La disciplina della postergazione legale dei finanziamenti infragruppo, di cui all'art. 2497-quinquies c.c. in combinato disposto con l'art. 2467 c.c., presuppone la sussistenza sia di requisiti formali — tra i quali l'iscrizione della capogruppo nell'apposita sezione del registro delle imprese e la redazione del bilancio consolidato — sia di requisiti sostanziali, consistenti nello stato di eccessivo indebitamento o di squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto della società finanziata al momento dell'erogazione. In difetto della prova di tali presupposti, il credito vantato dalla società finanziatrice nei confronti della società finanziata non è soggetto a postergazione e deve essere soddisfatto secondo le regole ordinarie della graduazione dei crediti. La postergazione dei finanziamenti infragruppo non trova applicazione, altresì, nei confronti di una società che, all'epoca della richiesta di restituzione, non versi in stato di insolvenza né sia assoggettata a liquidazione giudiziale.
Il finanziamento concesso da una società del gruppo in favore di altra società appartenente al medesimo gruppo, erogato mediante versamento di somma ricavata dalla vendita di beni propri e specificamente destinata — per espressa deliberazione assembleare — a far fronte alle esigenze di liquidazione della società beneficiaria, costituisce titolo idoneo a fondare la domanda di recupero del relativo credito. La prova del diritto di credito può essere fornita mediante la produzione congiunta dei verbali assembleari attestanti la decisione di erogare il finanziamento, degli atti notarili, delle scritture contabili di entrambe le società e della documentazione bancaria attestante l'effettiva dazione della somma. La circostanza che gli amministratori della società debitrice abbiano sottoscritto, nella qualità di soci della società creditrice, i verbali nei quali si dà atto del finanziamento e del credito residuo vale quale ricognizione del debito ed è rilevante ai fini della valutazione complessiva della prova.
Nella società in nome collettivo, l'amministratore è investito, ai sensi dell'art. 2298 c.c., del potere di compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, ivi compreso il recupero giudiziale di crediti sociali, senza che a tal fine sia necessario il previo consenso di tutti i soci. L'azione intrapresa dall'amministratore per il recupero di un credito vantato dalla società non è formalmente viziata per il solo fatto che taluni soci abbiano manifestato dissenso o che la relativa delibera sia stata assunta in loro assenza, ove l'amministratore abbia agito nell'interesse della società, dei soci e degli eventuali creditori sociali, e non ricorrano i presupposti dell'abuso del potere gestorio.
Il sequestro conservativo, come qualsiasi altro provvedimento di natura cautelare, richiede l’esistenza di due requisiti fondanti: il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Detti requisiti sono così interpretati dalla prevalente giurisprudenza: - il concetto di “credito” viene ravvisato nel “grado di probabilità e verosimiglianza della pretesa creditoria” (ex plurimis: Cass. civ., 11.3.1987, n. 2523); - quanto al periculum in mora, esso deve essere connotato da elementi tali da rendere il timore di perdere la garanzia del proprio credito “fondato”, per l’esistenza di un pericolo “concreto e attuale”. Gli indici da seguire per la valutazione del pericolo sono di natura oggettiva - con riferimento, ad esempio, alla consistenza del patrimonio in rapporto al credito - ovvero soggettiva - valutando il comportamento processuale o extraprocessuale della parte (Cass., 9.1.1987, n.69; Cass., 13.2.2002, 2081).
Ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto: ciò vuol dire che le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, debbono essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono (Cassazione civile sez. I, 06/11/2023, n.30743
In tema di finanziamento dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma (Tribunale Bari sez. IV, 04/08/2021, n.2996).
Secondo l'interpretazione dell'art. 2467 c.c. fatta propria dalla Cassazione, ai fini di valutare l'eventuale postergazione del socio rileva il tempo in cui il finanziamento venne concesso sicché è a tale momento che deve fermarsi la valutazione relativa allo squilibrio patrimoniale della società che riceve il finanziamento (Cass. n. 12994/2019). Del resto, è in questo momento che il socio decide di far fronte al fabbisogno della società a mezzo di finanziamenti e non già a mezzo di capitale di rischio, così ponendo in essere il comportamento che potrebbe porsi in violazione della funzione perseguita dalla norma e consistente nel contrastare la sottocapitalizzazione delle società con l'obiettivo di spostare sui creditori e sui terzi i rischi da continuazione dell'attività in regime di crisi, con aggravamento del dissesto a scapito dei creditori (Cass., n. 12994/2019; n. 3017/2019).
La postergazione di cui all'art. 2467 c.c. ha natura sostanziale, incidendo sull'esecuzione del rapporto negoziale e sulla stessa esigibilità del credito. Conseguentemente, il credito del socio, concesso in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale, la quale non opera una riqualificazione del prestito da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti (Cassazione civile sez. I, 06/07/2022, n.21422).
I crediti per il rimborso dei finanziamenti effettuati dal socio, da considerare postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., non possono essere compensati con i debiti verso la società poi fallita, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. ha carattere unitario ed inscindibile poiché cumula le azioni disciplinate dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. in un'unica azione finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori, in modo tale che, venendo a mancare i presupposti dell'una, soccorrono i presupposti dell'altra. In caso di fallimento, pertanto, le diverse azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci di una società di capitali previste dal codice civile, pur rimanendo tra loro distinte, confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 l.f., la quale – assumendo connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la ratio ad essa sottostante identificabile nella destinazione di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali - implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Inoltre, spetta all’attore l’onere dell’allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico. In ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta inadempiente, e, in difetto di tale allegazione e prova, la domanda risarcitoria mancherebbe, infatti, di oggetto.
Quanto ai doveri che incombono sull’amministratore al momento del verificarsi di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’accertamento, da parte dell’amministratore unico ovvero da parte del consiglio di amministrazione, del verificarsi di una causa di scioglimento della società non ha carattere, né effetto costitutivo dello stato di scioglimento, ma puramente e semplicemente dichiarativo del medesimo. Conseguentemente, il divieto di intraprendere nuove operazioni sorge per il solo verificarsi della causa di scioglimento, anche prima ed indipendentemente dal fatto che l’assemblea ne prenda o ne abbia preso atto.
Vanno qualificate come nuove operazioni tutti quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alle liquidazioni delle attività sociali in quanto, come si è detto, il patrimonio sociale diviene finalizzato alla garanzia dei creditori siano costituiti dagli amministratori per il conseguimento di un utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società. In particolare, in applicazione del disposto dell’art. 2486 c.c., integra responsabilità degli amministratori la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori o i terzi.
La curatela che agisca in giudizio per l’accertamento della responsabilità degli amministratori da prosecuzione dell’attività gestoria successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.
L’omessa o incompleta tenta delle scritture contabili non comporta di per sé un danno per la società o per i creditori sociali. Invero, eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono certamente rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite, ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c. e così consentire l'indebita prosecuzione dell'ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge; ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato, all'evidenza, non già dalla misura del "falso", ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quei falsi si sono occultate o che, grazie a quei falsi, sono state consentite.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo. Trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata devono applicarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata secondo i criteri di cui alla Cass. SU 17.2.1995 n. 1712, con decorrenza dalla data del fallimento. Infine, dal passaggio in giudicato valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
In materia di finanziamento dei soci, l'art. 2467 c.c., comma 1, quando parla di rimborso "postergato" rispetto agli "altri creditori", utilizza siffatta espressione per indicare il meccanismo della posposizione del diritto a quelli altrui, non per alludere al momento dell'effettivo concorso procedimentalizzato delle pretese creditorie. A ben vedere, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando essa una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del "finanziamento", sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.
I finanziamenti erogati dal socio alla società, qualificati come finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., integrano una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione, destinata a permanere sino al superamento della situazione di difficoltà patrimoniale o finanziaria prevista dalla norma.
La restituzione, anche parziale, di tali finanziamenti, ove effettuata in assenza di fallimento della società, non costituisce pagamento indebito, essendo l’obbligo restitutorio previsto dall’art. 2467 c.c. limitato ai rimborsi eseguiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Il ricorso ex art. 2476, comma 3, c.c., volto alla revoca dell’amministratore di S.r.l. in sede cautelare, è inammissibile ove non ricorrano gravi irregolarità gestionali potenzialmente foriere di aggravamento del danno al patrimonio sociale. L’irregolare redazione o approvazione dei bilanci, in assenza di conseguenze lesive provate, non integra di per sé un danno attuale; allo stesso modo, il conflitto tra soci non può fondare il periculum in mora se non incide sull’integrità del patrimonio societario. L’eventuale dazione di somme da parte dell’amministratore non è qualificabile come conferimento, finanziamento o versamento postergato in mancanza di precisi elementi negoziali e contabili che ne determinino natura e causa. In assenza di prova rigorosa, è esclusa la possibilità di disporre la revoca cautelare, che resta misura eccezionale e strumentale alla sola azione risarcitoria ex art. 2476, comma 1, c.c.
Le fatture non costituiscono prova in favore di chi le ha emesse. Nel campo civilistico, esse in via generale non sono prova avendo, sempre in via generale, una funzione di richiesta di pagamento.
Le fatture corrispondono alle scritture contabili; nel procedimento monitorio, infatti, la fattura è a calco delle scritture contabili sia di chi emette la fattura, sia di chi la riceve, se questi non afferma di averla rifiutata.
In via generale le fatture non costituiscono prova; tuttavia, proprio fra imprenditori, esse costituiscono prova, in quanto corrispondenti alle scritture contabili. Si tratta della nota norma di cui all’articolo 2710 c.c.; essa è regola recepita dal previgente codice di commercio e prevede un mezzo di prova, avente valore di principio di prova fra imprenditori.
L’articolo 115, comma 1, ultima parte, c.p.c. pretende che le contestazioni abbiano caratteristiche di precisione e specificità. Non è contestazione quella generica o quella in cui ci si limiti a rimettere a parte avversaria l’onere della prova. Pertanto, in assenza di una contestazione specifica, opera il principio di non contestazione.
La ratio dell'art. 2467 c.c. – in presenza di una realtà di sottocapitalizzazione delle s.r.l. nazionali – è quella di evitare che, attraverso il meccanismo del finanziamento, i soci utilizzino questo mezzo, per mettere al riparo dal rischio di impresa il loro capitale; appunto qualificandolo come finanziamento soci, con diritto alla restituzione. In queste situazioni, di squilibrio eccessivo, il finanziamento soci viene in realtà postergato, di fatto con un trattamento analogo al capitale di rischio.
L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine per l’esercizio dell’azione sociale rimane sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutto il tempo in cui l’amministratore è rimasto in carica.
L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit, comportano, a mente dell’art. 2486, comma 3 c.c., la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente – di norma – con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.
Il rimborso di finanziamenti soci (anche indiretti) eseguito ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2 c.c. determina una fonte di responsabilità per l’amministratore aggiuntiva a quella relativa al deficit incrementale per aggravamento del dissesto.
La disciplina dell’arbitrato societario è stata introdotta dagli art. 34 e ss. del D. Lgs. 5/2003 come modello speciale rispetto all’arbitrato di diritto comune. Specialità che il legislatore ha individuato sia dal punto di vista formale, stabilendo che la devoluzione delle controversie all’arbitrato societario debba essere previsto da una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo, sia da un punto di vista soggettivo, essendo tale strumento indirizzato esclusivamente alle società “ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325- bis”. Oggetto di arbitrato possono essere, però, solo diritti disponibili relativi al rapporto sociale la definizione dei quali è stata a lungo oggetto di dibattito interpretativo sino a giungere a definirli come quei diritti che non coinvolgono interessi di più ampia portata rispetto a quelli delle parti in causa. In altri termini, per quanto di interesse, non possono essere oggetto di clausola compromissoria quei diritti che coesistono con un interesse pubblico che si sovrappone con l’interesse del titolare di quel diritto. Pertanto, alla luce della definizione di disponibilità nei termini sopra evidenziati, non possono considerarsi diritti "indisponibili" quelli relativi al rimborso dei finanziamenti soci: il regime di postergazione comporta la non esigibilità, che deve essere distinta dalla indisponibilità giuridica. La circostanza che clausola compromissoria sia stata introdotta successivamente al decesso di un socio, non incide sulla sua applicazione, anche ove parti in causa sia gli eredi del socio defunto. Infine, in mancanza di espressa volontà di segno contrario, il vincolo compromissorio deve essere esteso a tutte le controversie anche antecedenti al momento della sua introduzione.
In presenza di perdite, la copertura deve avvenire mediante l’impiego delle riserve secondo un preciso ordine che privilegia le riserve più disponibili e meno vincolate sino a quelle meno disponibili e più vincolate. Devono essere utilizzate prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo può essere intaccato il capitale. Ne consegue l’illegittimità della delibera di riduzione e ricostituzione del capitale ex art. 2482-ter c.c. adottata senza previo utilizzo delle riserve disponibili idonee a coprire le perdite.
I versamenti del socio in conto capitale, al pari della riserva da sovrapprezzo, non attribuiscono un credito esigibile verso la società, potendo essere restituiti soltanto per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione ovvero distribuiti con deliberazione dell'assemblea ordinaria, durante la vita sociale, nei casi consentiti, in presenza di riserve distribuibili. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto, in attesa di essere imputati a capitale a seguito della delibera di aumento, e sono ripetibili solo se la delibera non intervenga entro il termine convenuto dalle parti o fissato dal giudice, venendo meno la causa giustificatrice dell’attribuzione. Il finanziamento del socio genera un credito verso la società, ma la pretesa di restituzione richiede l’allegazione e la prova dei relativi presupposti, restando comunque soggetta ai limiti derivanti dalla postergazione ex art. 2467 c.c.
Integra grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini della revoca giudiziale dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c., la condotta ostruzionistica che impedisca o renda di fatto ineffettivo l’esercizio del diritto di controllo del socio, costringendolo ad agire in giudizio per ottenere l’accesso alla documentazione sociale, nonché l’alterazione delle scritture contabili, in quanto comportamenti idonei a compromettere l’affidabilità della gestione e a pregiudicare la società anche sotto il profilo delle spese legali da sostenere.
È invalida la deliberazione assembleare adottata dalla maggioranza quando il voto risulti espressione di abuso di potere, perché esercitato non nell’interesse sociale, ma al fine di ledere gli interessi del socio di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
La clausola compromissoria statutaria in materia societaria è nulla, ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, se non attribuisce a un soggetto estraneo alla società il potere di nomina di tutti gli arbitri; in tal caso la controversia è devoluta al giudice ordinario.
La violazione dell’art. 2467 c.c. da parte dell’amministratore di una s.r.l. che provvede a rimborsare i finanziamenti effettuati dai soci in un momento di deficit patrimoniale e finanziario della società, in violazione del principio della par condicio creditorum, attesa la natura postergata degli stessi rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali, integra una violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore nonché la fattispecie delittuosa di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, R.D. n. 267/1942.
La delibera di aumento del capitale sociale attraverso la rinuncia a un credito da parte del socio verso la società non ha oggetto illecito, né impossibile. Né, di per sé, può contestarsi che l’aumento del capitale possa essere sottoscritto mediante una compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto (e non osta, di per sé, alla legittimità di una tale operazione la circostanza che il credito del socio debba considerarsi postergato, alle condizioni di cui all’art. 2467 c.c., poiché la “trasformazione” del credito da finanziamento in capitale di rischio, concorre in realtà alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione).
Una delibera assembleare che, pur regolarmente adottata, sia arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari ovvero alla realizzazione di scopi lesivi del singolo partecipante (caso che si verifica, ad esempio, nell’ipotesi di aumento del capitale sociale deliberato al solo scopo di estromettere dalla maggioranza chi si sa non essere in grado di sottoscriverlo), è nulla per illiceità dell’oggetto, ovvero, per abuso del diritto.