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Tribunale di Milano, 7 Novembre 2024, n. 9633/2024
Rapporti tra socio e società cooperativa: applicabilità del codice del consumo e competenza del Tribunale delle Imprese
Il rapporto associativo tra socio e cooperativa, avuto riguardo ai diritti partecipativi del socio e agli aspetti relativi al funzionamento dell’ente, nel cui ambito va ricondotta l’obbligazione dell’associato alla contribuzione...

Il rapporto associativo tra socio e cooperativa, avuto riguardo ai diritti partecipativi del socio e agli aspetti relativi al funzionamento dell’ente, nel cui ambito va ricondotta l’obbligazione dell’associato alla contribuzione delle spese di gestione, è rapporto attinente ad un settore specifico che ha ad oggetto la struttura dell’ente collettivo, non riconducibile alla relazione consumatore-professionista, quindi non si applica la disciplina a tutela del consumatore.
Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio; per le somme pretese dalla cooperativa a titolo di contribuzione per sostenere i costi di gestione dell'ente, l'obbligo dei soci non si connette al rapporto di scambio, bensì a quello associativo in cui trova fonte, sicché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza sulle relative controversie spetta alla sezione specializzata in materia di imprese del tribunale.

Tribunale di Milano, 11 Novembre 2024, n. 9717/2024
Il duplice rapporto del socio di una società cooperativa
Il socio di una cooperativa è parte di un duplice e distinto rapporto: l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità...

Il socio di una cooperativa è parte di un duplice e distinto rapporto: l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro, per lo più̀ di natura sinallagmatica, che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente. Pertanto, al fine di ripartire tra i soci le spese sopportate dalla cooperativa, le spese relative all’organizzazione e amministrazione dell’ente, afferenti il rapporto societario, dovranno essere ripartite tra tutti i soci, siano essi parte o no anche del rapporto mutualistico; mentre quelle afferenti il rapporto mutualistico dovranno essere ripartite soltanto tra i soci parte di detti rapporti in quanto dal rapporto di scambio sorge, a carico del socio, l’obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l’acquisto del bene.

Tribunale di Venezia, 14 Novembre 2024, n. 4116/2024
Società cooperative: rapporto sociale e scopo mutualistico
Nelle società cooperative bisogna distinguere il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio...

Nelle società cooperative bisogna distinguere il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società, dal rapporto associativo. Mentre il rapporto associativo è volto al perseguimento dello scopo comune e si attua nel contratto sociale, è in seno ai contratti a prestazioni corrispettive che si inscrive lo scopo mutualistico, che si realizza proprio attraverso rapporti contrattuali di scambio con il socio.

Tribunale di Genova, 26 Novembre 2020
In Evidenza
Cooperative edilizie: distinzione tra rapporto sociale e di scambio
In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da...

In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio (Cass. 15 novembre 2016, n. 23215).

Tribunale di Roma, 6 Settembre 2018
Principio di tipicità delle ipotesi di recesso del socio da società cooperativa
La norma dell’art. 2516 c.c., che prescrive che nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento, è volta ad evitare discriminazioni nell’attuazione...

La norma dell'art. 2516 c.c., che prescrive che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento, è volta ad evitare discriminazioni nell'attuazione del rapporto mutualistico e trova applicazione anche nella fase di cessazione del rapporto.

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Tribunale di Torino, 24 Febbraio 2021
Annullamento per dolo del contratto di locazione stipulato tra socio e cooperativa
E’ annullabile per vizio del consenso il contratto stipulato tra socio di cooperativa e cooperativa, nell’ambito di un programma regionale di edilizia agevolata, avente ad oggetto la locazione di un...

E' annullabile per vizio del consenso il contratto stipulato tra socio di cooperativa e cooperativa, nell'ambito di un programma regionale di edilizia agevolata, avente ad oggetto la locazione di un immobile espressamente finalizzata ad un successivo riscatto del medesimo, laddove il riscatto non sia effettuabile per via di esplicito divieto dettato dalla legge regionale.

Il dolo contrattuale può manifestarsi anche in forma omissiva, laddove si nascondano alla conoscenza del deceptus, con il silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive per la manifestazione del consenso. Al fine di connotare la reticenza o il silenzio come causa di annullamento del contratto, la giur. richiede che l'inerzia della parte si inserisca in un complessivo comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, alterando la rappresentazione della realtà.

L'annullamento del contratto di locazione, pur operando retroattivamente, non comporta il diritto del conduttore ad ottenere la ripetizione dei canoni medio tempore pagati, giacché l'occupazione dell'immobile comporta la necessità di pagare la relativa indennità. Analogamente, non sono soggette a ripetizione le spese condominiali.

Una cooperativa edilizia che benefici di un finanziamento pubblico per porre in essere un intervento edilizio nell'ambito di un piano di edilizia agevolata, può, coerentemente con i principi mutualistici, porre, in tutto o in parte, il rimborso del finanziamento in capo ai soci che stipulino contratti di godimento degli immobili agevolati e, trovandosi nella fascia superiore di reddito, hanno titolo a riscattare il proprio alloggio; non è invece coerente con il principio mutualistico che il rimborso del finanziamento sia invece posto indifferentemente in capo a tutti i soci, compresi quelli con minore redditi e privi della possibilità di riscattare il proprio alloggio.

Tribunale di Roma, 4 Aprile 2017
Recesso dalle cooperative edilizie a r.l.
Il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c., pur dettato con riferimento alle fasi della costituzione e dell’esecuzione del rapporto mutualistico, deve essere rispettato, per opinione comune, anche nella...

Il principio di parità di trattamento di cui all’art. 2516 c.c., pur dettato con riferimento alle fasi della costituzione e dell'esecuzione del rapporto mutualistico, deve essere rispettato, per opinione comune, anche nella fase di cessazione del rapporto.

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Tribunale di Roma, 8 Febbraio 2016
Cessazione del rapporto sociale e mutualistico nelle società cooperative. Principio di parità di trattamento.
Il perseguimento dello scopo mutualistico è elemento caratterizzante le società cooperative. Il cooperatore, infatti, ha diritto –in quanto socio- a conseguire i vantaggi mutualistici ed, al tempo stesso, è tenuto...

Il perseguimento dello scopo mutualistico è elemento caratterizzante le società cooperative. Il cooperatore, infatti, ha diritto –in quanto socio- a conseguire i vantaggi mutualistici ed, al tempo stesso, è tenuto a contribuire affinché tali vantaggi possano essere erogati dalla cooperativa. Ciò consegue al fatto che, con la partecipazione ad una società cooperativa, il singolo pone in essere due tipi di rapporti: quello mutualistico (che ha riflessi sul piano patrimoniale) e quello sociale (che attribuisce al socio dei poteri all’interno dell’organizzazione). (altro…)

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