Le controversie aventi ad oggetto le delibere (i) assembleari di nomina e composizione dell'organo amministrativo e (ii) consiliari di esclusione del socio hanno ad oggetto diritti disponibili e, in quanto tali, sono compomettibili in arbitri, anche nel caso in cui la controversia riguardi la nullità della delibera per omessa convocazione del socio.
Attengono invece a diritti indisponibili, e come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice. A tali delibere sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. Ne consegue che la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri.
In ogni caso, ogni eventuale dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, quando l’istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare.
Anche quanto alla domanda proposta ex art. 2476, comma 2 c.c. e, dunque, al diritto del socio di controllo della documentazione sociale, va rilevato che con il fallimento della società la verifica della documentazione contabile della società fallita, al pari dell’esercizio della azione di responsabilità, sono demandati al curatore e non residua tale esercizio in capo al socio, in difetto di una gestione della società da controllare e in difetto della legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità.
L’art. 2423, 2° comma cc individua le clausola generali di redazione del bilancio di esercizio, che deve essere veritiero e corretto; secondo la Relazione ministeriale che di accompagnamento al D.lgs n. 127 del 1991, con cui è stata data attuazione alle Direttive n. 78/660 e 83/349 (IV e V Direttiva) “l’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione economica finanziaria e patrimoniale, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori di bilancio operino correttamente le stime e rappresentino il Risultato.” Il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito per violazione dei precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma secondo, cod. civ. quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza. Inoltre, l’art. 2423 comma n. 4, inserito dall’art. 6 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 139 del 2015 ha codificato il cd principio di rilevanza, che consente al redattore di adottare politiche contabili non aderenti alla legge o ai principi contabili, se le differenze non sono significative. Orbene, pur in difetto di una precisa definizione di rilevanza e di individuazione di specifici criteri qualitativi e quantitativi si intende rilevante l’informazione quando la sua omissione o errata indicazioni potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni assunte dai destinatari del bilancio. la significatività dell’errore è oggetto di espressa disciplina nell’ambito del D.lgs. n. 39 del 2010 avente ad oggetto la revisione legale dei conti, esplicitata nei principi di revisione ISA Italia n. 320 e ISA 450 e nel caso di specie lo scostamento non è in grado di alterare la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale o del risultato di esercizio.
Il principio di chiarezza, espressamente menzionato nell’art. 2423, 2° comma cc, assume un’autonoma rilevanza, non sottordinata ai principi di verità e correttezza la sua violazione pregiudica gli interessi generali tutelati dalla disciplina sul bilancio, che deve fornire non solo ai soci, ma anche gli stakeholders una corretta e completa informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Pertanto, la violazione dei precetti di chiarezza, precisione e completezza sul fronte informativo nel bilancio di esercizio rende quest’ultimo illecito, e per tale via corrispondentemente nulla, proprio ai sensi dell’art. 2379 c.c., per illiceità dell’oggetto, la delibera assembleare volta alla sua approvazione. Ricorre l’illiceità della delibera di approvazione del bilancio in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte; allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono, quindi, perfino obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.
Il riferimento, nell'art. 2378 c.c., alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va letto nel senso che il legislatore ha inteso correlare la proposizione dell'istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, con ciò mirando ad escludere unicamente la presentazione di una richiesta cautelare ante causam. Una volta che il giudizio di merito risulti già instaurato, nulla osta alla proposizione dell'istanza anche non contestualmente all'introduzione del giudizio, ma in un momento successivo.
Non vi è distinzione ai fini della cautela provvisoria fra esecuzione ed efficacia: il limite che può precludere la pronuncia della sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione si “siano definitivamente realizzati ed esauriti” ovvero sia intervenuta l“irreversibilità” degli stessi. Tuttavia la funzione cautelare non sarebbe completa se il provvedimento di sospensione non potesse pronunciarsi quando, pur senza necessità di (ulteriori) atti di esecuzione, l’atto impugnato risultasse suscettibile di continuare a produrre effetti rispetto all’organizzazione sociale.
Bisogna escludere che il termine di otto giorni di cui all’art. 2366, comma 3, c.c., sia riferito alla spedizione dell’avviso di convocazione (come è nella disciplina delle società a responsabilità limitata secondo il chiaro disposto di cui all’art. 2479 bis, comma 1) e non già alla sua ricezione.
Il mancato rispetto dei termini di convocazione dell'assemblea, traducendosi in una impossibilità di partecipazione, dà luogo a nullità (e non già ad annullabilità) della relativa delibera.
L’azione di nullità della delibera assembleare, a differenza di quanto previsto dal legislatore per l’azione di annullamento, necessita dell’allegazione e della prova, da parte del soggetto che impugna la delibera, di un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità, in quanto esso è la fonte della sua legittimazione ad agire in giudizio e deve sussistere, quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione. In particolare, a prescindere dal fatto che il soggetto agente ricopra o meno la qualifica di socio, laddove venga denunciata la nullità della delibera assembleare ex art. 2379, c.c., non è sufficiente allegare un generico interesse al rispetto della legalità, ma è necessaria l’allegazione e la prova di un’incidenza negativa delle irregolarità denunciate nella sfera giuridica di colui che propone l’impugnativa.
[Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’azione di nullità della delibera di approvazione del bilancio avanzata dal socio receduto, il quale, divenuto titolare dei soli diritti partecipativi funzionali alla liquidazione della quota sociale per effetto della perdita della qualifica di socio, non aveva fornito la prova del rischio di lesione del proprio diritto di ricevere una corretta liquidazione della quota oggetto di recesso.]
L'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, si deve avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci, senza che assuma rilevanza alcuna la circostanza che i versamenti non abbiano dato luogo a pretese restitutorie da parte dei soci, trattandosi di una scelta che, in quanto successiva all'effettuazione delle predette operazioni e comunque revocabile in qualsiasi momento, non appare di per sé sintomatica dell'intento di rinunciare definitivamente al rimborso delle erogazioni compiute.
L'organo amministrativo non può arbitrariamente appostare in bilancio tali dazioni, né mutare la voce relativa successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime.
L'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, e quindi la sussistenza di un interesse concreto ed attuale. Ciò vale anche con riguardo all'azione di accertamento della nullità di delibere assembleari, disciplinata dagli artt. 1421 - 1423 cod. civ. in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2379 cod. civ. Anche tale azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, ma l'interesse in questione, oltre a dovere essere concreto ed attuale, deve riferirsi specificamente all'azione di nullità, e non può identificarsi con l'interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell'attore.
L’accertamento della nullità (o, in subordine, annullabilità) di delibere assembleari per omessa convocazione presuppone a monte la titolarità in capo al ricorrente della qualità di socio, atteso che la convocazione all’assemblea costituisce un diritto del socio, non potendosi ritenere destinatario dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2366 c.c., un soggetto che non rivesta tale qualità.
E' irrilevante, ai fini dell'invalidità della delibera, l’eventuale tardività del verbale, perché l’art. 2379-bis c.c. – applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall’art. 2479-ter ult. co. – al co. 2 stabilisce che la verbalizzazione tardiva sana con effetto retroattivo l’eventuale nullità della delibera, se interviene entro l’adunanza successiva.
Fermo restando la necessità di una coincidenza tra il luogo di convocazione e il luogo di celebrazione dell’assemblea, affinché i soci siano informati del luogo in cui si svolge l’adunanza e possano effettivamente parteciparvi, non è integrato il vizio di carenza assoluta di informazione nel caso in cui l’assemblea si tenga in un luogo sostanzialmente coincidente con quello indicato nell’avviso di convocazione, giacché in tal caso non risulta alcun vulnus informativo ai danni del socio: alla luce della predetta ratio informativa, nella nozione di sede sociale ben possono rientrare anche le parti antistanti, non essendo prescritto né dalla legge né dallo statuto sociale che l’assemblea si riunisca in un interno o ufficio specifico.
In ipotesi di sequestro conservativo su quote sociali, l’iscrizione nel Registro delle Imprese costituisce l’unica formalità necessaria e sufficiente ai fini del perfezionamento del vincolo sulle quote; conseguentemente, quando il socio abbia subito il sequestro della quota, l’eventuale azione di annullamento di una delibera assembleare spetta al custode. Invero, l’art. 2471-bis c.c., dettato in materia di s.r.l., ai sensi del quale la partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, richiama l’art. 2352 c.c., il quale stabilisce che, nel caso di sequestro, il diritto di voto è esercitato dal custode, di talché, attesa l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione delle delibere, il custode delle partecipazioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre l’azione di nullità, in quanto azione esperibile ai sensi dell’art. 2379 c.c. da chiunque vi abbia interesse, può essere proposta anche dal socio le cui partecipazioni sociali siano state oggetto di sequestro.
La disposizione dell’art. 2377, co. 8, c.c. - applicabile anche nelle ipotesi di nullità delle deliberazioni assembleari di cui all’art. 2379 c.c., giusta lo specifico richiamo a esso contenuto nell’ultimo comma di quest’ultimo articolo - secondo cui l’annullamento della deliberazione assembleare non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto, costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale, nel precludere al giudice di far luogo all’annullamento della deliberazione in tutti i casi in cui essa è stata sostituita da altra delibera conforme alla legge ed allo statuto, gli attribuisce, pertanto, il potere di verificare se ricorrono le condizioni di legge impeditive della pronuncia di annullamento, al di là delle conclusioni assunte dalle parti. Spetta, dunque, al giudice verificare se con la nuova delibera sia stata eliminata la precedente causa di invalidità e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto, dal momento che una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea a impedire l’annullamento della deliberazione impugnata.
Con riferimento alle impugnazioni per nullità di deliberazioni antecedenti già proposte, sussiste la perpetuatio legitimationis, in capo a chi abbia impugnato la deliberazione che determina l’estinzione del rapporto sociale, quantomeno nei suoi confronti, prima che la stessa sia efficace in quanto, essendo l’interesse ad impugnare per nullità dipendente dall’esito della successiva impugnazione, detto interesse resta presente fino all’eventuale rigetto di questa. Viceversa, per le deliberazioni antecedenti all'estinzione del rapporto sociale ma non impugnate o per le successive, l’efficacia delle delibere estintive del rapporto sociale, anche se invalide, comporta che l’interesse ad impugnare deve essere valutato rispetto a colui nei confronti dei quali è stato estinto il rapporto sociale alla stregua dell'interesse del terzo e, dunque, potrà essere ritenuto attuale e concreto solo quando l'impugnante sia titolare di una situazione giuridica qualificata da una correlazione con gli effetti della deliberazione impugnata. L'interesse deve quindi essere legato agli effetti che la delibera viziata ha prodotto o può produrre nella sfera giuridica dell’impugnante, non essendo sufficiente un generico interesse all’eliminazione delle invalidità o, più specificamente, al corretto svolgimento dell’attività sociale, ovvero al conseguimento di vantaggi da parte di altri terzi per effetto dell’eliminazione della delibera (es.: i soci stessi). In questi casi, tuttavia, la sospensione degli effetti della deliberazione estintiva del rapporto sociale avrà effetto di supporto alla legittimazione all’impugnazione per nullità delle deliberazioni in questione, dovendo essere valutata considerando l’impugnante ancora socio.
La legittimazione del terzo a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio non può discendere da un generico interesse ad ottenere una corretta, trasparente e veritiera esposizione delle poste in bilancio, bensì deve essere correlata all'allegazione di elementi che dimostrino il pregiudizio nella propria sfera giuridica discendente dalla declaratoria dell’invalidità del bilancio in questione.
È nulla la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., nonché delle prescrizioni in tema di informativa sulle parti correlate e altri obblighi informativi previsti dalla legge, in quanto tali violazioni rendono illecito l’oggetto della deliberazione stessa ai sensi dell’art. 2379 c.c.