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Tribunale di Brescia, 28 Febbraio 2024
Delega di voto: conflitto di interessi del delegato
In caso di conflitto di interessi fra socio e società, qualora il socio confliggente sia stato delegato da altro socio ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto...

In caso di conflitto di interessi fra socio e società, qualora il socio confliggente sia stato delegato da altro socio ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e l'abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.
Il conflitto di interessi tra delegante e delegato è disciplinato dalle regole sulla rappresentanza, che consentono solo al primo di dolersene (e non anche a terzi: cfr. artt. 1394 e 1395 c.c.). Tale conflitto va quindi tenuto distinto da quello regolato dall’art. 2373 c.c., a norma del quale la delibera è annullabile su richiesta del socio assente/dissenziente/astenuto, quando è stata adottata con il voto determinante «di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società».

Tribunale di Brescia, 13 Gennaio 2025, n. 147/2022
Gravi inadempienze e adempimenti formali ai fini dell’esclusione del socio nella società di persone
Nelle società di persone, la delibera di esclusione del socio, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una...

Nelle società di persone, la delibera di esclusione del socio, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al Tribunale.

Ai fini della sussistenza del grave inadempimento del socio ai sensi dell'art. 2286 c.c. primo comma, non è necessario che esso impedisca il raggiungimento dello scopo sociale, ma che egli con le sue azioni incida negativamente sulla situazione della società, rendendo più difficoltoso il perseguimento dei fini comuni e questo può rilevarsi sia nell'inadempimento dell'obbligo del socio di contribuire pro quota alle passività sociali sia nella condotta del socio che, dopo aver prestato per anni attività professionale in favore della società senza mai richiedere un compenso, decida di autoliquidarsi e cedere a terzi un credito professionale mai previamente rivendicato, esponendo la società – specie in situazione di crisi finanziaria – al rischio di azioni monitorie per importi non verificati o in parte prescritti.

In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, questi ha diritto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; tuttavia, qualora il patrimonio netto rettificato abbia valore negativo, il valore della quota assume parimenti valore negativo e può essere portato a zero ai fini della stima, con conseguente rigetto della domanda di liquidazione.

Tribunale di Brescia, 3 Gennaio 2025
Compromettibilità in arbitri della impugnativa di delibera di aumento di capitale sociale
Le controversie in materia societaria ben possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, d.lgs. n. 5/2003 vigente ratione temporis), con esclusione di quelle che hanno a...

Le controversie in materia societaria ben possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, d.lgs. n. 5/2003 vigente ratione temporis), con esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. La delibera di aumento di capitale si pone come vicenda modificativa del precedente patto societario sicché la controversia, che per un verso o per altro concerna l’aumento, rientra, di per sé, nell’ambito dei "rapporti sociali". La disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum, sicché l’inderogabilità e l’imperatività che eventualmente regolino il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista. La conferma della compromettibilità in arbitri della impugnativa avente ad oggetto una delibera assembleare di aumento di capitale ordinaria emerge anche dalla qualifica della fattispecie come di mera controversia tra socio e società. Diverso sarebbe il caso della delibera assembleare con la quale, una volta approvato il bilancio di esercizio, venga disposto l’azzeramento del capitale sociale e la sua successiva ricostituzione, ai fini del ripianamento delle perdite emergenti: quest’ultima deliberazione non può essere oggetto di giudizio arbitrale ove la sua impugnazione si fondi sulla violazione della norma inderogabile contenuta nell’articolo 2482-ter c.c., che consente di procedere all’azzeramento e alla successiva ricostituzione del capitale sociale solo in presenza di una situazione patrimoniale, redatta secondo i principi di chiarezza e precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sociale sia completamente perso, e che, oltre a contenere una norma imperativa, contiene anche precetti dettati a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che possono entrare in rapporto con la società stessa. Pertanto, l’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non può rientrare tra quelle compromettibili in arbitri, ai sensi del citato art. 34, primo comma, d. lgs. n. 5/2003, che devono sempre aver ad oggetto diritti disponibili.

Tribunale di Brescia, 17 Giugno 2024, n. 2588/2024
Azione sociale ex art. 2393 bis c.c. e contratti conclusi in conflitto di interessi
L’azione esercitata dalla minoranza ha la medesima natura dell’azione sociale di responsabilità, dal momento che il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria,...

L’azione esercitata dalla minoranza ha la medesima natura dell’azione sociale di responsabilità, dal momento che il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell’art. 81 c.p.c., perché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la decisione sfavorevole al sostituto, perché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell’iniziativa del sostituto.

La norma che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione nei confronti degli amministratori per tutto il tempo in cui sono in carica non si applica ai sindaci, in quanto previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.

Il compimento, da parte del singolo componente del C.d.A., di atti di competenza del medesimo organo amministrativo, deve essere regolata sulla base della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c., costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge.

Il conflitto di interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione di un utile per un soggetto mediante il sacrificio per l’altro.

Tribunale di Brescia, 10 Giugno 2024, n. 2433/2024
Prelazione statutaria e condizione sospensiva nel preliminare di cessione di quote
In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola deve essere interpretata nel senso che l’efficacia del contratto dipende...

In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola deve essere interpretata nel senso che l’efficacia del contratto dipende dal mancato esercizio effettivo della prelazione, e non dalla sola manifestazione espressa di rinuncia del socio prelazionario. Ne consegue che, ove lo statuto preveda che il trasferimento si perfezioni con la dichiarazione di esercizio della prelazione, la successiva stipulazione dell’atto formale di cessione non integra, di per sé, rinuncia tacita, neppure se conclusa a condizioni non del tutto coincidenti con quelle indicate nella denuntiatio, quando tali differenze rispondano all’esigenza di completare la disciplina negoziale o di adeguarla a sopravvenienze.

Le questioni relative alla simulazione dell’esercizio della prelazione o del successivo contratto con il socio prelazionario, se non proposte come autonome domande, possono essere esaminate solo incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. La prova della simulazione o della rinuncia tacita richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo sufficienti elementi equivoci o compatibili con diverse ricostruzioni dei fatti. In difetto di prova del verificarsi della condizione, non può essere dichiarata la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, né riconosciuta responsabilità risarcitoria.

Tribunale di Brescia, 11 Giugno 2024, n. 2578/2024
Postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c.: ratio, ambito di applicazione e presupposti per l’estensione analogica
L’art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis al soddisfacimento dei creditori, al fine di contrastare i fenomeni...

L'art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis al soddisfacimento dei creditori, al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Tale ratio è compatibile anche con tipi societari diversi dalla S.r.l., come desumibile dall'art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.

Ai fini dell'applicazione della norma dettata dall'art. 2467 c.c., occorre verificare in concreto la ricorrenza della eadem ratio che ne giustifichi l'applicazione analogica. Tale identità di situazione si ravvisa allorché la società presenti dimensioni modeste, ovvero quando l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. (in particolare, informazioni idonee a far apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c., ossia un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento).

Tribunale di Brescia, 7 Luglio 2025, n. 2889/2025
Responsabilità del liquidatore e valore confessorio della situazione patrimoniale: la mancata consegna della cassa contanti al fallimento tra onere della prova e risultanze contabili.
Il liquidatore di società di capitali, che abbia sottoscritto e consegnato al curatore fallimentare una situazione patrimoniale attestante una consistenza di cassa, è responsabile nei confronti della procedura per l’intero...

Il liquidatore di società di capitali, che abbia sottoscritto e consegnato al curatore fallimentare una situazione patrimoniale attestante una consistenza di cassa, è responsabile nei confronti della procedura per l'intero importo ivi indicato, atteso il valore di prova legale della confessione, invalidabile solo mediante allegazione e dimostrazione di un errore di fatto o di violenza e non già mediante la mera prova della non veridicità del dato contabile.

Parimenti illegittimo è il pagamento effettuato dal liquidatore in proprio favore a titolo di compenso, in assenza di una delibera assembleare attributiva dello stesso e di idonea prova di spese anticipate per conto della società; tale condotta, unitamente alla dispersione delle disponibilità di cassa, integra un atto depauperativo del patrimonio sociale costitutivo di responsabilità risarcitoria.

Decade dal diritto all'indennizzo assicurativo l'assicurato che, ricevuta dal creditore una comunicazione contenente un'espressa richiesta di risarcimento, ometta di darne notizia alla compagnia assicuratrice nel termine contrattualmente previsto, a nulla rilevando la qualificazione restitutoria attribuita alla pretesa dal debitore medesimo.

Tribunale di Brescia, 15 Luglio 2024
Il dissidio insanabile tra due soci origina l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea
La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e irreversibile impossibilità di funzionamento dell’assemblea, in considerazione della misura paritaria...

La conclamata insanabilità del dissidio tra due soci, che detengono ciascuno la metà delle quote sociali, origina la assoluta e irreversibile impossibilità di funzionamento dell'assemblea, in considerazione della misura paritaria delle rispettive partecipazioni; né può ricorrere l'ipotesi di sospensione del procedimento di volontaria giurisdizione all'esito del giudizio contenzioso, investito dell'accertamento di merito circa la validità della delibera che consentirebbe di escludere un socio dal quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea.

Tribunale di Brescia, 3 Giugno 2025, n. 2322/2025
Sulla devolvibilità arbitrale delle controversie riguardanti lo scioglimento della società
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a...

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Pertanto, non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società

Tribunale di Brescia, 26 Settembre 2024, n. 3839/2024
Inadempimento contrattuale della società e responsabilità dell’amministratore verso il socio o il terzo
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c., ha natura extracontrattuale e non è esperibile quando il danno lamentato costituisca...

L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., ha natura extracontrattuale e non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché la norma esige che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società, potendo al più il socio farlo valere in sostituzione di quest’ultima (ex art. 81 c.p.c.).

A fronte dell’inadempimento contrattuale di una società di capitali, l’eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva da tale loro qualità (dunque, dall’aver agito in nome e per conto della società) e dal mero inadempimento della società alle proprie obbligazioni, ma richiede da parte degli amministratori il compimento di una condotta illecita in sé idonea a produrre nella sfera del terzo il danno diretto, secondo i presupposti degli artt. 2395 e 2476, settimo comma, c.c. che non a caso integrano fattispecie di responsabilità extracontrattuale (nel caso di specie, è stato escluso il concorso tra tale responsabilità contrattuale della società mandataria e quella, extracontrattuale, dei suoi amministratori - ex art. 2476, comma 7, c.c. o ex art. 2043 c.c. - in quanto il comportamento ascritto agli amministratori non rivestiva la natura di autonomo atto illecito ex art. 2043 c.c., ponendosi all’interno della stessa esecuzione dell’incarico affidato e in lesione degli interessi dei mandanti coincidenti con l’aspettativa al corretto adempimento del contratto).

Il rapporto tra i proprietari delle unità immobiliari di un complesso turistico-alberghiero e la società incaricata della gestione unitaria del complesso integra un mandato con rappresentanza, cui si applicano gli artt. 1710 e 1711 c.c., nonché, in via residuale, le norme sul mandato richiamate dall’art. 1129 c.c.

Tribunale di Brescia, 21 Agosto 2024
Revoca dei sindaci e approvazione giudiziale: sequenza necessaria e sopravvenienze
Nel procedimento ex art. 2400, co. 2, c.c. l’approvazione del tribunale è atto di volontaria giurisdizione costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale, sicché...

Nel procedimento ex art. 2400, co. 2, c.c. l’approvazione del tribunale è atto di volontaria giurisdizione costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale, sicché fino ad essa la revoca assembleare è inefficace e il sindaco resta in carica. Tuttavia, se nelle more intervengono le dimissioni del sindaco, si ottiene comunque l’effetto della cessazione dalla carica e il procedimento va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, restando l’eventuale accertamento delle responsabilità demandato a giudizio diverso da quello di volontaria giurisdizione.

Tribunale di Brescia, 2 Agosto 2024, n. 3446/2024
Il progetto di bilancio, come compito gestorio, è attribuito al c.d.a. nella sua collegialità
In materia di s.r.l., l’art. 2475, ultimo comma, c.c. riserva espressamente la redazione del progetto di bilancio al consiglio di amministrazione. Dunque, in caso di amministrazione pluripersonale, quel compito gestorio...

In materia di s.r.l., l'art. 2475, ultimo comma, c.c. riserva espressamente la redazione del progetto di bilancio al consiglio di amministrazione. Dunque, in caso di amministrazione pluripersonale, quel compito gestorio viene attribuito al consiglio di amministrazione nella sua collegialità e non è derogabile.

Ove il progetto di bilancio sia stato redatto e approvato solo dal presidente del consiglio di amministrazione, deve concludersi che il progetto di bilanciosia inesistente, in quanto soltanto apparentemente proveniente dal consiglio di amministrazione, ma in realtà non riferibile all’organo gestorio. Conseguentemente, la delibera assembleare, che abbia approvato quel bilancio, deve essere ritenuta nulla per mancanza dell’oggetto.

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