Circa la possibilità di sospendere l’esecuzione delle deliberazioni a contenuto organizzativo e di quelle self executing, vale a dire di quelle che di per se stesse sono insuscettibili di materiale esecuzione, in quanto producono effetti a prescindere da qualsiasi attività esecutiva, si è soliti distinguere fra "esecutività della deliberazione" - ossia come possibilità della deliberazione di essere eseguita - ed "efficacia della deliberazione" ossia come possibilità di produrre effetti -, sicché in base ad una prima tesi, basata sul dato testuale, la norma consentirebbe solo la sospensione dell’esecuzione materiale della deliberazione; quindi la sospensione riguarderebbe solo i concreti atti esecutivi della deliberazione, se ed in quanto materialmente possibili, e non l’atto deliberativo e i suoi effetti. Secondo altra tesi, più estensiva, il termine esecuzione non farebbe riferimento alla fase strettamente materiale di attuazione di quanto deciso, ma riguarderebbe la possibilità di efficacia della deliberazione; quindi, secondo questa tesi si dovrebbe far riferimento ai perduranti effetti della deliberazione nella vita sociale. Solo se la deliberazione avesse conseguito tutti i suoi effetti, non sarebbe più possibile la sospensione, in quanto diversamente non si avrebbe più una sospensione, ma una revoca, in via cautelare, della deliberazione asseritamente viziata. L’importanza della scelta dell’una o dell’altra soluzione è di tutta evidenza nel caso appunto di deliberazioni organizzative della vita sociale, in cui si è in presenza di deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva. Ebbene, si osserva che la deliberazione di conferma dell’organo amministrativo, ancorché già “eseguita” atteso l’insediamento del soggetto nominato, è pur sempre destinata a produrre i suoi effetti per l’intero periodo di gestione della società, per cui in astratto deve garantirsi la possibilità di assicurare una tutela cautelare al fine di evitare che un amministratore non correttamente nominato possa porre in essere atti gestori a danno della società o del soggetto impugnante. Deve quindi affermarsi l’adesione all’orientamento, prevalente in giurisprudenza, che interpreta la disposizione di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. in senso estensivo anche alla sospensione dell’efficacia delle deliberazioni impugnate, quando l’esecuzione della deliberazione mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione. Pertanto, sino a quando perdura l’efficacia della deliberazione, il provvedimento cautelare di sospensione previsto dall’art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. può ritenersi astrattamente ammissibile. Analogamente con riferimento alla delibera di aumento di capitale che ha avuto esecuzione sul piano materiale. Gli effetti di una tale delibera che comporta la patrimonializzazione della società sono effetti perduranti rispetto all'organizzazione societaria ed alle correlate posizioni fra i soci, incidendo direttamente sullo stesso funzionamento degli organi dell'ente. Le delibere aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, infatti, sono suscettibili di modificare le maggioranze in seno all'assemblea ed influire, quindi, su tutte le successive decisioni assembleari. Invero, l’aumento del capitale sociale involge le scelte strategiche della stessa gestione sociale non potendo esserne confinati gli effetti al momento dell’effettiva sottoscrizione.
In caso di conflitto di interessi fra socio e società, qualora il socio confliggente sia stato delegato da altro socio ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e l'abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.
Il conflitto di interessi tra delegante e delegato è disciplinato dalle regole sulla rappresentanza, che consentono solo al primo di dolersene (e non anche a terzi: cfr. artt. 1394 e 1395 c.c.). Tale conflitto va quindi tenuto distinto da quello regolato dall’art. 2373 c.c., a norma del quale la delibera è annullabile su richiesta del socio assente/dissenziente/astenuto, quando è stata adottata con il voto determinante «di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società».
Nelle società di persone, la revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo, che richiede la sussistenza di una giusta causa ai sensi dell’art. 2259 cod. civ., e l’esclusione del socio per gravi inadempienze ex art. 2286 cod. civ. costituiscono valutazioni autonome, sebbene possano fondarsi, in concreto, sui medesimi fatti.
Nelle società di persone, la delibera di revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo e quella di esclusione del socio possono essere adottate senza la convocazione né il consenso del socio amministratore interessato, in applicazione del principio del divieto di voto in conflitto di interessi di cui all’art. 2373 cod. civ., richiamato in via analogica, e della regola prevista dall’art. 2287 cod. civ., secondo cui il socio da escludere non deve essere computato ai fini della maggioranza.
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri. Le norme dirette a garantire tali principi, nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione con la conseguente sanatoria della nullità, non solo sono imperative, ma, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili; questo, essendo le stesse dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
Ai fini della verifica della compromettibilità in arbitri dell’impugnazione di una deliberazione assembleare, non assume rilievo né l’oggetto della delibera, né la circostanza che essa incida su interessi individuali dei singoli soci ovvero su interessi di carattere più generale, riferibili alla società o alla collettività dei soci. Ciò che rileva, piuttosto, è la natura dell’interesse coinvolto: affinché esso possa qualificarsi come “indisponibile”, è necessario che la sua tutela sia assicurata da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte. Emblematico è il caso delle disposizioni poste a presidio dei principi di chiarezza, verità e precisione del bilancio d’esercizio, la cui inosservanza comporta l’illiceità della deliberazione di approvazione e la sua conseguente nullità. Ne consegue che, per escludere la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni assembleari, è necessario allegare l’illiceità della delibera per violazione di norme inderogabili, attinenti a interessi indisponibili.
Il conflitto di interessi disciplinato dall’art. 2373 c.c. assume rilievo quale vizio idoneo a determinare l’annullabilità della deliberazione assembleare soltanto ove la decisione sia stata assunta al fine di perseguire interessi extrasociali, con conseguente pregiudizio per la società. Inoltre, ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c., rileva esclusivamente il conflitto tra l’interesse della società e quello del socio il cui voto sia stato determinante ai fini dell’adozione della deliberazione. Non assume invece rilevanza la situazione di conflitto tra i vari soci, i quali possono essere portatori di posizioni divergenti e restano liberi di esercitare il proprio diritto di voto anche in funzione del proprio interesse personale.
Non è impugnabile ai sensi dell’art. 2373 c.c. la deliberazione negativa sull’aumento di capitale quando il voto del socio asseritamente in conflitto di interessi non sia stato determinante ai fini del risultato, poiché, anche scomputandolo, la proposta non avrebbe comunque raggiunto la maggioranza richiesta dalla disciplina emergenziale di cui all’art. 44 d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020. Non integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede il voto contrario del socio all’aumento di capitale qualora la relativa spesa comporti un sacrificio economicamente apprezzabile e manchi un obbligo giuridico a sostenerla, né è abusivo il voto volto all’escussione di un credito il cui carattere usurario non sia manifesto.
La delibera dell'assemblea dei soci che decide il versamento a titolo di finanziamento da parte dei soci con la finalità di estinguere passività sociali può essere vincolante esclusivamente per i soci che l’hanno votata e non per quelli che non hanno contribuito a deliberarla, atteso che il socio di capitali non può essere obbligato, senza il suo consenso, a partecipare alle perdite con capitale ulteriore rispetto a quello di rischio versato per l’acquisto della quota di capitale sociale.
Le deliberazioni volte a rendere effettive le compensazioni tra debiti sociali e crediti del socio iscritti in bilancio sono nulle per violazione dell’art.2476 c.c., in ragione della non compensabilità del credito verso il socio con il debito verso quest’ultimo per finanziamenti effettuati in forma diversa da quella del deposito a titolo di capitale di rischio.
Premesso che la delibera adottata in conflitto di interessi è annullabile ai sensi degli artt. 2373 e 2377 c.c., la mancata tempestiva impugnazione della delibera nei termini di legge impedisce di attribuire rilevanza, in via d’eccezione, a tale vizio di validità della deliberazione.
Premesso che le scritture contabili sono redatte dall’organo gestorio, spetta all’amministratore, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, dimostrare che le somme annotate nelle scritture contabili sono state utilizzate per il perseguimento di scopi sociali.
Anche a voler aderire all’orientamento interpretativo che ritiene sia analogicamente applicabile alle s.r.l. la disciplina dettata dall’art. 2373 c.c. in materia di società per azioni, sul dovere dell’amministratore di astenersi dal voto nelle delibere inerenti la sua responsabilità, la quota del socio in conflitto di interessi andrebbe comunque computata ai fini del quorum costitutivo e scomputata solo dal quorum deliberativo, in base a quanto disposto dall’art 2368, comma 3, cc
Deve ritenersi senz'altro ammissibile l'impugnazione della delibera a contenuto negativo. Ove il giudice accolga l'impugnazione, dovrà emettere una sentenza che assicuri la c.d. tutela reale in presenza della relativa domanda, con accertamento della diversa deliberazione, frutto di una volontà non viziata.
Ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 2, rileva il solo conflitto tra l'interesse della società e quello perseguito dal socio, il cui voto è stato determinante per l'adozione della delibera, e non la situazione di conflitto tra i vari soci che possono avere degli interessi diversi e che devono essere liberi di esprimere il proprio voto a vantaggio della propria posizione personale. Il conflitto di interessi, in particolare, è un vizio rilevante per l'annullamento di una delibera assembleare solo qualora la scelta del voto sia stata adottata per conseguire interessi extrasociali e, quindi, in danno della società.
L'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento o di invalidità delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società e costituisca una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L'attore, in questo caso, ha l'onere di allegare i c.d. sintomi di illiceità della delibera e di dimostrare che i comportamenti del socio di maggioranza siano rispondenti ad un esercizio fraudolento del diritto di voto ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante, non potendo essere considerata abusiva la mera valutazione discrezionale – da parte del medesimo socio di maggioranza – dei propri interessi.
Premesso che le scritture contabili sono redatte dall’organo gestorio, spetta all’amministratore, secondo le regole di riparto dell’onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare che secondo la contabilità sociale le somme annotate nelle scritture contabili (come giroconto a suo favore) sono state utilizzate per il perseguimento di scopi sociali.
La mancata tempestiva impugnazione della delibera nei termini di legge impedisce alla società di attribuire rilevanza, in via di eccezione, all’asserito vizio di validità della deliberazione [nella specie di attribuzione di compensi all'amministratore].
La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del socio ma disgiuntiva e concorrente rispetto a quella che può intentare la società, della quale il socio assume la veste di sostituto processuale. L’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce, infatti, al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall’art. 81 c.p.c.; tale legittimazione pur presentando «assonanze col diritto di agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non può considerarsi puntuale declinazione di tale diritto.
Per quanto in concreto infrequente, non può escludersi che la società deliberi l’azione di responsabilità contro l’amministratore senza deliberarne preventivamente la revoca, scelta neppure ritenuta automatica rispetto all’azione di responsabilità.
Il Presidente dell'assemblea non ha il potere di escludere dal voto gli amministratori di fatto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Invero tale potere non discende né dalla regola di cui all’art. 2373 c.c. per cui “gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità”: tale disposizione disciplina l’ipotesi di conflitto di interesse del solo socio-amministratore di diritto, ma non può essere estesa anche al socio-amministratore di fatto; né dalla disposizione di cui art. 2368 c.c. per cui è il socio che si ritiene in conflitto di interessi a dichiarare che intende astenersi.
Non è fondata l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio, in ragione della mancata impugnazione dei bilanci di esercizio successivi, con conseguente intangibilità dei saldi di tali bilanci, per il principio di continuità dei valori di bilancio, posto che, ai sensi dell’art. 2434 bis, co. 1, c.c., l’impugnazione del bilancio può essere promossa se al momento dell’instaurazione del giudizio non sia stato ancora approvato il bilancio dell’esercizio successivo, a nulla rilevando che, nelle more del giudizio, siano stati approvati i bilanci degli anni successivi, e ciò in ragione del fatto che la durata del processo non può ripercuotersi negativamente a scapito di colui che ha proposto l’impugnazione tempestivamente.
Il conflitto di interessi non rappresenta ex se una condizione in grado di inficiare la votazione, sia essa una delibera dell’assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione; in dette ipotesi, infatti, l’invalidità dell’atto è subordinata non solo al fatto che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria per l’approvazione della delibera sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto d’interessi, ma anche alla condizione che tale delibera possa recare alla società un danno, seppur in via solo potenziale. Ai fini dell’annullamento della delibera per conflitto di interessi è essenziale che essa sia idonea a ledere l’interesse sociale, inteso come l’insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società.
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili. Identica ratio si rinviene nel caso di censura dell’approvazione del bilancio d’esercizio da parte del socio amministratore unico in conflitto di interessi ex art. 2479 ter, co. 2, c.c.