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Tribunale di Catania, 20 Aprile 2024, n. 1957/2024
Revoca dell’amministratore per giusta causa ed esclusione del socio per gravi inadempienze in società di persone
La revoca per giusta causa dell’amministratore non incide sulla qualità di socio e non comporta automaticamente l’esclusione dello stesso, rimanendo distinte, per disciplina legale e presupposti differenti, le questioni relative...

La revoca per giusta causa dell'amministratore non incide sulla qualità di socio e non comporta automaticamente l'esclusione dello stesso, rimanendo distinte, per disciplina legale e presupposti differenti, le questioni relative alla revoca da quelle concernenti l'esclusione del socio. Conseguentemente, la delibera di esclusione del socio e di contestuale revoca dell'amministratore deve contenere espressi riferimenti alle condotte ora incidenti sull'aspetto gestorio e costituenti “giusta causa” di revoca da quelle attinenti ai “gravi inadempimenti” imputabili al socio.
Con riguardo alla determinazione del concetto di “giusta causa” rilevante ai sensi dell'art. 2259 c.c., la stessa comprende tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa della società ed il suo funzionamento e quei comportamenti che costituiscono violazione degli obblighi di legge o dei doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore e che non garantiscono una corretta amministrazione della società. Per converso, le “gravi inadempienze” che, ai sensi dell'art. 2286 c.c., giustificano l'esclusione del socio sono rappresentate da quei comportamenti che impediscono il raggiungimento dello scopo sociale, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini. Vengono in rilievo, pertanto, non soltanto le specifiche e gravi violazioni della legge e del contratto sociale ma anche quelle condotte che incidano negativamente sul funzionamento della società impedendo il raggiungimento dello scopo sociale, secondo una prospettiva che consente di assimilare i presupposti di cui all'art. 2286 c.c. a quelli che, in materia contrattuale, possono dare luogo alla risoluzione per inadempimento. Sebbene sia indubitabile che i concetti di “giusta causa” e di “gravi inadempienze” siano correlati laddove la carica di amministratore sia ricoperta dal socio, appare necessario mantenere distinti i presupposti, incidendo il primo sui profili gestori e guardando il secondo al perseguimento dello scopo sociale. Sul versante dell'onere probatorio, nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, incombe sulla società l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato.

Tribunale di Catania, 20 Aprile 2024, n. 1957/2024
Esclusione del socio amministratore di s.n.c. e revoca dalla carica di amministratore
La revoca per giusta causa dell’amministratore non incide sulla qualità di socio e non comporta automaticamente l’esclusione dello stesso, rimanendo distinte, per disciplina legale e presupposti differenti, le questioni relative...

La revoca per giusta causa dell’amministratore non incide sulla qualità di socio e non comporta automaticamente l'esclusione dello stesso, rimanendo distinte, per disciplina legale e presupposti differenti, le questioni relative alla revoca da quelle concernenti l'esclusione del socio. Pertanto, la delibera di esclusione del socio e revoca dell'amministratore deve contenere espressi riferimenti alle condotte incidenti sull'aspetto gestorio e costituenti "giusta causa" di revoca nonché riferimenti alle condotte attinenti ai "gravi inadempimenti" imputabili al socio. Il concetto di "giusta causa" rilevante ai sensi dell'art. 2259 c.c. comprende tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa della società ed il suo funzionamento e quei comportamenti che costituiscono violazione degli obblighi di legge o dei doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore e che non garantiscono una corretta amministrazione della società. Le "gravi inadempienze" che, ai sensi dell'art. 2286 c.c., giustificano l'esclusione del socio sono rappresentate da quei comportamenti che impediscono il raggiungimento dello scopo sociale, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini. Vengono in rilievo non soltanto le specifiche e gravi violazioni della legge e del contratto sociale ma anche quelle condotte che incidono negativamente sul funzionamento della società impedendo il raggiungimento dello scopo sociale, secondo una prospettiva che consente di assimilare i presupposti di cui all'art. 2286 c.c. a quelli che, in materia contrattuale, possono dare luogo alla risoluzione per inadempimento. Sebbene sia indubitabile che i concetti di "giusta causa" e di "gravi inadempienze" sono correlati là dove la carica di amministratore è ricoperta dal socio, appare necessario mantenere distinti i presupposti, incidendo il primo sui profili gestori e guardando il secondo al perseguimento dello scopo sociale.

Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, incombe sulla società l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato. Infatti, è la società ad assumere le vesti di parte attrice  (ancorché formalmente convenuta), in una prospettiva che consente di assimilare il giudizio a quei procedimenti a struttura impugnatoria (come il giudizio di  opposizione a decreto ingiuntivo o l'impugnazione del licenziamento) nei quali l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda incombe sulla parte convenuta in senso formale. In tale contesto deve ritenersi che incomba sulla società l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della delibera sanzionatoria, spettando al giudice successivamente valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esclusione del socio o per la revoca dell'amministratore, avuto riguardo alle regole legali o statutarie, nonchè valutare la gravità delle condotte e la congruità della sanzione.

Tribunale di Venezia, 20 Marzo 2025, n. 877/2025
In Evidenza
Abuso dell’esclusione del socio di società di persone da parte dei soci maggioritari
Sussiste abuso quando  i soci maggioritari di una società di persone, dopo aver reiteratamente deprivato con il loro voto il socio minoritario degli utili, e dopo avere agito contro di...

Sussiste abuso quando  i soci maggioritari di una società di persone, dopo aver reiteratamente deprivato con il loro voto il socio minoritario degli utili, e dopo avere agito contro di lui esecutivamente in proprio, si avvalgano di una mera facoltà statutaria che fa perno sul pignoramento della quota per escludere detto socio dalla compagine.

L'esclusione del socio non è impedita dalla situazione di scioglimento della società.

Tribunale di Torino, 23 Maggio 2024, n. 3040/2024
In Evidenza
Revoca e esclusione dell’amministratore socio d’opera
La giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone sussiste nel caso di situazioni sopravvenute (provocate o meno dall’amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento inizialmente riposto...

La giusta causa di revoca dell'amministratore di società di persone sussiste nel caso di situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sull'idoneità dell'organo di gestione  o nel caso di violazioni di obblighi di lealtà, correttezza e di diligenza da parte dell'amministratore, che incidano negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o rendano impossibile l'assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato. Ad ogni modo, non deve necessariamente trattarsi di un grave inadempimento, fermo restando l’esigenza di situazioni sopravvenute che minino irrimediabilmente il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra amministratore e società amministrata, non consentendone neppure in via provvisoria l’esecuzione. Nel rifiuto del socio di prestare consenso alla modifica dell'atto costitutivo non può ravvisarsi un grave inadempimento degli obblighi sociali che legittimi l'esclusione del socio.

Nella locuzione di “amministratore nominato con contratto sociale” di cui all’art. 2259 c.c. può farsi rientrare anche il socio amministratore nominato con l’atto, pur successivo a quello di originaria costituzione della società, con cui egli è entrato a far parte della compagine sociale. Anche in tale caso, infatti, tale atto realizza nei confronti del nuovo socio amministratore un contratto sociale, necessitando l’integrazione della compagine sociale dell’accettazione da parte di tutti i soci.

La revoca della facoltà di amministrare non risulta assimilabile alla nozione di sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita ex art. 2286, 2 comma c.c.. La revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio costituiscono situazioni distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti. Quanto all’ipotesi di esclusione del socio per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, essa necessita la ricorrenza di cause oggettive che precludano in modo definitivo la prestazione d’opera.

Tribunale di Venezia, 9 Gennaio 2024, n. 57/2024
Società in nome collettivo: gravi inadempienze ed esclusione del socio
Le «gravi inadempienze» di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c. hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 ss. c.c., inapplicabile al...

Le «gravi inadempienze» di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c. hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 ss. c.c., inapplicabile al contratto di società per essere quest'ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo. Da ciò discende che il parametro della gravità cui si riferisce l'art. 2286 c.c. debba essere inteso nella medesima prospettiva che emerge dall'articolo 1455 c.c. e debba essere cioè commisurato all'interesse della società, valutando in altri termini la gravità dell'inadempimento in relazione al pregiudizio per il fine sociale, di modo che l'inadempienza deve essere considerata grave, così da giustificare l'esclusione del socio, non soltanto quando sia tale da impedire del tutto il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma anche quando si sia limitata ad incidere negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale.

Si deve pertanto trattare di addebiti che configurano inadempimenti agli obblighi gravanti sul socio in ragione del rapporto sociale e che sono suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli nei confronti della società, con la conseguenza che gli addebiti che non incidono sul rapporto societario oggetto della delibera di esclusione, ma su altre società di famiglia riconducibili alla medesima compagine sociale, non giustificano l’esclusione del socio da una società estranea alle condotte oggetto di addebito.

Tribunale di Venezia, 10 Luglio 2023
Le gravi inadempienze che consentono l’esclusione del socio ex art. 2286 c.c.
Con riferimento alla sussistenza delle gravi inadempienze che consentono l’esclusione del socio, a norma dell’art. 2286 c.c., va osservato che il richiamo al principio secondo cui il socio possa essere...

Con riferimento alla sussistenza delle gravi inadempienze che consentono l’esclusione del socio, a norma dell’art. 2286 c.c., va osservato che il richiamo al principio secondo cui il socio possa essere legittimamente estromesso dalla compagine sociale ove egli sia inadempiente agli obblighi collaborativi propri dell’esecuzione secondo buona fede del contratto sociale, per sua natura fondato sull’affectio societatis, non può tradursi in una generica imputazione della violazione di detto obbligo collaborativo, dovendo detto inadempimento concretizzarsi in specifiche condotte commissive od omissive che da sole, ovvero unitariamente considerate, facciano ritenere la sussistenza dei gravi motivi di esclusione, dovendosi avere cura, tuttavia, di precisare che tra dette specifiche condotte non possono reputarsi rilevanti quelle che di per sé non siano certamente considerabili espressione di inadempimento degli obblighi sociali. Così, al fine di valutare la sussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della delibera di esclusione, il cui onere della prova è gravante sulla società che abbia escluso il socio, è sicuramente necessario e corretto esaminare partitamente gli addebiti, escludendo dal novero di quelli rilevanti le condotte che non possono di per sé considerarsi inadempimento del contratto sociale, procedendo a valutare se gli addebiti rilevanti, che singolarmente possano anche non considerarsi particolarmente gravi, nella loro considerazione unitaria e complessiva della gravità assumano in modo tale da far ritenere che l’affectio societatis sia stata compromessa, in termini di lesione del rapporto fiduciario che è sotteso al contratto di società di persone che così si trovi in una situazione tale da rendere meno agevole il perseguimento dei suoi fini. L’inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto o dalla legge a cui fa riferimento l’art. 2286 c.c. non si configura solamente nel caso in cui il socio ometta di eseguire prestazioni dallo stesso dovute in ragione del rapporto sociale, ma anche quando il medesimo socio eserciti in modo abusivo i suoi diritti, in modo appunto da violare i doveri di correttezza e buona fede propri dell’esecuzione del contratto associativo.

Tribunale di Bologna, 15 Marzo 2023
Principi in materia di contratto sociale e responsabilità ex art. 1218 c.c. del socio per inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto societario
Il contratto sociale di cui all’art. 2247 c.c. è un contratto di natura associativa, caratterizzato dalla comunione di scopo e soggetto alla più generale disciplina codicistica in materia di obbligazioni...

Il contratto sociale di cui all’art. 2247 c.c. è un contratto di natura associativa, caratterizzato dalla comunione di scopo e soggetto alla più generale disciplina codicistica in materia di obbligazioni e contratti, salvo laddove il legislatore abbia dettato una disciplina speciale, di carattere derogatorio, volta a regolare taluni aspetti più specifici del rapporto societario (come, ad esempio, in punto di domanda di risoluzione del contratto).  Al contratto di società si applica l’ordinaria disciplina in tema di adempimento, il quale deve essere perciò valutato alla stregua del parametro della diligenza di cui all’art. 1176 c.c.  In particolare, con la conclusione del contratto di società nascono, in capo al socio e nei confronti della controparte contrattuale, una serie di obblighi di fedeltà, lealtà, ma soprattutto, di diligenza e correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario.

Costituiscono gravi inadempienze al contratto sociale e, pertanto, fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c., sia le condotte del socio che risultano idonee ad impedire il raggiungimento dello scopo sociale, sia quelle che abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere anche solo meno agevole il conseguimento delle finalità sociali.  Ad esempio, costituiscono gravi inadempimenti l’omissione di ogni collaborazione nella conduzione dell’esercizio sociale, il compimento di atti ostruzionistici alla normale gestione societaria e il porre in essere atti di concorrenza sleale nei confronti della società.

Il comportamento del socio che ponga in essere atti di concorrenza sleale e storno di dipendenti, oltre a costituire grave inadempimento al contratto sociale (e, quindi, assumere rilevanza sotto il profilo contrattuale), integra anche gli estremi, oggettivi e soggettivi, della responsabilità extracontrattuale, sia per violazione del generale principio del neminem laedere, sia a titolo di concorrenza sleale di cui all’art. 2598, nn. 2 e 3, c.c.

Le regole speciali dettate dal codice civile in materia di contratto di società precludono la possibilità di pronunciare, con riguardo a tale tipologia contrattuale, la risoluzione di cui agli artt. 1453 ss. c.c. in quanto le norme sull’esclusione del socio per gravi inadempienze, di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c., hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento previsto dagli artt. 1453 ss. c.c., inapplicabile al contratto di società per essere quest’ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo. Pertanto, in caso di inadempimento del socio al contratto sociale, il rimedio tipico è quello della esclusione del socio inadempiente.

Nei contratti consociativi, quali quello di società, caratterizzati non dalla biunivocità dei rapporti e dalla corrispettività delle prestazioni, bensì dalla circolarità dei rapporti e dalla destinazione delle prestazioni al perseguimento dello scopo comune, non risultano utilizzabili i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (in particolare, risoluzione del contratto ed exceptio inadimpleti contractus) ma solo i diversi rimedi del recesso e dell’esclusione dei soci.

Tribunale di Venezia, 17 Maggio 2021
Esclusione del socio di s.n.c. e tolleranza delle inadempienze da parte degli altri soci
L’art. 2286 c.c. prevede che l’esclusione del socio di società semplice, norma applicabile anche alle società in nome collettivo in forza del rinvio contenuto nell’art. 2293 c.c., possa essere disposta...

L’art. 2286 c.c. prevede che l’esclusione del socio di società semplice, norma applicabile anche alle società in nome collettivo in forza del rinvio contenuto nell’art. 2293 c.c., possa essere disposta facoltativamente per tre ordini di motivi: (i) per gravi inadempienze ascrivibili al socio; (ii) per mutamenti dello stato personale del socio; (iii) per impossibilità del socio di eseguire il conferimento promesso. A fondamento della delibera di esclusione del socio di s.n.c. per gravi inadempienze non può essere posto un fatto che gli altri soci hanno tollerato per fatti concludenti, non essendo sussistente in tali ipotesi il necessario presupposto del venir meno del rapporto fiduciario.

Pur in difetto di espressa previsione legislativa, il giudizio di opposizione alla delibera di esclusione, secondo il procedimento di cui all’art. 2287, co. 2, c.c., deve essere introdotto dal socio con atto di citazione. Ne consegue che il rispetto del termine decadenziale di trenta giorni per promuovere opposizione, decorrenti dalla data di comunicazione della decisione di esclusione, deve essere valutato avendo riguardo alla data di notifica della citazione.

Tribunale di Bologna, 13 Gennaio 2022
Alcune questioni in tema di recesso ed esclusione del socio di società di persone. Modalità di formazione della volontà dei soci nelle società di persone e trasformazione in società di capitali
La tempestiva opposizione presentata dal socio escluso ai sensi dell’art. 2287, co. 2 c.c. non determina la sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione, essendo al riguardo necessario uno specifico provvedimento...

La tempestiva opposizione presentata dal socio escluso ai sensi dell’art. 2287, co. 2 c.c. non determina la sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione, essendo al riguardo necessario uno specifico provvedimento del tribunale.

Il recesso del socio, come può perfezionarsi per fatti concludenti, così può perdere efficacia, essendo del resto ammissibile nelle società di persone la revoca del recesso, data la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo tra i soci, che consente di manifestare una diversa volontà comune, tale da intendere rinnovata la partecipazione del socio receduto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’attrice non avesse perso la qualità di socio, essendosi gli altri soci e la società sempre comportati come se il recesso non fosse mai intervenuto, dal momento che non si era proceduto alla stima e alla liquidazione della quota, erano stati riconosciuti e liquidati gli utili di esercizio e la stessa attrice era stata convocata alle assemblee nonché inserita nelle dichiarazioni dei redditi della società].

Nelle società di persone, anche ai fini dell’adozione della delibera di trasformazione in società di capitali, non è necessario ricorrere al metodo assembleare né che la minoranza sia informata, consultata e convocata per assumere la deliberazione, essendo invece sufficiente che una decisione sia comunque assunta, in modo informale, tramite il raggiungimento di una maggioranza, dovuto all’espressione di più consensi, ancorché manifestati in tempi e in luoghi diversi.

L’art. 2500, comma 2 c.c. non esige che la delibera di trasformazione di una società di persone venga adottata in assemblea – come è invece richiesto per le modifiche statutarie delle società di capitali – dal momento che la disposizione richiama il contenuto, la forma e la pubblicità, non anche le modalità di assunzione della decisione di trasformazione.

La forma dell’atto pubblico implica al più l’adunanza dei soci, non l’osservanza del metodo assembleare [peraltro, nel caso di specie, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di trasformazione, il Tribunale ha rilevato che, anche a voler ritenere necessario il metodo collegiale, la delibera avrebbe dovuto considerarsi ugualmente valida, poiché i soci che avevano deciso la trasformazione rappresentavano la maggioranza sufficiente ad adottare la delibera, ai sensi dell’art. 2500-ter c.c.].

Una volta eseguiti gli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2500 c.c., l’eventuale invalidità dell’atto di trasformazione non può più essere pronunciata e il provvedimento che statuisca positivamente sull’invalidità della delibera non può produrre alcun effetto caducatorio dell’atto di trasformazione.

Tribunale di Napoli, 23 Marzo 2022
Giusta causa e specificità delle clausole di esclusione del socio di s.r.l.
Il socio di società a responsabilità limitata può essere escluso dalla compagine sociale solo nell’ipotesi prevista per il caso in cui il socio sia moroso rispetto al suo obbligo di...

Il socio di società a responsabilità limitata può essere escluso dalla compagine sociale solo nell'ipotesi prevista per il caso in cui il socio sia moroso rispetto al suo obbligo di conferimento e, comunque, solo successivamente all'esperimento infruttuoso del procedimento di cui all'art. 2466, 2° e 3° comma, c.c. o, alternativamente, al ricorrere delle circostanze previste dallo statuto.

La possibilità di introdurre statutariamente delle clausole di esclusione dei soci di s.r.l. richiede che venga rispettato il requisito, oltre che della giusta causa, anche della specificità.

Pertanto, deve ritenersi illegittima per mancanza di specificità la clausola di esclusione che riproduce l'art. 2286, 1° comma, c.c., nella parte in cui recita: "l'esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale", mancando il rispetto del requisito della specificità in quanto dall'atto costitutivo devono emergere con chiarezza e precisione quali sono le obbligazioni sociali (o, comunque, i suddetti comportamenti, a carico) del socio.

Tribunale di Milano, 15 Marzo 2021
In Evidenza
Le ipotesi e l’operatività della esclusione del socio di srl
A differenza delle società di persone (nella cui disciplina l’esclusione è prevista espressamente e direttamente dall’art. 2286 c.c. e, comunque, consentita anche nella generale ipotesi dei gravi inadempimenti alle obbligazioni...

A differenza delle società di persone (nella cui disciplina l’esclusione è prevista espressamente e direttamente dall’art. 2286 c.c. e, comunque, consentita anche nella generale ipotesi dei gravi inadempimenti alle obbligazioni incombenti sul socio), nella società a responsabilità limitata la cessazione del rapporto sociale con riguardo ad un socio è possibile solo:
a) nell’ipotesi del mancato versamento dei conferimenti dovuti per la liberazione della quota di capitale sottoscritta (in sede di costituzione o in sede di aumento reale del capitale sociale) ed all’esito del procedimento previsto dall’art. 2466 c.c.;
b) ovvero ai sensi dell’art. 2473-bis c.c. nelle specifiche ipotesi di esclusione previste dall’atto costitutivo. In tal caso, perché lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio possa operare è necessario che i. le cause di esclusione siano previste espressamente e tassativamente da una clausola statutaria che siano applicate per le situazioni di fatto e/o di diritto verificatesi successivamente alla loro introduzione (per l’ovvia esigenza di consentire ai soci di evitare tale gravissima ‘sanzione privata’, conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa); ii. integrino, sotto il profilo contenutistico, una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (art. 2473-bis).

In ogni caso, le ipotesi di esclusione del socio cui agli artt. 2466 c.c. (esclusione del c.d. “socio moroso”) e 2473 bis c.c. (esclusione per giusta causa) sono due istituti del tutto autonomi e diversi e, comunque, non sovrapponibili.

Al di fuori di tali ipotesi, il singolo rapporto sociale non potrà mai unilateralmente essere risolto per decisione maggioritaria (assembleare o consiliare); né il canone di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sociale (che impone alle parti di un contratto di comportarsi, nell’esecuzione degli obblighi loro rivenienti dalla conclusione dello stesso, secondo correttezza e salvaguardando per quanto possibile le ragioni delle altre) consente in alcun modo di stravolgere tale equilibrato impianto normativo.

Come provvedimento conseguente all’annullamento della delibera di esclusione del socio il Giudice può ordinare all’Amministratore di iscrivere nel Registro delle Imprese il reintegro del socio e può attribuire al socio stesso, in caso di inerzia dell’Organo gestorio, il potere di agire in via surrogatoria per ottenere detta iscrizione.

Il socio di srl - che sia stato escluso con deliberazione dell’assemblea sociale - ha la legittimazione attiva ad impugnare la decisione di esclusione.

Tribunale di Catania, 25 Luglio 2019
I fatti rilevanti ai fini dell’esclusione del socio nelle società di persone
I dissidi tra soci che, tuttavia, non hanno neppure comportato l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale, non integrano gli estremi per disporre né la esclusione né la revoca dalla carica di...

I dissidi tra soci che, tuttavia, non hanno neppure comportato l'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, non integrano gli estremi per disporre né la esclusione né la revoca dalla carica di amministratori dei soci.

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