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Tribunale di Firenze, 19 Giugno 2025, n. 2156/2025
Violazione del diritto d’autore di opere scultore e configurabilità dell’illecito anticoncorrenziale
Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di...

Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione, pertanto, l’effetto confusorio sui consumatori finali è escluso qualora l’opera realizzata costituisce un esemplare unico, commissionato e realizzato una tantum, non essendo quindi ravvisabile alcuna platea di clienti che potrebbe essere tratta in errore.

L’utilizzo non autorizzato del disegno per la realizzazione di un’opera scultorea e la mancata indicazione di qualsiasi riferimento al vero autore dell’opera integra i requisiti dell’illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598, n.3 c.c.

Il risarcimento del lucro cessante consiste nel mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto in assenza dell'illecito; tuttavia, tale voce di danno deve essere esclusa quando, considerata l’unicità dell’opera contraffatta, l’autore non avrebbe in ogni caso effettuato ulteriori riproduzioni, rimanendo quindi privo di qualsiasi possibilità di guadagno.

Tribunale di Ancona, 25 Luglio 2025, n. 1322
Violazione del diritto d’autore: liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale
In materia di violazione del diritto d’autore, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, qualora il convenuto abbia ammesso di aver effettuato un numero determinato di vendite illecite dell’opera protetta,...

In materia di violazione del diritto d'autore, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, qualora il convenuto abbia ammesso di aver effettuato un numero determinato di vendite illecite dell'opera protetta, il pregiudizio può essere quantificato in via diretta, assumendo come parametro il ricavo che il titolare del diritto avrebbe conseguito se gli acquirenti avessero acquistato legittimamente il prodotto al prezzo di listino.

In caso di danno all'immagine e alla reputazione commerciale derivante da condotte diffamatorie penalmente rilevanti (nella specie, la pubblicazione di video denigratori su una piattaforma online), il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Tra queste, assume particolare rilievo, ai fini della quantificazione, la particolare intensità del dolo del danneggiante, desumibile dalle concrete modalità della condotta e dalla precisa volontà di offendere e arrecare pregiudizio. Sebbene il risarcimento non abbia una funzione sanzionatoria, l'intensità dell'elemento soggettivo incide sulla gravità del pregiudizio subito dal danneggiato e, di conseguenza, sull'ammontare della somma liquidata.

La domanda di inibitoria volta a impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta non perde il suo fondamento per il solo fatto che la condotta illecita sia cessata al momento della decisione. La mancata reiterazione delle violazioni non esclude di per sé la possibilità di una futura ripetizione dell'illecito e, pertanto, non elide l'interesse ad agire della parte attrice ai sensi dell'art. 100 c.p.c. La sussistenza di elementi quali il perdurante possesso da parte del convenuto del materiale illecitamente diffuso, la natura dolosa delle condotte pregresse e la commissione di ulteriori illeciti dopo un primo provvedimento cautelare, sono sufficienti a ritenere concreto il pericolo di reiterazione e a giustificare la concessione di un provvedimento inibitorio pro futuro ai sensi dell'art. 156 LDA.

Tribunale di Firenze, 25 Novembre 2024, n. 3676/2024
In Evidenza
La titolarità dei diritti sul software realizzato in esecuzione di un contratto d’opera
Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela autoriale, omette di specificare se le singole facoltà, ivi ricomprese,...

Il disposto dell’art. 64-bis l.d.a., nel descrivere dettagliatamente il contenuto del diritto relativo all’opera “programma per elaboratore”, coperto dalla tutela autoriale, omette di specificare se le singole facoltà, ivi ricomprese, debbano ascriversi al diritto d’autore nella sua componente morale, incedibile e spettante al solo autore materiale ed ai relativi eredi, ovvero nella sua componente economica, liberamente cedibile, anche con atto inter vivos, a titolo oneroso.

Pur essendo pacifico l’acquisto del diritto di utilizzazione economica del programma (ai sensi dell’art. 12-bis l.d.a., da ritenersi estensibile alle opere realizzate in adempimento di obblighi di prestazioni di lavoro autonomo) da parte del committente, a seguito dell’esecuzione di un contratto d’opera inter partes, rimane ferma la titolarità del diritto morale d’autore in capo al prestatore d’opera, che materialmente ha realizzato il programma, nonostante la cessione dei diritti di sfruttamento economico: prerogativa da ritenersi naturaliter comprensiva del diritto a non vedere modificata la propria opera da parte di terzi, come evincibile dal disposto dell’art. 20 l.d.a.

Il predetto diritto morale insorge contro qualsiasi modificazione dell’opera e sussiste, in capo al relativo autore, se e nella misura in cui detta modificazione risulti anche soltanto potenzialmente foriera di un pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione; in tal caso soltanto l’eventuale acquiescenza, tacitamente prestata, con una condotta inerte da parte del programmatore, potrebbe fare ritenere quest’ultimo decaduto dalla possibilità di opporsi giudizialmente ad un’eventuale modificazione invito domino.

Tribunale di Venezia, 25 Settembre 2024, n. 3346/2024
Foto sui social: quando viene meno il risarcimento danni
L’art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d’autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell’opera...

L'art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera.

Non sussiste violazione dei diritti economici se la concessione del diritto di “condividere” sui social la fotografia non era sottoposta a condizioni né ad esclusiva ed era a titolo gratuito.

Tribunale di Venezia, 21 Giugno 2025
I diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica
Per le opere cinematografiche l’art. 45 l.d.a. detta una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell’opera, dei diritti di utilizzazione economica dell’opera (cd. diritto primario) e dei diritti connessi...

Per le opere cinematografiche l'art. 45 l.d.a. detta una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell'opera, dei diritti di utilizzazione economica dell'opera (cd. diritto primario) e dei diritti connessi (o secondari) al diritto d'autore, di cui all'art. 78 ter l.d.a. che costituiscono una categoria di diritti distinta e autonoma rispetto al diritto d'autore che vengono direttamente attribuiti al produttore dalla legge e tutelano l'attività di fissazione di un'opera su di un supporto materiale (corpus mechanicum).

Tribunale di Venezia, 8 Gennaio 2024, n. 46/2024
Esercizio dei diritti d’autore da parte degli eredi dopo la morte dell’autore
I diritti di sfruttamento economico spettano al creatore dell’opera, che può disporne già in vita, e, se questi non abbia altrimenti disposto, agli eredi. Spetta all’attore provare di essere erede,...

I diritti di sfruttamento economico spettano al creatore dell’opera, che può disporne già in vita, e, se questi non abbia altrimenti disposto, agli eredi. Spetta all'attore provare di essere erede, ove venga pretesa la tutela dei diritti dell'autore dell'opera.

Tribunale di Venezia, 4 Marzo 2024, n. 685/2024
Uso non autorizzato di opera fotografica per finalità editoriali
La fotografia gode della tutela del diritto d’autore quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, della legge n. 633/1941 quando presenta carattere creativo, presupposto che sussiste quando –...

La fotografia gode della tutela del diritto d’autore quale opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, della legge n. 633/1941 quando presenta carattere creativo, presupposto che sussiste quando – indipendentemente dal “valore artistico” – la fotografia abbia un’impronta personale anche di gradiente minimo e non si limiti a riprodurre sic et simpliciter la realtà, nel senso che il fotografo non si sia limitato ad una rappresentazione oggettiva dello stato di luoghi, persone o oggetti, ma abbia trasmesso negli scatti la propria sensibilità e la propria personale interpretazione della realtà. L’impronta personale della fotografia a prova del carattere creativo deve trasparire da vari concreti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, la valorizzazione degli effetti, la scelta del soggetto e della sua espressione, di modo che l’aspetto creativo vada a prevalere sull’aspetto meramente tecnico. Il fatto che l’immagine abbia delle caratteristiche comuni ad altre fotografie che rappresentano il medesimo oggetto non appare dirimente per escludere il requisito della creatività, posto che quest’ultimo sussiste anche laddove l’impronta personale dell’autore sia anche solo minima.

Il carattere illecito dell’uso della fotografia non è escluso dalle finalità editoriali.

Il danno per uso non autorizzato di opera fotografica è liquidato ai sensi dell’art. 158 L.d.A. e può essere liquidato in via equitativa, col criterio del c.d. “prezzo del consenso”, ossia sulla base dell’importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all’attrice laddove avesse chiesto l’autorizzazione per l’utilizzazione della fotografia.

In caso di violazione del diritto d’autore su un’opera fotografica, l’avente diritto può richiedere il risarcimento del pregiudizio subito rispetto ai diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo all’autore e quello attinente al diritto morale d’autore.

La domanda di risarcimento del diritto morale d’autore ai sensi dell’art. 20 L.d.A., e in particolare quello relativo al diritto alla paternità dell’opera, non può essere risarcito se l’attore, soggetto titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, non allega specificamente il pregiudizio ai propri diritti conseguenti alla mancata menzione dell’autore dell’opera fotografica oggetto di lite.

Tribunale di Firenze, 16 Settembre 2024
Il marchio come firma di un’opera e lo stato soggettivo per l’inibitoria
Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l’utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato,...

Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l'utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l'illecito utilizzo di opere altrui).

Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.

Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.

È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.

La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).

Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.

Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.

Tribunale di Bologna, 13 Ottobre 2022
Omesso controllo nella pubblicazione di una fotografia senza il consenso e l’autorizzazione dell’autore: responsabile anche l’editore
In base ai principi generali in tema di responsabilità per fatto illecito, non può escludersi la responsabilità dell’editore, quantomeno a titolo di concorso nel fatto illecito del giornale ex art....

In base ai principi generali in tema di responsabilità per fatto illecito, non può escludersi la responsabilità dell'editore, quantomeno a titolo di concorso nel fatto illecito del giornale ex art. 2043/2055 c.c. per omesso controllo, trattandosi di pubblicazione di un contenuto (la fotografia) che se non appartiene al giornalista o alla testata giornalistica è certamente riconducibile ad un autore, essendo altresì notorio che la fotografia (opera o fotografia semplice) è tutelata dalla legge autorale; in altri termini, è dato affermare che nella pubblicazione di una fotografia senza il consenso e l’autorizzazione del suo autore ricorre la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 e 2055 c.c. di tutti i soggetti che hanno partecipato alla pubblicazione, compreso l’editore, senza l’intervento del quale non sarebbe stata possibile la pubblicazione, cioè a dire che grava su tutti i soggetti la cui attività è necessaria per la pubblicazione del contenuto editoriale verificare, con la diligenza proprio del tipo di pubblicazione, di non ledere diritti di terzi; nel caso della pubblicazione di una fotografia che non appartenga al giornale o al giornalista, vieppiù se reperita su internet, tale soglia di diligenza impone di riscontrare la paternità della fotografia e di richiedere il consenso alla pubblicazione al suo autore

Tribunale di Palermo, 4 Aprile 2022
Risoluzione del contratto di edizione: litisconsorzio necessario nel caso di più coautori
In caso di contitolarità del diritto d’autore, stante il richiamo alla disciplina della comunione contenuto nell’art. 20 l.d.a., nella causa avente a oggetto la domanda di risoluzione del contratto di...

In caso di contitolarità del diritto d’autore, stante il richiamo alla disciplina della comunione contenuto nell’art. 20 l.d.a., nella causa avente a oggetto la domanda di risoluzione del contratto di licenza di uso, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

Tribunale di Napoli, 9 Marzo 2023
Fotografie artistiche e fotografie semplici: la tutela autorale
Le opere fotografiche si distinguono in fotografie artistiche e fotografie semplici, che hanno diversa tutela. La distinzione tra le opere fotografiche e le fotografie semplici si fonda sull’apporto creativo personale...

Le opere fotografiche si distinguono in fotografie artistiche e fotografie semplici, che hanno diversa tutela. La distinzione tra le opere fotografiche e le fotografie semplici si fonda sull’apporto creativo personale dell’autore nel primo caso, e sulla mera riproduzione priva di originalità nel secondo caso.

Le fotografie artistiche godono della tutela del diritto d’autore di cui agli artt. 12 ss., 20 ss. e 171 ss.; le fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, sono tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 ss. L.A., come tipici diritti connessi.

Le fotografie d’autore godono della tutela piena del diritto d’autore; le fotografie semplici, invece, attribuiscono all’autore il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione della fotografia solo se rientrano nella categoria delle fotografie “protette”, cioè dotate di tutti i requisiti previsti dall’art. 90 L. 633/1941, quali il nome del fotografo, la data di produzione della fotografia, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

(nel caso di specie il Tribunale ha negato la tutela degli artt. 87 ss., non essendo rinvenibili sulla fotografia, ma solo su una scheda a lato, i dati identificativi richiesti dall'art. 90 l.d.a.)

Tribunale di Roma, 19 Ottobre 2021
Progetti didattici a carattere scientifico: onere della prova della paternità esclusiva di un’opera
Qualora venga contestata la esclusività del contributo creativo con esplicita ammissione del fatto che un progetto sia stato realizzato con il contributo di più persone, incombe sul soggetto che rivendichi...

Qualora venga contestata la esclusività del contributo creativo con esplicita ammissione del fatto che un progetto sia stato realizzato con il contributo di più persone, incombe sul soggetto che rivendichi la paternità esclusiva l’onere di provare l’assenza di qualunque apporto collaborativo da parte di altri soggetti alla creazione dell’opera medesima. In materia, la legge nazionale sul diritto d’autore prevede alcune presunzioni relative circa la paternità esclusiva dell’opera che mirano ad agevolare, sul piano processuale, la posizione probatoria di chi si dichiara autore e ha l’onere di provare la propria legittimazione attiva. In difetto di tali presunzioni legali, incombe su colui che rivendichi la paternità esclusiva e che contesti l’apporto collaborativo di terzi eccepito dalla controparte, l’onere di fornire con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici o prove atipiche, la prova che l’opera è stata da lui creata senza il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone.

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