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Tribunale di Milano, 14 Ottobre 2025, n. 7697/2025
Legittimazione dell’ex socio all’impugnazione delle delibere assembleari e principio di effettività della tutela giurisdizionale
Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione ma anche al momento...

Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione ma anche al momento della decisione; nel caso in cui la perdita della qualità derivi proprio dalla delibera impugnata, deve riconoscersi all'ex socio la legittimazione ad agire per ottenere la rimozione dell'atto che ha prodotto l'estromissione, a tutela del diritto sostanziale che si assume leso e in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale

Tribunale di Brescia, 27 Dicembre 2024, n. 5364/2024
Aumento di capitale in s.r.l.: natura, sottoscrizione, versamento e legittimazione del socio
L’aumento del capitale sociale si realizza in forza di un contratto avente natura consensuale derivante dalle convergenti manifestazioni di volontà della società e dei sottoscrittori. La sottoscrizione dell’aumento di capitale...

L'aumento del capitale sociale si realizza in forza di un contratto avente natura consensuale derivante dalle convergenti manifestazioni di volontà della società e dei sottoscrittori. La sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale si configura quale adesione da parte del socio (o del terzo, ove previsto) per la quota di propria spettanza alla decisione di aumentare il capitale sociale, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla decisione medesima. Tale adesione costituisce accettazione della proposta irrevocabile (la decisione societaria), secondo lo schema dell’opzione di cui all’art. 1331 c.c. In assenza di formalità particolari prescritte dall’ordinamento in merito alle modalità della sottoscrizione, ai fini della sussistenza del negozio è sufficiente che ricorra una manifestazione di volontà inequivoca di sottoscrivere le partecipazioni.

È ammissibile che la sottoscrizione dell'aumento da parte del socio preceda la decisione societaria di aumentare il capitale sociale, assumendo in tal caso la prima il valore di proposta (rispetto alla quale, correlativamente, la delibera assembleare si atteggia in termini di accettazione idonea a perfezionare la fattispecie).

Il socio non è legittimato a far valere le censure finalizzate all’accertamento dell’inefficacia o illegittimità della sottoscrizione dell’aumento di capitale e della relativa esecuzione da parte di altro sottoscrittore, dal momento che egli è terzo estraneo rispetto al rapporto negoziale concluso tra la società e il singolo sottoscrittore.

Non sussiste alterità soggettiva tra il socio-persona fisica e il medesimo socio-imprenditore individuale, pertanto non può essere ritenuta invalida la sottoscrizione di un aumento di capitale effettuata con dichiarazione contenente il riferimento alla sua qualifica imprenditoriale.

Il versamento proveniente da un terzo non rende invalida la sottoscrizione dell’aumento di capitale, dal momento che il versamento attiene alla fase logicamente successiva dell’esecuzione della sottoscrizione ed è ammissibile anche il pagamento effettuato da un terzo.

Tribunale di Catanzaro, 17 Luglio 2025, n. 1624/2025
Impugnazione delibere assembleari e clausola compromissoria
In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e...

In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Sicché, al di là della qualificazione attribuita dalle parti all’eccezione sollevata sul punto (difetto di giurisdizione o difetto di competenza), l’esame della questione comunque proposta deve essere esaminata e risolta dal Collegio, in quanto attinente al merito della controversia.

L’impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi - dei soci, della società o di terzi ad essa estranei - protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di “diritti indisponibili” nei sensi in precedenza individuati, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale.

Tribunale di Venezia, 19 Giugno 2025, n. 3072/2025
Abuso di maggioranza e delibera di aumento di capitale mediante compensazione con crediti da finanziamento soci
Non integra un’ipotesi di abuso di maggioranza la delibera di aumento di capitale sociale approvata con il voto determinante dei soci di maggioranza e da questi sottoscritta mediante compensazione con...

Non integra un'ipotesi di abuso di maggioranza la delibera di aumento di capitale sociale approvata con il voto determinante dei soci di maggioranza e da questi sottoscritta mediante compensazione con crediti da finanziamento soci, qualora l'operazione sia sorretta da un apprezzabile interesse sociale, quale il rafforzamento della struttura patrimoniale della società in vista di futuri investimenti o per migliorare l'affidabilità creditizia nei confronti del sistema bancario. La conseguente diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, che non abbiano esercitato il proprio diritto d'opzione, costituisce una mera conseguenza della loro scelta e non un danno ingiusto, quando non sia provato che la delibera sia stata assunta al solo scopo di lederne i diritti e in assenza di un reale interesse per la società.

Tribunale di Venezia, 29 Gennaio 2025, n. 498/2025
Criteri interpretativi delle delibere assembleari e natura consensuale del contratto di sottoscrizione
I canoni dell’interpretazione del contratto possono essere presi a riferimento anche per le delibere assembleari [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto erroneo considerare isolatamente e parzialmente il contenuto...

I canoni dell’interpretazione del contratto possono essere presi a riferimento anche per le delibere assembleari [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto erroneo considerare isolatamente e parzialmente il contenuto della delibera, poiché metodo interpretativo in violazione del principio per cui ciascuna parte dell’atto deve essere interpretata sistematicamente, ossia alla luce del tenore complessivo della delibera in cui è inserita e tenendo conto degli altri contenuti dell’atto (applicando, mutatis mutandis, l'art. 1363 c.c.)].

La sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale è un contratto consensuale e non reale, che si perfeziona con la mera dichiarazione di volontà del socio di aderire all’aumento e non con il versamento della somma corrispondente.

Tribunale di Roma, 6 Marzo 2023, n. 3653/2023
Sulla ammissibilità della risoluzione per inadempimento del negozio di conferimento
Il conferimento di beni in sede di aumento del capitale sociale rientra nella categoria dei contratti associativi o di comunione di scopo, nei quali, a differenza dei contratti di scambio...

Il conferimento di beni in sede di aumento del capitale sociale rientra nella categoria dei contratti associativi o di comunione di scopo, nei quali, a differenza dei contratti di scambio - caratterizzati dal sinallagma funzionale tra le prestazioni corrispettive -, i doveri e le obbligazioni dell'associato non si pongono in rapporto di corrispettività con i doveri e le obbligazioni della società nei suoi confronti, atteso che, in tali ipotesi, non sono ravvisabili interessi contrapposti, essendo preminente l'interesse collettivo al raggiungimento dello scopo comune. Conseguentemente, il conferimento non può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, atteso che non sono configurabili obbligazioni corrispettive.

Tribunale di Venezia, 23 Dicembre 2024, n. 3651/2024
Abuso del socio di maggioranza in società in liquidazione
La decisione di ripianare le perdite di una società in liquidazione e ricostituire il capitale sociale, imponendo al socio di minoranza di scegliere tra un esborso di denaro in una...

La decisione di ripianare le perdite di una società in liquidazione e ricostituire il capitale sociale, imponendo al socio di minoranza di scegliere tra un esborso di denaro in una società non più produttiva di utili e l'abbandono della stessa, può configurare un abuso del diritto da parte del socio di maggioranza; ciò si verifica in particolare quando tale decisione è basata su una situazione patrimoniale non veritiera e volta a danneggiare il socio di minoranza, costringendolo a uscire dalla compagine sociale.

L’interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento ex art. 2944 cc è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, dell’inequivocità, della esternazione e della recettizietà. Il riconoscimento del diritto non può fondarsi su atti interni alla società come la contabilità, in quanto il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare una manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito.

Tribunale di Firenze, 13 Maggio 2024
Rappresentante comune di quota di s.r.l.: effetti del voto espresso in spregio alla volontà comune
Il voto espresso dal rappresentante della quota comune in violazione di quanto convenuto dai contitolari integra un atto invalido sul piano interno dei rapporti tra comunione e sua rappresentante, perché...

Il voto espresso dal rappresentante della quota comune in violazione di quanto convenuto dai contitolari integra un atto invalido sul piano interno dei rapporti tra comunione e sua rappresentante, perché compiuto con eccesso di potere (art. 1398 c.c.) o in conflitto di interessi (art. 1394 c.c.). Sul piano esterno, poi, detta condotta si traduce nell'invalidità della delibera adottata grazie al voto determinante espresso dal rappresentante con eccesso rispetto al suo potere o con abuso del medesimo [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte della volontà dei comunisti di votare a favore di un aumento di capitale "con termini e modalità minimi previsti dalla legge", costituisce voto in contravvenzione di quanto deciso quello espresso dalla rappresentante in favore di un aumento di capitale con modalità di sottoscrizione dello stesso che imponga agli aderenti di versare l'intera quota sottoscritta entro il termine fissato per la sottoscrizione, anziché il solo quarto: modalità, dunque, più gravosa rispetto a quella prevista dall'art. 2481 bis c.c.].

Tribunale di Venezia, 9 Ottobre 2024, n. 3529/2024
Abuso di maggioranza nell’aumento di capitale offerto in opzione ai soci senza sovrapprezzo
L’abuso di maggioranza costituisce, in diritto, un esercizio del diritto di voto in modo contrario alla buona fede, il che si ha quando il socio di maggioranza, che sempre ha...

L’abuso di maggioranza costituisce, in diritto, un esercizio del diritto di voto in modo contrario alla buona fede, il che si ha quando il socio di maggioranza, che sempre ha diritto di votare nel proprio interesse, eserciti il voto allo scopo di ledere il socio di minoranza, oppure intenda avvantaggiarsi ingiustificatamente in danno del socio di minoranza. In questo contesto l’interesse sociale al risultato del voto così esercitato non costituisce elemento dirimente, ma piuttosto un rilevante elemento di riscontro, nel senso che talvolta l’interesse sociale in realtà resta neutro, oppure astrattamente sussiste comunque ma ciò non vieta di ravvisare un abuso [nel caso di specie, il Tribunale non ravvisa abuso di maggioranza in una delibera di aumento di capitale da offrire in opzione ai soci senza sovrapprezzo – in una situazione in cui la società necessitava di nuove risorse economiche, il socio di minoranza non aveva la disponibilità per sottoscrivere l’aumento e la differenza tra valore nominale e valore reale delle azioni non era particolarmente rilevante – precisando che non può affermarsi che la società “non abbia interesse” ad un aumento se esso non sia fatto con sovrapprezzo, in quanto per la società il solo dato rilevante è quello dell’ammontare di entrata patrimoniale, senza che si possa far coincidere il vantaggio per il socio che legittimamente sottoscriva l’aumento senza sovrapprezzo con il danno per la società ed i socio di minoranza].

L’aumento di capitale offerto in opzione ai soci non necessita, per legge, di imposizione di sovrapprezzo: il sovrapprezzo è, infatti, strumento che ha la principale funzione di non ledere i soci a beneficio di terzi investitori. Tuttavia, quando la differenza fra valore nominale e valore effettivo delle quote/azioni è molto rilevante, la mancata previsione di un sovrapprezzo, particolarmente nei casi di seria e nota difficoltà finanziaria del socio minoritario, può essere segno di volontà lesiva, rilevante ai fini dell’abuso di maggioranza.

Il dettato dell’art. 2479-bis, comma 1, c.c. va inteso nel senso letterale e, quindi, la convocazione è valida alla sola condizione che la raccomandata sia spedita nel termine di almeno otto giorni prima dell’adunanza, salva la prova, a cura del socio, della impossibilità di partecipare derivante da causa non a lui imputabile (Il Tribunale individua quale esempio di tale causa non imputabile al socio il caso di pervenimento della raccomandata in tempo non utile).

Tribunale di Milano, 31 Gennaio 2024
Impugnazione di bilancio e principio di invarianza ex art. 2482 quater c.c.
L’indennità da perdita dell’avviamento commerciale dovuta al conduttore per effetto della cessazione del rapporto di locazione al verificarsi di determinate condizioni trova titolo nella legge e il relativo credito sorge...

L’indennità da perdita dell’avviamento commerciale dovuta al conduttore per effetto della cessazione del rapporto di locazione al verificarsi di determinate condizioni trova titolo nella legge e il relativo credito sorge al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale e diviene esigibile con la restituzione dell’immobile. Il credito in questione deve, dunque, essere iscritto in bilancio al momento della cessazione del rapporto contrattuale, quando sorge per effetto della legge che ne costituisce il titolo, sempre però che non sia oggetto di contestazione fra le parti l’effettiva ricorrenza dei presupposti legali dello scioglimento del vincolo. In tal caso, infatti, il “titolo al credito” a cui fa riferimento il principio OIC 15 non può che essere il provvedimento giurisdizionale che accerta in modo irretrattabile l’intervenuta risoluzione ovvero l’eventuale accordo transattivo della lite.

Se la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non contiene la specifica previsione di scindibilità dell'aumento di capitale offerto in sottoscrizione ai soci, la sottoscrizione solo parziale dell'aumento di capitale alla scadenza del termine stabilito comporta l'inefficacia delle singole sottoscrizioni nel frattempo effettuate dai soci, che rimangono soggette alla condizione sospensiva della sottoscrizione dell'intero importo deliberato.

Il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea, convocata per evitare lo scioglimento a seguito della perdita dell'intero capitale sociale, dev'essere calcolato sulla base del valore nominale delle quote sociali rimasto intatto sino all'adozione della deliberazione di azzeramento, in forza del c.d. principio di invarianza sancito dall'art. 2482 quater c.c.

La particolare forma di sanatoria per effetto dell’esecuzione anche parziale della deliberazione di aumento di capitale è prevista dall’art. 2379 ter, co. 2, c.c. solo per le società cc.dd. aperte che fanno ricorso al mercato del capitale rischio, mentre per le società chiuse è prevista dall’ordinamento, quale misura di stabilizzazione degli effetti delle delibere di rilievo organizzativo, solo l’abbreviazione del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di nullità. A presidio della stabilità e certezza dell’organizzazione sociale resta, comunque, che la mancata adozione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2378, co. 3, c.c. della delibera impugnata limita gli effetti della retroattività della pronuncia di annullamento della deliberazione di aumento di capitale che non vale a travolgere né l’effetto degli atti esecutivi legittimamente compiuti nel frattempo né le successive deliberazioni eventualmente adottate dalla nuova maggioranza sulla cui validità non ha alcuna incidenza.

Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2023
Natura della sottoscrizione; aumento di capitale con compensazione di crediti
In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, la sottoscrizione della quota del nuovo capitale è qualificabile come atto negoziale e, precisamente, come contratto consensuale, in...

In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, la sottoscrizione della quota del nuovo capitale è qualificabile come atto negoziale e, precisamente, come contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare e dal quale poi sorge l’obbligo di versamento per il socio. [Nel caso di specie, accertata la validità della sottoscrizione dell’aumento di capitale, il Tribunale ha qualificato l’operazione realizzata come sottoscrizione dell’aumento di capitale in denaro, integralmente liberato mediante la compensazione del debito da conferimento con il credito vantato dal sottoscrittore verso la società a titolo di corrispettivo della cessione di crediti contestualmente stipulata].

Tribunale di Palermo, 12 Dicembre 2022
Azione revocatoria dell’atto di rinunzia all’esercizio del diritto di opzione
Con riguardo all’atto di rinunzia all’esercizio del diritto di opzione, è esperibile l’azione revocatoria soltanto qualora il diritto di opzione costituisca un bene in sé, dotato di autonomo valore di...

Con riguardo all’atto di rinunzia all’esercizio del diritto di opzione, è esperibile l’azione revocatoria soltanto qualora il diritto di opzione costituisca un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato. Ed invero, la revoca della rinuncia o del mancato esercizio del diritto di opzione relativo all’aumento di capitale di una società giammai può consentire al creditore  di aggredire le quote oggetto del mancato esercizio dell’opzione stessa, ciò in quanto effetto della revoca è unicamente la declaratoria di inefficacia dell’atto revocato e il conseguente assoggettamento del bene oggetto della rinuncia (id est, del diritto d’opzione) all’azione esecutiva, ossia all’espropriazione forzata, sì che dalla vendita forzata dei diritti d’opzione il creditore possa ricavare quanto necessario alla realizzazione del suo credito.

Il valore della rinuncia al diritto di opzione non può equivalere al valore delle quote rinunciate, né tanto meno del capitale sociale, bensì esso dipende unicamente dal mercato in cui si incontrano l’offerta e la domanda di tale diritto. Ebbene, nelle s.r.l., diversamente dalle s.p.a. – dove, alla luce delle previsioni dell’art. 2441 cc., il diritto di opzione presenta un indubbio valore economico in sé –, il diritto di opzione non ha automaticamente un valore patrimoniale autonomo. Ciò rende ammissibile l’azione revocatoria della rinuncia al diritto di opzione nelle forme di cui all’art. 2901 c.c. soltanto qualora a seguito dell’istruttoria venga accertato che tale diritto abbia un effettivo valore. Se, invece, tale valore dovesse risultare nullo alla data della delibera di aumento del capitale sociale e della rinuncia all’esercizio del diritto di opzione, è da escludere qualsiasi pregiudizio alle ragioni dei creditori arrecato dalla condotta abdicativa del socio, con conseguente insussistenza del presupposto oggettivo della revocatoria esercitata. L’onere di provare tale valore economico ricade sul creditore che agisce in revocatoria, il quale deve dimostrare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione (eventus damni), che giustifichi l’iniziativa processuale assunta; mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Il socio soltanto anteriormente alla scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di opzione può, nei limiti in cui sia consentito dalle norme statutarie, cedere il diritto stesso a terzi non soci.

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