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Corte di Cassazione, 18 Maggio 2026, n. 14639/2026
Impugnazione del bilancio di s.r.l. per assoluta mancanza di informazione: non arbitrabilità e legittimazione del socio poi estromesso
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, alle quali sono...

Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile, alle quali sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione; ne consegue che, ove il socio di s.r.l. impugni la delibera di approvazione del bilancio e la connessa delibera di ricapitalizzazione ex art. 2482-ter c.c. lamentando la mancata informazione e la mancata convocazione, la controversia è sottratta alla competenza arbitrale anche in presenza di una clausola compromissoria statutaria. L’area della compromettibilità coincide con quella della disponibilità dei diritti, da commisurare al diritto oggetto della controversia e non alle questioni che gli arbitri devono risolvere incidenter tantum, e l’inderogabilità o imperatività della norma che regola il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile.

Il socio che abbia cessato di essere tale può impugnare una deliberazione assembleare adottata al tempo in cui era ancora socio e titolare di un diritto attuale leso dalla deliberazione stessa; la legittimazione non viene meno quando la perdita della qualità di socio sia dipesa dalla mancata adesione all’operazione di ricapitalizzazione per perdite, ove tale scelta sia stata determinata dalla mancanza di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio la cui approvazione è oggetto dell’impugnazione.

Tribunale di Milano, 2 Giugno 2025, n. 4456/2025
Impugnativa di bilancio: non compromettibilità in arbitrato e oneri di allegazione e prova del socio impugnante
Va esclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e...

Va esclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione. Le norme che stabiliscono i predetti principi non solo sono norme imperative, ma trascendono l’interesse del singolo, essendo dettate a tutela, oltre che dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. In quanto coinvolgente i predetti interessi, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto degl’indicati requisiti attiene pertanto a diritti indisponibili, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 34, primo comma, del d.lgs. n.5 del 2003, non può costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri.

Il bilancio e la contabilità devono costituire una rappresentazione chiara e veritiera dei fatti aziendali così come accaduti nel corso dell’attività di impresa, a prescindere dalla loro illegittimità o illiceità, che rilevano eventualmente solo sotto il profilo dell’eventuale responsabilità dell’amministratore per la mala gestio. Non sono, quindi, configurabili come difetto di veridicità e chiarezza le doglianze eventualmente espresse dal socio in relazione ad incongruenze rilevate tra i fatti aziendali annotati e la mancanza o corretta esecuzione di contratti o delibere assembleari che li giustifichino.

Con specifico riferimento alle operazioni con parti correlate, ai sensi dell’art. 2427, comma 1 n. 22 bis c.c., la nota integrativa deve indicare le operazioni realizzate con parti correlate, con precisazione dell’importo, della natura del rapporto e di ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativamente a tali operazioni, solo allorché le medesime operazioni non siano state concluse a normali condizioni di mercato e non in tutti i casi. Pertanto, è onere del socio che impugna il bilancio per difetto di veridicità, fornire concreti elementi dai quali possa desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge, ed in particolare che i rapporti con le parti correlate non si sono svolti a “normali condizioni di mercato”, dovendo il socio impugnante fornire adeguata base probatoria all’allegazione dell’illegittimità del bilancio, che si risolve nella sussistenza dei presupposti del suo diritto all’informazione e della relativa violazione.

L’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio è una domanda giudiziale diretta a far valere l’invalidità dell’atto, che pone a carico dell’attore l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi dell’azione e non può essere intesa quale strumento per “indagare” sull’esistenza o meno di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato, essendo a tal fine previsto dalla legge uno strumento ad hoc, ovvero il potere di ispezione e controllo riconosciuto al socio dall’art. 2476 c.c., autonomamente tutelabile anche in via cautelare.

Tribunale di Ancona, 24 Marzo 2025, n. 578/2025
Clausola compromissoria: presupposti di validità
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che non attribuisce a soggetto terzo il potere di nomina degli arbitri è nulla, in quanto viola la previsione che impone la nomina...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che non attribuisce a soggetto terzo il potere di nomina degli arbitri è nulla, in quanto viola la previsione che impone la nomina di tutti gli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società, ai sensi dell’art. 838-bis c.p.c. (e, in precedenza, art. 34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5). Tale nullità è rilevabile d’ufficio ed è a tal fine irrilevante la natura rituale o irrituale dell’arbitrato e l’approvazione dello statuto in data anteriore all’entrata in vigore del menzionato art. 34. In ogni caso, una siffatta clausola statutaria – che nulla dispone in relazione alle controversie di cui siano parti gli eredi dei soci – non è opponibile agli eredi del socio defunto, in assenza di deduzione circa l’assunzione, da parte loro, della qualità di socio.
Le cause relative a finanziamenti dei soci di s.r.l. rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, in quanto tali finanziamenti sono sottratti alle comuni regole di diritto civile e ascritte alla speciale disciplina di cui all’art. 2467 c.c.. Tale principio appare estensibile all’erede del socio, quale successore a titolo universale nel diritto di credito alla restituzione della somma finanziata vantato dal de cuius, tenuto conto che l’art. 3, D.Lgs. n. 168/2003 cit. dà rilievo al profilo oggettivo del rapporto societario.

Tribunale di Bari, 25 Novembre 2025, n. 4318/2025
Sulla disciplina delle clausole compromissorie statutarie
Il sesto comma dell’art. 34 D.lgs. n. 5/2003 secondo cui «Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due...

Il sesto comma dell'art. 34 D.lgs. n. 5/2003 secondo cui «Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso» è disposizione - ormai abrogata - che fissa la disciplina delle clausole compromissorie statutarie per arbitrato rituale e non, per converso, le clausole statutarie che prevedono la devoluzione delle controversie societarie in arbitrato irrituale.

Tribunale di Brescia, 3 Gennaio 2025
Compromettibilità in arbitri della impugnativa di delibera di aumento di capitale sociale
Le controversie in materia societaria ben possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, d.lgs. n. 5/2003 vigente ratione temporis), con esclusione di quelle che hanno a...

Le controversie in materia societaria ben possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, d.lgs. n. 5/2003 vigente ratione temporis), con esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. La delibera di aumento di capitale si pone come vicenda modificativa del precedente patto societario sicché la controversia, che per un verso o per altro concerna l’aumento, rientra, di per sé, nell’ambito dei "rapporti sociali". La disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum, sicché l’inderogabilità e l’imperatività che eventualmente regolino il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista. La conferma della compromettibilità in arbitri della impugnativa avente ad oggetto una delibera assembleare di aumento di capitale ordinaria emerge anche dalla qualifica della fattispecie come di mera controversia tra socio e società. Diverso sarebbe il caso della delibera assembleare con la quale, una volta approvato il bilancio di esercizio, venga disposto l’azzeramento del capitale sociale e la sua successiva ricostituzione, ai fini del ripianamento delle perdite emergenti: quest’ultima deliberazione non può essere oggetto di giudizio arbitrale ove la sua impugnazione si fondi sulla violazione della norma inderogabile contenuta nell’articolo 2482-ter c.c., che consente di procedere all’azzeramento e alla successiva ricostituzione del capitale sociale solo in presenza di una situazione patrimoniale, redatta secondo i principi di chiarezza e precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sociale sia completamente perso, e che, oltre a contenere una norma imperativa, contiene anche precetti dettati a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che possono entrare in rapporto con la società stessa. Pertanto, l’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non può rientrare tra quelle compromettibili in arbitri, ai sensi del citato art. 34, primo comma, d. lgs. n. 5/2003, che devono sempre aver ad oggetto diritti disponibili.

Tribunale di Brescia, 11 Ottobre 2024, n. 4182/2024
In Evidenza
Società di persone: clausole di consolidazione, liquidazione della quota e divieto di patti successori
La clausola compromissoria che prevede la nomina degli arbitri da parte dei contendenti è invalida in quanto contrasta con il disposto dell’art. 34, d.lgs. 5/2003 che stabilisce che il potere...

La clausola compromissoria che prevede la nomina degli arbitri da parte dei contendenti è invalida in quanto contrasta con il disposto dell’art. 34, d.lgs. 5/2003 che stabilisce che il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito a soggetti estranei alla società a pena di nullità della clausola.

L’applicazione del principio dell’”utile per inutile non vitiatur” non ha autonomo rilievo interpretativo al di fuori delle norme di cui agli artt. 1362 ss. c.c volte a disciplinare l’attività interpretativa dei contratti, con la conseguenza che non può essere validamente invocato per sostituire e/o modificare il contenuto degli accordi negoziali.

Nell’ambito di un’azione di liquidazione della quota ereditaria di società di persone, benché obbligata alla liquidazione sia solo la società (nel caso di specie: s.n.c.), è ammessa la possibilità di evocare in giudizio anche i soci superstiti illimitatamente responsabili, i quali, ancorché non litisconsorti necessari, ben possono essere chiamati a rispondere in via sussidiaria dell’obbligazione di liquidazione della quota gravante sulla società.

Le clausole statutarie sono efficaci e, di regola, vincolanti anche per l’erede: il diritto alla liquidazione della quota trova infatti origine nel contratto sociale sicché le clausole che attengono al regolamento della società trovano applicazione anche nei confronti dell’erede del socio che non abbia acquisito la qualifica di socio ma il mero diritto alla liquidazione della quota.

Per clausola di consolidazione si intende, in senso stretto, la clausola che prevede che, alla morte del socio, la quota di questi si accresca agli altri soci e onerati della liquidazione della quota a favore degli eredi siano questi ultimi. Non si è invece in presenza di una clausola di consolidazione in senso proprio ove, parafrasando il disposto dell’art. 2284 c.c.,  i patti sociali prevedano che i soci superstiti siano tenuti alla liquidazione della quota agli eredi senza indicare alcuna clausola di accrescimento a loro favore e ove obbligata alla liquidazione sia la società.

L’art. 2289 c.c., concernendo diritti patrimoniali, è disposizione, in linea di massima, derogabile (nel caso di specie: la clausola statutaria derogativa prevedeva che la liquidazione della quota fosse effettuata sulla base del patrimonio netto della società piuttosto che con riguardo al suo valore effettivo).

E’ valido il patto di consolidazione delle azioni o delle quote fra soci, nel caso di morte di uno di essi, ove tale consolidazione dia luogo alla liquidazione della porzione spettante al defunto ed alla devoluzione di tale porzione secondo le regole della successione ereditaria. Il patto non costituisce, quindi, una limitazione alla libertà testamentaria. Viceversa il patto con il quale si dispone che alla morte di uno dei soci le azioni o quote si trasferiscono agli altri, senza che sia prevista l’attribuzione di alcunché ai successori per legge o per testamento, è patto che esclude del tutto la libertà testamentaria, ed è quindi nullo ai sensi dell’art. 458 c.c.

La clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti di una società di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare – entro un determinato periodo di tempo e secondo un valore da determinarsi secondo criteri prestabiliti – dagli eredi del de cuius le azioni già appartenute a quest’ultimo e pervenute iure successionis agli eredi medesimi, non viola il divieto di patti successori.

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità ex art. 458 c.c. occorre accertare: (1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; (2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; (3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi così dello ius poenitendi; (4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; (5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o legato.

E’ invalida per violazione del divieto di patto successorio ex art. 458 c.c. la clausola statutaria che, nel derogare alle modalità di liquidazione della quota di cui all’art. 2289 c.c., modifica il diritto ereditario a vantaggio della società ed esclude lo ius poenitendi (stante la vincolatività del patto sociale).

Tribunale di Brescia, 3 Gennaio 2025
Società cooperativa e clausola compromissoria
Una clausola compromissoria contemplata nello statuto di una società cooperativa che, al fine di identificare le controversie devolute ad arbitri, sia formulata in modo ampio senza uno specifico riferimento ai...

Una clausola compromissoria contemplata nello statuto di una società cooperativa che, al fine di identificare le controversie devolute ad arbitri, sia formulata in modo ampio senza uno specifico riferimento ai "rapporti sociali" abilita a ritenere ricomprese nell'ambito di operatività della stessa tanto le fattispecie che traggono causa nel rapporto sociale strettamente inteso, quanto quelle derivanti dal rapporto mutualistico.

Tribunale di Bari, 13 Febbraio 2024, n. 713/2024
In Evidenza
Riserve a servizio della copertura delle perdite e qualificazione dei versamenti dei soci
In presenza di perdite, la copertura deve avvenire mediante l’impiego delle riserve secondo un preciso ordine che privilegia le riserve più disponibili e meno vincolate sino a quelle meno disponibili...

In presenza di perdite, la copertura deve avvenire mediante l’impiego delle riserve secondo un preciso ordine che privilegia le riserve più disponibili e meno vincolate sino a quelle meno disponibili e più vincolate. Devono essere utilizzate prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo può essere intaccato il capitale. Ne consegue l’illegittimità della delibera di riduzione e ricostituzione del capitale ex art. 2482-ter c.c. adottata senza previo utilizzo delle riserve disponibili idonee a coprire le perdite.

I versamenti del socio in conto capitale, al pari della riserva da sovrapprezzo, non attribuiscono un credito esigibile verso la società, potendo essere restituiti soltanto per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione ovvero distribuiti con deliberazione dell'assemblea ordinaria, durante la vita sociale, nei casi consentiti, in presenza di riserve distribuibili. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto, in attesa di essere imputati a capitale a seguito della delibera di aumento, e sono ripetibili solo se la delibera non intervenga entro il termine convenuto dalle parti o fissato dal giudice, venendo meno la causa giustificatrice dell’attribuzione. Il finanziamento del socio genera un credito verso la società, ma la pretesa di restituzione richiede l’allegazione e la prova dei relativi presupposti, restando comunque soggetta ai limiti derivanti dalla postergazione ex art. 2467 c.c.

Integra grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini della revoca giudiziale dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c., la condotta ostruzionistica che impedisca o renda di fatto ineffettivo l’esercizio del diritto di controllo del socio, costringendolo ad agire in giudizio per ottenere l’accesso alla documentazione sociale, nonché l’alterazione delle scritture contabili, in quanto comportamenti idonei a compromettere l’affidabilità della gestione e a pregiudicare la società anche sotto il profilo delle spese legali da sostenere.

È invalida la deliberazione assembleare adottata dalla maggioranza quando il voto risulti espressione di abuso di potere, perché esercitato non nell’interesse sociale, ma al fine di ledere gli interessi del socio di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.

La clausola compromissoria statutaria in materia societaria è nulla, ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, se non attribuisce a un soggetto estraneo alla società il potere di nomina di tutti gli arbitri; in tal caso la controversia è devoluta al giudice ordinario.

Tribunale di Roma, 12 Febbraio 2024, n. 2590/2024
Clausola compromissoria e competenza arbitrale
La controversia relativa alla revoca dell’amministratore di s.r.l. e al risarcimento danni, fondata su rapporti tra organi sociali e società, deve essere devoluta ad arbitrato rituale se lo statuto sociale...

La controversia relativa alla revoca dell’amministratore di s.r.l. e al risarcimento danni, fondata su rapporti tra organi sociali e società, deve essere devoluta ad arbitrato rituale se lo statuto sociale contiene apposita clausola compromissoria. L’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore comporta l’automatica adesione alla clausola, anche se questi non sia socio e la proposizione di domande riconvenzionali non implica rinuncia all’eccezione di compromesso. In presenza di tempestiva eccezione, il giudice ordinario deve dichiarare la propria incompetenza, assegnando alle parti termine per la riassunzione dinanzi all’arbitro predisposto statutariamente.

Tribunale di Catanzaro, 7 Agosto 2024, n. 1608/2024
Arbitrabilità delle questioni relative al compenso degli amministratori
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. I...

Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. I rapporti fra amministratori e società, «anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri» se, beninteso, tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.
L’esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato l’accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato, esclusa la traslatio iudicii dalla specifica previsione dell’art. 819 ter comma 2 c.p.c..

Tribunale di Milano, 13 Marzo 2024
Compromettibilità in arbitrato di impugnazione di delibere assembleari
L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003....

L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003. L’area della non compromettibilità per le impugnazioni di delibere assembleari è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili. Sono dunque compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleari soggette a termini di decadenza, mentre è configurabile l’indisponibilità del diritto solo laddove l’impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l’interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell’intera collettività.

La decisione sull'eccezione di arbitrato va resa con sentenza, posto che non si verte in materia di incompetenza territoriale e non trova quindi applicazione l'art. 38, co. 2, c.p.c.

Tribunale di Venezia, 8 Gennaio 2024
Principi in tema di azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di S.r.l.
E’ nulla la clausola arbitrale statutaria che non demanda la nomina degli arbitri a soggetti estranei alla società, in contrasto con il comma secondo dell’art. 34, D.Lgs. 17 gennaio 2003,...

E' nulla la clausola arbitrale statutaria che non demanda la nomina degli arbitri a soggetti estranei alla società, in contrasto con il comma secondo dell’art. 34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e ciò anche nelle ipotesi in cui la lite societaria debba essere rimessa ad un procedimento di tipo irrituale. Trattasi di nullità  rilevabile anche d'ufficio.

Il socio, che agisca ai sensi dell’art. 2476, 3° comma c.c. proponendo azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore, lamenta in nome proprio un danno subito dal patrimonio della società, mira alla reintegrazione del patrimonio sociale e non chiede il risarcimento dei danni da lui patiti, sicché si tratta di azione sociale proposta come sostituto processuale della società.
Risulta, pertanto, irrilevante, ai fini della proposizione dell’azione di responsabilità, il momento in cui il socio che agisce ha acquistato tale qualità, purché l’abbia al momento della domanda.

Gli atti compiuti dal socio non possono avere ad oggetto il diritto sottostante in titolarità della società, sicché solo la transazione e la rinuncia provenienti dalla società nel rispetto dei quorum dettati dall’art. 2476, 5° comma c.c. costituiscono atto di disposizione del diritto sostanziale, con effetto preclusivo nei confronti di tutti i soggetti legittimati ad esercitare l’azione.
Il socio potrà al più rinunciare agli atti del giudizio, ma non disporre del diritto, tanto che il diritto di credito potrà comunque essere fatto valere dalla società.

 

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