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Tribunale di Milano, 22 Gennaio 2025
Competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare proposta prima dell’inizio del giudizio arbitrale
Rimane ferma e confermata anche dopo la riforma Cartabia la competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare prima dell’inizio del giudizio arbitrale e comunque prima che lo stesso sia...

Rimane ferma e confermata anche dopo la riforma Cartabia la competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare prima dell’inizio del giudizio arbitrale e comunque prima che lo stesso sia in concreto in grado di provvedere (si veda l’art. 818, comma 2, c.p.c.). Invero, senza privare di contenuto applicativo la norma di cui all’art. 818 c.p.c. come modificata dalla Riforma Cartabia, la competenza arbitrale sulle misure urgenti ben può esplicarsi sia ai cautelari in corso di causa sia ai procedimenti cautelari ante causam ove l’evento che supporta il periculum non sia tanto prossimo temporalmente da impedire, di fatto, l’attivazione efficace dell’arbitrato.

Sono in principio sospendibili anche le deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva, come le deliberazione organizzative della vita sociale . In altri termini, possono esser sospese tutte le delibere in relazione alle quali non possa dirsi concretata una "irreversibilità" degli effetti, cioè le delibere suscettibili dispiegare "efficacia" in modo continuativo.

 

Tribunale di Roma, 21 Marzo 2023, n. 4604/2023
Sulla revoca della delibera consiliare di accoglimento della domanda di recesso da società cooperativa
In tema di recesso da società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione non vale a rendere quest’ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa...

In tema di recesso da società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (Cass. civ sez. 1, 31 maggio 2022, n. 17667).

Il potere discrezionale attribuito dalle clausole statutarie al consiglio di amministrazione o all’assemblea dei soci in ordine all’autorizzazione a recede non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, altrimenti tali decisioni sarebbero contrarie al principio di correttezza e si verificherebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso ex art. 2437, co. 3 c.c., che non può essere reso eccessivamente gravoso.

Corte d’appello di Torino, 17 Febbraio 2025, n. 155/2025
Presupposti dell’impugnazione della delibera del C.d.A. da parte del socio ente pubblico
Al fine di garantire la stabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione e di non paralizzare la gestione societaria, il legislatore limita il potere di impugnare la delibera contraria a...

Al fine di garantire la stabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione e di non paralizzare la gestione societaria, il legislatore limita il potere di impugnare la delibera contraria a legge o statuto, al collegio sindacale e agli amministratori assenti o dissenzienti. Al socio non è invece consentito impugnare la delibera contraria a legge o statuto, se non nel caso in cui la stessa sia lesiva dei suoi diritti, ossia quando comporta una lesione diretta, e non meramente riflessa, di un diritto soggettivo, patrimoniale o amministrativo (e non di un mero interesse), che appartiene al socio in ragione della partecipazione alla compagine sociale e quindi uti socii.
Il fatto che l’interesse che si assume leso sia un interesse pubblico oppure che il socio sia un ente pubblico non incide sulla disciplina dell’impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione di una s.p.a., in quanto se l’ente pubblico sceglie di perseguire alcune delle proprie finalità istituzionali mediante partecipazione in una s.p.a., è sottoposto alla disciplina dettata dal codice civile per tale società. Nessuna deroga prevede, infatti, l’art. 4 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), trattandosi di normativa che si limita ad individuare le condizioni alle quali le amministrazioni pubbliche possono acquistare e mantenere partecipazioni in società.

Tribunale di Catanzaro, 11 Aprile 2025
In Evidenza
Legittimazione del socio ad impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione e istanza cautelare di revoca dell’amministratore
L’art. 2388 c.c. quale principio generale dell’ordinamento in tema di sindacabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto o lesive...

L’art. 2388 c.c. quale principio generale dell’ordinamento in tema di sindacabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto o lesive di diritti dei soci, è applicabile anche alle S.r.l.

La legittimazione del socio ad impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione è espressamente limitata alla delibera consiliare non conforme a legge o statuto che arrechi pregiudizio alla sua sfera giuridica personale, andando ad incidere direttamente su un suo diritto individuale, amministrativo o patrimoniale, derivante dal contratto sociale e dalla sua posizione all’interno dell’organizzazione sociale che lo contrapponga alla società. Il socio non ha la legittimazione ad impugnare una delibera illegittima del consiglio di amministrazione limitandosi a lamentare un pregiudizio riflesso della lesione dell’interesse sociale connesso al mero status di socio, ma deve allegare che la delibera oggetto di impugnazione abbia effettivamente leso un suo diritto amministrativo o patrimoniale. L'esercizio del diritto di voto in assemblea non rientra nella categoria dei diritti soggettivi individuali che ove lesi legittimano il socio all’impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2388 comma 4 c.c..

L’azione ex art. 2476, 3° comma, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi invero escludere l’esistenza nel merito, in favore del socio, di un diritto alla revoca che consenta di rimuovere definitivamente gli amministratori.

E' inammissibile la domanda cautelare di revoca dell’amministratore finalizzata ad ottenere una sentenza di revoca, che può invece essere richiesta soltanto in relazione all’azione di responsabilità sociale esercitata dalla minoranza, allorché – accanto al fumus del diritto al risarcimento del danno alla società – sussista l’ulteriore elemento della commissione di irregolarità gravi, tali da rendere verosimile l’aggravarsi del danno.

Deve ritenersi competente il tribunale ordinario a decidere su istanze cautelari in corso di causa fino a quando non intervenga la pronuncia declinatoria della competenza nel giudizio di merito.

Tribunale di Milano, 22 Ottobre 2024
In Evidenza
Nulla la delibera del consiglio di amministrazione che disponga lo scioglimento dell’organo amministrativo
Il legislatore prevede un sistema chiuso di cause di cessazione dalla carica di amministratore, sul quale l’autonomia statutaria può intervenire limitatamente. La rinunzia alla carica di amministratore ha pacificamente natura...

Il legislatore prevede un sistema chiuso di cause di cessazione dalla carica di amministratore, sul quale l’autonomia statutaria può intervenire limitatamente.

La rinunzia alla carica di amministratore ha pacificamente natura di dichiarazione unilaterale recettizia e personale e non può formare oggetto di una deliberazione che, al contrario, costituisce espressione di un organo collegiale.

La delibera che, abbia ad oggetto l’“autoscioglimento” del Consiglio di Amministrazione votata dalla maggioranza dei suoi membri deve ritenersi contraria al sistema previsto dal legislatore finalizzato a garantire l’operatività costante dell’organo a cui è affidata in via esclusiva la gestione della società e a cui spetta di compiere le operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale; essa è pertanto invalida.

Tribunale di Milano, 31 Ottobre 2024, n. 9468/2024
Delibere consiliari delle società di mutuo soccorso
Alle delibere dell’organo amministrativo delle società di mutuo soccorso sono applicabili le disposizioni dettate per i consigli di amministrazione delle società cooperative, che ad esse sono strutturalmente assimilabili.

Alle delibere dell'organo amministrativo delle società di mutuo soccorso sono applicabili le disposizioni dettate per i consigli di amministrazione delle società cooperative, che ad esse sono strutturalmente assimilabili.

Tribunale di Venezia, 20 Gennaio 2025, n. 170/2025
Delibera già eseguita e limiti operativi della tutela cautelare di cui all’art. 2378 c.c.
Lo strumento processuale di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, cc ha ad oggetto una tutela cautelare tipica, volta a paralizzare l’esecuzione della deliberazione impugnata, e costituisce un rimedio...

Lo strumento processuale di cui all’art. 2378, 3° e 4° comma, cc ha ad oggetto una tutela cautelare tipica, volta a paralizzare l’esecuzione della deliberazione impugnata, e costituisce un rimedio che per sua natura è distinto da quello, successivo, avente ad oggetto la caducazione della delibera stessa. La ratio della cautela prevista dall’art. 2378 cc è dunque quella di impedire che la delibera produca ulteriori effetti pregiudizievoli nell’attesa del giudizio di merito, e di assicurare che l’eventuale accoglimento della domanda non venga reso inutile dagli eventi che possono continuare a prodursi anche dopo l’impugnazione.

La tutela cautelare di cui all’art. 2378 cc trova applicazione non solo alle delibere che non sono ancora state eseguite, ma anche alle deliberazioni la cui esecuzione, pur avvenuta, continui ad esplicare effetti giuridici sull’organizzazione societaria, e quindi alle deliberazioni - quali la nomina dell’organo amministrativo o l’approvazione del bilancio - che, pur non abbisognevoli in senso proprio di atti esecutivi, o già iscritte presso il Registro delle Imprese con piena efficacia ed opponibilità nei confronti dei terzi, siano tuttavia suscettibili di esplicare i loro effetti pregiudizievoli per tutto il tempo in cui la situazione dalle stesse creata è destinata a perdurare. Tale impostazione si riferisce tuttavia alle deliberazioni per le quali non possa dirsi concretata una irreversibilità degli effetti, cioè le delibere suscettibili di dispiegare efficacia in modo continuativo. L’esaurimento degli effetti della deliberazione impugnata costituisce dunque il limite oltre il quale il provvedimento di sospensione non è più ammissibile, poiché l’adozione del provvedimento cautelare successivamente a tale momento non inciderebbe sugli effetti della deliberazione impugnata, ma ne integrerebbe una rimozione anticipata, che può discendere solo dalla pronuncia di merito, dalla quale possono derivare gli ulteriori effetti ripristinatori di cui all’art. 2377 cc, comma 7, e, eventualmente, anche gli effetti a cascata aventi ad oggetto la caducazione gli atti giuridici o negoziali posti in essere in esecuzione della deliberazione impugnata, ossia di effetti propri della sentenza costitutiva ex art. 2908 cc, che non possono discendere dalla sola sospensione cautelare della deliberazione.

Qualora la deliberazione abbia prodotto i suoi effetti, non è escluso il ricorso ad ulteriori rimedi cautelari, volti a paralizzare non tanto l’efficacia della deliberazione, ma gli effetti materiali dei negozi giuridici che costituiscono atti esecutivi della deliberazione e che potrebbero essere travolti dall’efficacia ripristinatoria della pronuncia di merito, non ravvisandosi dunque una concreta compressione del diritto di difesa costituzionalmente orientato ex art. 24 Cost , che viene appunto garantito dalla possibilità di aggredire gi atti esecutivi della delibera stessa utilizzando gli strumenti all’uopo riconosciuti dall’ordinamento processuale (quali, a titolo meramente esemplificativo, il sequestro giudiziario o la tutela cautelare ex art. 700 cpc).

Tribunale di Venezia, 8 Gennaio 2024, n. 43/2024
Liquidazione della quota del defunto: tutela dei diritti dei terzi in buona fede
L’impugnativa di una delibera assembleare che dispone l’utilizzo di riserve al fine di liquidare la quota del socio defunto in favore degli eredi non può sovvertire gli effetti del già...

L'impugnativa di una delibera assembleare che dispone l'utilizzo di riserve al fine di liquidare la quota del socio defunto in favore degli eredi non può sovvertire gli effetti del già avvenuto pagamento (in favore degli eredi), in virtù della regola di salvezza dei diritti dei terzi in buona fede ex art. 2388, ultimo comma, c.c., espressione di principio generale.

Tribunale di Venezia, 19 Agosto 2024, n. 2456/2024
In Evidenza
Conferimento dell’azienda in una subholding e competenza consiliare
Il concetto di “esecuzione” richiamato dall’art. 2378 c.c. non si riferisce soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della...

Il concetto di “esecuzione” richiamato dall’art. 2378 c.c. non si riferisce soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, così che è possibile disporre la sospensione della deliberazione se la sua esecuzione materiale risulti compiuta, purché essa continui a produrre perdurante efficacia rispetto all’organizzazione sociale in via non già di riflesso, ma di diretta incidenza sul funzionamento degli organi dell’ente. Non è suscettibile di sospensione, perchè priva di effetti diretti nell'organizzazione, nei rapporti tra soci o verso i terzi (spiegando solo rilevanza puramente esterna), la delibera consiliare con cui sia stata deliberata all’unanimità dei consiglieri la costituzione di una nuova società subholding mediante conferimento delle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale.

La misura cautelare sospensiva dell’esecuzione di una delibera assembleare non può anticipare gli effetti della sentenza di annullamento, che si producono solo con il passaggio in giudicato della stessa, ma può impedire che, dal momento della sua pronuncia, l’atto impugnato possa produrre ulteriori effetti di fatto o di diritto non più eliminabili ex post.

Tribunale di Milano, 14 Gennaio 2025, n. 278/2025
In Evidenza
Legittimazione all’impugnazione di delibera consiliare lesiva dei diritti dei soci. Il caso Telecom – Vivendi.
Benché con riferimento alle azioni volte all’annullamento delle delibere societarie sia vero che, di regola, l’interesse ad agire deve ritenersi in re ipsa nella legittimazione a proporre la domanda, tuttavia...

Benché con riferimento alle azioni volte all'annullamento delle delibere societarie sia vero che, di regola, l'interesse ad agire deve ritenersi in re ipsa nella legittimazione a proporre la domanda, tuttavia tale principio non vale nell'ambito dell'impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione, regolata dall'art. 2388, co. 4, c.c., in relazione al quale la norma attribuisce anche al socio il potere di impugnazione della delibera consiliare, ma prescrive che, a tutela dell'efficienza e della certezza nei confronti dei terzi dell'attività dell'organo amministrativo, la legittimazione ad impugnare del socio sia limitata alla delibera consiliare non conforme (a legge o statuto) che arrechi pregiudizio alla sua sfera giuridica personale, andando ad incidere direttamente su un suo diritto individuale, amministrativo o patrimoniale, derivante dal contratto sociale e dalla sua posizione all'interno dell'organizzazione sociale che lo contrapponga alla società. Non deve invece ritenersi riconosciuto al socio la legittimazione ad impugnare una delibera illegittima del consiglio di amministrazione in relazione un pregiudizio meramente riflesso della lesione dell'interesse sociale connesso al mero status di socio.

Il socio non è legittimato a impugnare la delibera del consiglio di amministrazione assunta in violazione delle disposizioni (di legge o di statuto) previste per l'adozione delle operazioni con parti correlate, dovendo trovare applicazione, quanto al regime d'impugnazione, la disciplina dell'art. 2391 c.c. relativa alle decisioni assunte dall'organo amministrativo in conflitto di interesse, di cui la fattispecie delle operazioni con parti correlate costituisce una specificazione e che riserva la legittimazione all'impugnazione solo agli amministratori e al collegio sindacale.

Tribunale di Venezia, 28 Febbraio 2024
Nullità della delibera del CdA per difetto assoluto di informazione
La mancanza della convocazione del consiglio di amministrazione determina il vizio di difetto assoluto di informazione, che comporta, similmente sul punto a quanto previsto per le decisioni dei soci dall’art....

La mancanza della convocazione del consiglio di amministrazione determina il vizio di difetto assoluto di informazione, che comporta, similmente sul punto a quanto previsto per le decisioni dei soci dall’art. 2479 ter c.c., la nullità della delibera del CdA.

Tribunale di Torino, 27 Aprile 2024
Lista del consiglio: mancata presentazione e inibitoria ex art. 700 c.p.c. dell’assemblea per la nomina del nuovo CdA
È ammissibile, secondo un criterio di residualità, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui si miri a veder inibita l’assemblea avente all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche del...

È ammissibile, secondo un criterio di residualità, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui si miri a veder inibita l'assemblea avente all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche del CdA e del collegio sindacale per violazione delle disposizioni statutarie disciplinanti il diritto di presentazione delle liste di candidati.

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