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Tribunale di Genova, 3 Settembre 2025, n. 2076/2025
Violazione dei principi di redazione: illiceità del bilancio e nullità della deliberazione di approvazione
L’ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435 cod. civ.) sottolinea la funzione di accertamento della situazione patrimoniale...

L'ordine di redazione del bilancio e di pubblicità dello stesso mediante deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2435 cod. civ.) sottolinea la funzione di accertamento della situazione patrimoniale ed economica della società e della necessità che sia portato a conoscenza anche dei terzi, individuando così un interesse che trascende quello dei singoli soci. La circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci ma una pluralità di terzi che, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante che il metodo di redazione del bilancio, contrario ai principi di chiarezza e precisione, sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio. In senso contrario non opera il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che non si adottino metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

L'art. 2423, comma 2, cod. civ., il quale dispone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio, delinea tre clausole generali rappresentate da chiarezza, verità e correttezza.

Il principio di chiarezza assume un rilievo autonomo rispetto alle altre due clausole generali e, quindi, anche la sola violazione di tale principio rende illecito il bilancio. Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Conseguentemente, il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

Chiarezza, veridicità e correttezza sono principi distinti, ancorché spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e di correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva. Il principio di verità è osservato e il bilancio è vero quando sono rispettati i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti dalla legge per la sua predisposizione. Veridicità non significa verità oggettiva del bilancio, ma richiesta di corrispondenza tra enunciati, da un lato, e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche dall'altro: la rappresentazione veritiera non esclude la relatività del risultato del giudizio del redattore del bilancio, ma impone il dovere di ricercare il risultato il più possibile oggettivo, neutrale e coerente con i criteri tecnici imposti dalla legge.

Il principio di correttezza è rispettato se il bilancio fornisce la true and fair view della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa che lo redige, nella prospettiva del perseguimento dello scopo che gli è proprio.

Tribunale di Milano, 26 Novembre 2024
Società cooperativa e bilancio di esercizio: sull’impossibilità di depositare a Registro Imprese un bilancio non approvato dall’assemblea dei soci
Anche per le società cooperative può definirsi bilancio solo il documento contabile predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci; prima dell’approvazione da parte dell’assemblea il documento non è un...

Anche per le società cooperative può definirsi bilancio solo il documento contabile predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci; prima dell'approvazione da parte dell'assemblea il documento non è un bilancio ma un progetto di bilancio, documento contabile privo del valore e dell'efficacia del bilancio ai sensi del codice civile, il quale pertanto non può essere depositato presso il registro delle imprese. La tipicità degli atti pubblicati nel registro delle imprese non consente deroghe quanto alla pubblicazione del progetto di bilancio in luogo del bilancio, al fine di garantire uniformità, organicità e completezza dell'informazione realizzata con il registro delle imprese.

La circostanza che una società cooperativa in liquidazione si trovi nell'impossibilità di presentare bilanci pubblicabili al registro delle imprese non esclude la prosecuzione di una corretta attività liquidatoria, che il liquidatore potrà documentare con le scritture contabili e i progetti di bilancio e, alla fine, con il bilancio finale di liquidazione che non necessita di approvazione dell'assemblea (ex art. 2492 c.c.).

Tribunale di Genova, 9 Luglio 2020
Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio di s.r.l.
Non è normativamente previsto che il bilancio della società controllata debba essere approvato prima del bilancio della società controllante; pertanto, la sequenza cronologica che veda il bilancio della società controllante...

Non è normativamente previsto che il bilancio della società controllata debba essere approvato prima del bilancio della società controllante; pertanto, la sequenza cronologica che veda il bilancio della società controllante approvato prima dell’approvazione del bilancio della controllata non è di per sé ragione di invalidità della delibera di approvazione del bilancio della controllante.

L’art. 2429 c.c. non è applicabile alle società a responsabilità limitata in quanto il richiamo operato dall’art. 2478 bis c.c. alle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del libro V è testualmente limitato alle sole disposizioni per la redazione del bilancio. L’art. 2478 bis rubricato “Bilancio e distribuzione degli utili” prevede infatti che “Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX del capo V del presente libro” e prosegue “Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 c.c.. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell’art. 2435, copia del bilancio approvato”. L’articolo in esame, oltre a dettare una disciplina autonoma quanto alla procedura di approvazione, richiama espressamente la norma di cui all’art. 2435 c.c., facente parte della “sezione IX del capo V del presente libro” per estendere alle s.r.l. l’obbligo di deposito del bilancio approvato presso il registro delle imprese, norma che, diversamente opinando - e cioè ritenendo onnicomprensivo il rinvio alle norme della sezione IX - non avrebbe ragione di essere richiamata espressamente, essendo già compresa nella sezione IX.

Gli utili della società controllata confluiscono nel bilancio della controllante solo nella misura in cui ne sia approvata la distribuzione – in base a decisione rimessa ai soci della controllata e non sindacabile da parte del giudice dell’impugnazione del bilancio della controllante – e comunque anche in presenza di utili di cui sia stata deliberata la distribuzione questi non potrebbero che confluire nel bilancio di esercizio della società controllante nel corso del quale né è stata deliberata dalla controllata la distribuzione, secondo il principio di competenza.

Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2017
In Evidenza
Nullità della delibera della approvazione del bilancio per difetto di chiarezza e rilevanza dei “chiarimenti” forniti dagli amministratori in sede assembleare ai fini della valutazione della liceità della delibera
Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’art. 2423, co. 2 c.c., è illecito, con conseguente nullità della relativa...

Il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, co. 2 c.c., è illecito, con conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione, non soltanto se la violazione determini una divaricazione (altro…)

Tribunale di Milano, 3 Maggio 2016
In Evidenza
Attuazione del provvedimento di sequestro giudiziario su azioni ex art. 669 duodecies c.p.c.
In sede di attuazione delle misure cautelari ex art. 669duodecies cpc, possono essere discusse e risolte solo questioni attinenti alla mera esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario, il quale rimane intangibile quanto...

In sede di attuazione delle misure cautelari ex art. 669duodecies cpc, possono essere discusse e risolte solo questioni attinenti alla mera esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario, il quale rimane intangibile quanto ai profili di merito. (altro…)

Tribunale di Milano, 29 Ottobre 2015
In Evidenza
Termine d’impugnazione della delibera assembleare di distribuzione degli utili adottata contestualmente a quella di approvazione del bilancio d’esercizio
Il termine decadenziale per l’esercizio dell’impugnazione della delibera assembleare sulla (non) distribuzione degli utili decorre dalla 
data della deliberazione oggetto d’impugnativa, essendo irrilevante il fatto che tale delibera sia stata...

Il termine decadenziale per l’esercizio dell’impugnazione della delibera assembleare sulla (non) distribuzione degli utili decorre dalla 
data della deliberazione oggetto d'impugnativa, essendo irrilevante il fatto che tale delibera sia stata adottata (altro…)

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