Gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore: quest'ultima si perde con la cessazione dell'attività di impresa.
La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali, al pari della ragione sociale per le società di persone. E' ritenuto ammissibile che essa sia distinta dalla dita che è invece il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la propria attività e quindi più propriamente distingue l'attività imprenditoriale. Una società di capitali può quindi utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale. La denominazione sociale è un bene immateriale e corrisponde al nome civile dell'imprenditore, ciò in quanto con il riconoscimento della personalità giuridica la denominazione sociale acquisisce il valore di elemento obiettivo di identificazione dell'ente, ma usufruisce di una tutela rafforzata rispetto a quella del nome. La sua formazione è libera, salva l'indicazione obbligatoria del tipo di società e il rispetto del principio di verità, non potendo apparire ingannevole per il pubblico.
La ditta, come la denominazione sociale, costituisce un segno distintivo relativo all'attività d'impresa. Essa, più specificamente, contraddistingue l'impresa, mentre il marchio contraddistingue i prodotti. Entrambi, peraltro, mirano per un verso a favorire l'acquisizione e il mantenimento della clientela, per altro verso a rendere consapevoli i consumatori nelle loro scelte, pertanto entrambi hanno una funzione concorrenziale.
Il divieto contenuto nell'art. 13, comma 1, lett. b) c.p.i. di utilizzare marchi descrittivi che possono servire a designare la provenienza geografica del prodotto o della prestazione del servizio, non è assoluto ma dev'essere inteso come riferito a quelle denominazioni d'origine che possono astrattamente definire o descrivere la provenienza geografica di un determinato prodotto o servizio, le cui qualità o caratteri siano dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani. Possono invece essere registrati come marchi quelle indicazioni di provenienza geografica che si presentino agli occhi del pubblico come nomi di fantasia, svincolati dall'effettivo luogo di origine o provenienza del prodotto o servizio che contraddistinguono, oppure quei nomi che, pur consistendo in un nome geografico, abbiano raggiunto per la loro notorietà una rilevante forza distintiva, svincolata dalla mera indicazione della zona in cui il prodotto viene realizzato.
I principi in materia di novità e carattere distintivo previsti per i marchi sono applicabili anche alla denominazione sociale, pertanto anche con riferimento ad essa parole di uso comune e denominazione geografiche che di per sé non hanno capacità distintiva, possono acquisirla se combinate fra loro o con parole fantastiche o non di uso comune.
Ai fini della rilevanza della confondibilità delle denominazioni sociali ex art. 2564 c.c., non vanno considerate tanto le attività in concreto svolte dalle società che abbiano denominazioni simili, quanto la potenziale concorrenzialità fra di esse desumibile dall'oggetto sociale, quale espressione dell'ambito complessivo di attività che le società, anche in futuro, potrebbero svolgere nel mercato.
La ditta è tutelata indipendentemente dal fatto che possieda un contenuto originale, essendo sufficiente che abbia un elemento differenziatore rispetto a quello di altre imprese operanti nella zona ove viene esercitata l'attività complessiva dell'impresa.
In un marchio d'insieme, ove l'aspetto denominativo rappresentato da una parola è collegato in maniera inscindibile all'aspetto figurativo, la combinazione di tali due elementi conferisce nel loro insieme ai marchi un carattere sufficientemente individualizzante e caratterizzante e pertanto consente di ritenere che essi abbiano capacità distintiva. Pertanto, in relazione ad un marchio d'insieme, la valutazione della contraffazione va condotta con riguardo a tale impressione complessiva, mentre nessun singolo elemento costitutivo, in quanto di per sé non distintivo, può essere autonomamente protetto.
La società di capitali viene costituita in base a un formale contratto di società, in cui lo status di socio è stato legittimamente e pubblicamente acquisito, alla pari della formazione e assunzione degli organi e cariche sociali, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge. In un siffatto contesto, non può trovare spazio la figura del socio occulto o del socio di fatto all’interno di una società regolare di capitali in cui la valida e legittima acquisizione di tali qualità soggettive è subordinata a formalità e attività non surrogabili con facta concludentia. Al contrario, sono compatibili con lo schema societario delle società di capitali le diverse fattispecie dell’interposizione fittizia di persona e dell’interposizione reale (la quale che connota il negozio fiduciario), ma in tali ipotesi l’onere della prova grava sulla parte che intende eccepire tale interposizione.
Il legislatore ha enfatizzato nelle s.r.l. una maggiore rilevanza personale dei rapporti tra i soci, tanto da rendere il metodo assembleare necessario solo per alcune particolari situazioni specifiche. I soci di s.r.l. possono infatti prevedere l’adozione di diversi modelli decisionali, salva l’insopprimibile esigenza che le decisioni vengano comunque espresse in atti scritti, soprattutto per assicurare la tempestiva informazione in merito. Per essere validamente posta in essere, la decisione dei soci necessita di una apposita clausola statutaria, la quale deve prevedere che i soci possano adottare le “decisioni” mediante consultazione scritta o consenso iscritto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2479, comma 3, c.c.
Non è configurabile la simulazione dell’atto costitutivo di società di capitali. La simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l’atto di costituzione dell’ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi. Parimenti, non è configurabile la simulazione in materia di nomine gestorie, dato il rapporto organico che tali nomine istituiscono tra la società e l’amministratore, nonché considerato il relativo sistema pubblicitario.
Ai sensi dell’art. 3, co, 2 del D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, le Sezioni Specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione (altro…)
L'abuso di maggioranza (o eccesso di potere) - unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera regolarità formale - si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
Ai fini dell'annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, è necessario provare il perseguimento e soddisfacimento dell'esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non, invece, dell'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società; quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una giustificazione causale in relazione al - o meglio nell'ottica del - perseguimento degli interessi sociali.
Costituisce principio pacifico che la clausola compromissoria non è un patto accessorio del contratto nel quale è inserita, ma costituisce un negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente distinto dal contratto cui aderisce. Secondo le regole generali di trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive, il successore a titolo universale, (altro…)
La perizia di stima relativa ai conferimenti diversi dal denaro nelle società di capitali non è suscettibile di essere autonomamente impugnata, essendo semmai possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, promuovere (altro…)
La partecipazione di uno dei due coniugi in una società a responsabilità limitata, se acquisita in costanza di matrimonio, rientra fra gli acquisti che costituiscono oggetto della comunione legale ai sensi dell'art. 177, co. 1, lett. a), c.c.
La partecipazione sociale va intesa quale posizione contrattuale obiettivata giuridicamente equiparabile ad un bene mobile,
La figura dell'abuso di personalità giuridica riferito alla costituzione di società di capitali vede come conseguenza del riconoscimento dell'abuso il disconoscimento della personalità del soggetto giuridico interposto (cd. "schermo giuridico") e la riconduzione dei rapporti giuridici, ad esso apparentemente facenti capo, al soggetto interponente, solitamente individuato in (altro…)