L’alienazione di un bene immobile appartenente alla società non integra un atto distrattivo ai sensi dell’art. 671 c.p.c., qualora non comporti un depauperamento del patrimonio sociale. Ciò si verifica quando, pur venendo meno uno dei cespiti immobiliari, il corrispettivo della vendita sia stato impiegato, peraltro in parte, per ridurre l’esposizione debitoria.
Il recesso del socio costituisce un negozio unilaterale recettizio e produce effetti dal momento in cui la relativa dichiarazione perviene nella sfera cognitiva della società, determinando la perdita, da tale momento, della legittimazione del socio all’esercizio dei diritti sociali e la contestuale insorgenza, in suo favore, del diritto di credito alla liquidazione della quota. Tale credito sorge indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, essendo sufficiente che sia attuale e non meramente eventuale.
La qualificazione dell’erogazione di somme effettuate dai soci a favore della società, in termini di apporto di capitale di rischio ovvero capitale di prestito, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio che ne invoca la restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In questa prospettiva, grava sul socio che domanda la restituzione provare che il trasferimento delle risorse finanziare a favore della società ha causa credendi.
Il controllo analogo esercitato da un ente pubblico su una società in house non esime l’amministratore dall’adempimento degli obblighi previsti dalla legge per la tutela del patrimonio della società di diritto privato, secondo i principi desumibili dal codice civile, cui anche una società in house è soggetta. Se è vero che l’amministratore è vincolato a seguire le direttive impartite dall’amministrazione controllante nell’ambito della gestione dell’attività, è altrettanto vero che la sua azione dovrà essere pur sempre improntata ad una gestione economica secondo i principi di corretta amministrazione. L’amministratore, inoltre, nelle ipotesi in cui vengono in rilievo profili di crisi, dovrà adoperarsi per fronteggiarla alla stregua di qualsiasi altro amministratore, esercitando le proprie prerogative con diligenza professionale e tempestività. Viene dunque in rilievo la necessità che la condotta dell’amministratore sia garante anche degli interessi dei creditori alla conservazione della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. Nelle ipotesi di perdita del capitale o della continuità, pertanto, l'amministratore dovrà agire secondo i criteri legali previsti dagli artt. 2484 e seguenti cod. civ., non potendo nascondere la propria responsabilità dietro il controllo analogo dell’amministrazione controllante.
Il sequestro conservativo è previsto dall’art. 671 c.p.c. in funzione della fruttuosità dell’esecuzione per espropriazione. Esso tende al soddisfacimento delle pretese creditorie, offrendo il rimedio contro eventuali atti di disposizione del debitore sul proprio patrimonio che ne diminuiscano la consistenza. La finalità di questo rimedio di tipo cautelare è, dunque, quella di ovviare al pericolo per il creditore di perdere la garanzia generica del proprio credito ai sensi dell’art. 2740 c.c. e di tutelare il suo interesse alla conservazione dell’integrità del suddetto patrimonio del debitore nei limiti del credito vantato.
La legittimazione attiva a richiedere il sequestro conservativo spetta al soggetto che vanti l’esistenza di un credito anche se non liquido ed esigibile, sicché, ai fini della concessione del sequestro conservativo, occorre l’attuale esistenza di un fatto che importi un’eventuale e non meramente ipotetica ragione di credito. Il provvedimento è subordinato alla concorrente esistenza del fumus boni iuris, ossia di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione, e del periculum in mora, quale fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato.
L’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si configura tutte le volte in cui venga posta in essere un’operazione diretta a distaccare ingiustificatamente dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l’apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Cass. pen. n. 36850/2020). Quanto all’elemento soggettivo per la sussistenza della fattispecie incriminatrice in oggetto, è richiesto il dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo.
Va osservato che “in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa”; “è necessaria la rappresentazione da parte dell’agente della pericolosità della condotta, da intendersi come probabilità dell’effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263800-263805), per cui tale elemento soggettivo non si esaurisce affatto nella rappresentazione e nella volizione del fatto distrattivo o dissipativo, investendo anche la pericolosità di tali fatti rispetto alla preservazione della garanzia patrimoniale dei creditori; in ciò, per l’appunto, consistendo la fraudolenza, connotato interno della condotta, che involge la consapevolezza, da parte del soggetto agente, del compimento di operazioni sul patrimonio sociale, o su talune attività, idonee a cagionare danno ai creditori, pur non essendo richiesto dalla norma alcun fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. In altri termini, ciò che viene richiesto è che l’agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto ma concreto” (Cass. n. 31702/2023). Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori” (Cass. pen. n. 33901/2022).
Le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. non richiedono affatto la qualificazione delle condotte in termini di illeciti penali, ma soltanto l’accertamento di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo nell’esercizio della carica ricoperta, ovvero di atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato (Cass. pen. n. 31702/2023).
In ordine al periculum, va osservato che esso può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento dello stesso debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. n. 2081/2002).
L'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori di una società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In particolare, l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi del citato art. 146 L.F., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.
L'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori ha natura contrattuale e presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri di derivazione pattizia o legale connessi all’assunzione dell’incarico da parte dell’amministratore; la stessa richiede inoltre il verificarsi di un danno al patrimonio sociale e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione degli obblighi e il verificarsi del danno e incombe sull’attore l’onere della relativa prova, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal disposto dell’art. 2392 c.c. Al contrario, l’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e quindi ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell’illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell’amministratore e il pregiudizio.
Sussiste la responsabilità dell’amministratore che, in violazione dei doveri di legge, prosegua l’attività d’impresa nonostante la perdita del capitale sociale, omettendo l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482-ter, 2484 e 2486 c.c., nonché compia operazioni estranee all’oggetto sociale e in conflitto di interessi, quali la prestazione di fideiussione in favore di società riconducibile al medesimo amministratore e versante in stato di difficoltà, con conseguente danno per il patrimonio sociale.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo, i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono coesistere, sicché la carenza di uno di essi è di per sé sufficiente a determinare il rigetto del ricorso cautelare. La sproporzione tra l’ammontare del credito e la consistenza del patrimonio del debitore può costituire elemento oggettivo rilevante ai fini della valutazione del periculum in mora, ma non determina automaticamente la concessione della misura cautelare. Il giudice è tenuto a valutare in concreto la significatività di tale elemento, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie, tra cui la distanza temporale tra la commissione dell’illecito e l’attivazione del procedimento cautelare e l’assenza, nel periodo intercorso, di atti dispositivi o dissipativi del patrimonio del debitore.
Non è possibile individuare effetti della cessione di quote suscettibili di essere sospesi in via cautelare, dal momento in cui il trasferimento della quota in favore del terzo è stata iscritta nel registro delle imprese. Infatti, da tale iscrizione discende, ai sensi dell’art. 2740, comma 2, c.c., l’opponibilità, nei confronti della società, dell’ingresso del nuovo socio.
La violazione della clausola contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, ma in ogni caso non comporta alcun riconoscimento di un diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari
Va rigettata la richiesta di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori della società qualora il creditore non abbia precisamente ricostruito gli aspetti temporali in cui si sono succeduti i vari amministratori, i singoli atti, commissivi ed omissivi, dagli stessi compiuti, il nesso causale tra gli atti e il danno, nonché il danno stesso, rappresentando l’art. 2394 c.c. una fattispecie speciale della ordinaria azione ex art. 2043 c.c. per responsabilità extracontrattuale.
Ai fini dell’accertamento del periculum in mora per l’autorizzazione al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., occorre vagliare la potenziale o reale riduzione della garanzia del credito rispetto al momento in cui è sorto, per effetto delle condotte dispositive del debitore ovvero degli accadimenti che abbiano alterato in peius il suo patrimonio. In particolare, è necessario che il timore di perdere la garanzia del credito si fondi su elementi oggettivi - rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito - oppure soggettivi - rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio - non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni.
L’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci, in funzione della quale sia avanzata domanda cautelare ai sensi dell’art. 671 c.p.c., ha natura contrattuale, dovendo l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità.
Nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. richiesto dalla curatela fallimentare in funzione di un’azione risarcitoria per bancarotta fraudolenta per distrazione, il fumus boni iuris può ritenersi integrato quando l’atto dispositivo determini la fuoriuscita di beni o attività dal patrimonio sociale senza immissione del corrispettivo e senza utilità per la società, con depauperamento del patrimonio posto a garanzia dei creditori. Non si richiede alcun nesso tra la condotta distrattiva dell'autore e il dissesto dell'impresa, né la consapevolezza dello stato di insolvenza, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni sociali.
Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo può essere desunto alternativamente sia da elementi oggettivi relativi all’inadeguatezza qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore rispetto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi desumibili dal comportamento del debitore idoneo a far presumere il rischio di depauperamento patrimoniale mediante atti dispositivi pregiudizievoli per la garanzia ex art. 2740 c.c.
Qualora all'estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
A seguito della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio in relazione ai rapporti giuridici non definiti facenti capo all'ente estinto. In particolare: (i) le obbligazioni della società non si estinguono ma si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del loro regime di responsabilità durante la vita della società e (ii) i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Il creditore che agisce in giudizio nei confronti del socio di una società estinta, al fine di far accertare il trasferimento a quest'ultimo di un bene immobile (asseritamente appartenente alla società), ha l'onere di provare che tale bene fosse effettivamente ricompreso nel patrimonio della società al momento della sua estinzione e, in assenza di tale prova, la domanda deve essere respinta. A tal fine, non è sufficiente la produzione di una mera visura catastale, la quale ha finalità prevalentemente fiscali e non costituisce prova della proprietà, ma è necessaria la produzione di una visura ipocatastale, effettuata presso i registri immobiliari, o di altra idonea documentazione che attesti in modo certo ed effettivo la titolarità del diritto reale in capo alla società al momento della sua estinzione.