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Tribunale di Cagliari, 7 Febbraio 2024
Revoca cautelare dell’amministratore e condizione di nomina di un curatore speciale
Nelle cause volte ad ottenere la revoca in via cautelare dell’amministratore per gravi inadempimenti agli obblighi di legge e di statuto che si traducono in irregolarità nella gestione siano litisconsorti...

Nelle cause volte ad ottenere la revoca in via cautelare dell’amministratore per gravi inadempimenti agli obblighi di legge e di statuto che si traducono in irregolarità nella gestione siano litisconsorti necessari sia l’amministratore che dovrebbe essere revocato sia la società e, in caso di conflitto di interessi tra amministratore e società, dovrebbe essere nominato un curatore speciale ex art. 80 c.p.c. alla società. Tuttavia, ove la domanda cautelare di revoca risulti già a prima vista non meritevole di accoglimento, difettando il necessario presupposto costituito da una situazione di pericolo imminente ed irreparabile, la nomina di un curatore speciale risulta superflua.

Tribunale di Cagliari, 6 Settembre 2024
Illecita prosecuzione dell’attività di impresa e applicabilità dell’art. 2486 ai procedimenti in corso
Gli amministratori sono responsabili per la prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante la perdita del capitale. Posto che il liquidatore della società ha finalità di conservazione del patrimonio della società, non può...

Gli amministratori sono responsabili per la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale.

Posto che il liquidatore della società ha finalità di conservazione del patrimonio della società, non può essere contestata a quest'ultimo, da parte del fallimento, l'illecita prosecuzione di attività di impresa, in mancanza di specifiche e provate operazioni in violazione dell'art. 2486 c.c.

Le condotte degli amministratori successive all'integrazione di una causa di scioglimento (nella specie: integrale perdita del capitale sociale) devono essere volte alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, in maniera da poter garantire il soddisfacimento dei creditori.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sono stati modificati i criteri di determinazione del danno al patrimonio sociale di cui all'art. 2486 c.c. nei casi di responsabilità a carico degli amministratori per violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; in particolare, sono state previste due modalità di liquidazione del danno: a) la prima, che costituisce un criterio generale e presuntivo, superabile con prova contraria, coincide con la differenza dei netti patrimoniali, depurata dei normali costi della gestione conservativa; b) la seconda modalità interviene nei casi di assenza di scritture contabili ovvero quando, comunque, non sia possibile ricorrere al precedente criterio e coincide con il deficit fallimentare. Tale nuova normativa è applicabile anche a fatti precedenti e a giudizi ancora in corso, secondo l'orientamento che riconosce a tale disposizione anche natura processuale, retta dal principio del tempus regit actum, dato che la medesima disposizione non incide retroattivamente su elementi costitutivi della fattispecie legale di responsabilità civile, non intaccando situazioni giuridiche precostituite, e rivolgendosi direttamente al giudice per delimitarne l'ambito di discrezionalità, indicandogli, altresì, il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Il presupposto per l'applicazione del criterio del deficit fallimentare è l'assoluta carenza di informazioni in merito all'andamento degli affari, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio al momento del verificarsi della causa di scioglimento.

 

Tribunale di Cagliari, 23 Luglio 2025, n. 1212/2025
La mancanza di prova del contratto nel giudizio per la risoluzione d’inadempimento non equivale alla prova della sua inesistenza ai fini della ripetizione dell’indebito
Chi agisce per la risoluzione di un contratto ex art. 1453 c.c. ha l’onere di provare l’esistenza del contratto stesso, mentre l’inadempimento può essere semplicemente allegato. Se la prova documentale...

Chi agisce per la risoluzione di un contratto ex art. 1453 c.c. ha l’onere di provare l’esistenza del contratto stesso, mentre l’inadempimento può essere semplicemente allegato. Se la prova documentale e testimoniale non consente di ritenere dimostrata la conclusione del contratto, la domanda di risoluzione deve essere rigettata. Analogamente, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. richiede la prova sia dell’avvenuto pagamento sia dell’assenza di un valido titolo giustificativo. La mancata prova della conclusione del contratto non equivale alla prova della sua inesistenza; pertanto, non può fondare la ripetizione dell’indebito.

Ne consegue che documenti contraddittori o provenienti da terzi privi di rapporto qualificato con la parte non sono idonei a dimostrare la conclusione del contratto ai fini della risoluzione del contratto, tuttavia, la mera allegazione dell’assenza di titolo non basta se dagli stessi atti emerge che il pagamento sia avvenuto con uno specifico titolo (nel caso di specie, la disposizione di bonifico indicava in causale “prestito senza fini di lucro” a giustificazione del medesimo).

Tribunale di Cagliari, 10 Marzo 2025, n. 309/2025
Azione di regresso tra soci e onere della prova
Un’azione di regresso tra coobbligati solidali per debiti sociali (fiscali nel caso di specie) può essere accolta solo se l’attore fornisce prova certa del titolo su cui si fonda la...

Un’azione di regresso tra coobbligati solidali per debiti sociali (fiscali nel caso di specie) può essere accolta solo se l’attore fornisce prova certa del titolo su cui si fonda la pretesa (accordo tra le parti o documentazione inequivoca che attesti il pagamento e la ripartizione del debito). In mancanza di prova dell’accordo (anche se verbale) o di chiara riconducibilità dei pagamenti al debito societario comune, l’azione di regresso è infondata, non potendo la contumacia dei convenuti supplire alla carenza probatoria.

Tribunale di Cagliari, 5 Giugno 2025
Illegittimo il pagamento di acconti su utili da parte di una s.r.l.
In tema di distribuzione degli utili, ai sensi dell’art. 2433-bis c.c., il pagamento di acconti dividendo è consentito alle sole società per azioni il cui bilancio sia assoggettato alla revisione...

In tema di distribuzione degli utili, ai sensi dell’art. 2433-bis c.c., il pagamento di acconti dividendo è consentito alle sole società per azioni il cui bilancio sia assoggettato alla revisione legale dei conti, stante il carattere potenzialmente pericoloso per le ragioni creditorie di una distribuzione anticipata, a titolo di acconto, degli utili non ancora legalmente maturati in forza di un bilancio regolarmente approvato dall’assemblea. Da qui, l’illegittimità del pagamento degli acconti su utili eseguito da una S.r.l., che, in quanto tale, non soggiace alla normativa richiamata.

La ripetibilità di tali utili trova conforto alla luce di una lettura sistematica e a contrario della disciplina in tema di utili societari, tenuto conto, con riguardo alle S.r.l., del disposto di cui all’art. 2478 bis ult. co. c.c. che – nel caso di utili distribuiti in violazione delle norme relative al bilancio di esercizio – ne sancisce l’irripetibilità da parte dei soli soci che, in buona fede, li abbiano riscossi in base a un bilancio regolarmente approvato.

Gli utili non realmente conseguiti, che siano stati riscossi in mala fede da parte dei soci sono ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c.

 

Tribunale di Cagliari, 12 Novembre 2024, n. 2426/2024
Arbitrato societario: perimetro applicativo della clausola compromissoria
La disciplina dell’arbitrato societario è stata introdotta dagli art. 34 e ss. del D. Lgs. 5/2003 come modello speciale rispetto all’arbitrato di diritto comune. Specialità che il legislatore ha individuato...

La disciplina dell’arbitrato societario è stata introdotta dagli art. 34 e ss. del D. Lgs. 5/2003 come modello speciale rispetto all’arbitrato di diritto comune. Specialità che il legislatore ha individuato sia dal punto di vista formale, stabilendo che la devoluzione delle controversie all’arbitrato societario debba essere previsto da una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo, sia da un punto di vista soggettivo, essendo tale strumento indirizzato esclusivamente alle società “ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325- bis”. Oggetto di arbitrato possono essere, però, solo diritti disponibili relativi al rapporto sociale la definizione dei quali è stata a lungo oggetto di dibattito interpretativo sino a giungere a definirli come quei diritti che non coinvolgono interessi di più ampia portata rispetto a quelli delle parti in causa. In altri termini, per quanto di interesse, non possono essere oggetto di clausola compromissoria quei diritti che coesistono con un interesse pubblico che si sovrappone con l’interesse del titolare di quel diritto. Pertanto, alla luce della definizione di disponibilità nei termini sopra evidenziati, non possono considerarsi diritti "indisponibili" quelli relativi al rimborso dei finanziamenti soci: il regime di postergazione comporta la non esigibilità, che deve essere distinta dalla indisponibilità giuridica. La circostanza che clausola compromissoria sia stata introdotta successivamente al decesso di un socio, non incide sulla sua applicazione, anche ove parti in causa sia gli eredi del socio defunto. Infine, in mancanza di espressa volontà di segno contrario, il vincolo compromissorio deve essere esteso a tutte le controversie anche antecedenti al momento della sua introduzione.

Tribunale di Cagliari, 16 Dicembre 2025
Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c.
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c., che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a differenza della precedente formulazione della norma, che richiedeva il “fondato...

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c., che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione della norma, che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie o dello statuto e - in virtù del richiamo di cui all'art. 2392 comma 1° c.c. - delle regole generali di gestione diligente nell'interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori.

Al riguardo, non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci (come si evince pure dall'abbandono della nozione di “adempimento” di cui alla previgente formulazione), non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell'art. 2409 c.c. direttamente collegato all'esercizio dell'azione di responsabilità. Peraltro, pur non potendosi il giudizio del tribunale basarsi su mere supposizioni e/o su indimostrati rilevi critici, appare sufficiente che sussistano elementi di sicuro affidamento che, pur non assurgendo al livello di prova piena, abbiano tuttavia riscontri obiettivi che vanno al di là del mero sospetto. Le gravi irregolarità, inoltre, devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Il riferimento alla potenzialità del danno per la società preclude inoltre la possibilità di denunciare tutte le irregolarità cosiddette informative, quali sono quelli configurabili nei bilanci di esercizio ancorché possano costituire un fatto di rilevante gravità, per le quali non sia stato dedotto un pregiudizio immediato e diretto rispetto al patrimonio della società.

Tribunale di Cagliari, 17 Maggio 2024, n. 1275/2024
Scissione parziale asimmetrica e distribuzione delle consistenze societarie tra beneficiaria e scissa
La scrittura privata con cui i soci assumono personalmente delle obbligazioni nell’ambito di una suddivisione di rami aziendali, da operarsi per il tramite di scissione parziale asimmetrica, cui la scrittura...

La scrittura privata con cui i soci assumono personalmente delle obbligazioni nell'ambito di una suddivisione di rami aziendali, da operarsi per il tramite di scissione parziale asimmetrica, cui la scrittura privata è collegata, non attribuisce alcun diritto di credito alle società partecipanti alla scissione (ma non alla scrittura privata) nei confronti dei soci paciscenti.

Tribunale di Cagliari, 18 Luglio 2025, n. 1151/2025
Responsabilità degli amministratori di società: presupposti, natura e onere della prova
In base a quanto previsto dall’art. 2476 c.c., l’amministratore di una società di capitali è responsabile dei danni cagionati alla medesima e derivanti dall’inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla...

In base a quanto previsto dall’art. 2476 c.c., l’amministratore di una società di capitali è responsabile dei danni cagionati alla medesima e derivanti dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per la sua gestione imprenditoriale. Tali pregiudizi possono essere determinati da una svariata tipologia di condotte, quali ad esempio la violazione del dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, la distrazione di cespiti della società per il perseguimento di finalità extra sociali, l’inibizione ovvero l’indebita compressione del diritto, riconosciuto ai soci, all’ispezione della documentazione della società e la compressione del diritto ad ottenere informazioni circa singoli atti gestori o l’amministrazione societaria nel suo complesso. Il controllo da parte di questi ultimi si esplica mediante l'esercizio del diritto di ottenere informazioni dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali, nonché tramite l'esercizio del diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione dell’ente.

La natura della responsabilità dell’amministratore è di tipo contrattuale e può implicare in capo a quest’ultimo conseguenze risarcitorie laddove ne ricorrano i presupposti, sempre a condizione il danno cagionato all’impresa sia conseguente alla violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza da parte del gestore.

In applicazione delle regole generali, la prova del danno evento spetta a chi agisce in giudizio, il quale, a norma dell’art. 2697 c.c., ha l’onere di dimostrare, con ogni mezzo, l’effettiva verificazione nonché la reale consistenza e portata. Considerato che il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) rileva solo nella misura in cui sia conseguenza dell’inadempimento degli amministratori, l’attore deve fornire la prova del nesso causale tra mala gestio e pregiudizio al patrimonio della società, secondo le regole della causalità.

Tribunale di Cagliari, 27 Luglio 2024
Denuncia al tribunale e ispezione dell’amministratore della società
La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in caso di accertata sussistenza delle irregolarità denunciate, l’adozione, da parte...

La denuncia al tribunale può essere promossa dai soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e consente, in caso di accertata sussistenza delle irregolarità denunciate, l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti conseguenti, fino alla revoca degli amministratori e contestuale nomina di amministratore giudiziario.

Ai fini di accertare la fondatezza delle irregolarità denunciate può essere disposta l'ispezione degli amministratori, per mezzo della quale l'ispettore è autorizzato a estrarre copia di tutta la documentazione contabile, fiscale ed amministrativa presente in società.

Nel caso di società in liquidazione le eventuali irregolarità nella gestione sono da ritenersi pregiudizievoli sia per gli interessi e i diritti dei creditori sociali, sia, in secondo luogo, per il diritto dei soci al riparto dell'eventuale avanzo di liquidazione.

Qualora all'esito dell'ispezione il soggetto a tal fine incaricato riscontri gravi irregolarità nella gestione, ossia verifichi che le operazioni poste in essere dagli amministratori non siano in alcun modo inerenti con l'attività sociale, il giudice può disporre la revoca del liquidatore e nominare un amministratore giudiziario che conduca la fase di liquidazione con diligenza e correttezza, al fine di ottenere un adeguato valore di realizzo del patrimonio.

Il ripristino della corretta gestione, in fase di liquidazione, è ancora più pregnante in quanto tutela gli aspetti pubblicistici a beneficio di terzi e soci, al fine di offrire loro un quadro fedele delle operazioni di liquidazione e della risultante situazione patrimoniale.

Tribunale di Cagliari, 25 Luglio 2025
Criteri per la valutazione dell’insolvenza di una società in liquidazione
Quando una società è in liquidazione, l’insolvenza debba essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, ciò in quanto – non...

Quando una società è in liquidazione, l’insolvenza debba essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Ebbene, lo stato di insolvenza di una società in liquidazione, quale quella odiernamente convenuta, può essere desunto da una serie di fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori. In proposito, è stato precisato che, nella valutazione dell’insolvenza c.d. statica, il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice. La difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria. In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro. E' ragionevole quella liquidazione che impiega un tempo di 3/4 anni, in presenza di beni immobili e un tempo massimo di 1/2 anni per i beni mobili (crediti, merci etc.), a seconda delle caratteristiche dei singoli beni. Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutarlo, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

Tribunale di Cagliari, 12 Aprile 2024, n. 1006/2024
Diritto al compenso di amministratore di s.p.a. a partecipazione pubblica
Così come per le società privatistiche, anche nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, il rapporto che lega l’amministratore all’ente è riconducibile ad un rapporto strettamente fiduciario, sulla base della accertata...

Così come per le società privatistiche, anche nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, il rapporto che lega l’amministratore all’ente è riconducibile ad un rapporto strettamente fiduciario, sulla base della accertata idoneità del soggetto a ricoprire detta carica; di conseguenza, la quantificazione del compenso all’amministratore è (ovviamente) rimessa alla determinazione degli organi sociali sulla base delle previsioni statutarie. Ebbene, ove non vi sia alcuna previsione in relazione al riconoscimento di una indennità di risultato in favore degli amministratori, i quali, dal canto loro, hanno accettato il loro incarico ben consapevoli di tale evenienza, nessuna indennità di risultato può spettare per le prestazioni svolte.

Il diritto al compenso vantato dall’amministratore nei confronti di una società, anche a partecipazione pubblica, è riconducibile ad un rapporto di tipo societario e non è assimilabile né ad un contratto d’opera, né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato; la conseguenza è che per tale tipologia di compensi non trova neppure applicazione il disposto di cui all’art. 36 Cost.

L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un unitario rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione dell’amministratore, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.; la conseguenza è che anche le controversie relative al compenso dovuto all’amministratore rientrano tra quelle attinenti i rapporti societari, di competenza non più del giudice del lavoro, ma del tribunale delle imprese.

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