Con riferimento alle opere del disegno industriale il riconoscimento della tutela del diritto d'autore è riservato alla fascia alta di opere di design, cioè alle opere che oltre al carattere creativo presentano effettivamente un valore artistico. Il carattere creativo non implica novità assoluta dell'opera di design, ma è espressione e manifestazione dell'idea dell'autore, mentre la valutazione del valore artistico va effettuata facendo leva su indicatori di natura oggettiva. Il valore artistico deve essere identificato con la c.d. storicizzazione dell'opera, vale a dire nel fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua grandezza estetica, divenendo un’icona sociale o del costume e che può essere verificato attraverso indicatori, che non devono necessariamente ricorrere tutti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista.
In tema di diritto d’autore la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell’esistenza del danno, che può quindi essere ritenuta in re ipsa in punto di an, giacché la produzione e commercializzazione di un prodotto identico priva il titolare del diritto dei vantaggi economici che avrebbe potuto ricavare dal diretto svolgimento delle medesime attività poste in essere dal contraffattore.
È noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno umano anche le opere scientifiche. Sono poi definite collettive le opere costituite dalla riunione di opere o di parti di opera, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine, anche scientifico e sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte, se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
La previsione di cui all’art. 110 l.d.a., in base alla quale la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, fa riferimento alle ipotesi in cui i diritti patrimoniali siano oggetto di cessione.
Nel caso della contraffazione del modello e dell'imitazione servile, la medesima condotta di riproduzione delle forme del prodotto non impedisce il concorso dei due illeciti, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.
Ai fini della contraffazione del modello sono irrilevanti sia la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell’opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, sia la circostanza che il prodotto in lamentata violazione del modello sia commercializzato come provvisto di una diversa funzione o connotazione, rilevando invece la configurazione nel suo complesso.
La valutazione del valore artistico di un’opera del design industriale è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell’opera del design negli ambienti culturali, quali la pubblicazione su riviste specializzate, l’esposizione in mostre e musei, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità.
Sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), mentre la riproduzione di elementi distintivi inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento e della destinazione d'uso).
La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare, solo affermata, non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il periculum in mora va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna astreinte.
L’art. 110 Lda - che richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento e non si applica invece nel caso in cui il trasferimento, ovvero l'acquisto, venga invocato da chi si assume leso da un soggetto terzo il quale, senza vantare analogo diritto, abbia compiuto atti di sfruttamento del medesimo bene. In tal caso l'acquisto può essere provato anche mediante altri mezzi diversi dal documento.
L’art. 2, n. 10) della Legge sul diritto di autore, così come modificato dal D. Lgs. n. 95/2001, ha introdotto, per le opere di disegno industriale, la possibilità del cumulo tra la tutela riconosciuta ai modelli dal codice della proprietà industriale e la tutela del diritto d’autore, la quale subordina la tutela dell’opera al duplice requisito del carattere creativo e del valore artistico ma non richiede la registrazione del modello e perdura sino al termine del settantesimo anno successivo alla morte dell’autore (art. 25 l.d.a.).
La tutela del carattere creativo di cui alla legge sul diritto d’autore si distingue qualitativamente da quella offerta ad altre privative quali, ad esempio, i modelli dal codice della proprietà industriale: mentre la forma tutelata dalla disciplina su disegni e modelli si presta all’attenzione perché non comune sul mercato, la forma tutelata dalla legge del diritto d’autore protegge un’opera apprezzata in ambito artistico poiché costituisce una personale rappresentazione dell’autore di determinate forme. Non è tuttavia necessario che l’opera si presenti come del tutto innovativa, essendo sufficiente che dall’opera emerga l’impronta personale del suo autore. In particolare, secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. Il valore artistico è stato dunque identificato con la cd. "storicizzazione" dell'opera, vale a dire il fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua gradevolezza estetica, divenendo una "icona" sociale o del costume, e che può essere verificato attraverso indicatori come l'esposizione in mostre o musei, pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'interesse degli ambienti culturali per l'oggetto ed altri.
Inoltre, il valore artistico viene riconosciuto al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, e quindi a prescindere dall’intenzione che l’autore abbia di dare vita a un’opera d’arte, dato che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto.
Poiché ai fini della determinazione della competenza per materia si deve aver riguardo all’oggetto della domanda proposta dall’attore, restando irrilevanti le contrarie contestazioni del convenuto, quando il primo lamenta la violazione di un suo diritto allegando uno specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, senza che il secondo eccepisca la evidente strumentalità dell’allegazione, il giudice competente è quello indicato dalla legge in relazione a tale rapporto.
In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.
L'art. 11 l.d.a., che riconosce agli enti privati il diritto di autore sulle pubblicazioni dagli stessi curate, va coordinato con l’art. 3 della medesima legge, che fa salvi i diritti degli autori delle singole opere, sicché, nel caso di indebita pubblicazione di scritti tratti da opere collettive, l'autore di ciascuno scritto conserva il diritto di rivendicarne la paternità e di chiedere il risarcimento del danno arrecatogli, atteso che il diritto di autore riconosciuto all’ente committente si affianca ma non sostituisce quello di colui che ha creato l'opera, e ciò indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica di quest'ultima ed anche dopo la cessione degli stessi.
La tutela del diritto d’autore non concerne l’idea ma la sua manifestazione esteriore. Conseguentemente, nell’ambito di un’opera collettiva, le indicazioni offerte per l’individuazione delle fonti esulano dalla tutela autoriale, che concerne la loro elaborazione, così come le eventuali indicazioni offerte dal gruppo di lavoro, quali quelle relative alla elaborazione delle fonti per temi e non per cronologia, più attinenti ad un’attività editoriale che autoriale.
In un contratto “per edizione” nulla impedisce che la distribuzione delle copie avvenga gratuitamente e che il compenso sia pattuito in misura forfettaria.
Anche se gli artt. 12bis e 12ter della L.d.A. si riferiscono a tre sole categorie di opere (programma per elaboratore, banca dati e disegno industriale), la giurisprudenza ne estende l’applicazione a tutte le opere dell'ingegno realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato
Quando l’opera viene realizzata su commissione o in adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.
I diritti patrimoniali su un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.
L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera.
Qualora l’autore e il committente si accordino tramite un contratto d’opera (con previsione di compenso per la realizzazione di una scenografia) e un contratto artistico (con un compenso per l’utilizzo per un certo numero di spettacoli dei bozzetti realizzati dall’artista) le parti riconoscono, in deroga ai principi generali desumibili dall’art. 12 bis e 12 ter L.d.a., che spetti al lavoratore un corrispettivo per l’utilizzazione economica dell’opera creativa da lui realizzata nei periodi di aspettativa.
In tema di diritto d'autore esiste differenza tra le opere delle arti figurative, tutelate dall'articolo 2 n. 4 l.d.a. e quelle del disegno industriale, tutelate dal n. 10 del medesimo articolo, in quanto la caratteristica di queste ultime risiede nel fatto che esse trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, qual è quella industriale, mentre le prime costituiscono un prodotto della creatività, identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa, che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari ed è destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.
Quanto al valore artistico, quid pluris ulteriormente necessario affinchè l’opera del disegno industriale rientri nella tutela autorale, è principio consolidato in giurisprudenza di merito e di legittimità che esso deve essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico ovvero il raggiungimento di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista, di talchè il prodotto industriale acquisisca grazie al suo design un valore diverso ed aggiuntivo sul piano estetico rispetto alla sua funzionalità, suscitando interesse e apprezzamento negli ambienti culturali in senso lato.
Pur nell’ottica di una liquidazione unitaria e globale del danno in relazione a tutte le condotte illecite accertate ed in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano (artt. 1226/2056 c.c., 2600 c.c., 158 L.A. e 125 CPI), va osservato che, quanto all’an di danno, la fattispecie di concorrenza sleale soggiace, senz’altro, ai principi generali in tema di onere della prova propri della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con conseguente onere, di chi allega di avere subito danno in conseguenza dell’attività illecita, di dimostrare di avere patito uno specifico pregiudizio. Dunque il danno cagionato dalla concorrenza sleale non è in re ipsa essendo conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza e richiede di essere provato e solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
Anche in tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, l’art. 125, comma 2, c.p.i. nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al "giusto prezzo del consenso" (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all'ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell'esistenza dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni.
Nondimeno è dato affermare che il danno da lucro cessante derivante dalla violazione autorale è in re ipsa restando a carico del titolare del diritto medesimo solo l'onere di dimostrare l'entità del danno medesimo.
In tema di diritto di autore la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste in re ipsa, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità (sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili), e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfetaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso, di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633/1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante.
Costituiscono indici della creatività dell’opera fotografica la presenza di aspetti artistici, cioè di particolari che ne disvelino la sensibilità dell’autore, la sua particolare interpretazione della realtà, una sua personale e speciale elaborazione che trascenda la mera fissazione e rappresentazione, pur di qualità, ma invero conforme a tante altre presenti, ad esempio, sui periodici specializzati del settore.
Costituisce imitazione servile non già la riproduzione di qualsiasi parte del prodotto altrui, ma soltanto l’imitazione degli elementi esteriori del prodotto che abbiano capacità distintiva in quanto percepiti dai consumatori come indicativi di una determinata origine; deve, quindi, trattarsi di elementi del prodotto dotati di efficacia individualizzante nella duplice accezione di elementi che rendano il prodotto riconoscibile e riconducibile ad un determinato imprenditore, senza che la riproduzione sia limitata a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto
Al fine di accertare la concorrenza sleale sotto il profilo della confondibilità per imitazione servile è necessario che la comparazione tra prodotti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante la loro valutazione sintetica e complessiva, secondo un giudizio di impressione e non di riflessione, tenuto conto che, normalmente, al momento dell’acquisto il consumatore non ha di fronte a sé entrambi i prodotti, ma opera un confronto in base al solo ricordo che di esso conserva
Con riferimento alle opere del disegno industriale il riferimento al valore artistico dell’opera va letto alla luce della ratio legis di assicurare la tutela d’autore ad una fascia alta di opere del design industriale e il riscontro della sussistenza di tale requisito non si basa, tuttavia, su valutazioni di tipo meramente soggettivo, ma si fonda su una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, l’esposizione a mostre o a musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato tale da trascendere quello legato alla sua funzionalità
L’eventuale sussistenza dei presupposti per accedere alla tutela industrialistica dei disegni e modelli non costituisce, da sola, indice dell’esistenza dei caratteri dell’opera tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore
Non può valutarsi alla stregua di opera, suscettibile di tutela del diritto d’autore, un metodo di lavoro, di studio e di applicazione delle conoscenze teoriche alla risoluzione di problemi pratici, mediante un approccio sistemico e coordinato tra varie discipline, giacché un metodo, lungi dal potersi di per sé definire un’opera, in quanto non qualificabile come una compiuta espressione della personalità di un determinato autore, rappresenta, semmai, un’idea da trasfondere e concretizzare in un’opera dotata di compiutezza espressiva. Né, del pari, può costituire oggetto della tutela autoriale l’idea/progetto di coordinare in un unico pool il lavoro di più soggetti su materie diverse, ma tra sé interagenti, neppure ove intesa come un mero concept, ossia come una presentazione esterna di un’idea da sviluppare.
Potrebbero, invece, profilarsi, in via astratta, un diritto morale o un diritto patrimoniale d’autore sul software, che tali principi e tali idee incorpora, o su quelli posti alla base del suo funzionamento, risultando, in effetti, i “programmi per elaboratore” (categoria di beni cui il software appartiene) tra gli oggetti della tutela di cui alla normativa autoriale elencati all’art. 1, L. n. 633/41, ove connotati dai caratteri della creatività e dell’originalità.
Ad ogni modo non potrà configurarsi una condotta di plagio del suddetto software senza una riproduzione ed una messa a disposizione del pubblico del relativo codice sorgente, ossia senza alcuna specifica descrizione nel dettaglio delle relative componenti e delle relative modalità di funzionamento del software stesso. In altri termini siffatta condotta potrebbe essere integrata qualora si sia verificata la riproduzione e la vendita, da parte del convenuto, di un software identico a quello in questione, ma non anche nell’ipotesi di un libro che riporti la sequenza dei codici alfanumerici del software, potendosi, semmai, in tale caso, configurare una corresponsabilità dell’autore dell’opera libraria, con il convenuto, a titolo di concorso compiuto con la rivelazione dei codici sorgente, se impiegati da terzi soggetti per la realizzazione di un altro software.
L'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo; ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria.
La concorrenza sleale deve consistere in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull'attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l'illecito non può derivare dal danno commerciale in sé, né dal fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza.
Il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione) degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo. Il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo, deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa.
Un progetto architettonico è protetto dal diritto d’autore, se riveli una chiara chiave stilistica ovvero l’impronta personale dell’autore. Si è in presenza di un’opera dell’ingegno, quando l’opera sia dotata di carattere creativo e cioè quando reca l'impronta della personalità dell'autore, ne riflette il modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e sentimenti, e presenta delle caratteristiche individuali che rivelano l'apporto di un determinato artefice.
Il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; pertanto, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità.