L’azione inibitoria, a differenza di quella risarcitoria, può essere esercitata anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati per violare i diritti di proprietà industriale, come espressamente previsto dall’art. 124 CPI e, comunque, nei confronti di soggetti eventualmente esenti dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo.
La presenza di minime differenze non esclude una contraffazione di un modello registrato in quanto la protezione conferita dal disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa e i dettagli marginali non sono idonei ad escludere la contraffazione.
Nel caso sia eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, è onere della parte che ha sollevato l’eccezione indicare, con riferimento a ogni criterio indicato dall’art. 120 CPI, le ragioni dell’incompetenza; in difetto, tale eccezione si deve ritenere come non proposta.
Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, l'utilizzatore informato va individuato nel destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell'offerta disponibile.
Il giudizio sull'esistenza del carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, deve essere relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato. Se, quindi, nel settore in questione esistono pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo; viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti (cfr. Cass. 23975/2020).
Il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato beneficia di un ridotto livello di protezione, atteso che, da un lato è protetto unicamente contro la copiatura (intesa dalla giurisprudenza italiana costante quale pedissequa imitazione) del suo disegno o modello, e, dall’altro, la durata della protezione a lui offerta è limitata a tre anni a partire dalla prima divulgazione al pubblico.
Per quanto attiene al riparto dell’onere probatorio nei giudizi di contraffazione di disegni o modelli non registrati, spetta a chi agisce in giudizio allegare la novità del suo prodotto, indicando anche i suoi caratteri individualizzanti, e provare il momento della sua divulgazione, fondando così la presunzione di validità del suo modello; spetta invece al resistente contestare tali requisiti, indicando quali disegni o modelli precedono la divulgazione di quello del ricorrente, con effetto distruttivo della sua novità o individualità.
Nell’accordare tutela ai modelli non registrati, deve essere vietata solo una imitazione che si sostanzi in una sovrapponibilità assoluta tra modello “originale” e modello del prodotto “contraffatto” in quanto vi è l’esigenza di contemperare la tutela dell’originalità creativa con l'affidamento dei terzi operanti sul mercato che, in buona fede, potrebbero incappare negli “asseriti” diritti di esclusiva altrui, dei quali, tuttavia, non possano conoscere limiti ed esistenza, perché, appunto, non sono stati oggetto di registrazione.
In tema di contraffazione di modelli registrati di calzature, l’originalità ed il carattere distintivo del modello proviene non solo e non tanto dai singoli elementi che compongono il modello atomisticamente considerati, quanto dalla loro unione nel contesto complessivo del prodotto (ed infatti la normativa di riferimento parla di impressione generale dell’utilizzatore informato). Pertanto, anche elementi di per sé poco caratteristici se singolarmente valutati, una volta uniti in una determinata composizione, possono acquisire una loro originalità d’insieme che costituisce il vero nucleo oggetto della tutela da parte dell’ordinamento.
Sebbene non possano sfuggire al consumatore informato, differenze di prezzo e di materiali, non rilevano ai fini (altro…)
Ai sensi dell'art. 41 c.p.i. la semplice offerta in vendita di un prodotto oggetto di modello registrato, senza autorizzazione del titolare, costituisce violazione della privativa. (altro…)
In tema di contraffazione di un modello registrato e/o concorrenza sleale per imitazione servile, al fine di valutare l'entità del risarcimento del danno, il quantum del pregiudizio patito deve essere determinato (altro…)
È tutelabile con la misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. inaudita altera parte la contraffazione di disegni e modelli, questi ultimi anche non registrati ai sensi del Reg. CE n. 6/2002, nella misura in cui il potenziale danno derivante dalla (altro…)
La domanda di accertamento di contraffazione rispetto a un modello di fatto proposta nella 1° memoria, 183, 6° comma c.p.c. non costituisce domanda nuova rispetto a quella formulata con la citazione introduttiva del giudizio avente ad oggetto la richiesta di tutela di un’esclusiva fondata su un disegno/modello registrato. Essa rappresenta semmai (altro…)
Un modello presenta un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitato da qualsiasi modello anteriore, tenendo in considerazione (altro…)