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Tribunale di Brescia, 13 Luglio 2024
Compenso sproporzionato degli amministratori e criteri per valutarne la legittimità
A fronte dell’attribuzione all’amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell’assemblea della società di capitali per abuso o eccesso...

A fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo e di correttezza, giacchè una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine aver riguardo, in primo luogo, alla natura e all'ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società.

Tribunale di Bologna, 13 Settembre 2024, n. 2426/2024
Silenzio assembleare e compenso degli amministratori: il mandato si presume oneroso
Qualora lo statuto sociale preveda che agli amministratori possa spettare un compenso, determinato dall’assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica, una volta deliberata l’onerosità dell’incarico non è consentita...

Qualora lo statuto sociale preveda che agli amministratori possa spettare un compenso, determinato dall'assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica, una volta deliberata l’onerosità dell’incarico non è consentita alla società alcuna modifica unilaterale volta a trasformare il rapporto da oneroso a gratuito. In assenza di una delibera assembleare che fissi il compenso per un determinato esercizio, non si può presumere né la proroga automatica del compenso precedentemente stabilito, né la gratuità dell'incarico. Il mandato dell'amministratore si presume oneroso (art. 1709 c.c.) e l’onere della prova della rinuncia al compenso grava sulla società.

Corte d'appello di Bologna, 7 Maggio 2024, n. 928/2024
Onerosità dell’incarico e doveri dell’amministratore
L’amministratore è tenuto a rispettare i doveri imposti dalla legge e dallo statuto sociale e risponde personalmente degli eventuali inadempimenti. Ne deriva che grava sull’amministratore l’onere di allegare e provare...

L’amministratore è tenuto a rispettare i doveri imposti dalla legge e dallo statuto sociale e risponde personalmente degli eventuali inadempimenti. Ne deriva che grava sull’amministratore l’onere di allegare e provare la legittimità dei prelievi effettuati o dell’utilizzo di risorse sociali, fornendo adeguata documentazione e giustificazione delle attività svolte.

A seguito della riforma del diritto societario, l’amministrazione della s.r.l. può essere affidata anche a uno o più soci. Pertanto, al fine di dimostrare l’onerosità dell’incarico, è necessario provare l’esistenza di una clausola statutaria che demandi la gestione sociale ad un amministratore estraneo alla compagine sociale, nonché allegare la prova delle specifiche attività compiute.

L’amministratore non risponde dell’inadempimento del terzo, salvo il caso di dolo o colpa grave nella gestione; egli può tuttavia essere chiamato a rispondere delle somme anticipate dalla società in assenza di conformità agli accordi contrattuali.

Tribunale di Cagliari, 12 Aprile 2024, n. 1006/2024
Diritto al compenso di amministratore di s.p.a. a partecipazione pubblica
Così come per le società privatistiche, anche nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, il rapporto che lega l’amministratore all’ente è riconducibile ad un rapporto strettamente fiduciario, sulla base della accertata...

Così come per le società privatistiche, anche nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, il rapporto che lega l’amministratore all’ente è riconducibile ad un rapporto strettamente fiduciario, sulla base della accertata idoneità del soggetto a ricoprire detta carica; di conseguenza, la quantificazione del compenso all’amministratore è (ovviamente) rimessa alla determinazione degli organi sociali sulla base delle previsioni statutarie. Ebbene, ove non vi sia alcuna previsione in relazione al riconoscimento di una indennità di risultato in favore degli amministratori, i quali, dal canto loro, hanno accettato il loro incarico ben consapevoli di tale evenienza, nessuna indennità di risultato può spettare per le prestazioni svolte.

Il diritto al compenso vantato dall’amministratore nei confronti di una società, anche a partecipazione pubblica, è riconducibile ad un rapporto di tipo societario e non è assimilabile né ad un contratto d’opera, né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato; la conseguenza è che per tale tipologia di compensi non trova neppure applicazione il disposto di cui all’art. 36 Cost.

L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un unitario rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione dell’amministratore, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.; la conseguenza è che anche le controversie relative al compenso dovuto all’amministratore rientrano tra quelle attinenti i rapporti societari, di competenza non più del giudice del lavoro, ma del tribunale delle imprese.

Tribunale di Napoli, 7 Giugno 2024, n. 5883/2024
Rapporto tra amministratore e società e rinuncia al compenso
Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di tipo...

Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Da ciò deriva la competenza per materia del tribunale delle imprese.

L'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude che, nei rapporti interni, sia configurabile un vincolo di natura obbligatoria tra l’amministratore e l’ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest’ambito, di due centri d’interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto.

(Nel caso di specie, la domanda di condanna al pagamento del compenso è stata rigettata, in quanto la delibera del consiglio di amministrazione, con cui veniva stabilita la rinuncia ai compensi da parte degli amministratori a partire dal momento della nomina, era oggetto di rinuncia implicita da parte dell’attore).

Tribunale di Milano, 12 Novembre 2024, n. 9767/2024
In Evidenza
Sulla revocabilità delle delibere assembleari di società di capitali
In generale, non è ammissibile l’esperibilità della revocatoria nei confronti delle delibere assembleari delle società di capitali, sopratutto nei casi in cui tale delibera abbia natura di atto societario. In...

In generale, non è ammissibile l'esperibilità della revocatoria nei confronti delle delibere assembleari delle società di capitali, sopratutto nei casi in cui tale delibera abbia natura di atto societario. In particolare, non è suscettibile di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. la delibera assembleare con cui una società di capitali, in sede di nomina dell’organo amministrativo, prende atto della volontà di un consigliere di ricoprire la carica a titolo gratuito, in assenza di una previa attribuzione del relativo compenso nello statuto o nella delibera di nomina. In mancanza di un diritto di credito già potenzialmente acquisito al patrimonio del rinunziante, l’atto abdicativo non integra atto dispositivo, né determina un’effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, restando al più espressione di una mera facoltà. E' poi esclusa la ricorrenza del consilium fraudis quando la gratuità dell’incarico sia conforme a una prassi aziendale consolidata e l’atto sia anteriore al sorgere del credito. L’actio pauliana non può dunque essere esercitata in funzione ricostruttiva di un patrimonio mai diminuito.

Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2025, n. 825/2025
In Evidenza
Legittimità della clausola statutaria che prevede la gratuità delle funzioni di amministratore
Dalla disciplina dell’art. 2364, comma 1, n. 3), c.c. e dell’art. 2389 c.c., che riservano alla competenza dell’assemblea o al contratto sociale la determinazione del compenso dovuto all’amministratore per l’attività...

Dalla disciplina dell’art. 2364, comma 1, n. 3), c.c. e dell’art. 2389 c.c., che riservano alla competenza dell’assemblea o al contratto sociale la determinazione del compenso dovuto all’amministratore per l’attività svolta in esecuzione del mandato gestorio, non deriva la necessaria onerosità della carica, trattandosi di materia derogabile dalla diversa volontà dei soci espressa nell’atto costitutivo o nell’assemblea che può del tutto legittimamente prevedere la gratuità delle relative funzioni. L’assunto scaturisce dalla natura dello speciale rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore che, come chiarito dall’orientamento consolidato della Suprema Corte, costituisce un rapporto societario di immedesimazione organica che fa dell’amministratore, a cui è affidata la gestione stessa dell’impresa, il “vero egemone dell’ente sociale”, e che, non essendo equiparabile al rapporto derivante dal contratto di prestazione d’opera o dal mandato, è sottratto all’ambito applicativo dell’art. 36 Cost. e dell’art. 409, comma 1, n. 3), c.p.c.  Ne deriva la legittimità della clausola statutaria che, in deroga alle previsioni degli articoli 2389 c.c. e 2364 c.c., preveda la gratuità delle funzioni di amministratore. Nell’individuazione, quindi, del regime di regolamentazione del rapporto contrattuale tra la società e l’amministratore con riferimento al diritto compenso è fondamentale e decisivo l’esame della disciplina contenuta nello statuto della società, a cui l’amministratore, accettando la nomina, aderisce.

Tribunale di Roma, 27 Aprile 2023, n. 6680/2023
Rapporto tra delibera di approvazione del bilancio e attribuzione dei compensi e natura contrattuale dell’azione sociale di responsabilità
Non deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in un’azione di responsabilità verso gli ex amministratori ex art. 2476 c.c. qualora non vi sia un contrasto tra...

Non deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in un'azione di responsabilità verso gli ex amministratori ex art. 2476 c.c. qualora non vi sia un contrasto tra la posizione dell'attuale amministratore (il quale può stare in giudizio anche personalmente, nella sua qualità di socio, ove del caso) e quella della società, potendo la società validamente stare in giudizio per mezzo del proprio rappresentante ordinario senza che l’omissione determini improcedibilità o nullità dell’azione. La nullità, in ogni caso, non si trasmette al momento sostanziale della legittimazione, ma riguarda solo la regolarità della rappresentanza processuale; di conseguenza, in difetto di conflitto la pretesa attorea rimane scrutinabile nel merito.

Le memorie integrative di cui all’art. 183, co. VI, n. 1, consentono la modificazione della domanda originaria sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi, purché la pretesa nuova si ponga in rapporto di sostituzione e continuità logico-giuridica con la vicenda sostanziale dedotta fin dall’inizio. La nuova allegazione non deve quindi costituire domanda aggiuntiva o autonoma, ma deve mantenere un nesso di connessione essenziale con i fatti storici introdotti, in modo da non pregiudicare il contraddittorio né allungare in modo irragionevole i tempi del processo. Non è ammissibile l’ampliamento che introduca per la prima volta fatti generatori del tutto differenti oppure pretese risarcitorie fondate su condotte estranee al nucleo originario, perché tale intervento si tradurrebbe in un indebito mutamento dell’oggetto del contendere, vietato dal sistema.

Quando la parte avversa contesta l’autenticità di una scrittura privata prodotta in copia semplice deducendone la contraffazione, chi intende utilizzarla processualmente deve depositarne l’originale o dimostrarne circostanziatamente la mancata disponibilità. Solo la disponibilità dell’originale consente, infatti, di attivare utilmente il giudizio di falso e di garantire il diritto di difesa della controparte. La mancata esibizione, non giustificata, dell’originale priva la copia di qualunque efficacia probatoria, con la conseguenza che l’attore in querela non può essere gravato dell’onere di proporre l’azione di falso su un documento mai messo a sua disposizione. In tale evenienza, la scrittura resta inidonea a fondare decisioni di merito, mentre resta impregiudicato il potere del giudice di trarre argomenti di prova dalla scelta processuale della parte che non produce il documento in forma originale.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, poiché deriva dal rapporto di mandato che lega l’amministratore alla società. Ne consegue che l’attore ha l’onere di allegare e dimostrare la violazione di specifici doveri gestori, nonché il nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio patito dal patrimonio sociale; il danno, quale elemento costitutivo, deve essere provato in termini di effettiva diminuzione patrimoniale. L’amministratore convenuto, invece, può andare esente da responsabilità solo provando la non imputabilità dell’evento lesivo, fornendo la prova positiva di avere diligentemente adempiuto agli obblighi imposti, ovvero dimostrando che il danno si sarebbe comunque prodotto per cause a lui non riferibili.

La determinazione dei compensi spettanti agli amministratori non può ritenersi implicitamente contenuta nella delibera di approvazione del bilancio, giacché, in assenza di previsione statutaria, l’art. 2389, co. 1 c.c. impone un’espressa decisione assembleare sul punto. La natura imperativa della norma, finalizzata a tutelare la corretta governance e a prevenire erogazioni indebite (come attestato dall’obbligo di delibera e dalle sanzioni penali oggi abrogate), rende invalida qualunque attribuzione economica. Pertanto, l’annotazione del compenso nel bilancio, pur approvato dai soci, non produce sanatoria né esonera l’amministratore da responsabilità, salvo che l’adunanza, convocata allo scopo, abbia effettivamente discusso e deliberato sui compensi, circostanza che deve risultare dal verbale assembleare.

Tribunale di Milano, 11 Giugno 2024, n. 5933/2024
Amministratore di società di capitali: natura del rapporto e responsabilità per irregolare tenuta della contabilità
La prestazione dell’amministratore non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato ovvero di un prestatore d’opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione (neppure...

La prestazione dell’amministratore non può essere assimilata a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato ovvero di un prestatore d’opera, non essendo essa soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione (neppure da parte dell’assemblea dei soci). Il rapporto tra la società e l’amministratore va, invece, ricondotto nell’ambito dei rapporti societari cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003. Da tale inquadramento giuridico del rapporto negoziale deriva l’inapplicabilità dell’articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore, e così: (i) il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito; (ii) il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente, mediante un comportamento concludente che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto. In linea generale, nel rapporto interno con l’amministratore e sul piano contrattuale, le scelte negoziali per conto della società sono assunte ed espresse dai soci, ai quali spetta ex lege il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne, eventualmente, il compenso (artt. 2364, comma 1, n. 3 e 2389, comma 1 c.c.). Pertanto, al fine di individuare le modalità di regolamentazione del rapporto contrattuale con l’amministratore, occorre fare riferimento a quegli atti attraverso i quali, nell’ambito dell’organizzazione societaria, si manifesta la volontà dei soci con particolare riferimento al rapporto di amministrazione. Sovviene, in primo luogo, lo statuto della società, cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, aderisce. In secondo luogo viene in considerazione la delibera assembleare di nomina degli amministratori, la quale: (i) laddove lo statuto attribuisca loro il diritto al compenso, può determinarne la misura; (ii) ove invece lo statuto preveda un diritto al compenso condizionato o non preveda alcunché, la stessa può deliberare l’attribuzione di emolumenti in favore degli amministratori, determinandone eventualmente l’ammontare ovvero ancora (iii) può non prevedere nulla al riguardo. In ultima istanza devono essere considerate le eventuali deliberazioni assembleari successive, laddove i soci, in corso di svolgimento del rapporto, eventualmente sollecitati in tal senso dagli amministratori stessi, abbiano stabilito l’attribuzione del compenso loro dovuto o anche solo il suo eventuale ammontare.
L’irregolare tenuta della contabilità non genera in sé un danno. La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità. Può dunque condividersi l'affermazione secondo cui l'omessa tenuta della contabilità integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, ed è vero che tale violazione risulta di per sè (almeno potenzialmente) idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale, ma il fatto che l'amministratore sia venuto meno ai suoi doveri di corretta redazione e di conservazione della contabilità non giustifica che venga posto a suo carico l'onere di provare la non dipendenza di quel deficit patrimoniale dall'inadempimento, da parte sua, di ulteriori ma non meglio specificati obblighi.

Tribunale di Firenze, 22 Dicembre 2023, n. 3856/2023
La ripartizione dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori per condotte distrattive
La domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento del danno asseritamente causato dalla mala gestio dell’amministratore proposta dalla (o nell’interesse della) società soggiace al regime della responsabilità...

La domanda di accertamento della responsabilità e di condanna al risarcimento del danno asseritamente causato dalla mala gestio dell’amministratore proposta dalla (o nell’interesse della) società soggiace al regime della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime di riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente invalso in tema di azioni contrattuali, in forza del quale – fermi a carico dell’attore gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l’inadempimento – incombono sulla parte asserita creditrice unicamente la prova del titolo della pretesa creditoria azionata e l’allegazione dell’inadempimento ex adverso perpetrato, consistente, alternativamente o cumulativamente, nella violazione degli obblighi posti a carico dell’amministratore dalla legge o dallo Statuto. Per cui l’onere di allegazione dell’inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati”, intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato.

In ipotesi di co-amministrazione, ancorché con previsione di suddivisione degli specifici incombenti gestori, la mancanza di supervisione di un amministratore sull’altro, in assenza della prova di specifiche circostanze esimenti, non esonera il singolo amministratore, in quanto gravato dal dovere di agire informato sull’operato degli altri contitolari dell’ufficio, da responsabilità per omesso impedimento di fatti pregiudizievoli compiuti da altri amministratori operativi, noti, o di cui fosse esigibile la conoscenza.

Al cospetto di una corresponsabilità solidale di più coamministratori rispetto al medesimo illecito, la società pretesa creditrice danneggiata è libera di esperire azione di responsabilità soltanto nei confronti di questo o dell’altro amministratore ex art. 1292 c.c. (ferme eventuali iniziative in regresso, nella specie, tuttavia, non esperite).

Incombe sull’amministratore convenuto in responsabilità per aver commesso condotte distrattive, l’onere di fornire la prova liberatoria del suo adempimento, consistente nella dimostrazione della destinazione dei beni e della liquidità già presenti nel patrimonio e non rinvenuti dall’organo gestorio o liquidatorio subentrato all’estinzione di debiti sociali, comunque, a scopi coerenti con l’oggetto sociale e le finalità perseguite nell’esercizio dell’attività di impresa, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione potrà essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell’occultamento dei predetti beni.

Tribunale di Venezia, 27 Giugno 2024, n. 2232/2024
La natura onerosa dell’incarico di amministrazione
L’incarico di amministratore, naturalmente oneroso, è tale anche quando sia prevista una clausola statutaria che attribuisca agli amministratori un compenso determinato dall’assemblea all’atto della nomina e ciò nonostante l’assemblea mai...

L’incarico di amministratore, naturalmente oneroso, è tale anche quando sia prevista una clausola statutaria che attribuisca agli amministratori un compenso determinato dall’assemblea all’atto della nomina e ciò nonostante l’assemblea mai abbia deliberato sul punto. Spetta all’amministratore provare l’attività svolta, per fornire gli elementi di giudizio necessari a determinare il giusto compenso a lui spettante.

Tribunale di Venezia, 12 Febbraio 2024
La remunerazione degli amministratori nelle società di capitali
Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l’art. 36 Cost. né l’art. 409, comma...

Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c. in quanto i compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse. Di conseguenza, l’onerosità dell’incarico non ha carattere inderogabile e, quella sancita all’art. 1709 c.c,  è una presunzione iuris tantum idonea a fondare la pretesa al compenso, fintantoché non si dimostri che le parti abbiano invece convenuto di dare luogo ad un rapporto a titolo gratuito.

Ai fini di individuare come sia regolamentato il rapporto della società con l’amministratore sotto il profilo economico occorre fare riferimento in primo luogo allo Statuto a cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, necessariamente aderisce, fermo restando che in presenza di gratuità dell’incarico, ovvero di compenso statutariamente subordinato alla volontà assembleare, l’amministratore ben può non accettare la nomina.

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