Non è possibile, ex art. 345, 1° c., c.p.c. (questione rilevabile d’ufficio), introdurre nel giudizio di appello fatti costitutivi diversi da quelli allegati in primo grado: il giudicato sostanziale formatosi a seguito della sentenza di prime cure, ex art.2909 c.c., dev’essere definito ed interpretato anche alla luce dei principi di eventualità e di preclusione di cui all’art.183, 5° c e 6° c., c.p.c., giacché l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile. Ne discende che la fattispecie che si sarebbe potuta allegare quale emendatio libelli nel giudizio precedente entro i termini perentori normativamente stabiliti, ex art.183, 6°c., c.p.c., laddove non esplicata non può essere poi proposta quale domanda in un successivo giudizio (aggirando le preclusioni maturate nel precedente) poiché soggetta al principio di preclusione e coperta dal giudicato del precedente procedimento.
In relazione al criterio di individuazione dell’(ammissibile) emendatio libelli, la modificazione della domanda ammessa ex art.183, 6°c., c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi degli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Una volta proposta la domanda effettivamente formulata avente ad oggetto la contraffazione del brevetto, la parte può allegare (o immediatamente in atto di citazione o) in sede di emendatio libelli, la contraffazione dell’identico brevetto da parte dell’identico soggetto tramite utilizzo di ulteriori “interventi interferenti”, connessi alla vicenda sostanziale dedotta in causa. La mancanza di tale emendatio libelli, comporta come risultato la formazione del giudicato non solo sul dedotto, ma anche sul deducibile, con preclusione della possibilità di proporre in sede d’appello la relativa domanda.
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.
Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.
Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.
Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.
La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.
La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe essere ammessa se la domanda modificata è implicitamente contenuta nella originaria o a questa connessa per alternatività (Cass. SU. 12310/2015; Cass. SU. 22404/2018). Tuttavia, restando il disposto dell’art. 183 CPC e dovendo in ogni caso garantire non soltanto ad una parte di perseguire al meglio i suoi interessi, ma anche all’altra parte di difendersi ugualmente al meglio, la domanda modificata deve sempre scaturire dai medesimi fatti allegati in giudizio con la domanda originaria, talché la sentenza chiesta dopo la modifica rappresenti la migliore e più completa risposta giudiziale alla vicenda socio-economica di fondo.
La sola, sostanziale coincidenza di due prodotti, nella loro composizione chimica, non è sufficiente ad affermare la nullità del brevetto di uno, poiché, non essendo l’altro tutelato da registrazione brevettuale, occorrerebbe l’ulteriore dimostrazione della sua predivulgazione.
La divulgazione di un prodotto implica che esso sia ben definito e individuato; correlativamente, è escluso che possa essere divulgato qualcosa che non è ancora stato compiutamente inventato, ossia tradotto da uno stadio di ideazione o progetto ad un risultato finale replicabile.
La concorrenza sleale confusoria ricorre soltanto laddove gli elementi che siano asseritamente ripresi abbiano comunque un carattere sufficientemente distintivo, ossia consentano al consumatore di associare il prodotto o il servizio contraddistinto dal segno distintivo all'imprenditore che lo utilizza.
Quanto alla configurabilità della concorrenza sleale parassitaria, tale fattispecie consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente [c.d. concorrenza parassitaria diacronica] o dall'ultima e più significativa di esse [c.d. concorrenza parassitaria sincronica], laddove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'imprenditore che ha ideato la nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari - ad es. in tema di incassi, di pubblicità, di avviamento - dal lancio della novità, ovvero fino a quando tale iniziativa viene considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.
La creatività, infatti, è tutelata dall'ordinamento solo per un tempo determinato, ossia fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, e il connotato dell'originalità può dirsi venuto meno nel momento in cui quel determinato modo di produrre e/ o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore e dunque il capitale impiegato nello sforzo creativo da parte dell'imprenditore che ha primariamente ideato l'iniziativa si può dire, secondo l'id quom plemmque accidit ammortizzato. L'imitazione di un'attività, dunque, che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale ma che poi si è generalizzata e spersonalizzata non è costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Le condotte parassitarie sono, pertanto, illecite in quanto costituiscono uno sfruttamento sistematico delle idee, dei mezzi di ricerca e finanziari e - più in generale - degli sforzi altrui per attrarre la clientela e conquistare una fetta di mercato.
Nel diritto dell’Unione la nozione di “impresa” assume un significato e una portata “funzionale” agli obiettivi che la disciplina che la contempla intende perseguire, sicché diverse entità giuridicamente indipendenti possono essere considerate come costituenti un’unica impresa, se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato.
L’onere di dimostrare la estraneità all’intesa in ragione di un’eterodirezione puramente tecnico-finanziaria quale holding pura, spetta a chi la invoca quale titolo della pretesa di essere manlevata integralmente dalla controllata degli oneri della corresponsabilità (già accertata o da accertarsi) sul piano dei rapporti interni.
Nell' attività di direzione e coordinamento della società controllata, per definizione, l'ente dirigente non agisce compiendo esso stesso atti di gestione della società eterodiretta rilevanti verso i terzi, ma influenza o determina le scelte gestorie operate dagli amministratori della società diretta, che si tradurranno in atti gestori compiuti - in esecuzione delle direttive - dagli amministratori della società diretta. I quali, è opportuno da subito chiarire (essendo rilevante per quanto riguarda la pretesa speculare della controllata, di essere manlevata integralmente dalla sua ex controllante, della cui infondatezza che in seguito meglio si dirà) sono vincolati dalle direttive ed atti di indirizzo nella misura in cui essi siano leciti, valendo la regola generale dettata nell’art. 2392 c.c. per cui gli amministratori della società devono adempiere all’incarico gestorio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, nel rispetto dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto.
L’attività di direzione e coordinamento è, quindi, un quid pluris rispetto al controllo, in quanto manifestazione di un potere di ingerenza più intenso e pregnante, che si esprime principalmente come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta che ne sono i naturali referenti e destinatari; perciò per attività di direzione e coordinamento deve intendersi l'esercizio in concreto di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali: un potere di ingerenza che si esplica attraverso un flusso costante di istruzioni impartite alla società eterodiretta che si traspongono in decisioni dei suoi organi, e che involgono momenti significativi della vita della società, quali le scelte imprenditoriali, il reperimento dei mezzi finanziari, le politiche di bilancio e la conclusione di contratti importanti.
Nel giudizio di cognizione ordinario che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l’attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell’atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l’attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la cd. “reconventio reconventionis”. E tuttavia la cd. “reconventio reconventionis” non è – per vero – assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto (…) costituente un’azione autonoma che in quanto tale – per trovare ingresso nel medesimo processo – deve presentare identità di titolo con la domanda proposta dall’attore, ai sensi dell’art. 36 cod. proc. civ., atteso che essa è caratterizzata dal fatto che viene introdotta esclusivamente per l’esigenza di rispondere ad una riconvenzionale del convenuto, ossia per assicurare all’attore un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto. Ed è questa la ragione per cui l’art. 183, comma 4, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) prevede che la c.d. “reconventio reconventionis” debba essere formulata in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In ogni altro caso, all’attore è inibito proporre nuove domande nell’udienza di trattazione, rispetto a quelle proposte nell’atto introduttivo della lite, come si desume dalla previsione di ammissibilità, in deroga al suddetto divieto implicito, delle sole domande conseguenti alle difese articolate dal convenuto.
Con la scissione il patrimonio di una società è scomposto e trasferito, in tutto o in parte, ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione, con contestuale assegnazione ai soci della prima delle azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale; in particolare, con la scissione parziale la società scissa resta in vita ma con un patrimonio (attività e passività) ridotto e continua l’attività, parallelamente alle società beneficiarie, di cui entrano a fare parte i soci della prima fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio.
La scissione ha per finalità la riorganizzazione di una pregressa attività imprenditoriale attraverso la riallocazione complessiva dell’intero patrimonio della società scissa, o di una sua parte (scissone parziale); donde l’esigenza di una più forte tutela dei creditori di quest’ultima società, i quali maggiormente rischiano di vedere affievolita la garanzia generica del loro credito; tutela che si realizza attraverso la responsabilità solidale della società scissa e della società beneficiaria, la quale risponde anche per passività sorte in capo alla scissa che - a differenza del caso di cessione d’azienda - non necessariamente siano evidenziate nelle scritture contabili al momento della scissione, ma, tuttavia, siano riconducibili all’attività imprenditoriale svolta dalla società scissa sino a quel momento (prima, dunque, che la scissione si sia perfezionata ed abbia avuto effetto); si tratta, infatti, pur sempre di elementi già esistenti nel patrimonio della società scissa, benché non ancora “ben esplicitati”, che, in quanto non assegnati nel progetto di scissione all’una o all’altra società, sono destinati a gravare solidalmente su entrambe le società; questo principio, ovvero la garanzia dei creditori e segnatamente di quelli della “scissa”, ispira le previsioni tanto del legislatore europeo (dell’art. 3, par. 3, lett. b) della Sesta direttiva 82/891/CEE del 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni), quanto di quello nazionale (art. 2506-bis 3° comma c.c.) e vale quanto ai rapporti esterni.
Non deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in un'azione di responsabilità verso gli ex amministratori ex art. 2476 c.c. qualora non vi sia un contrasto tra la posizione dell'attuale amministratore (il quale può stare in giudizio anche personalmente, nella sua qualità di socio, ove del caso) e quella della società, potendo la società validamente stare in giudizio per mezzo del proprio rappresentante ordinario senza che l’omissione determini improcedibilità o nullità dell’azione. La nullità, in ogni caso, non si trasmette al momento sostanziale della legittimazione, ma riguarda solo la regolarità della rappresentanza processuale; di conseguenza, in difetto di conflitto la pretesa attorea rimane scrutinabile nel merito.
Le memorie integrative di cui all’art. 183, co. VI, n. 1, consentono la modificazione della domanda originaria sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi, purché la pretesa nuova si ponga in rapporto di sostituzione e continuità logico-giuridica con la vicenda sostanziale dedotta fin dall’inizio. La nuova allegazione non deve quindi costituire domanda aggiuntiva o autonoma, ma deve mantenere un nesso di connessione essenziale con i fatti storici introdotti, in modo da non pregiudicare il contraddittorio né allungare in modo irragionevole i tempi del processo. Non è ammissibile l’ampliamento che introduca per la prima volta fatti generatori del tutto differenti oppure pretese risarcitorie fondate su condotte estranee al nucleo originario, perché tale intervento si tradurrebbe in un indebito mutamento dell’oggetto del contendere, vietato dal sistema.
Quando la parte avversa contesta l’autenticità di una scrittura privata prodotta in copia semplice deducendone la contraffazione, chi intende utilizzarla processualmente deve depositarne l’originale o dimostrarne circostanziatamente la mancata disponibilità. Solo la disponibilità dell’originale consente, infatti, di attivare utilmente il giudizio di falso e di garantire il diritto di difesa della controparte. La mancata esibizione, non giustificata, dell’originale priva la copia di qualunque efficacia probatoria, con la conseguenza che l’attore in querela non può essere gravato dell’onere di proporre l’azione di falso su un documento mai messo a sua disposizione. In tale evenienza, la scrittura resta inidonea a fondare decisioni di merito, mentre resta impregiudicato il potere del giudice di trarre argomenti di prova dalla scelta processuale della parte che non produce il documento in forma originale.
L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, poiché deriva dal rapporto di mandato che lega l’amministratore alla società. Ne consegue che l’attore ha l’onere di allegare e dimostrare la violazione di specifici doveri gestori, nonché il nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio patito dal patrimonio sociale; il danno, quale elemento costitutivo, deve essere provato in termini di effettiva diminuzione patrimoniale. L’amministratore convenuto, invece, può andare esente da responsabilità solo provando la non imputabilità dell’evento lesivo, fornendo la prova positiva di avere diligentemente adempiuto agli obblighi imposti, ovvero dimostrando che il danno si sarebbe comunque prodotto per cause a lui non riferibili.
La determinazione dei compensi spettanti agli amministratori non può ritenersi implicitamente contenuta nella delibera di approvazione del bilancio, giacché, in assenza di previsione statutaria, l’art. 2389, co. 1 c.c. impone un’espressa decisione assembleare sul punto. La natura imperativa della norma, finalizzata a tutelare la corretta governance e a prevenire erogazioni indebite (come attestato dall’obbligo di delibera e dalle sanzioni penali oggi abrogate), rende invalida qualunque attribuzione economica. Pertanto, l’annotazione del compenso nel bilancio, pur approvato dai soci, non produce sanatoria né esonera l’amministratore da responsabilità, salvo che l’adunanza, convocata allo scopo, abbia effettivamente discusso e deliberato sui compensi, circostanza che deve risultare dal verbale assembleare.
Gli articoli 12 bis e 12 ter della legge sul diritto d’autore attribuiscono al datore di lavoro, salvo patto contrario, la titolarità dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore (ossia il software), la banca dati e il disegno industriale creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni. Anche se la legge sul diritto d’autore fa riferimento esclusivo a queste tre categorie di opere, la giurisprudenza estende le menzionate a tutte le opere dell’ingegno realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato ed anche in materia di contratto di lavoro autonomo che veda il committente acquistare i diritti sulle opere realizzate dal collaboratore nel caso in cui il prestatore si obblighi a svolgere un’attività creativa affinché il committente possa poi sfruttarne i economicamente i risultati e non, invece, quando il contratto preveda soltanto che il committente acquisti la proprietà sull’esemplare dell’opera.
Quando l’opera viene realizzata su commissione o su adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.
Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Costituisce ius receptum che le domande possono essere sinanco mutate – nei limiti descritti nella ben nota giurisprudenza di legittimità formatasi in materia – fino alla memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ma anche che, purché non ne muti la sostanza comunicativa (editio actionis: allegazione di petitum e causa petendi), esse possono ben essere lessicalmente riformulate anche in sede di precisazione delle conclusioni, salve limitazioni e riduzioni sempre ammesse in attuazione del principio dispositivo.
Il credito risarcitorio è un diritto soggettivo relativo, che può predicarsi esistente solo verso un debitore determinato (o più debitori determinati). Tradotta tale situazione sul piano processuale, ne deriva che chi si dica terzo rispetto al rapporti di credito / debito che afferma esistenti solo tra altri non può far accertare l’esistenza del credito soltanto nei confronti dell’altro diverso presunto debitore senza la partecipazione dei titolari del diritto di credito, perché gli sarebbe consentito di agire esercitando un diritto altrui o incidendo su di esso senza la partecipazione al processo del suo titolare, in violazione dell’art. 81 c.p.c. In particolare provocherebbe, da terzo e senza la partecipazione del creditore, l’accertamento su chi è l’unico debitore di questi. Rispetto a questo accertamento, che si concreta nell’esercizio processuale di un diritto altrui, l’attore è privo di legittimazione attiva, talché il processo può svolgersi solo con la necessaria partecipazione del creditore. Se poi si ritenesse che quella sentenza non sarebbe opponibile al creditore per la sua mancata partecipazione al giudizio, allora l’attore sarebbe privo di interesse ad ottenerla. Invero quell’attore, quando condannato a pagare il creditore in separato processo, non potrebbe poi rivolgersi al (presunto) “terzo unico responsabile” né in via di regresso contro il condebitore solidale – poiché, in tal caso, i due alternativi debitori non si trovano in rapporto di solidarietà (art. 2055 c.c.) -, né a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., poiché la sentenza che lo individua come debitore costituisce giusta causa del suo pagamento al creditore.
La domanda di accertamento del diritto del condebitore di approfittare della transazione stipulata con il creditore da altro condebitore deve essere proposta nei confronti del creditore. Il condebitore è privo di interesse a far accertare, verso il condebitore che ha stipulato la transazione, il suo diritto di approfittarne. Invero questo diritto non incide per nulla nella sfera giuridica del condebitore che ha transatto ed invece solo nella sfera del creditore, determinando la liberazione del debitore che non ha transatto. Ma l’accertamento verso il condebitore sarebbe inopponibile al creditore, dunque inutile.
La quota interna di responsabilità di un terzo chiamato può essere stabilita nel simultaneus processus perché, in quella sede, viene accertata anche la responsabilità (o no) dei convenuti/debitori verso l’attore/creditore, sicché è concesso, anche per motivi di economia processuale, accertare anche se ed in quale misura un soggetto pur non convenuto ma partecipante al processo a seguito di chiamata di terzo risponda ed in che misura del debito di cui si discute, accertandosi in questo modo la solidarietà del terzo chiamato nel debito. Nel processo autonomo, tuttavia, è ovviamente necessario che sussista un titolo in forza del quale il debitore/attore agisce verso il preteso debitore/convenuto. La domanda non può essere limitata al mero accertamento delle rispettive quote di responsabilità, accertamento rispetto al quale il debitore/attore non ha interesse, sia perché deve comunque l’intero al creditore, sia perché non sussiste un suo diritto che sia oggetto di turbativa da parte del debitore/convenuto.
Per agire in regresso contro altro debitore, il condebitore solidale deve avere pagato l’intero dovuto al creditore, o, quanto meno, una somma superiore a quella commisurata alla sua quota interna di responsabilità.
Ai sensi dell’art. 2556 c.c., per le imprese soggette a registrazione, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda è stabilito l’onere della forma scritta ad probationem che, se non opera rispetto ai terzi, certamente opera con riguardo alle parti contraenti. Una cessione incrociata di quote societarie non può valere quale contratto di cessione d’azienda, e ciò a fortiori se non vede come parte il soggetto che si sostiene aver acquisito l’azienda.
Risulta ammissibile la domanda di decadenza per non uso di marchio registrato, proposta dall’attrice in via di reconventio reconventionis, in via subordinata e condizionata al rigetto della domanda principale, prima dello spirare del termine fissato dall’art. 183, comma 5, c.p.c. e in conseguenza della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di una somma per l’illecito utilizzo del marchio.
Per orientamento costante l’uso del marchio che impedisce la decadenza deve essere effettivo, non meramente simbolico e non sporadico e deve riguardare quantitativi di prodotti non irrilevanti. In ragione della funzione distintiva che assolve il marchio e per lo statuto di libera appropriabilità dei segni, è meritevole di tutela solo quel marchio che sia oggetto di reale interesse da parte del titolare e che, dunque, raggiunga nel suo utilizzo una certa soglia di significatività attraverso una presenza reale sul mercato, idonea a radicare un collegamento rispetto al prodotto e una seria presenza concorrenziale presso i consumatori. La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi sull’insieme dei fatti e delle circostanze atti a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, sicché occorre a tal fine prendere in considerazione in modo specifico gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per le merci o i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio. Secondo la giurisprudenza nazionale, l’uso del marchio idoneo ad impedire la decadenza deve essere tale da avere conseguenze economiche sul mercato, onde si richiede la dimostrazione di un’effettiva distribuzione del prodotto presso il pubblico e di una presenza certa sul mercato capace di incidere sulla sfera dei concorrenti.
L’uso idoneo ad evitare la decadenza del marchio può essere ricondotto anche all’attività di un terzo purché vi sia il consenso del titolare. L’art. 24 c.p.i. richiede soltanto che l’uso del marchio sia consentito e, in tal modo, dà rilevanza a qualunque atto permissivo del titolare che non necessariamente deve coincidere con la concessione in uso propria del contratto di licenza.
Colui che agisce per la declaratoria di decadenza di un marchio, e che ha l’onere di provare il non uso di quel marchio nell'intero territorio nazionale, può assolverlo anche in via indiretta e presuntiva, purché con la prova di circostanze significative e concordanti idonee ad evidenziare tale non uso.
Il semplice invio di una diffida stragiudiziale è qualificabile come atto puramente conservativo e non rappresenta una modalità di esercizio del segno in conformità alla sua funzione tipica che è quella di distinguere sul mercato beni o servizi.
Il mero rinnovo della registrazione del marchio non integra un uso effettivo valido ad escluderne la decadenza se non associato ad un utilizzo effettivo in funzione distintiva.
In conformità alla formulazione dell’art. 132, comma 4, c.p.i. la mancata instaurazione del giudizio di merito non determina la caducazione dei provvedimenti cautelari di natura anticipatoria che assumono dunque carattere di stabilità.
In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.
Il socio che impugni una delibera assembleare per violazione dello statuto ha l'onere di produrre il medesimo entro il termine decadenziale previsto dall'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; la decadenza è rilevabile d'ufficio e, in difetto di produzione, l'impugnazione deve essere rigettata.
L’abuso di maggioranza rappresenta un vizio idoneo a inficiare la delibera assembleare adottata quando essa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, perché tesa al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure perché espressione di un’attività fraudolenta dei soci di maggioranza, preordinata a ledere i diritti di partecipazione e i diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L’elemento discretivo tra la legittima soggezione della minoranza al principio maggioritario e l’abuso di detto principio è ravvisabile dalla ricorrenza di un superiore interesse sociale che rende giustificato il pregiudizio sopportato dalla minoranza. Grava sul socio impugnante l’onere di provare che alla base della decisione della maggioranza non vi fosse alcun interesse sociale e che alcun vantaggio per la società potesse derivarne.
Ai sensi dell’art. 2383, co. 3 c.c., la giusta causa di revoca costituisce soltanto requisito che esclude il risarcimento del danno, che è invece dovuto laddove essa mancasse. La delibera di revoca integra di per sé il titolo del venir meno del rapporto gestorio, ben potendo qualificarsi in termini di recesso ex lege suscettibile di essere adottato dall’assemblea ad nutum. L’ordinamento, dunque, concede tutela in via prioritaria non solo all’affidamento che i soci ripongono nelle capacità, avvedutezza e diligenza professionale dell’amministratore, ma anche alla valutazione soggettiva che i soci stessi esprimono in ordine alla permanenza di quel patto. Il potere di revoca soggiace al limite dell’abuso, ma, trattandosi di diritto potestativo, la configurazione e la prova di questo rimangono indubbiamente problematiche e residuali. Si può dunque escludere che la mancanza di giusta causa della revoca, considerata dalla legge solo come elemento della fattispecie risarcitoria, integri un vizio della deliberazione, che invece rimane valida anche in assenza di giusta causa. L’individuazione e la quantificazione del danno derivante dalla revoca senza giusta causa della carica gestoria devono avvenire al più tardi nella prima memoria.
Di ulteriori e diversi danni rispetto a quelli consistenti nel lucro cessante da revoca priva di giusta causa – quali i pregiudizi ai diritti della persona (onore, reputazione, identità personale, ecc.), – l’amministratore deve offrire puntuale allegazione. Tale puntuale allegazione dovrebbe estrinsecarsi, da un lato, nella individuazione minimamente precisa del diritto leso – se da identificare nell’onore e reputazione come diritti della persona in quanto tale, o nella loro più stretta declinazione relativa alla sfera professionale o nel diverso diritto alla identità personale –, dall’altro, soprattutto, nella chiara e specifica allegazione delle dichiarazioni/deliberazioni o comportamenti di determinati rappresentanti delle società od organi che, connotati da colpa o dolo, sono risultati lesivi di quei diritti.