Non si configura cessione della propria quota sociale, acquisita con un versamento a titolo di conferimento alla neo costituita Sas, se il cedente non ha mai assunto la qualità di socio; si tratterà piuttosto di una richiesta di rimborso del finanziamento erogato da un terzo alla società. (altro…)
Per l'azione di ripetizione di indebito è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta.
L’attore che propone la domanda di ripetizione dell’indebito ha l’onere di provare (altro…)
All'esclusione in via d'urgenza del socio accomandatario incaricato della amministrazione della società per gravi inadempienze ai sensi dell'art. 2286 c.c. consegue il rigetto, in quanto assorbente, della richiesta cautelare di cessazione dai poteri gestori, (altro…)
L'impugnazione della delibera assembleare di S.r.l. è senz'altro tardiva rispetto alla denuncia di vizi di annullabilità, quali sono pacificamente considerati i vizi di abuso e di eccesso di potere, se detti vizi non sono fatti valere ex art. 2479 ter, co.1, c.c. entro il termine di novanta giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. (altro…)
Il conservatore del Registro delle imprese, pur non potendo sindacare la validità del contenuto dei provvedimenti da iscriversi nel registro medesimo, ha funzionalmente i) il potere di accertare la compatibilità logico-giuridica tra le diverse iscrizioni, e ii) il compito di verificare la regolarità formale di (altro…)
Considerato che per senso letterale delle parole deve intendersi tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone - e non già in una parte soltanto - la sussistenza di elementi letterali tra loro non coerenti contenuti nella stessa clausola contrattuale determina la necessità di ricostruire la volontà delle contraenti, non solo sulla base del dato testuale ma anche per mezzo dei vari canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
In presenza di un ammanco di cassa emerso a seguito dell’esame delle scritture contabili, non rileva l’eventuale responsabilità dell’uno o dell’altro cessato amministratore in ordine a una diretta appropriazione indebita di somme dalle casse della società, quanto piuttosto la complessiva responsabilità di corretta gestione del patrimonio sociale che risulta a carico di tutti gli amministratori e che evidentemente ricomprende la necessaria vigilanza sulla movimentazione di cassa, con la conseguenza che può venire in rilievo la responsabilità (quantomeno) a titolo di colpa dei soggetti concretamente investiti di responsabilità di controllo.
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L'abuso di maggioranza (o eccesso di potere) - unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera regolarità formale - si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
Ai fini dell'annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, è necessario provare il perseguimento e soddisfacimento dell'esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non, invece, dell'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società; quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una giustificazione causale in relazione al - o meglio nell'ottica del - perseguimento degli interessi sociali.
Il gradimento dell'acquirente del socio intenzionato a cedere la partecipazione sociale deve essere espressamente pattuito dallo statuto e non può dedursi dall'interpretazione estensiva della clausola di prelazione. Infatti, le clausole di prelazione e gradimento, per quanto entrambe limitative della circolazione delle azioni, devono essere distinte sotto il profilo funzionale come due diverse fattispecie cui si applica diversa disciplina (rispettivamente comma 1 e comma 2 dell'art. 2355-bis c.c.).
La colpevole omissione dell’attività di controllo e vigilanza imposta dalla legge all'organo sindacale, che consenta all'organo amministrativo di proseguire illecitamente l’attività di impresa pur essendosi verificata una causa di scioglimento della società senza adottare gli strumenti predisposti dalla legge (con particolare riguardo al ricorso ex art. 2485 c.c. per l’accertamento della causa di scioglimento o alla denuncia ex art. 2409 c.c.), fa sorgere in capo ai sindaci la responsabilità solidale con gli amministratori per i danni patrimoniali causati.
Nel caso di mancata determinazione del compenso del liquidatore all'att0 di nomina ed in presenza di una clausola statutaria che espressamente preveda quale oneroso l'ufficio del liquidatore, è nei poteri del Tribunale supplire all'assemblea in tale determinazione.
La determinazione del compenso del liquidatore da parte del Tribunale è compiuta tenendo in considerazione la complessità e il volume delle attività di liquidazione.
L’art. 2490, ultimo comma, c.c., in base al quale la società di capitali in liquidazione che non abbia depositato per tre anni consecutivi i bilanci della fase liquidatoria “è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese”, non ha carattere sanzionatorio. La diposizione si limita a introdurre una presunzione di compimento dell’attività liquidatoria - e, quindi, di necessità di cancellazione dell’ente con conseguente sua estinzione - nel caso di carenza dei relativi adempimenti tipici rappresentati dal deposito dei bilanci annuali.