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Tribunale di Cagliari, 23 Luglio 2025, n. 1212/2025
La mancanza di prova del contratto nel giudizio per la risoluzione d’inadempimento non equivale alla prova della sua inesistenza ai fini della ripetizione dell’indebito
Chi agisce per la risoluzione di un contratto ex art. 1453 c.c. ha l’onere di provare l’esistenza del contratto stesso, mentre l’inadempimento può essere semplicemente allegato. Se la prova documentale...

Chi agisce per la risoluzione di un contratto ex art. 1453 c.c. ha l’onere di provare l’esistenza del contratto stesso, mentre l’inadempimento può essere semplicemente allegato. Se la prova documentale e testimoniale non consente di ritenere dimostrata la conclusione del contratto, la domanda di risoluzione deve essere rigettata. Analogamente, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. richiede la prova sia dell’avvenuto pagamento sia dell’assenza di un valido titolo giustificativo. La mancata prova della conclusione del contratto non equivale alla prova della sua inesistenza; pertanto, non può fondare la ripetizione dell’indebito.

Ne consegue che documenti contraddittori o provenienti da terzi privi di rapporto qualificato con la parte non sono idonei a dimostrare la conclusione del contratto ai fini della risoluzione del contratto, tuttavia, la mera allegazione dell’assenza di titolo non basta se dagli stessi atti emerge che il pagamento sia avvenuto con uno specifico titolo (nel caso di specie, la disposizione di bonifico indicava in causale “prestito senza fini di lucro” a giustificazione del medesimo).

Tribunale di Brescia, 17 Giugno 2025, n. 2622/2025
Cessione di partecipazioni e rilievo dei vizi dei beni sociali
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale...

La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare la sua risoluzione o la riduzione del prezzo pattuito solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali.

Quando l’efficacia del preliminare avente ad oggetto la cessione delle azioni (o delle quote) è subordinata a condizione sospensiva, la dichiarazione della parte interessata circa l’avveramento della condizione e la conseguente conferma dell’efficacia del vincolo negoziale escludono che la stessa possa successivamente fondare il recesso o l’inadempimento della controparte su circostanze (già note o conoscibili) incompatibili con tale riconoscimento, in difetto di specifiche garanzie contrattuali.

Tribunale di Milano, 22 Luglio 2024, n. 7295/2024
Requisiti della concorrenza sleale confusoria e imputabilità alla controllante della condotta illecita della controllata
L’illecito della concorrenza sleale confusoria è di pericolo e sussiste quando il comportamento appaia idoneo a determinare una possibilità di confusione dei consumatori sulla base di un giudizio ancorato alle...

L'illecito della concorrenza sleale confusoria è di pericolo e sussiste quando il comportamento appaia idoneo a determinare una possibilità di confusione dei consumatori sulla base di un giudizio ancorato alle circostanze del caso. La valutazione circa la confondibilità deve essere fondata su elementi oggettivi, avendo riguardo alla impressione che presumibilmente la somiglianza dei segni o dell'aspetto esteriore dei prodotti può suscitare nel consumatore medio dotato di diligenza comune e di un ordinario livello di attenzione, sulla base di un esame rapido e sintetico.

Il comportamento integrante gli estremi della concorrenza sleale, tenuto dalla controllata, può essere imputato alla controllante quando la prima si attenga in sostanza alle istruzioni che le vengono impartite dalla controllante, tenuto conto dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche.

In caso di inadempimento da parte del fornitore di un contratto di distribuzione, consistente nell'interruzione arbitraria e unilaterale del rapporto contrattuale, il danno da risarcire al distributore va suddiviso in danno emergente, ossia le spese sostenute per investimenti in promozione e commercializzazione del prodotto, e lucro cessante, pari al mancato raggiungimento dei volumi di profitto stimati per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Non può considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta (con conseguente effetto liberatorio) il contratto avente ad oggetto la distribuzione di un prodotto farmaceutico, ove il produttore fosse già a conoscenza della pendenza del procedimento amministrativo che avrebbe potuto mettere a rischio la vendita del suo prodotto come dispositivo medico.

Tribunale di Catanzaro, 12 Agosto 2024, n. 1624/2024
Contratto per la realizzazione di un software: risoluzione per inadempimento contrattuale
La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione...

La volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (come la domanda del venditore relativa al riconoscimento del diritto di trattenere un acconto a seguito dell’inadempimento del compratore all’obbligo di versare il residuo prezzo).

 

Tribunale di Roma, 28 Marzo 2023, n. 5034/2023
Risoluzione del contratto di cessione di azienda per mancato pagamento del prezzo
In tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve limitarsi a provare la fonte...

In tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve limitarsi a provare la fonte -negoziale o legale - del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo semplicemente allegare l’inadempimento della controparte. Incombe invece sul debitore convenuto l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Ai fini del riconoscimento del danno da inadempimento, il creditore è tuttavia tenuto ad allegare e provare l’esistenza di una lesione, ossia la diminuzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede ristoro, nonché il nesso causale tra tale lesione e la condotta del debitore. Il danno risarcibile integra infatti un quid pluris rispetto alla semplice condotta inadempiente o illecita, con la conseguenza che, in difetto della sua puntuale allegazione e prova, la domanda di risarcimento risulta priva di oggetto.

Tribunale di Milano, 19 Dicembre 2024, n. 1199/2025
Cessione di quote: oggetto immediato del contratto e garanzie relative al patrimonio sociale
La cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio...

La cessione delle partecipazioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta, solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Qualora alla cessione delle partecipazioni sociali siano collegati dei patti autonomi di garanzia, aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale (c.d. business warranties), questi patti non attengono all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, ma al suo oggetto mediato, riconducibile alla quota del patrimonio sociale che essa rappresenta, e costituiscono un’autonoma regolamentazione di garanzia, sicché, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c..

Tribunale di Firenze, 18 Novembre 2024, n. 3586/2024
Contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale
Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali...

Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali della futura pattuizione, ciò non implichi necessariamente la ricorrenza di una mera puntuazione non giuridicamente rilevante, ben potendo, invece, le parti avere inteso già vincolarsi su alcuni profili su cui l’accordo è già stato irrevocabilmente raggiunto, ferma la necessità di concordare, secondo buona fede, ulteriori punti essenziali della realizzanda vicenda negoziale traslativa; ove ciò accada (come affermato in tema di c.d. “preliminare di preliminare”), la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, ben potendosi ritenere quale vincolo obbligatorio valido ed efficace, sempreché rispondente a un interesse meritevole di tutela tra le parti, quello idoneo soltanto a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare finale: ciò in quanto, a ben vedere, con la propria pattuizione, le parti hanno inteso concordemente pervenire a una contrattualizzazione dell’obbligo di cui all’art. 1337 c.c. di condurre le trattative precontrattuali secondo buona fede, così sanzionando la relativa violazione, già di per sé disciplinata dall’ordinamento alla luce della figura della responsabilità precontrattuale, mediante le regole (maggiormente tutelanti per il danneggiato in punto di riparto dell’onere della prova) della responsabilità contrattuale

Tribunale di Milano, 24 Dicembre 2024, n. 11100/2024
Contratto di cessione di quote sociali: risoluzione per mancato pagamento del saldo del prezzo
Il mancato pagamento del residuo prezzo costituisce inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, che integra i presupposti di cui all’art. 1453 c.c. per la risoluzione del contratto di cessione...

Il mancato pagamento del residuo prezzo costituisce inadempimento imputabile e di non scarsa importanza, che integra i presupposti di cui all’art. 1453 c.c. per la risoluzione del contratto di cessione di quote sociali.
Il creditore che agisce per la risoluzione di un contratto, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento; spetta al debitore fornire prova di aver esattamente adempiuto o di non aver potuto adempiere per una causa non imputabile.
Il riparto dell’onere della prova si fonda, da una parte, sul principio di persistenza del credito desumibile dall’art. 2697 c.c., in virtù del quale, una volta provata dal creditore l’esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’esistenza del fatto estintivo, costituito dall’adempimento. In secondo luogo, rileva il principio della vicinanza della prova: per il creditore sarebbe eccessivamente gravoso dover provare un fatto negativo inerente alla sfera del debitore come l’inadempimento.

Tribunale di Venezia, 2 Dicembre 2024, n. 4344/2024
Cessione di azienda con patto di riservato dominio: principi in materia di inadempimento
La domanda di riduzione dell’indennità ex articolo 1526 c.c., conseguente alla risoluzione di un contratto di vendita con patto di riservato dominio, può essere accolta solo successivamente alla restituzione della...

La domanda di riduzione dell'indennità ex articolo 1526 c.c., conseguente alla risoluzione di un contratto di vendita con patto di riservato dominio, può essere accolta solo successivamente alla restituzione della res oggetto del contratto di vendita [nel caso di specie, l'azienda], in quanto solo dopo che la restituzione è avvenuta diviene possibile determinare l'equo compenso spettante al venditore per il godimento garantito all'acquirente nel periodo di efficacia del contratto. Il suddetto equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente all'incommerciabilità del bene come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non il risarcimento del danno spettante al venditore.
Con riferimento a un contratto di vendita con patto di riservato dominio che preveda che le rate pagate dal compratore restino acquisite al venditore a titolo di indennità in caso di risoluzione, è considerata manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al venditore la proprietà del bene, gli consenta di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito oggettivo derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene e in tal caso il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.

Tribunale di Milano, 9 Gennaio 2025, n. 505/2025
Ritardo e gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto di investimento
La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo che impone di accertare l’obiettiva entità dell’inadempimento con riferimento alla natura accessoria o principale dell’obbligazione...

La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo che impone di accertare l’obiettiva entità dell’inadempimento con riferimento alla natura accessoria o principale dell’obbligazione inattuata o all’entità del ritardo e su un criterio soggettivo che impone di considerare l’interesse che l’altra parte si era prefissa di realizzare così come cristallizzato nell’accordo contrattuale, dovendo il giudice verificare, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive indicative della possibile alterazione dell’equilibrio contrattuale, se la parte inadempiente con la sua condotta, nel cui ambito rientra anche l’inosservanza di un termine non essenziale, abbia compromesso l’interesse dell’altra parte al raggiungimento dello scopo negoziale originariamente programmato. Fondamentale, quindi, nella valutazione della gravità anche solo del ritardo nell’esecuzione della prestazione principale è la considerazione della natura e delle finalità dell’accordo, dovendo la gravità dell’inadempimento essere commisurata non all’entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all’esatta e tempestiva prestazione [nel caso di specie, il Tribunale, sulla scorta di tali principi, ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento di un complesso accordo di investimento, ritenendo di non scarsa importanza l'inadempimento dato dal ritardo nella stipulazione dell’atto notarile di closing].

Tribunale di Venezia, 15 Ottobre 2024, n. 3604/2024
Risoluzione del contratto di cessione di azienda per inadempimento
Deve essere risolto il contratto di cessione di un’azienda che non abbia le caratteristiche indicate nel contratto e che non sia idonea all’uso dichiarato e oggetto del contratto stesso. Il...

Deve essere risolto il contratto di cessione di un'azienda che non abbia le caratteristiche indicate nel contratto e che non sia idonea all’uso dichiarato e oggetto del contratto stesso. Il cedente inadempiente deve essere inoltre condannato a risarcire i danni patiti per l’avviamento dell’attività che il cessionario non ha potuto esercitare.

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