Ricerca Sentenze
Tribunale di Venezia, 7 Maggio 2025, n. 2251/2025
Tribunale di Cagliari, 24 Aprile 2025, n. 606/2025
Recesso di socio di s.r.l.: natura giuridica, effetti e momento di efficacia
La qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere espressa dal socio entra nella sfera di conoscenza della società, ma permane fino...

La qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere espressa dal socio entra nella sfera di conoscenza della società, ma permane fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione e di rimborso del valore della quota potendo il recesso essere qualificato come una fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito la recezione della dichiarazione del recesso del socio non è idonea a far venir meno l’interesse del socio a continuare ad esercitare quei diritti sociali connessi alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale ed al diritto alla liquidazione della quota. La dichiarazione di recesso, pur volendola qualificare come dichiarazione unilaterale recettizia risolutivamente condizionata ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso, non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale in quanto il socio, fino a che non viene liquidato o fino a che non si pervenga alla riduzione del capitale sociale o alla cessione delle sue quote, resta titolare di una quota del capitale della società conservando la qualifica di socio e di titolare, oltre che del diritto di credito verso la società per la liquidazione del valore della sua quota, anche dei diritti sociali di voto nelle assemblee, di impugnativa delle delibere e di accesso alla documentazione sociale.

Tribunale di Napoli, 20 Giugno 2024, n. 6367/2024
Domanda di invalidità della delibera assembleare e onere della prova
In presenza del vizio di cd. “assenza assoluta di informazione” dei soci di una S.R.L. rispetto alle attività assembleari, va accolta la domanda di invalidità della delibera assembleare avanzata da...

In presenza del vizio di cd. “assenza assoluta di informazione” dei soci di una S.R.L. rispetto alle attività assembleari, va accolta la domanda di invalidità della delibera assembleare avanzata da questi ultimi, atteso che l’art. 2479 ter, co. 3, c.c., tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l’avviso di convocazione, sia ai casi in cui l’abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma. Inoltre, va osservato che ove il socio agisca in giudizio per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sulla società convenuta l'onere di provare che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà della medesima.

Non può essere addossata al socio che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione perpetrata dalla società. In particolare, a mente della giurisprudenza consolidata che individua tra socio e società un rapporto di natura contrattuale, deve ritenersi, in ossequio al principio sancito all'art. 1218 c.c., che l'onere probatorio riguardante la regolarità della convocazione assembleare grava sulla società e che, per tale ragione, la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima determina la sottrazione all’assolvimento dell’onere probatorio sulla stessa incombente.

Tribunale di Venezia, 10 Febbraio 2025, n. 405/2025
Accertamento del danno prodotto nell’ambito di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
L’accertamento del danno prodotto dall’impresa mandante di RTI nei confronti di un’impresa mandataria per erronea indicazione dei ribassi nell’offerta da essa formulata e successiva esclusione dalla gara d’appalto per violazione...

L’accertamento del danno prodotto dall’impresa mandante di RTI nei confronti di un’impresa mandataria per erronea indicazione dei ribassi nell’offerta da essa formulata e successiva esclusione dalla gara d’appalto per violazione del principio di immodificabilità dell’offerta richiede di verificare se i ribassi “anomali” potevano essere compensabili con altre voci di prezzo all’interno del ribasso totale offerto dalla RTI. Ciò in quanto l’offerta è unica, ancorché i ribassi siano riferiti a singoli servizi e la Stazione Appaltante valuta l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, risultando irrilevanti le inesattezze di singole voci a fronte di una complessiva capienza. Di talché non può accertarsi il danno laddove sia stato proprio l’errore commesso a rendere migliore la posizione di RTI in graduatoria e ad aver consentito l’aggiudicazione alla stessa.

Tribunale di Milano, 8 Febbraio 2025, n. 1186/2025
Clausole di indennizzo e manleva nel contratto di cessione quote e responsabilità del commercialista per l’erronea redazione del bilancio
Le clausole di indennizzo e manleva, spesso inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali a tutela dell’esatto adempimento, possono avere natura indennitaria-risarcitoria, volta a tenere indenne l’acquirente da una...

Le clausole di indennizzo e manleva, spesso inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali a tutela dell’esatto adempimento, possono avere natura indennitaria-risarcitoria, volta a tenere indenne l’acquirente da una certa passività, o natura di aggiustamento del prezzo, finalizzata a riequilibrare il sinallagma contrattuale tra le parti. E ciò, in ogni caso, neutralizzando gli effetti pregiudizievoli dell’evento incerto. In altre parole, tali clausole hanno funzione di assicurare al compratore la passata “buona gestione” della società target e l’insussistenza di passività ulteriori rispetto a quelle già contabilizzate. Il fine indennitario è spesso garantito convenzionalmente mediante la fissazione di un termine entro il quale azionare la garanzia nonché un termine decadenziale entro il quale formulare contestazioni.

L’eventuale responsabilità del commercialista, in quanto incaricato della redazione del bilancio della società, ha solamente natura contrattuale ed attiene al rapporto di mandato inerente la gestione della contabilità tra il professionista e la società rispetto al quale i soci sono terzi. In ogni caso, è esclusa ogni responsabilità di natura extracontrattuale per una condotta a monte (la redazione del bilancio) che - in violazione dei principi contabili - a valle avrebbe cagionato un danno all'acquirente delle partecipazione, soggetto terzo rispetto all’incarico professionale, giacché l’eventuale non corretta tenuta dei bilanci è imputabile, in primo luogo, ad amministratori ed all’organo di controllo.

Tribunale di Milano, 22 Novembre 2024, n. 10137/2024
Mancato pagamento del sindaco: inadempimento contrattuale e onere della prova
Con riferimento al riparto dell’onere della prova, qualora il creditore agisca in giudizio nei confronti del debitore, sia per l’adempimento del contratto che per la risoluzione ed il risarcimento del...

Con riferimento al riparto dell’onere della prova, qualora il creditore agisca in giudizio nei confronti del debitore, sia per l’adempimento del contratto che per la risoluzione ed il risarcimento del danno, il creditore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento [nel caso di specie, un sindaco agiva in giudizio nei confronti della società per ottenere il pagamento delle competenze maturate ed il titolo consisteva nella nomina assembleare con determinazione del compenso].

Tribunale di Catania, 17 Febbraio 2025
Presupposti per l’accoglimento della denuncia di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c.
I presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c.: a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, sulla base di indizi gravi, precisi e seri, derivanti dalla...

I presupposti per l’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c.: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, sulla base di indizi gravi, precisi e seri, derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti previsti da norme civili, penali e amministrativi o dei generici obblighi di gestione diligente nell’interesse della società e ciò sempre che la violazione non sia determinata da impossibilità della condotta esatta determinata da impossibilità non imputabile agli organi societari ai sensi dell'art. 1218 c.c.; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, che devono essere idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale, con esclusione di irregolarità cd. informative o puramente formali; l’adozione di provvedimenti non può, in ogni caso, essere basata sul solo andamento economico dell’impresa sociale c) l’attualità delle irregolarità che non debbono aver esaurito ogni effetto, essendo lo strumento anticipatorio della soglia di tutela e privo di rilievo sanzionatorio; d) la residualità dello strumento non potendo lo stesso essere azionato per illegittimità di singoli atti autonomemente impugnabili, ma solo per irregolarità che involgano l’intera attività della società.

Nell'ambito delle attività di controllo del giudice estendere le sue indagini a qualsiasi irregolarità emersa successivamente alla denuncia medesima.

Tribunale di Venezia, 25 Novembre 2024, n. 4254/2024
Responsabilità degli amministratori per atti distrattivi e onere della prova
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno...

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi. Di contro, incombe sul convenuto l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti, affinché questi possa andare esente da responsabilità. In particolare, per quel che concerne gli atti imputabili all’organo gestorio aventi natura distrattiva, è onere dell’attrice provare l’avvenuto prelevamento, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che gli stessi siano risultati ingiustificati, essendo invece onere dell’amministratore provare che la destinazione degli importi che ne formano l’oggetto sia funzionalmente collegata all’attività sociale.

Tribunale di Milano, 27 Luglio 2024, n. 7450/2024
Abuso di attività di direzione e coordinamento: questioni sostanziali e processuali
L’attività di direzione e coordinamento, in sé legittima, esercizio del controllo a livello gestorio, trova la sua fonte nel surplus di potere di fatto di cui un soggetto è titolare...

L’attività di direzione e coordinamento, in sé legittima, esercizio del controllo a livello gestorio, trova la sua fonte nel surplus di potere di fatto di cui un soggetto è titolare in virtù di una qualificata relazione con la società, che si crea sulla base di poteri che il soggetto è capace di esercitare sulla società stessa e che, tuttavia, li eccede, consentendo al titolare di esercitare un’attività – appunto l’attività di direzione e coordinamento – di per sé formalmente non inclusa in quei poteri; se l’attività è compiuta non nel rispetto dei corretti principi di gestione societarie e imprenditoriale genera responsabilità risarcitoria se da essa ne deriva un pregiudizio, in difetto di vantaggi compensativi.

La responsabilità ex art. 2497 c.c. può sorgere anche in esito ad una singola operazione se essa genera un pregiudizio e non costituisce espressione dei corretti principi di gestione societaria.

La responsabilità da abuso di attività di direzione e coordinamento ha natura contrattuale e secondo i principi che regolano gli oneri di allegazione e di prova in ipotesi di responsabilità contrattuale l'attore deve provare: - l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (titolo); - il danno (pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione, pregiudizio all'integrità del patrimonio); - il nesso causale tra attività di direzione e coordinamento e danno. Secondo le usuali categorie l’attore sarebbe invece esentato dalla prova dell'illiceità dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e la società convenuta-controllante dovrebbe provare che il danno deriva da causa a lei non imputabile - cioè la liceità dell'attività direttiva (conformità alle regole di corretta gestione societaria ed imprenditoriale) -, ovvero di avere fatto tutto quanto in suo potere per evitare il danno (art. 1218 c.c.). Oppure la società convenuta-controllante potrà, in presenza di abuso, provare l'esistenza di vantaggi compensativi (o che il danno è stato eliminato). In particolare, configurando la responsabilità come contrattuale, non v'è dubbio che la prova dell'esistenza dei vantaggi compensativi si propone come elemento scriminante la responsabilità (e non la loro assenza come elemento costitutivo della responsabilità) e va provata dalla società controllante convenuta. È vero tuttavia che la responsabilità non può derivare, genericamente, da un'attività (qui peraltro in se stessa legittima), ma sempre da un fatto determinato, da un'operazione o da un insieme di operazioni, diverse e collegate o dello stesso tipo e ripetute, ma in ogni caso adeguatamente individuate e, soprattutto, la loro illiceità – specie in relazione ad una clausola molto aperta quale quella che costituisce il criterio di liceità dell'attività di direzione e coordinamento - può non essere di immediata percezione sicché l'attore deve quanto meno allegare in modo specifico e dettagliato il profilo di illiceità che ritiene connotare il fatto generativo di danno, altrimenti la convenuta rimane privata della possibilità di difendersi.

Tribunale di Milano, 18 Luglio 2024, n. 26774/2024
In Evidenza
Azione del socio di s.r.l.
L’azione sociale di responsabilità che il socio di minoranza di una s.r.l. è legittimato ad esercitare in “sostituzione della società” nei confronti sia di amministratori in carica che di ex...

L'azione sociale di responsabilità che il socio di minoranza di una s.r.l. è legittimato ad esercitare in “sostituzione della società” nei confronti sia di amministratori in carica che di ex amministratori è un'azione (i) volta ad ottenere il ripristino dell’integrità patrimoniale della s.r.l. (che è l’ente beneficiario sostanziale della pronuncia richiesta, e che è litisconsorte necessaria sia nel processo, che nella fase cautelare in corso di causa), (ii) diretta nei confronti di tutti gli amministratori o ex amministratori della s.r.l., in solido.
Rispetto all’inadempimento degli amministratori possono essere chiamati a rispondere, in concorso, ex art. 2055 c.c., anche soggetti che, pur non avendo mai rivestito cariche sociali, hanno posto in essere condotte (o inadempimento) che hanno influito sulle determinazioni assunte dagli amministratori e dunque hanno concorso a determinare il pregiudizio subito dal patrimonio sociale, in considerazione del contributo causale ascrivibile all’apporto dato da ciascuno di essi al determinarsi del danno comunque ascrivibile, in via principale ex art. 2476 c.c., agli amministratori. Il parametro di condotta in base al quale deve essere valutata la condotta degli “estranei” chiamati a rispondere in solido con gli amministratori di una s.r.l. (nel caso di specie quattro periti- stimatori di auto d’epoca) non sarà la violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto - come per gli amministratori di società di capitali - bensì i doveri diligenza ex artt. 1176 e 1218 c.c., imposti dalla natura del contratto in forza del quale i predetti hanno reso la loro prestazione.

Tribunale di Venezia, 7 Giugno 2024, n. 1856/2024
Patto di prelazione su quote societarie altrui
Deve ritenersi legittimo il patto di prelazione avente ad oggetto quote societarie non ancora di titolarità dei paciscenti, qualora i medesimi si siano impegnati ad acquistarle. Resta, infatti, valido il...

Deve ritenersi legittimo il patto di prelazione avente ad oggetto quote societarie non ancora di titolarità dei paciscenti, qualora i medesimi si siano impegnati ad acquistarle. Resta, infatti, valido il loro impegno a ottenere e fare ottenere agli altri contraenti la realizzazione del programma contrattuale, e quindi anche ad assicurare la prelazione su quote che essi programmano di acquistare, anche sotto il profilo dell’impegno al fatto del terzo (art. 1381 c.c.) e della cessione di cosa futura o in proprietà di terzi.

La conseguenza della violazione di un diritto di prelazione previsto contrattualmente tra le parti è il risarcimento del danno, la cui esistenza ed il cui ammontare devono essere provati dalla parte lesa.

Tribunale di Milano, 12 Giugno 2024, n. 5981/2024
Azione di responsabilità nei confronti del revisore in caso di revisione volontaria
L’azione della società nei confronti di colui che è incaricato di svolgere attività di revisione volontaria (e non di revisione legale) dei conti deve essere qualificata in termini di azione...

L'azione della società nei confronti di colui che è incaricato di svolgere attività di revisione volontaria (e non di revisione legale) dei conti deve essere qualificata in termini di azione risarcitoria per inadempimento contrattuale ex art. 1218, 1223 c.c. (nel caso di specie asseritamente costituente concausa dell’ illecita prosecuzione dell’attività di impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento ex art. 2484 n. 4 c.c.).

Ne consegue che, in base all’azione contrattuale svolta, parte attrice deve:
(i) provare il titolo della sua pretesa, individuando la fonte contrattuale delle obbligazioni in tesi inadempiute;
(ii) allegare l’inadempimento alle obbligazioni come sopra individuate;
(iii) provare il danno in tesi derivante dall’inadempimento ed il nesso causale tra esso inadempimento ed il danno.

In materia di prescrizione, nell'attività di revisione volontaria non trovano applicazione né l’art. 2409 sexies ult. comma c.c. né l’art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2010 – riguardanti solo la revisione legale – bensì, trattandosi di rapporto di ordine contrattuale ed originante azione contrattuale, rileva l’ordinario termine decennale di cui all’art. 2946 c.c..

Il giudizio secondo equità – c.d. “sostitutiva” - è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 113 c.p.c.) e tra questi non rientrano le cause di responsabilità promosse da società commerciali verso revisori incaricati di svolgere attività di revisione volontaria limitata per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dei loro obblighi contrattuali.

logo