L'utile accesso al rimedio di cui al secondo comma dell'art. 2485 c.c. presuppone che il socio alleghi elementi da cui inferire il verificarsi di fatti ed eventi effettivamente rilevanti quali cause di scioglimento della società, secondo le previsioni dell’art. 2484 c.c. o le ulteriori di legge o di statuto.
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci o la continuata inattività dell’assemblea - quali cause di scioglimento ai fini dell'art. 2484 c.c. - ricorrono quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, cioè di disposizione, di direzione e di controllo perché l'attività dell'ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale. In altre parole, ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c., per concretare il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea devono assumere i caratteri della permanenza ovvero della prolungata inerzia.
Il procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ. ha ad oggetto l’accertamento della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società. L’art. 2487 cod. civ. prevede invece che - in caso di accertamento di una causa di scioglimento - gli amministratori “contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento” debbano convocare l’assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di liquidazione. Il meccanismo definito dalle norme in esame è chiaro nella previsione di un doppio passaggio procedurale per la messa in liquidazione della società, volto a salvaguardare le prerogative assembleari. Di conseguenza, l’intervento sostitutivo del Tribunale ex art. 2485, comma 2, cod. civ. è limitato alla declaratoria di scioglimento della società. Rimane impregiudicata l’eventuale attivazione – ma solo in un secondo momento – di un nuovo intervento giudiziale ai sensi dell’art. 2487, comma 2, cod. civ. per la convocazione dell’assemblea e per l’adozione delle decisioni conseguenti [nel caso di specie, la Corte d’Appello ha sospeso l’esecutività del decreto emesso dal Tribunale nella parte in cui, accertata la sussistenza di una causa di scioglimento della società, ha contestualmente proceduto alla nomina del liquidatore].
Ai sensi dell’art. 2485, comma 1, cod. civ., la tempestiva verifica della ricorrenza o meno di una causa di scioglimento della società compete ai singoli amministratori, i quali rispondono personalmente delle eventuali omissioni. Pertanto, va ravvisato l’interesse del singolo amministratore a interloquire sul provvedimento con cui il Tribunale - ai sensi dell’art. 2485, comma 2, cod. civ. - abbia accertato la causa di scioglimento della società [nel caso di specie è stata respinta l’eccezione, sollevata dai soci reclamati, di difetto di legittimazione attiva in capo al singolo amministratore a proporre reclamo avverso il decreto dichiarativo dello scioglimento della società].
Il singolo amministratore non è litisconsorte necessario nel procedimento ex art. 2485, comma 2, cod. civ., atteso che l’azione contemplata in tale disposizione – che ha come unico oggetto l’accertamento della causa di scioglimento – è prevista unicamente a tutela della società.
Il contrasto tra i soci rilevante ai fini dello scioglimento ex art. 2484 c.c. è quello che conduce a una paralisi assoluta e oggettiva dell’organo sociale, tale da precludere l’adozione di delibere necessarie ed essenziali per il funzionamento della società: l’impossibilità di funzionamento deve avere il carattere della definitività e irreversibilità.
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. si riferisce a situazioni di fatto diverse fra loro: l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ovvero la sua inattività.
Con riguardo all’impossibilità di funzionamento, la condizione si configura ove si manifesti l’incapacità di deliberare in ragione dell’esistenza di forti e insanabili contrasti tra i soci, tali da impedire all’organo assembleare di formare una maggioranza idonea ad assumere le decisioni essenziali e necessarie per la vita della società; detta condizione si verifica con maggiori probabilità nelle società paritetiche, dove serve l’unanime approvazione.
Le deliberazioni essenziali e necessarie per la vita societaria devono essere di esclusiva prerogativa dell’assemblea ordinaria dei soci: si fa riferimento alle delibere di approvazione del bilancio d’esercizio, di rinnovo delle cariche sociali, di nomina di un nuovo amministratore, ovvero di sostituzione dell’amministratore dimissionario; invece non rileva il mancato raggiungimento del quorum deliberativo necessario per porre volontariamente la società in liquidazione, dal momento che tale ipotesi non indica l’impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare, significando al contrario una precisa volontà di non aderire alla proposta di scioglimento della società stessa.
Per le cause di scioglimento delle società di capitali - ossia le cause di scioglimento ex art. 2484, comma 1, c.c. nn. 1-2-3-4-5 - la cui ricorrenza deve essere accertata ex art.2485 cc dagli amministratori “senza indugio” con una loro dichiarazione, l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ha effetto costitutivo rispetto allo scioglimento dell’ente, ai sensi dell’art.2484 terzo comma c.c.. L’amministratore unico - quando sussista una delle cause anzidette - non è legittimato a richiedere l’accertamento al Tribunale ai sensi dell'art. 2485, comma 2, c.c., difettando in questo caso il presupposto normativo per l’adozione del provvedimento ex art.2485 cc, presupposto rappresentato dalla omissione degli amministratori, non potendo ravvisarsi una “competenza sostitutiva” dell’A.G. a fronte di una omissione imputabile alla stessa parte ricorrente che a tale omissione può direttamente ovviare.
La previsione ex art.2485 c.c. di “accertamento” da parte degli amministratori in ordine alla ricorrenza di causa di scioglimento prevede in capo all’organo gestorio una specifica (ed esclusiva) competenza “dichiarativa” quanto a tale evento, competenza il cui mancato tempestivo esercizio dà luogo -nella disciplina normativa- a specifica responsabilità risarcitoria degli amministratori e che solo laddove si verifichi una omissione degli amministratori il secondo comma dell’art.2485 cc prevede la legittimazione dei singoli soci, o dei sindaci, o degli amministratori, intesi quali singoli componenti dell’organo collegiale inattivo al riguardo, a richiedere l’accertamento della causa di scioglimento al Tribunale
Ai fini della legittimità del ricorso alla procedura di notificazione per gli irreperibili, di cui all'art. 143 cod. proc. civ., è richiesta la prova della oggettiva impossibilità, per il notificante, di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dall'ordinaria diligenza, non essendo sufficiente la mera circostanza che il destinatario risulti trasferito dal precedente indirizzo. Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, sulla residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione, essendo richiesto, altresì, che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica per l'inosservanza dell'onere di denuncia, nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perché non superabile con diligenti indagini. I presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza [nel caso di specie, il tribunale, in applicazione dei suddetti principi, ha sancito che non sussistendo i presupposti per la notifica ex art. 143 c.p.c., non solo non risulta ritualmente instaurato il contraddittorio nel procedimento, ma anche le convocazioni delle assemblee per deliberare la messa in liquidazione della società non risultano ritualmente convocate e in mancanza di loro rituale convocazione non è possibile attestare l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea]
In tema di società a responsabilità limitata, il rimedio previsto dall’art. 2485 c.c. volto ad ottenere lo scioglimento della società presuppone l’allegazione e la prova di fatti idonei a integrare una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c. Il mero dissidio tra i soci relativo a vicende inerenti alla cessione o al pagamento delle quote sociali, non incidendo direttamente sull’attività sociale né dimostrando l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale, non costituisce causa di scioglimento della società né giustifica la nomina giudiziale del liquidatore.
In tema di società a responsabilità limitata, qualora, a seguito del decesso del socio, gli eredi della partecipazione caduta in comunione non provvedano all’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento mortis causa della quota, ai sensi dell’art. 2470 c.c., né alla designazione del rappresentante comune, ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c., l’omissione di tali adempimenti può determinare l’impossibilità di individuare con certezza i soggetti legittimati all’esercizio del diritto di voto e, conseguentemente, di ricostituire validamente l’assemblea dei soci.
Ne consegue che, ove l’assemblea non sia in grado di deliberare né sulla nomina del liquidatore né sulle ulteriori decisioni necessarie alla gestione della fase di scioglimento, l’inerzia o il rifiuto degli eredi di adempiere agli obblighi imposti dalla legge integra una situazione di stallo decisionale imputabile al mancato funzionamento dell’organo assembleare, idonea a pregiudicare la corretta gestione della fase liquidatoria e gli interessi dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, giustificando la nomina giudiziale del liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.
Nel procedimento di volontaria giurisdizione volto all’accertamento di una causa di scioglimento ex artt. 2484 e ss. c.c. e 737 c.p.c. non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della società, i cui contraddittori sono da individuarsi, solo nei soci della società in quanto contitolari del rapporto sociale, e nei componenti dell’organo amministrativo, responsabili della tempestività dell’accertamento, non essendo la società portatrice di uno specifico interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.
La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, ai fini della sua integrazione, richiede il sopraggiungere di ostacoli al conseguimento dell’oggetto sociale per effetto di eventi esterni o interni che siano tali da far sì che la società si trovi in una situazione di impossibilità oggettiva, assoluta e definitiva, di proseguire la propria attività economica, così come originariamente delineata nell’atto costitutivo e nello statuto, rendendo altresì impossibile ogni altra attività operativa. In altri termini, deve trattarsi di una impossibilità non già contingente, temporanea o di natura economica, bensì giuridica o materiale, tale da rendere impossibile in maniera assoluta il protrarsi dello svolgimento dell’attività sociale.
L’impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell’assemblea sono due distinte ipotesi di scioglimento della società, che si realizzano qualora si abbia un malfunzionamento dell’organo assembleare, di carattere stabile e irreversibile, tale da rendere lo stesso incapace di assumere le decisioni essenziali che si presentano nel normale percorso della vita societaria e, quindi, tali da comportare, di riflesso, l’irraggiungibilità dello scopo sociale. L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici e irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale, dovendosi accertare l’impossibilità per la società di adottare le deliberazioni necessarie ed essenziali per il funzionamento della società. La continuata inattività dell’assemblea, invece, si verifica o quando essa non viene convocata oppure perché, seppure regolarmente convocata, non riesce oggettivamente a funzionare, anche per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi a causa dell’assenteismo dei soci. Non è sufficiente, quindi, una mera mancanza di attività in senso non qualificato, occorrendo, di contro, che l’inattività dell’assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione.
Nell’ipotesi di mancata approvazione e deposito dei bilanci per più esercizi, occorre valutare se tali omissioni abbiano alla base una situazione che renda improbabile l’imminente ripristino del normale funzionamento dell’assemblea. Difatti, in relazione al caso di mancata approvazione del bilancio di esercizio quale chiaro sintomo dell’irreversibile impossibilità di funzionamento dell’assemblea, si ritiene necessario che tale omissione debba concernere almeno due bilanci di esercizio, non potendosi affermare una definitiva impossibilità dell’assemblea di assumere decisioni fondamentali per la vita societaria.
Integra la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. la situazione di paralisi decisionale derivante dalla combinazione tra assetto partecipativo paritario e clausole statutarie che impediscano, in concreto, l’adozione di deliberazioni tanto in sede assembleare quanto nell’organo amministrativo. In presenza di un conflitto radicale e strutturale tra i soci, tale da determinare l’impossibilità di funzionamento degli organi sociali, il tribunale deve accertare lo scioglimento della società e procedere alla nomina di un liquidatore terzo, risultando inopportuna la designazione di uno dei soggetti coinvolti nel contrasto
L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra tale causa di scioglimento non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce quindi una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale In tale contesto, tale causa di scioglimento ricorre quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali e, in particolare, quelle di approvazione annuale del bilancio in più esercizi e di rinnovamento periodico delle cariche sociali (a nulla rilevando invece le deliberazioni eventuali ed eccezionali che non costituiscono ostacolo al normale funzionamento della società). Non solo pertanto non può assumere rilievo qualsivoglia conflitto tra i soci ma, oltretutto, non rileva neppure il conflitto causato da "gravi inadempienze" o comunque da comportamenti riconducibili ad uno dei soci, “dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati” attraverso gli strumenti che la legge o lo statuto mettono a disposizione degli altri soci.
In tema di scioglimento di una società di capitali, la causa prevista dall'art. 2484, comma 1, n. 2, c.c., consistente nella sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, deve essere provata in modo puntuale ed inequivocabile da chi la invoca.
A tal fine, non sono sufficienti mere allegazioni, ma è necessario fornire una prova documentale precisa che attesti il carattere definitivo e irreversibile di tale impossibilità. In particolare, le relazioni del collegio sindacale, pur esprimendo preoccupazione per l’esaurimento dell’attività principale della società, non costituiscono prova decisiva dello scioglimento qualora, lette nel loro complesso, esortino la compagine sociale a “ripensare” e “riconsiderare” il core business e a tracciare il futuro della società. Tale invito, infatti, non attesta il verificarsi di un’impossibilità oggettiva, ma rimette alla volontà dei soci la scelta strategica sul futuro dell’impresa, escludendo così la sussistenza di una causa di scioglimento accertabile in sede giudiziale ai sensi dell'art. 2485 c.c.
In caso di fallimento di società di capitali, le azioni di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione esercitabile dal curatore, avente natura unitaria e inscindibile, cumulando profili contrattuali ed extracontrattuali. Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, grava sull’attore la prova dell’inadempimento e del nesso causale, mentre incombe sugli amministratori dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso o l’adempimento diligente.
Gli amministratori rispondono dei danni derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa dopo la perdita del capitale sociale, quando non limitino la gestione a fini meramente conservativi, in violazione dell’art. 2486 c.c.