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Tribunale di L'Aquila, 9 Luglio 2024
Competenza del Tribunale delle imprese: derogabilità della competenza territoriale
L’art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 – come sostituito dalla L. n. 27/12 – esprime la chiara volontà legislativa di mantenere la competenza per territorio in materia...

L’art. 4, co. 1, del D. Lgs. n. 168/2003 - come sostituito dalla L. n. 27/12 - esprime la chiara volontà legislativa di mantenere la competenza per territorio in materia societaria nell’alveo della regola generale della derogabilità ex art. 28 c.p.c.. Com’è noto, la designazione di un foro per accordo delle parti in virtù del combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p.c., in deroga a quello territoriale stabilito per legge, attribuisce al foro così designato valenza di competenza esclusiva ove risulti da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso.
D’altronde, l’inderogabilità della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa è circoscritta, per volontà legislativa, alla competenza per materia, come altresì desumibile dallo stesso art. 28 c.p.c., il quale, nell’enumerare le fattispecie di competenza territoriale inderogabile, non offre alcun richiamo al Tribunale delle imprese.

Tribunale di Genova, 12 Novembre 2025
Competenza della Sezione Imprese del Tribunale e deroga convenzionale
La competenza della Sezione Imprese del Tribunale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 168/2003, in quanto competente per materia in senso tecnico, è inderogabile, ai...

La competenza della Sezione Imprese del Tribunale, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 168/2003, in quanto competente per materia in senso tecnico, è inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., e non ammette deroga convenzionale pattizia.

Tribunale di Genova, 14 Febbraio 2025, n. 432/2025
Competenza territoriale e sede effettiva della società
Nelle controversie in cui sia convenuta una società, non è applicabile l’art. 19, co. 1, c.p.c. – nella parte in cui individua la competenza del giudice del luogo in cui...

Nelle controversie in cui sia convenuta una società, non è applicabile l’art. 19, co. 1, c.p.c. - nella parte in cui individua la competenza del giudice del luogo in cui la persona giuridica ha una sede effettiva - quando non sia stato dimostrato in giudizio che in questa stessa si esercita la prevalente attività concernente la vita societaria.

Nell’ordinamento interno vale il principio presuntivo secondo cui la sede effettiva della società coincide con la sua sede legale, salvo rigorosa prova contraria. Pertanto ove non sia provato che, nel luogo del giudice adito, la sede della convenuta è il reale centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa la presunzione non può dirsi superata, con l’effetto della conseguente pronuncia d’incompetenza territoriale dell’ufficio. Ai fini della prova dell’effettività della sede, nemmeno rileva la generica circostanza che l’attività d’impresa di cui all’oggetto sociale non si esplichi nel luogo della sede legale. Per superare l’anzidetta presunzione di coincidenza e radicare la competenza del giudice del luogo diverso da quello della sede legale, è necessario dimostrare che in quest’ultimo operano i dirigenti della società, vi è tenuta l’intera contabilità e si costituisce regolarmente l’assemblea dei soci. Sicché, in difetto di tali elementi, la sede dovrà ritenersi meramente operativa ed inidonea a giustificare la relativa competenza dell’autorità giudiziaria del luogo.

Tribunale di Milano, 29 Aprile 2024, n. 4596/2024
La prova dell’intesa illecita nel giudizio stand alone
Nel giudizio c.d. stand alone l’attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nella c.d. follow on action – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto...

Nel giudizio c.d. stand alone l’attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nella c.d. follow on action – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell’attore.

Qualora venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, come avviene nel caso relativo alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus, la controversia va deferita alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

La legge n. 130 del 1999, in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ha previsto, avuto riguardo alle società appositamente costituite (c.d. società veicolo o “special pourpose vehicle”), per espressa disposizione di legge (art. 3, co. 2) che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio patrimonio separato, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Accedere a una ricostruzione diversa significherebbe annullare – quasi per “sublimazione” – la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo a quella prevista dalla legge n. 130 del 1999 i caratteri propri della fattispecie ex art. 1411 c.c. Un esito, questo, che non solo collide con la natura e la finalità dell'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge citata, ma che non si pone in linea con il dettato normativo da essa recato.

Tribunale di Venezia, 17 Luglio 2023
Tribunale di Milano, 16 Maggio 2023
Acquisto a non domino di quota di s.r.l.
La disciplina di cui all’art 1153 c.c., che stabilisce che l’acquisto a non domino produce l’effetto del trasferimento della proprietà in capo all’acquirente in buona fede sulla base di un...

La disciplina di cui all’art 1153 c.c., che stabilisce che l’acquisto a non domino produce l’effetto del trasferimento della proprietà in capo all’acquirente in buona fede sulla base di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, è applicabile anche con riferimento alla quota di s.r.l., una volta che il relativo atto di acquisto sia stato iscritto nel registro delle imprese consentendo all’acquirente in buona fede di conseguire il possesso della quota.

Tribunale di Venezia, 13 Aprile 2023
Incompetenza in relazione alla risoluzione di un contratto di cessione di quote di società estera
Ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 rientrano nella competenza della sezione specializzata di impresa i procedimenti e le cause relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro...

Ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003 rientrano nella competenza della sezione specializzata di impresa i procedimenti e le cause relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Gli anzidetti procedimenti giudiziari rientrano, però, nella competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa solo relativamente ai tipi di società espressamente contemplati dalla norma. Non è sufficiente il semplice fatto di aver tra le parti una delle predette società, ma tali società devono costituire l’oggetto, anche indiretto delle controversie rimesse alle sezioni specializzate di impresa. Il medesimo secondo comma dell’art. 3 contiene espresso riferimento alle società di capitali regolate dal codice civile, alle società europee e società cooperative europee, disciplinate dal diritto comunitario (di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003). Un’eccezione a quanto fin qui illustrato ricorre nei casi in cui la società costituita all’estero, le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento, abbia in Italia una stabile organizzazione ovvero nei riguardi di società che esercitano la direzione ed il coordinamento o sono sottoposte alla direzione ed al coordinamento di tali società. Dal secondo comma dell’articolo 3 d.lgs. 168/2003 si evince, pertanto, che le sezioni specializzate sono competenti relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello stato delle società costituite all’estero per le cause e i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali. Per le società costituite all’estero ciò che radica la competenza delle sezioni specializzate è esclusivamente l’esercizio dell’attività economica compiuta nel territorio dello stato.

Ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l’originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l’obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali o quelle derivate e sostitutive, quali le domande restitutorie o di risarcimento del danno.

Tribunale di Palermo, 17 Luglio 2023
Competenza della sezione specializzata in tema di rapporti tra socio e società cooperativa edilizia
Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi del d. lgs. 168/2023 per dirimere le controversie insorte tra soci e società cooperative che derivino dal rapporto...

Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi del d. lgs. 168/2023 per dirimere le controversie insorte tra soci e società cooperative che derivino dal rapporto sociale. In tal senso, il credito della società cooperativa edilizia verso un socio assegnatario di un alloggio costruito dalla cooperativa, derivante dagli obblighi sociali per lo stesso socio di partecipare alle spese gravanti sulla società trova la propria causa nel rapporto sociale intercorso tra il socio e la società e, conseguentemente, la relativa controversia rientra tra quelle per le quali sussiste la competenza funzionale del tribunale delle imprese.

Tribunale di Roma, 10 Gennaio 2022
Competenza per territorio nel giudizio di contraffazione di brevetto avente ad oggetto un metodo per la realizzazione di bobine
L’eccezione di incompetenza per territorio del giudice dinanzi a cui pende il giudizio a cognizione piena, fondata sul carattere anticipatorio della pronuncia cautelare che determinerebbe irrevocabilmente il foro della controversia,...

L’eccezione di incompetenza per territorio del giudice dinanzi a cui pende il giudizio a cognizione piena, fondata sul carattere anticipatorio della pronuncia cautelare che determinerebbe irrevocabilmente il foro della controversia, è infondata dovendosi ritenere, in difetto di una diversa disposizione normativa, che il giudizio di merito, conclusa la fase cautelare ante causam, possa essere validamente instaurato davanti al giudice competente ai sensi dell’art. 4 comma 1 bis, DLgs 27 giugno 2003, n. 168, ancorché diverso da quello della cautela.

Tribunale di Bologna, 14 Marzo 2022
Competenza territoriale inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per le società con sede all’estero: la disciplina di cui all’art. 4, co. 1 bis, del d.lgs. n. 168/2003 trova applicazione anche in caso di c.d. cumulo soggettivo
L’art. 4, co. 1 bis, d.lgs. n. 168/2003 disciplina la competenza territoriale inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per le controversie di cui all’art. 3 del medesimo d.lgs....

L’art. 4, co. 1 bis, d.lgs. n. 168/2003 disciplina la competenza territoriale inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per le controversie di cui all’art. 3 del medesimo d.lgs. n. 168/2003 nelle quali è parte una società, in qualunque forma costituita, con sede all’estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. Tale norma introduce una deroga normativa ai generali criteri di ripartizione territoriale delle controversie in subiecta materia, che non soffre eccezioni o distinguo a seconda che la condizione extraterritoriale riguardi la parte attrice o la parte convenuta. Ciò in quanto, da un lato, la ratio sottesa alla norma de qua (concentrazione, specializzazione, accesso) opera pienamente in presenza di entrambe le predette situazioni soggettive e, dall’altro, il legislatore ha utilizzato, indistintamente, il termine “parte” riferibile tanto all’attore quanto al convenuto, facendo poi esplicito richiamo all’art. 33 c.p.c., peraltro significativamente preceduto dall’avverbio “anche”, non per circoscrivere il perimetro soggettivo di efficacia della nuova disciplina (al solo convenuto), bensì unicamente al fine di meglio precisare, in modo dirimente e risolutivo, che la disciplina ivi stabilita debba trovare applicazione anche nel caso di c.d. cumulo soggettivo, ovverosia di cause con più società convenute, alcuna delle quali di diritto nazionale e altre con sede principale all’estero e, dunque, per prevenire, a priori, la possibilità di fenomeni di c.d. vis attrattiva territoriale della prima (convenuta con sede in Italia) nei confronti delle seconde (con sede all’estero).

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