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Tribunale di Milano, 3 Maggio 2025, n. 3596/2025
Patto di non concorrenza nella cessione di partecipazioni e concorrenza esercitata dall’estero via internet
Il patto di non concorrenza post-contrattuale assunto dal venditore in un contratto di alienazione dell’intero capitale sociale costituisce la traduzione negoziale della regola dettata dall’art. 2557 cod. civ. in tema...

Il patto di non concorrenza post-contrattuale assunto dal venditore in un contratto di alienazione dell'intero capitale sociale costituisce la traduzione negoziale della regola dettata dall'art. 2557 cod. civ. in tema di trasferimento d'azienda – manifestazione saliente del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, secondo cui l'alienante deve assicurare all'acquirente il pieno e indisturbato godimento dell'azienda oggetto di trasferimento e non può riappropriarsi dell'avviamento che ne costituisce normalmente una parte essenziale del valore – sicché, nel dubbio circa la reale volontà dei contraenti, la portata e i limiti territoriali dell'obbligazione di non facere devono essere ricostruiti in modo coerente con le finalità di quella norma, volta ad inibire al venditore l'inizio di una nuova impresa idonea per oggetto, ubicazione o altre circostanze a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Si configura pertanto violazione del divieto convenzionale di concorrenza – così come potrebbe configurarsi violazione dell'art. 2557 cod. civ. in mancanza di un patto espresso – allorché il venditore intraprenda una nuova attività economica nell'ambito dello stesso mercato, in senso merceologico e geografico, in cui operava l'azienda ceduta, rivolgendo la propria offerta alla medesima clientela e ponendosi in concorrenza diretta con essa. A tal fine non rileva soltanto il luogo fisico in cui viene realizzata la produzione del bene o si attua la prestazione del servizio, giacché il luogo in cui si svolge l'attività d'impresa non è unicamente quello in cui è localizzata l'attività produttiva o si colloca la sede legale e un patto di non concorrenza è diretto per definizione a impedire l'azione competitiva su un mercato definito nei suoi confini dal tipo di prodotto e dall'area geografica verso cui si indirizza l'iniziativa commerciale: è quindi decisivo il mercato di riferimento, cioè la collettività di consumatori, localizzati in una determinata area geografica, a cui si rivolge l'offerta concorrente del soggetto obbligato, con la conseguenza che l'attività formalmente stabilita in uno Stato estero, ma promossa mediante un sito internet tradotto nella lingua del mercato protetto, con recapiti telefonici nazionali e claims pubblicitari idonei a sollecitare i consumatori ivi residenti, esplica i propri effetti concorrenziali anche su quel territorio e viola il divieto.

Là dove il patto di non concorrenza estenda il divieto al territorio nazionale e ai suoi "territori limitrofi", il criterio letterale è insufficiente a delimitarne in modo univoco il campo di applicazione, oscillando il campo semantico dell'aggettivo tra un'area di significato più definita – territorio o nazione che ha in comune un tratto di confine, il quale non è soltanto terrestre ma anche marittimo – e un'area meno definita di prossimità o di immediata vicinanza; l'incertezza circa l'effettiva intenzione delle parti impone allora di ricercare un significato obiettivo del patto che tenga conto degli interessi concretamente perseguiti, alla luce del complesso dell'atto e della sua funzione, escludendo secondo buona fede interpretazioni cavillose in contrasto con lo spirito della convenzione, e conduce a qualificare come territorio limitrofo la località estera collocata nelle immediate vicinanze del territorio nazionale e concretamente idonea, per la sua ubicazione, a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Non è per questa via nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che, sostanzialmente riproduttiva della norma di legge, inibisce al venditore l'inizio di una nuova impresa idonea per oggetto, ubicazione o altre circostanze a sviare quella clientela, condividendo essa il medesimo tasso di elasticità del divieto enunciato dall'art. 2557 cod. civ.

La clausola penale stipulata per la violazione degli obblighi di non concorrenza non è soggetta alla procedura di indennizzo convenuta nel medesimo contratto di cessione di partecipazioni per l'esercizio dei diritti di indennizzo conseguenti alla violazione delle dichiarazioni e garanzie del venditore, né ai limiti e alle condizioni che l'accompagnano, quando l'obbligo di pagamento della penale sia associato al mero inadempimento e prescinda dalla circostanza che l'acquirente sia venuto a conoscenza di un danno. La diversa formulazione delle clausole si riconduce, sul piano funzionale, al divario che corre tra l'obbligo d'indennizzo, il quale presuppone indefettibilmente la prova e, ancor prima, la conoscenza del pregiudizio sofferto dalla parte che lamenta una diminuzione patrimoniale, e la penale, dovuta indipendentemente dalla prova del danno ai sensi dell'art. 1382, comma 2, cod. civ. e perciò slegata dal positivo accertamento di una diminuzione patrimoniale e finanche dalla possibilità di una sua effettiva conoscenza: di qui l'opportunità di un contraddittorio anticipato sulle richieste di indennizzo entro un breve termine dalla scoperta dell'evento dannoso, così da permettere nell'immediatezza al venditore le indagini ragionevolmente necessarie, e viceversa la sostanziale irrilevanza di tale contraddittorio rispetto all'obbligo di pagamento della penale.

Le clausole di "rimedio esclusivo" o di "unico rimedio" (sole remedy) sono normalmente adottate nella prassi dei contratti di alienazione di partecipazioni azionarie con l'intento di escludere l'operatività dei rimedi legali prefigurati dagli artt. 1490 ss. cod. civ. per la presenza di vizi redibitori o per la mancanza di qualità della cosa venduta e, soprattutto, per evitare l'operatività delle disposizioni generali sulla risoluzione del contratto, limitando al piano risarcitorio gli effetti che derivano dall'inattendibilità delle dichiarazioni e delle garanzie rilasciate dal venditore in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento. L'estensione della disciplina convenzionale del sole remedy agli ulteriori obblighi di non concorrenza vale a contenere sul piano monetario le conseguenze della loro violazione e implica la rinuncia preventiva dell'acquirente ad avvalersi del potere di risoluzione contrattuale, in un contesto nel quale l'autonomia di tali obblighi e la loro espressa qualificazione come elemento essenziale nella formazione del consenso gli avrebbero altrimenti permesso di ottenere lo scioglimento del contratto in alternativa o in aggiunta al rimedio risarcitorio.

Il patto di non concorrenza può vincolare, oltre al venditore, i suoi soci, senza che l'obbligazione di pagamento della penale prevista per la violazione incomba su tutti i soggetti obbligati: qualora la clausola, pur riferendo la violazione al venditore ovvero ad alcuno dei suoi soci, identifichi nel solo venditore il soggetto tenuto al pagamento, i soci ne restano implicitamente esclusi, e la conclusione è confermata dalla separata scrittura con la quale il socio abbia assunto personalmente un divieto di concorrenza ricalcato sulla formulazione contrattuale senza però obbligarsi al pagamento di alcuna penale.

L'esercizio del potere di riduzione della penale per manifesta eccessività presuppone il previo assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulla parte circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività, e il relativo giudizio non può prescindere da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, della quale la penale costituisce predeterminazione forfetaria. Qualora le parti abbiano dichiarato che l'osservanza degli obblighi di non concorrenza costituisce elemento essenziale nella formazione del consenso dell'acquirente e che il prezzo è stato stabilito tenendo in considerazione tali obblighi, una parte del prezzo deve intendersi corrispettivo dell'obbligazione di non fare, sicché il danno ipoteticamente risarcibile è formato da due distinte voci – il danno provocato dall'esercizio dell'attività concorrente vietata e quello derivante dal pagamento di un corrispettivo per una prestazione di non fare rimasta in tutto o in parte inadempiuta – e il difetto di allegazione e prova sulla seconda preclude il giudizio di manifesta eccessività. La penale può essere invece diminuita equamente, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., per essere stata l'obbligazione principale eseguita in parte, quando l'obbligazione di non fare pattuita per una determinata durata sia stata pacificamente rispettata per una frazione di essa e violata per il periodo residuo, con riduzione dell'importo alla quota corrispondente al periodo di inadempimento.

L'uso, in un'offerta in vendita o in una pubblicità su internet destinata a consumatori che si trovano nell'Unione, di un segno identico o simile a un marchio registrato nell'Unione non è sottratto all'applicazione delle norme sulla protezione del marchio per il solo fatto che il soggetto all'origine dell'offerta o della pubblicità è stabilito in uno Stato terzo, ivi abbia registrato il segno e ivi si trovi il server del sito utilizzato; e se è vero che la mera accessibilità di un sito internet in un territorio non è sufficiente a concludere che le offerte in esso contenute siano destinate ai consumatori che vi si trovano, spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di elementi pertinenti in senso contrario, ravvisabili nella traduzione del sito nella lingua di quel territorio, nella predisposizione di un numero telefonico gratuito nazionale con risposta di operatori nella medesima lingua, nella riconducibilità del nome a dominio e dell'indirizzo di posta elettronica al soggetto obbligato e in claims pubblicitari inequivoci circa l'obiettivo di attrarre la clientela di quel mercato. Il titolare del nome è abilitato ad usarlo nell'esercizio dell'attività economica nonostante l'esistenza di un marchio già registrato da altri soltanto in quanto l'uso sia conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale, e tale non può considerarsi, di regola, l'uso del patronimico come marchio in settori merceologici identici o affini e con funzione distintiva anziché soltanto descrittiva; tanto meno può considerarsi conforme a quelle pratiche l'uso del nome come marchio per contraddistinguere gli stessi servizi da parte di chi poco tempo prima abbia ceduto a titolo oneroso, unitamente al complesso aziendale identificato con quel nome e come tale riconosciuto dalla clientela, il marchio che lo contiene, impegnandosi espressamente a non utilizzare denominazioni simili. Il segno formato da un nome anagrafico non può d'altronde essere considerato debole quando il nome non presenti alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti, sicché la presenza dell'elemento patronimico comporta un forte carattere distintivo del marchio anteriore e rende particolarmente accentuato il rischio di confusione; resta però esclusa l'inibitoria dell'uso del nome in quanto tale e delle denominazioni meramente descrittive del servizio offerto, che non determinano di per sé alcun agganciamento confusorio.

Quando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di aver compiuto tempestivamente quell'atto; l'acquirente che non provi la tempestività delle proprie richieste di indennizzo rispetto al termine convenzionale, stabilito a pena di decadenza e decorrente dalla scoperta dell'evento, e che non indichi neppure nei propri scritti difensivi il momento in cui gli eventi sono stati scoperti, decade dal diritto agli indennizzi, con correlativo diritto del venditore ad ottenere il pagamento delle somme trattenute a titolo di residuo prezzo sul conto di deposito fiduciario vincolato.

Tribunale di Milano, 20 Luglio 2025, n. 6042/2025
Cessione di quote sociali e limiti della garanzia per sopravvenienze passive
Nella cessione di quote sociali, le clausole di garanzia relative alla consistenza patrimoniale della società devono essere interpretate secondo il loro preciso tenore letterale e non possono essere estese oltre...

Nella cessione di quote sociali, le clausole di garanzia relative alla consistenza patrimoniale della società devono essere interpretate secondo il loro preciso tenore letterale e non possono essere estese oltre i limiti convenzionalmente previsti. Qualora i cedenti abbiano garantito l’assenza di “posizioni debitorie aperte” riferibili a un determinato periodo anteriore alla cessione, la garanzia copre esclusivamente debiti o pretese già sorte, note o conoscibili entro la data pattuita, non anche sopravvenienze passive derivanti da fatti dannosi non ancora manifestatisi o da richieste risarcitorie avanzate successivamente. Le sopravvenienze passive richiamate nella clausola di indennizzo devono pertanto essere interpretate entro il perimetro della garanzia principale e non valgono ad ampliarne autonomamente l’oggetto

Tribunale di Campobasso, 15 Ottobre 2025, n. 874/2025
Cessione di quote sociali sottoposta a condizione risolutiva
La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al trasferimento della quota sociale ed il cessionario al pagamento di...

La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al trasferimento della quota sociale ed il cessionario al pagamento di un corrispettivo. L’oggetto immediato del negozio è pertanto rappresentato dal trasferimento della quota, mentre l’oggetto mediato è costituito dall’insieme dei diritti e delle prerogative che la partecipazione incorpora (diritto agli utili, diritto di voto, diritto di ispezione e controllo), nonché dai correlativi doveri e responsabilità che derivano dalla qualità di socio.

In applicazione del principio di autonomia contrattuale, il prezzo di cessione può essere modulato dalle parti sia nella misura sia nelle modalità di corresponsione. In particolare, le parti possono introdurre clausole che subordinino la stabilità o l’efficacia del trasferimento a determinati eventi futuri e incerti, oppure che prevedano meccanismi di aggiustamento del prezzo o garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società ceduta. Tra questi strumenti rientrano anche eventuali condizioni risolutive ex art. 1353 c.c., con le quali le parti stabiliscono che, al verificarsi di un evento specifico, il contratto si sciolga automaticamente con effetto retroattivo, ferma restando la disciplina delle restituzioni e degli eventuali obblighi risarcitori.

Quando la cessione di quote è sottoposta a condizione risolutiva l’avveramento dell’evento dedotto determina dunque la caducazione del vincolo contrattuale, imponendo la restituzione delle prestazioni già eseguite. Se invece la condizione non si avvera entro il termine stabilito, il contratto si consolida definitivamente e le prestazioni pattuite divengono stabilmente dovute, con piena esigibilità del prezzo.

L’interpretazione delle clausole condizionali, proprio in ragione della loro incidenza sugli effetti del contratto, deve essere condotta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, alla luce del principio di buona fede oggettiva di cui all’art. 1375 c.c. Occorre, pertanto, indagare la comune intenzione dei contraenti e la funzione economico-sociale della pattuizione, evitando interpretazioni meramente letterali che possano alterare l’equilibrio negoziale. La “buona fede” rileva sia come canone ermeneutico sia come criterio integrativo, imponendo di considerare la clausola nel contesto complessivo dell’operazione e di preservarne la finalità pratica. Sul piano probatorio, l'onere di provare l'avveramento della condizione ricade sul soggetto processuale che afferma il suo verificarsi.

Corte d'appello di Ancona, 1 Febbraio 2024, n. 187/2024
Trasferimento di partecipazioni: collegamento negoziale e preliminare unilaterale
La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma richiede una valutazione unitaria dell’assetto negoziale e della funzione economica...

La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma richiede una valutazione unitaria dell’assetto negoziale e della funzione economica perseguita dalle parti.

In tale prospettiva, un accordo che, mediante il collegamento tra mandato senza rappresentanza, finanziamento e obbligo di ritrasferimento delle quote, sia diretto a consentire l’acquisto mediato delle stesse in favore di un soggetto può essere qualificato come negozio complesso contenente un preliminare unilaterale di cessione, con conseguente esperibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica, restando esclusa, ove incompatibile con la causa concreta dell’operazione, la riconducibilità agli schemi del patto parasociale ovvero dell'opzione o della prelazione.

Tribunale di Milano, 12 Maggio 2025
Patto parasociale: disdetta, cessazione e inopponibilità alla società
I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e vincolano esclusivamente i soci aderenti, non producendo effetti nei confronti della società, la quale resta estranea al relativo rapporto e, pertanto, priva...

I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e vincolano esclusivamente i soci aderenti, non producendo effetti nei confronti della società, la quale resta estranea al relativo rapporto e, pertanto, priva di legittimazione passiva rispetto alle domande volte ad ottenerne l’adempimento o il risarcimento dei danni da inadempimento. Ne consegue che, intervenuta valida disdetta del patto, idonea ad impedirne il rinnovo tacito, viene meno il fumus boni iuris dell’azione cautelare diretta ad ottenerne l’esecuzione.

Tribunale di Brescia, 11 Ottobre 2024, n. 4182/2024
In Evidenza
Società di persone: clausole di consolidazione, liquidazione della quota e divieto di patti successori
La clausola compromissoria che prevede la nomina degli arbitri da parte dei contendenti è invalida in quanto contrasta con il disposto dell’art. 34, d.lgs. 5/2003 che stabilisce che il potere...

La clausola compromissoria che prevede la nomina degli arbitri da parte dei contendenti è invalida in quanto contrasta con il disposto dell’art. 34, d.lgs. 5/2003 che stabilisce che il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito a soggetti estranei alla società a pena di nullità della clausola.

L’applicazione del principio dell’”utile per inutile non vitiatur” non ha autonomo rilievo interpretativo al di fuori delle norme di cui agli artt. 1362 ss. c.c volte a disciplinare l’attività interpretativa dei contratti, con la conseguenza che non può essere validamente invocato per sostituire e/o modificare il contenuto degli accordi negoziali.

Nell’ambito di un’azione di liquidazione della quota ereditaria di società di persone, benché obbligata alla liquidazione sia solo la società (nel caso di specie: s.n.c.), è ammessa la possibilità di evocare in giudizio anche i soci superstiti illimitatamente responsabili, i quali, ancorché non litisconsorti necessari, ben possono essere chiamati a rispondere in via sussidiaria dell’obbligazione di liquidazione della quota gravante sulla società.

Le clausole statutarie sono efficaci e, di regola, vincolanti anche per l’erede: il diritto alla liquidazione della quota trova infatti origine nel contratto sociale sicché le clausole che attengono al regolamento della società trovano applicazione anche nei confronti dell’erede del socio che non abbia acquisito la qualifica di socio ma il mero diritto alla liquidazione della quota.

Per clausola di consolidazione si intende, in senso stretto, la clausola che prevede che, alla morte del socio, la quota di questi si accresca agli altri soci e onerati della liquidazione della quota a favore degli eredi siano questi ultimi. Non si è invece in presenza di una clausola di consolidazione in senso proprio ove, parafrasando il disposto dell’art. 2284 c.c.,  i patti sociali prevedano che i soci superstiti siano tenuti alla liquidazione della quota agli eredi senza indicare alcuna clausola di accrescimento a loro favore e ove obbligata alla liquidazione sia la società.

L’art. 2289 c.c., concernendo diritti patrimoniali, è disposizione, in linea di massima, derogabile (nel caso di specie: la clausola statutaria derogativa prevedeva che la liquidazione della quota fosse effettuata sulla base del patrimonio netto della società piuttosto che con riguardo al suo valore effettivo).

E’ valido il patto di consolidazione delle azioni o delle quote fra soci, nel caso di morte di uno di essi, ove tale consolidazione dia luogo alla liquidazione della porzione spettante al defunto ed alla devoluzione di tale porzione secondo le regole della successione ereditaria. Il patto non costituisce, quindi, una limitazione alla libertà testamentaria. Viceversa il patto con il quale si dispone che alla morte di uno dei soci le azioni o quote si trasferiscono agli altri, senza che sia prevista l’attribuzione di alcunché ai successori per legge o per testamento, è patto che esclude del tutto la libertà testamentaria, ed è quindi nullo ai sensi dell’art. 458 c.c.

La clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti di una società di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare – entro un determinato periodo di tempo e secondo un valore da determinarsi secondo criteri prestabiliti – dagli eredi del de cuius le azioni già appartenute a quest’ultimo e pervenute iure successionis agli eredi medesimi, non viola il divieto di patti successori.

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità ex art. 458 c.c. occorre accertare: (1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; (2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; (3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi così dello ius poenitendi; (4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; (5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o legato.

E’ invalida per violazione del divieto di patto successorio ex art. 458 c.c. la clausola statutaria che, nel derogare alle modalità di liquidazione della quota di cui all’art. 2289 c.c., modifica il diritto ereditario a vantaggio della società ed esclude lo ius poenitendi (stante la vincolatività del patto sociale).

Tribunale di Bari, 20 Marzo 2024
Qualificazione della clausola compromissoria statutaria
La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale elemento costitutivo, la qualità di socio e dunque il rapporto...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale elemento costitutivo, la qualità di socio e dunque il rapporto sociale.

La qualificazione della clausola compromissoria come arbitrato rituale va effettuata secondo i canoni ermeneutici contrattuali, valorizzando il dato letterale e l’eventuale espressa previsione della decisione secondo regole di diritto.

Tribunale di Milano, 29 Dicembre 2024
I requisiti della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica e il relativo onere probatorio
L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto. In ragione...

L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto. In ragione del concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, co. 1, c.c. tale indeterminatezza può comportare la nullità della sola clausola di non concorrenza, visto il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisca una parte o una clausola.

Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione del contratto dimostrare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla sua parte nulla.

Con riferimento alla fattispecie generale dell’abuso di dipendenza economica il giudice ha l’onere di accertare, in concreto, sia la situazione di dipendenza, sia l’esistenza di una condotta arbitraria e ingiustificata a danno di uno dei contraenti. È opportuno, pertanto, con riferimento alla sussistenza di una dipendenza economica, accertare che non si tratti di una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e obblighi, ma che lo squilibrio sia effettivamente eccessivo e se l’altro contraente fosse realmente primo di alternative economiche sul mercato; con riferimento alla condotta posta in essere, verificare che la stessa sia arbitrariamente contraria a buona fede oppure intenzionalmente vessatoria, e che abbia fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.

L’onere della prova, con riferimento alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, è in capo al soggetto che dichiara di aver subito la lesione dei propri diritti, che deve dimostrare l’impossibilità di valide alternative sul mercato e l’atteggiamento vessatorio o contrario a buona fede della controparte contrattuale.

Tribunale di Milano, 5 Marzo 2025, n. 1897/2025
L’interpretazione delle clausole di opzione put e call inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali
Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente ed un diritto di opzione put a favore del cessionario,...

Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente ed un diritto di opzione put a favore del cessionario, al verificarsi di determinate condizioni. Tali diritti di opzione previsti dai contraenti devono essere interpretati - al pari del contratto - avvalendosi dei consueti criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. s.s., con particolare riguardo all’intenzione dei contraenti - comprensiva del comportamento complessivo dagli stessi tenuto dalla fase di formazione ed seguito della conclusione del contratto - ed al raccordo sistematico tra le clausole del contratto in chiave teleologica, nonché alla buona fede, quale insieme di regole comportamentali di lealtà e correttezza, il tutto tenendo altresì in considerazione la causa concreta del contratto.

Tribunale di Milano, 30 Dicembre 2024, n. 11150/2024
Opzione di contratto preliminare di vendita di quote sociali ed esigibilità del prezzo di vendita della partecipazione
Allorquando per previsione negoziale l’esercizio dell’opzione di vendita produca effetti obbligatori (e non il trasferimento della proprietà della partecipazione societaria), l’obbligazione inerente il pagamento del prezzo delle azioni opzionate non...

Allorquando per previsione negoziale l'esercizio dell'opzione di vendita produca effetti obbligatori (e non il trasferimento della proprietà della partecipazione societaria), l’obbligazione inerente il pagamento del prezzo delle azioni opzionate non è esigibile, posto che l'esigibilità richiede la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (o la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.).

Tribunale di Firenze, 18 Novembre 2024, n. 3586/2024
Contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale
Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali...

Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali della futura pattuizione, ciò non implichi necessariamente la ricorrenza di una mera puntuazione non giuridicamente rilevante, ben potendo, invece, le parti avere inteso già vincolarsi su alcuni profili su cui l’accordo è già stato irrevocabilmente raggiunto, ferma la necessità di concordare, secondo buona fede, ulteriori punti essenziali della realizzanda vicenda negoziale traslativa; ove ciò accada (come affermato in tema di c.d. “preliminare di preliminare”), la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, ben potendosi ritenere quale vincolo obbligatorio valido ed efficace, sempreché rispondente a un interesse meritevole di tutela tra le parti, quello idoneo soltanto a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare finale: ciò in quanto, a ben vedere, con la propria pattuizione, le parti hanno inteso concordemente pervenire a una contrattualizzazione dell’obbligo di cui all’art. 1337 c.c. di condurre le trattative precontrattuali secondo buona fede, così sanzionando la relativa violazione, già di per sé disciplinata dall’ordinamento alla luce della figura della responsabilità precontrattuale, mediante le regole (maggiormente tutelanti per il danneggiato in punto di riparto dell’onere della prova) della responsabilità contrattuale

Tribunale di Venezia, 14 Settembre 2024, n. 3175/2024
Patto di non concorrenza: limiti interpretativi
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita...

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita di veicoli quale a seguito dell’acquisto di azienda si sarebbe sviluppata, quindi dalla violazione letterale del divieto di vendere.

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