L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore. Tale principio discende dalla natura delle società di capitali fornite di personalità giuridica, ed essendo a questa coessenziale una perfetta autonomia patrimoniale, ciò comporta la netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci, così da essere i rispettivi patrimoni direttamente insensibili alle rispettive vicende. Coerentemente, alla normale limitazione del rischio economico per il socio all'ammontare del conferimento, corrisponde, nella normativa delle società di capitali, l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta dai propri organi rappresentativi, con le relative conseguenze patrimoniali passive. Ma la logica di tale sistema, altrettanto coerentemente, impone di ritenere, sul versante della titolarità dei diritti, che la società è l'unica titolare dei diritti, reali come di credito, ad essa spettanti, nascano questi ultimi da contratto o da altra fonte prevista dall'art. 1173 cod. civ., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere comportanti qualsiasi tipo di danno, compiuti nei suoi confronti. Con la conseguente esclusiva legittimazione della società all'azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia prodotto effetti negativi sullo svolgimento dell'attività dell'ente e sul suo patrimonio. Una siffatta lesione tenderà a ripercuotersi, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche come possibile diminuzione del valore della sua quota e compromissione della redditività. Ma tale effetto costituisce un mero riflesso del danno subito dalla società, non configurandosi come conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, bensì come conseguenza di fatto, non rilevante sul piano giuridico. Il risarcimento ottenuto dalla società, infatti, elimina automaticamente ogni danno per il socio. Il che pone in evidenza che questo non è direttamente danneggiato dall'illecito subito dalla società, mentre può esserlo dal comportamento degli organi di questa, ove non si attivino per ottenere il risarcimento ad essa dovuto. La partecipazione sociale - che attribuisce al socio tale complessa posizione contrattuale - nelle società di capitali si caratterizza, a sua volta, per un'autonomia giuridica rispetto al patrimonio sociale inesigibile, ma del tutto eventuale - che le consente di essere negoziata autonomamente da questo. Ma proprio tale autonoma negoziabilità, che acquista particolare evidenza e rilievo nel caso di società per azioni, nelle quali l'azione è l'unità base di misura della partecipazione ed è suscettibile di circolazione come titolo di credito, dimostra come essa sia un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale e quindi, anche sotto tale aspetto, inidoneo a venire direttamente danneggiato da vicende che riguardino quest'ultimo, le quali potranno avere su di essa effetti solo indiretti e riflessi.
Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, co. 2, c.p.p.
La tardività della produzione in primo grado di un documento esclude che lo stesso possa assumere rilievo nel giudizio di appello. Invero, l'art. 345, co. 3, c.p.c. prevede il divieto di ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile e, quindi, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno carattere di indispensabilità.
L’art. 1967 c.c. impone che la transazione, nei casi diversi da quelli previsti dal n. 12 dell'art. 1350 c.c., sia provata per iscritto. Qualora la forma scritta di un contratto sia richiesta solo ad probationem deve escludersi che di esso possa darsi la prova mediante testimoni o presunzioni, ma non è vietata l'ammissione di altri mezzi istruttori, quali la confessione, l'interrogatorio e il giuramento. Atteso il regime di forma imposto per la transazione, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo: la specificità dei termini di un accordo transattivo non costituisce, difatti, requisito essenziale per la validità della transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sussistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatte allo scopo di porre fine a una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro.
Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e, cioè, quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, co. 2, c.p.p.
Atteso il regime di forma imposto per la transazione (forma scritta ad substantiam nei casi previsti dall’art. 1350, n. 12, c.c. e ad probationem negli altri ex art. 1967 c.c.), qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo: la specificità dei termini di un accordo transattivo non costituisce, infatti, requisito essenziale per la validità della transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sussistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatte allo scopo di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro.
La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione e, come tale, vincola il giudice (altro…)
Il soggetto economico che provvede all’intrattenimento dei propri ospiti con proiezioni cinematografiche esercita un diritto di sfruttamento delle opere che ne integra una utilizzazione economica ed è quindi tenuto a versare un equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori. (altro…)
Il Reg. 510/2006 pone le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana; prevede in particolare la necessità della rispondenza del singolo prodotto ad un disciplinare, le modalità per la sua registrazione, i controlli di corrispondenza, ecc. L’art.13, 1° comma, assicura (altro…)
La notifica dell'atto di appello eseguita presso il procuratore revocato e sostituito in primo grado è nulla e non inesistente e, come tale, suscettibile di sanatoria, con conseguente necessario accoglimento della richiesta di rinnovazione della notifica. (altro…)
Come rilevato da Cass. 27/08/2013 n. 19583, presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, che va considerata in relazione all'esito del giudizio, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio; tale esito non muta per il fatto che sia stata ritenuta infondata un'eccezione processuale opposta dalla parte vittoriosa sul merito (vedi in senso conforme Cass. 2473/2009). (altro…)
Il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del richiamo di cui all'art. 2293), alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività (in applicazione di tale criterio è stata confermata l’irrilevanza, ai fini di ritenere la sussistenza di effettivi utili rivendicabili dai soci, del contenuto delle dichiarazioni fiscali della società e, quindi, anche delle "variazioni in aumento" apportate ai sensi della normativa fiscale in tali dichiarazioni).
La sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori presuppone il contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune; ne consegue che non vi può essere concorrenza se una delle due imprese ha formalmente o di fatto cessato, definitivamente, la propria attività. (altro…)