riflessi, in particolare, sul piano del riparto dell’onere della prova, giacché realizza una inversione dell’onus probandi previsto, in generale, dall’art. 2697 c.c. Nello specifico, il creditore, che intende far valere tale responsabilità, è gravato unicamente dall’onere di dimostrare in giudizio il titolo, allegare l’inadempimento e provare il danno; diversamente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta al debitore costituirsi in giudizio e dimostrare di aver esattamente adempiuto, ovvero di aver posto in essere quello sforzo di diligenza richiesto dalla natura della prestazione e che, per tale ragione, l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (c.d. prova liberatoria).

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Sulla compensazione volontaria
In merito ad ipotesi di compensazione c.d. volontaria è la volontà delle parti a dar luogo all’effetto estintivo, sicché il...

In merito ad ipotesi di compensazione c.d. volontaria è la volontà delle parti a dar luogo all'effetto estintivo, sicché il giudice, qualora accerti che le parti hanno stipulato un accordo compensativo, deve dichiarare estinte le obbligazioni, a prescindere dalla prova della contestuale esistenza di crediti reciproci; la compensazione volontaria, infatti, dà luogo ad un contratto di accertamento delle reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza.

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Cessione di quote e autorizzazione a contrarre con sé stesso
È  annullabile il contratto concluso dal rappresentate con sé stesso se la procura, che pure un tale contratto autorizzi, non...

È  annullabile il contratto concluso dal rappresentate con sé stesso se la procura, che pure un tale contratto autorizzi, non contenga una determinazione degli elementi negoziali sufficienti a tutelare il rappresentato, e in particolare l’indicazione di un prezzo minimo di vendita che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante.

L’oggetto di un contratto è determinato quando, pur se non indicato con assoluta precisione, sia però chiara la volontà delle parti quale risulta dal contratto, mentre è determinabile quando è individuabile in base a criteri oggettivi o quando le parti abbiano previsto il procedimento mediante il quale pervenire alla determinazione.

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Oggetto immediato e mediato del negozio di cessione di partecipazioni
Con riferimento alla cessione di quote societarie, deve distinguersi tra un oggetto immediato della cessione, costituito dalle partecipazioni sociali alienate,...

Con riferimento alla cessione di quote societarie, deve distinguersi tra un oggetto immediato della cessione, costituito dalle partecipazioni sociali alienate, e un oggetto mediato, costituito invece dal patrimonio sociale. Le quote delle società di capitali costituiscono, infatti, beni di secondo grado, in quanto non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione e alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale. Ne consegue che i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.

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Onere della prova nell’azione di risoluzione del contratto di cessione di quote sociali
Secondo gli ordinari criteri di riparto della prova, è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del...

Secondo gli ordinari criteri di riparto della prova, è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell’avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento di controparte.

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Cessione di partecipazioni sociali: differenza tra clausole di aggiustamento del prezzo e clausole di indennizzo
La cessione delle partecipazioni di una società di capitali ha quale oggetto immediato la partecipazione sociale e quale oggetto mediato...

La cessione delle partecipazioni di una società di capitali ha quale oggetto immediato la partecipazione sociale e quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Tuttavia, la consistenza patrimoniale può assumere rilevanza in caso di apposizione nel contratto di cessione di specifiche clausole di garanzia che, in base a quanto risulta dalla pratica commerciale, possono essere cc.dd. di aggiustamento prezzo o, diversamente, di indennità.

Le clausole di aggiustamento del prezzo e quelle di indennizzo intervengono su piani diversi: le prime attengono alla determinazione della misura della prestazione principale e indefettibile a carico del compratore (pagamento del prezzo), sulla base degli inevitabili cambiamenti del valore rilevante della società target tra la data di riferimento e la data del closing, e i relativi aggiustamenti del prezzo provvisorio possono essere indifferentemente a favore del compratore o del venditore, a seconda dei risultati della gestione della società target nel citato periodo interinale (salvo che non sia pattiziamente previsto in concreto esclusivamente un adeguamento al ribasso). Le seconde, viceversa, si ricollegano alla previsione di una prestazione complementare, ed eventuale, a carico del solo venditore (e che si aggiunge, quindi, a quella del prezzo, anche, se del caso, aggiustato), da eseguire in favore del compratore solo in caso di violazione delle clausole di garanzia convenzionale e, quindi, di difformità tra il valore rilevante della società target garantito dal venditore e quello effettivo, allo scopo di ripristinare l’originario equilibrio tra le prestazioni corrispettive contrattuali principali. E ciò dopo che l’effetto traslativo si è prodotto (con l’alienazione delle azioni a carico del venditore) in esito al finale assetto pecuniario della vicenda (con il pagamento del prezzo, definitivo e non provvisorio, a carico del compratore, ancorato al valore rilevante).

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Inadempimento nella cessione di quote e restituzione del corrispettivo: versamento senza titolo nel rapporto di valuta
In virtù dello strumento della delegazione di pagamento, un soggetto (delegante) può delegare un proprio debitore (delegato) – in virtù...
In virtù dello strumento della delegazione di pagamento, un soggetto (delegante) può delegare un proprio debitore (delegato) - in virtù del c.d. rapporto di provvista - ad eseguire il pagamento di un proprio debito nei confronti del creditore (delegatario) -nell’ambito del c.d. rapporto di valuta. In tale ambito, il versamento eseguito dal delegato, qualora venga meno il titolo negoziale che sorregge il rapporto di provvista tra delegante e delegato, va ritenuto dunque - limitatamente a tale rapporto - un indebito oggettivo: in tale caso il solvens - sul cui patrimonio vengono a ricadere le conseguenze del pagamento senza titolo - è legittimato ad agire nei confronti del solo delegante. Invero il delegato, pagando al delegatario, estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante ed è dunque nei confronti di quest’ultimo che deve indirizzare la propria pretesa allorché provvede al pagamento a favore del delegatario nell’erronea convinzione della sussistenza di un valido rapporto di provvista, successivamente caducato. Va invece esclusa la legittimazione passiva del soggetto delegatario. Dunque, ove il delegatario abbia diritto a ricevere la prestazione in virtù di un autonomo rapporto causale ed il delegato si limiti ad allegare il vizio del rapporto intercorso tra delegante e delegato, nulla può essere richiesto al delegatario, che ha ricevuto quello che era a lui dovuto.
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Sull’annullabilità dell’accordo transattivo avente ad oggetto la cessione di quote sociali
Ai fini dell’annullamento per dolo dell’accordo transattivo avente ad oggetto una lite sulla cessione di quote sociali, rileva solo la...

Ai fini dell’annullamento per dolo dell’accordo transattivo avente ad oggetto una lite sulla cessione di quote sociali, rileva solo la condotta di natura omissiva del convenuto che abbia nascosto informazioni rilevanti per il promissario acquirente al fine di indurlo all’acquisto delle quote, e non anche una condotta commissiva consistente nella viziata rappresentazione della realtà preesistente all’accordo di cessione. Infatti, solo la condotta omissiva, collocandosi dopo la conclusione del contratto di cessione e prima della transazione, rileva in via immediata e diretta ai fini dell’annullamento dell’accordo transattivo. Tuttavia, la condotta omissiva, ove presente, non sarebbe tuttavia idonea ad essere qualificata come dolo qualora fosse circoscritta ad un affare di valore non determinante per la scelta di prestare il consenso alla transazione.

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Sottrazione fraudolenta per cessione di partecipazioni sociali in presenza di debito
La cessione di partecipazioni sociali preordinata a frustrare il soddisfacimento di un credito del cedente è soggetta a revocatoria ai...

La cessione di partecipazioni sociali preordinata a frustrare il soddisfacimento di un credito del cedente è soggetta a revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. L’accertamento dell’illegittimità della cessione richiede la prova dell’esistenza dell’atto dispositivo e la valutazione dei presupposti oggettivo e soggettivo, ossia del prodursi dell’evento dannoso e dell’intenzionalità del danno.

L’accertamento del presupposto oggettivo richiede la prova della preesistenza di una posizione debitoria dei convenuti rispetto all’atto dispositivo e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Quanto alla “scientia fraudis”, essa può essere ritenuta provata quale conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da indizi gravi, precisi e concordati ove il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore-debitore, a breve distanza abbia rivenduto tutte le quote acquistate.

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