L'art. 2378 c.c. impone una valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbe chi impugna una delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della delibera medesima. Con riferimento a una delibera di accertamento dell'azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale sociale, occorre dare prevalenza al nocumento che deriverebbe dalla sospensione di una simile decisione: la mancata esecuzione dell'operazione di ricapitalizzazione esporrebbe la società al concreto rischio di dover essere posta in liquidazione, con conseguenze pregiudizievoli irreparabili per l’intera collettività dei soci, dei creditori e, in generale, per la continuità dell’impresa. Deve, pertanto, ritenersi che l’interesse della compagine sociale alla patrimonializzazione e alla prosecuzione dell’attività economica prevalga sull’interesse individuale dei soci di minoranza a non essere esclusi dalla compagine sociale, soprattutto laddove tale esclusione costituisca una conseguenza della loro scelta di non partecipare all’operazione di aumento di capitale.
Il socio-amministratore di una società di capitali è legittimato all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio anche nell’ipotesi in cui, nella sua qualità di membro dell’organo amministrativo, egli abbia precedentemente contribuito all’approvazione del relativo progetto di bilancio, posto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione; inoltre la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire “contra factum proprium”, promuovendo, in caso di vizio di nullità, un’azione che, ai sensi dell’art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.
Nei giudizi di impugnazione di deliberazioni assunte dall’assemblea di società di capitali, legittimata passiva è unicamente la società, dalla quale promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione. I singoli soci - che laddove assenti, dissenzienti o astenuti sono titolari del diritto all’impugnativa unitamente agli amministratori e al collegio sindacale - non sono legittimati a resistere all’azione, potendo al più intervenire in giudizio in posizione che la giurisprudenza qualifica come adesivo-dipendente rispetto alle ragioni della società, posizione dalla quale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza. I soci, d’altra parte, per espressa previsione di legge (cfr. art. 2377, co. 7, c.c. applicabile alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto all’art. 2479-ter ult.co. c.c.), anche ove non impugnanti o parti in causa, subiscono gli effetti dell’annullamento della deliberazione, seppur in via riflessa e non diretta.
Il recesso del socio è un atto di volontà unilaterale, non soggetto a particolari vincoli di forma imposti dalla legge.
L’inesistenza della deliberazione assembleare è una categoria residuale di invalidità che ricorre esclusivamente nei casi in cui non sia affatto possibile imputare quanto deciso alla società che astrattamente risulta destinataria degli effetti della decisione, come nelle ipotesi in cui la deliberazione sia assunta esclusivamente da non soci o quando, per qualsivoglia altra ragione, la deliberazione assunta sia talmente distante dal canone legale ordinariamente previsto da non poter in alcun modo essere ritenuta idonea a vincolare la società cui apparentemente si riferisce.
In tema di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assembleari art. 2378, comma 4, c.c., richiamato per le s.r.l. dall’art. 2479 ter c.c., il periculum in mora deve essere accertato in concreto attraverso una valutazione comparativa tra il pregiudizio che il socio ricorrente subirebbe dall’esecuzione della delibera e quello che la società subirebbe dalla sua sospensione, nonché mediante la verifica del nesso causale tra l'esecuzione o il perdurare dell'efficacia della deliberazione impugnata e il danno prospettato dal ricorrente. Non sussiste tale requisito ove il pregiudizio lamentato dal socio di minoranza – consistente nella perdita della sua qualità di socio – derivi non dall’esecuzione della deliberazione impugnata, bensì da una sua libera e discrezionale scelta di non sottoscrivere l’aumento di capitale deliberato a seguito dell’azzeramento per perdite. In conclusione, in sede di periculum cd. comparativo, ove la sospensione della delibera esponga l’ente al rischio di perdita della continuità aziendale e a un pregiudizio potenzialmente irreparabile, deve ritenersi prevalente l’interesse della società alla ricapitalizzazione necessaria per il ripristino dell’equilibrio patrimoniale e la prosecuzione dell’attività d’impresa, rispetto all'interesse personale del socio di minoranza al mero esercizio dei poteri di controllo della gestione.
Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione ma anche al momento della decisione; nel caso in cui la perdita della qualità derivi proprio dalla delibera impugnata, deve riconoscersi all'ex socio la legittimazione ad agire per ottenere la rimozione dell'atto che ha prodotto l'estromissione, a tutela del diritto sostanziale che si assume leso e in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale
In un procedimento cautelare finalizzato ad ottenere la sospensione di una delibera assembleare di aumento di capitale di una s.r.l., il periculum in mora deve essere valutato nell’ottica del bilanciamento dei pregiudizi patiti dalle parti in contesa. In particolare, deve essere privilegiato l’interesse della struttura societaria alla stabilità della decisione, a fronte dell’interesse del socio a tutelare il valore della propria partecipazione: in un’economia di natura capitalistica non può essere preteso l’immobilismo finanziario e, nel caso di specie, al socio che non intenda sottoscrivere l’aumento di capitale è consentito recedere, con diritto alla liquidazione del valore della propria quota di partecipazione.
La deliberazione dell'assemblea di una società di capitali con la quale è approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi di cui all'art. 2423 c.c. (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), in quanto i precetti di cui sopra sono posti a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari, al pari dei soci, delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione.
Un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, secondo comma, c.c. (principio di veridicità) è di per sé illecito e costituisce quindi l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; in quest'ottica, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto quando vi sia divaricazione fra il risultato effettivo dell’esercizio e il risultato di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere tutte le informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste.
Non sussiste un conflitto immanente d’interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, né è fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all’amministratore solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, come per l’approvazione del bilancio sociale d’esercizio, posto che ravvisarvi un’immanente situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale alla società in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari o consiliari.
L’espressione “sentite possibilmente le parti interessate” di cui all'art. 80 c.p.c. va intesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., nel senso che si possa fare a meno dell’audizione delle parti interessate soltanto quando ciò sia materialmente o giuridicamente impossibile, potendosi, invece, ove ricorrano ragioni d’urgenza, provvedere ad una nomina inaudita altera parte, con fissazione dell’udienza per la conferma, modifica o revoca della nomina.
È dichiarata cessata la materia del contendere nel giudizio di reclamo ex artt. 739 e 742-bis c.p.c. - dovendosi procedere unicamente alla liquidazione delle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale - in seguito al decreto di revoca reso nel relativo giudizio di merito della nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
Anche le deliberazioni negative, cioè le decisioni di reiezione della proposta sottoposta al voto dell’assemblea, sono soggette alla disciplina in tema di invalidità applicabile alle deliberazioni positive, potendo, quindi, anch’esse essere impugnate in presenza dei presupposti di legge e, in ogni caso, purché sussista un concreto interesse alla loro rimozione.
L'interesse ad agire è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; cosicché, l’interesse all’annullamento della decisione di rigetto deve ricollegarsi all’interesse alla produzione in via giudiziale degli effetti che sarebbero scaturiti dalla proposta respinta.
All’autorità giudiziaria è precluso l’esercizio di un potere di fatto spettante all’assemblea, pertanto, in caso di impugnazione di delibera negativa, il Tribunale non può mai sostituire la propria volontà e determinazione a quella manifestatasi attraverso gli organi sociali: l’eventuale accertamento della invalidità del voto contrario espresso dal socio non potrebbe mai condurre alla sostituzione del deliberato assembleare di contenuto, potendo al massimo produrre gli effetti delle azioni di mero accertamento.
La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un espresso obbligo di legge, pertanto il vaglio del giudice non può consistere in una valutazione di merito circa l'opportunità di una simile determinazione, ma può riguardare solo potenziali profili di illegittimità della determinazione, prima tra tutte quella derivante da un potenziale conflitto di interesse, che si sostanzia nel prioritario perseguimento di un vantaggio dei deliberanti in evidente nocumento alle ragioni della compagine societaria. Ad ogni modo, perché possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che la delibera assembleare di determinazione dei compensi degli amministratori sia adottata col voto determinante dei soci - amministratori, ma è necessario provare che l’interesse dei soci sia in contrasto con quello della società e che, di conseguenza, l’adozione della delibera comporti nocumento per la società. In altre parole, è necessario accertare che la determinazione ha comportato una lesione e un danno per la compagine sociale, tenendo conto del fatturato, degli utili e dell’ammontare dei compensi già deliberati in favore degli amministratori nel tempo.
Nel caso di impugnazione della delibera assembleare da parte del socio che asserisca di non essere stato convocato, incombe sulla società convenuta l’onere di provare di avere inviato l'avviso di convocazione dell’assemblea al socio attore. Quest’ultimo, invece, è tenuto unicamente ad allegare di non essere stato informato dello svolgimento dell’assemblea. Infatti, alla luce dei principi della prova in materia di responsabilità contrattuale e di prossimità alla fonte di prova, incombe sulla società convenuta l’onere di dimostrare l’avvenuta regolare comunicazione dell’avviso di convocazione, dovendo avere nella propria disponibilità le ricevute delle comunicazioni inviate e gli esiti di queste. Diversamente, il socio, di fatto escluso dall’assemblea, sarebbe onerato di fornire una prova oltremodo difficile e relativa a un fatto negativo.
Pertanto, qualora la società non riesca a dimostrare l'avvenuta comunicazione dell’avviso di convocazione, tale omissione comporta la nullità della delibera assembleare ai sensi dell’art. 2479-ter, terzo comma c.c., in quanto adottata, nei confronti del socio, in assenza assoluta di informazione in riferimento sia all’avvio stesso del procedimento deliberativo sia sui contenuti dell’ordine del giorno dell’assemblea.
La misura cautelare consistente nella revoca degli amministratori e/o dei liquidatori di una società a responsabilità limitata, in presenza di gravi irregolarità gestorie, può essere disposta anche nell’ambito di un procedimento cautelare ante causam senza che sia necessario l’avvio contestuale o successivo del giudizio di merito. La revoca provvisoria dell’organo gestorio di una S.r.l., prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., deve infatti essere qualificata come misura cautelare avente natura anticipatoria degli effetti della futura decisione di merito. Ne deriva che l’istanza cautelare di revoca dell’amministratore può assumere funzione strumentale e anticipatoria rispetto all’azione diretta a ottenere una sentenza di revoca del liquidatore, qualora nella gestione sociale emergano “gravi irregolarità” idonee a pregiudicare il patrimonio o il corretto funzionamento dell’ente.