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Tribunale di Firenze, 27 Gennaio 2025, n. 275/2025
Rendiconto di s.a.s. in contabilità semplificata: obbligo di stato patrimoniale ex art. 2320 c.c.
Costituisce ius receptum il fatto che la deliberazione di assemblea societaria di s.a.s., con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dal disposto di cui all’art. 2320, comma...

Costituisce ius receptum il fatto che la deliberazione di assemblea societaria di s.a.s., con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dal disposto di cui all’art. 2320, comma 3, c.c., sia da ritenersi nulla per contrasto con norma imperative (nella specie, art. 2379 c.c.), poste a tutela di interessi che trascendono il perimetro della compagine sociale e riguardano anche terzi, anch’essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale della società.

L’invalidità della delibera di accantonamento degli utili ricorre solo nelle ipotesi in cui questa implichi, per la rilevanza degli importi e l’assenza di ogni motivazione in ordine alle ragioni della scelta, un intento vessatorio nei confronti del socio di minoranza.

Tribunale di Ancona, 13 Marzo 2024, n. 529/2024
Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio
I principi di chiarezza, verità e correttezza costituiscono la c.d. clausola generale del bilancio di esercizio in quanto criteri cardine legislativamente disposti per la redazione del bilancio medesimo. La chiarezza...

I principi di chiarezza, verità e correttezza costituiscono la c.d. clausola generale del bilancio di esercizio in quanto criteri cardine legislativamente disposti per la redazione del bilancio medesimo. La chiarezza del bilancio indica la sua comprensibilità al fine di assolvere la funzione informativa nei confronti dei soci e dei terzi, anche al di là della mera osservanza formale delle specifiche norme dettate per la minuta disciplina delle singole poste contabili; quanto al principio della rappresentazione veritiera e corretta, la sua applicazione implica la redazione del documento contabile conformemente alla struttura ed ai criteri di valutazione dettati dalla normativa civilistica. I principi enunciati sono sovraordinati rispetto alle altre regole che sovraintendono alla redazione del bilancio poste dall’art. 2423-bis c.c., cioè i criteri di prudenza, competenza, funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, continuità di gestione e non modificabilità dei criteri di valutazione.

Nell’azione di nullità della delibera assembleare – a differenza che nell’azione di annullamento, ove la preselezione operata dal legislatore in punto di legittimazione attiva qualifica il relativo interesse – il terzo che impugni la delibera deve allegare e dimostrare un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità stessa, in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. In particolare, ai fini della proponibilità dell’impugnazione ex art. 2379 c.c. non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità, laddove ne venga denunciata la nullità, ma è necessaria l’allegazione di un’incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. Ciò sta a significare che la qualità di socio non è requisito necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto purchè titolare di un interesse concreto ed attuale all’impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione.

L’interesse ad agire, in quanto condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., la cui carenza è rilevabile ex officio, implica a carico dell’attore l’onere di dimostrare l’attualità della lesione del proprio diritto ed il conseguente pregiudizio derivante dalla decisione impugnata alla cui eliminazione è diretto il provvedimento giurisdizionale richiesto. Tale requisito deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sulla base del presupposto che quanto sostenuto dall’attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda. Pertanto, nel caso dell’azione volta a far dichiarare la nullità di una deliberazione assembleare approvativa del bilancio di esercizio di una società, l’attore che assuma di aver subito un pregiudizio dal difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio ha l’onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti lesive del suo diritto alla corretta informazione relativamente ai dati riportati in bilancio. L’esame delle singole poste e la verifica della loro conformità ai precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che attiene al giudizio di fondatezza della domanda ma non al requisito dell’interesse ad agire.

Il diritto ad ottenere informazioni corrette e veritiere rispetto alla situazione finanziaria della società non è configurabile in capo a chiunque, bensì solo a beneficio di quei soggetti che siano titolari di una posizione giuridica rilevante rispetto alla società, da cui discende tale diritto (ad esempio, un creditore che ha interesse a ricostruire con esattezza il patrimonio sociale in quanto garanzia generica del credito ex art. 2740 c.c.)

Tribunale di Bari, 27 Febbraio 2024, n. 962
Impugnazione di clausole statutarie di società cooperativa introdotte con delibere assembleari
Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli artt. 2377 e 2379 c.c.; decorsi tali termini, le clausole...

Le clausole dello statuto di una società cooperativa introdotte mediante deliberazioni assembleari sono soggette ai termini di impugnazione previsti dagli artt. 2377 e 2379 c.c.; decorsi tali termini, le clausole non sono più impugnabili né per annullabilità né per nullità, salvo che la delibera modifichi l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

La clausola statutaria che richiede un numero determinato di firme per la presentazione di una lista di candidati al consiglio di amministrazione non viola alcuna norma imperativa, ove tale numero sia proporzionato alla base sociale, non potendo il giudice procedere alla sua riduzione in via equitativa al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 113 c.p.c.

Il sistema elettivo che assegna alla lista più votata la quasi totalità dei seggi del consiglio di amministrazione, riservandone uno alla seconda lista, non viola alcuna norma imperativa; l'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, attinente alle elezioni del corpo legislativo, non è applicabile alle regole di nomina degli organi di gestione di una società di capitali.

Tribunale di Bologna, 20 Febbraio 2025, n. 456/2025
Principi in tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio
L’impugnazione della delibera del c.d.a. è volta ad ottenere l’annullamento della stessa ai sensi di quanto disposto dall’art. 2388, comma 4, c.c.; ciò perché l’unica forma di invalidità prevista dal...

L’impugnazione della delibera del c.d.a. è volta ad ottenere l’annullamento della stessa ai sensi di quanto disposto dall’art. 2388, comma 4, c.c.; ciò perché l’unica forma di invalidità prevista dal nostro ordinamento per le delibere del c.d.a. delle società per azioni è l’annullabilità.
L’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio - trattandosi di impugnazione diretta a far valere la violazione, da parte del bilancio medesimo, dei principi di chiarezza, verità e correttezza ex art. 2425 c.c. - è formulata ai sensi dell’art. 2379 c.c.: la violazione dei richiamati principi determina infatti l’illiceità dell’oggetto della delibera (vale a dire: l’illiceità del bilancio), il che è appunto una causa di nullità prevista dall’art. 2379, comma 1, c.c.
L’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione (art. 2423, comma 2, c.c.) in quanto dirette (anche) a tutelare l’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, attengono a diritti indisponibili; sicché non può trovare applicazione la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società ai fini della competenza.
Il quorum previsto dall’art. 2377, comma 3, c.c., richiamato dall’art. 2378, comma 2, c.c., è relativo esclusivamente alle impugnazioni dirette ad ottenere l’annullamento delle delibere assembleari; diversamente quando l’impugnazione è proposta per ottenere la declaratoria di nullità delle delibere, essa è proponibile da chiunque vi abbia interesse (art. 2379, comma 1, c.c.), sicché la disciplina in tema di quorum per impugnare non trova applicazione.

Tribunale di Ancona, 3 Febbraio 2026, n. 246/2026
Erronea appostazione in bilancio di un finanziamento soci e nullità della delibera di approvazione
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, comma 2, c.c. è illecito, con conseguente nullità...

Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423, comma 2, c.c. è illecito, con conseguente nullità della deliberazione assembleare approvativa ai sensi dell’art. 2379 c.c., non solo quando tale violazione determini una divergenza tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, ma anche quando dal bilancio e dai relativi allegati non sia desumibile l’intera gamma delle informazioni che la legge richiede siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

In tale prospettiva, non è consentita la traslazione all’interno delle riserve societarie di poste già iscritte come finanziamenti effettuati dai soci in favore della società, trattandosi di operazioni di finanziamento riconducibili allo schema del mutuo che devono essere iscritte al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.  Non si possono infatti mutare ad libitum i criteri di redazione da un esercizio sociale all'altro, posto che, giusta il disposto di cui all'art. 2423-bis c.c., comma 2, deroghe al principio enunciato sono consentite "in casi eccezionali"; mentre la nota integrativa deve, in ogni caso, esaurientemente motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Tribunale di Roma, 12 Gennaio 2026, n. 505/2026
Nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione dell’art. 2423 c.c.
La deliberazione dell’assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi di cui all’art. 2423 c.c. (o in...

La deliberazione dell'assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi di cui all'art. 2423 c.c. (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), in quanto i precetti di cui sopra sono posti a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari, al pari dei soci, delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.

Un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. (principio di veridicità) è di per sé illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; in quest'ottica, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto quando vi sia divaricazione fra il risultato effettivo dell’esercizio e il risultato di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste.

Corte d'appello di Milano, 15 Dicembre 2025, n. 3435/2025
Infedeltà patrimoniale e nullità della delibera assembleare
L’eventuale integrazione del reato di infedeltà patrimoniale non determina l’illiceità dell’oggetto della deliberazione e, dunque, la sua “nullità” ex art. 2379 c.c. Nell’ambito dell’autonoma disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea delle...

L’eventuale integrazione del reato di infedeltà patrimoniale non determina l’illiceità dell’oggetto della deliberazione e, dunque, la sua “nullità” ex art. 2379 c.c. Nell’ambito dell’autonoma disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni, la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell’oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società. Quindi, in materia societaria, a differenza di quanto previsto per l’azione generale di nullità del contratto (artt. 1418 e ss. c.c.), onde favorire la stabilità delle decisioni assunte dall’assemblea e l’attività gestoria conseguente, le deliberazioni sono, di regola, annullabili, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e su iniziativa dei soggetti legittimati – anche laddove sussistano violazioni di “norme imperative” – e sono nulle soltanto in ipotesi residuali.

L’art. 2634 c.c. è norma incriminatrice posta a tutela del patrimonio individuale della società e non, invece, di un interesse di carattere ”generale” (come ad esempio, l’interesse del mercato, delle regolari contrattazioni con altri operatori economici (pubblici o privati), dei creditori, ecc.…). Difatti, ai sensi del comma quarto dell’art. 2634 c.c., “per i delitti previsti dal primo e dal secondo comma si procede a querela della persona offesa”, così condizionandosi alla valutazione di quest’ultima la procedibilità dell’azione penale: si tratta quindi di disciplina che appare non compatibile con la ravvisata finalità “generale” degli interessi protetti.

Tribunale di Roma, 6 Novembre 2025
La delibera di approvazione del bilancio è insuscettibile di sospensione
In ordine all’ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che riteneva possibile la sospensione, testualmente, dell’esecuzione della deliberazione solo nei...

In ordine all'ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che riteneva possibile la sospensione, testualmente, dell'esecuzione della deliberazione solo nei casi in cui vi fosse uno iato temporale tra assunzione della delibera e sua estrinsecazione materiale all'esterno, ossia in quei casi ove fosse necessaria una vera e propria attività esecutiva, privando di tutela le delibere ritenute self executing. Invero, si è imposta un'interpretazione estensiva del concetto di esecutività tale da ricomprendervi la stessa efficacia della deliberazione, affermando la possibilità di sospendere ogni «situazione effettuale che la volontà espressa della delibera è intesa a creare». In questa prospettiva, il termine esecuzione non andrebbe interpretato come attinente alla fase materiale del deciso assembleare, ma con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell'organizzazione sociale. Tale orientamento ha trovato conforto anche a seguito dell'introduzione dell'art. 35 D. Lgs. 5/2003 che attribuisce agli arbitri il potere di sospendere, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'«efficacia» della delibera. Pertanto, sono sospendibili le deliberazione che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci, con diretta incidenza sull'organizzazione sociale. In tali casi, il provvedimento di sospensione dell'efficacia è idoneo a neutralizzare gli effetti della delibera ripristinando la situazione giuridica preesistente. Ciò implica che nel caso di sospensione di delibere di proclamazione degli eletti, così come nell'affine ambito di sospensione di delibere di nuovo amministratore, la sospensione della deliberazione sia idonea a comportare la reintegrazione nelle funzioni elettive/gestorie degli eletti/amministratori illegittimamente sostituiti. In questa prospettiva, il ripristino della situazione preesistente e quindi la restituzione dei poteri  agli amministratori revocati, contemporaneamente alla sterilizzazione, salvi gli atti già compiuti, degli effetti della deliberazione stessa, assolve pienamente alla funzione di assicurare la salvaguardia della situazione incisa della deliberazione illegittima. Per contro, la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, avendo un carattere meramente ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva in senso proprio, né produce effetti sull'organizzazione sociale, risultando, pertanto, insuscettibile di sospensione.

In ordine al presupposto del periculum, la disposizione di cui all'art. 2378 c.c. richiede che il giudice proceda alla valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall'esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In altre parole, nel giudizio di necessaria comparizione rimesso al Tribunale, anche a fronte dei positivi dubbi di verosimiglianza dei motivi di invalidità della deliberazione impugnata, la sospensione deve essere negata allorché l'interesse della società alla permanenza degli effetti della deliberazione impugnata sia da ritenere prevalente sul danno che ricaverebbe il ricorrente dalla sua esecuzione.

Tribunale di Catania, 25 Luglio 2025, n. 3865/2025
Società a partecipazione pubblica e obblighi del socio
In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. per sottrarsi all’obbligo di versare le quote dovute...

In materia di società per azioni a partecipazione pubblica, il socio non può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. per sottrarsi all'obbligo di versare le quote dovute per le spese generali di amministrazione, anche qualora lamenti l'inadempimento della società ai propri doveri statutari. Nei rapporti associativi, infatti, non trova applicazione il sinallagma contrattuale tipico dei rapporti a prestazioni corrispettive, essendo tali rapporti caratterizzati da una comunione di scopo che esclude l'utilizzabilità dei rimedi generali previsti per l'inadempimento contrattuale.

Ai fini della compensazione, il credito vantato dal socio per la perequazione dei costi di gestione del servizio non può essere opposta in compensazione al debito verso la società, qualora lo statuto sociale preveda che l'onere della perequazione gravi direttamente sugli altri enti soci e non sulla società stessa. La compensazione legale opera, infatti, solo tra debiti e crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili, esistenti tra i medesimi soggetti.

Tribunale di Napoli, 25 Settembre 2024
Contitolarità di quote del capitale sociale: carenza di legittimazione attiva dei singoli comproprietari
In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt....

In ipotesi di contitolarità di una quota del capitale sociale, tanto l’intervento in assemblea ed il relativo diritto di voto, quanto il potere di proporre l’impugnazione di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. e altre azioni giudiziarie, competono, in via esclusiva, al rappresentante comune (sia esso nominato dagli stessi soci ovvero, in difetto, dall’autorità giudiziaria), non residuando in capo al singolo titolare la facoltà di invocare alcuna tutela giurisdizionale, né in via concorrente, né in via residuale. La mancata nomina del rappresentante comune non legittima l’iniziativa dei singoli comproprietari.

Tribunale di Bari, 10 Maggio 2024
Compromettibilità in arbitri dell’impugnazione delle delibere
Le controversie aventi ad oggetto le delibere (i) assembleari di nomina e composizione dell’organo amministrativo e (ii) consiliari di esclusione del socio hanno ad oggetto diritti disponibili e, in quanto...

Le controversie aventi ad oggetto le delibere (i) assembleari di nomina e composizione dell'organo amministrativo e (ii) consiliari di esclusione del socio hanno ad oggetto diritti disponibili e, in quanto tali, sono compomettibili in arbitri, anche nel caso in cui la controversia riguardi la nullità della delibera per omessa convocazione del socio.

Attengono invece a diritti indisponibili, e come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice. A tali delibere sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. Ne consegue che la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri.

In ogni caso, ogni eventuale dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.

Tribunale di Roma, 29 Febbraio 2024, n. 3849/2024
Impugnazione di delibere assembleari, sopravvenuto fallimento della società e carenza di interesse ad agire
Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile...

Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, quando l’istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare.

Anche quanto alla domanda proposta ex art. 2476, comma 2 c.c. e, dunque, al diritto del socio di controllo della documentazione sociale, va rilevato che con il fallimento della società la verifica della documentazione contabile della società fallita, al pari dell’esercizio della azione di responsabilità, sono demandati al curatore e non residua tale esercizio in capo al socio, in difetto di una gestione della società da controllare e in difetto della legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità.

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