Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Quanto più è affollato il settore merceologico di riferimento, tanto più potrà essere ritenuta rilevante anche la variazione di un elemento di carattere puramente secondario.
La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deriva da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente; inoltre, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto interessato.
Novità e carattere individuale sono i criteri orientativi del giudizio di contraffazione: affinché possa parlarsi di contraffazione del modello, il prodotto che si assume contraffattorio deve essere del tutto assimilabile e confondibile, secondo la prospettiva dell'utilizzatore informato, rispetto a quello oggetto di privativa.
La divulgazione al pubblico di un modello comunitario presuppone una predivulgazione estrinseca, che a sua volta presuppone una ragionevole conoscenza del modello da parte degli operatori del settore. Ciò si verifica, senz'altro, con l'esposizione o l'immissione in commercio del prodotto che lo riproduce, ma può anche avvenire, a titolo di esempio, con la presentazione del modello nell'ambito di una fiera, di una mostra, di un'esposizione, con la pubblicazione del modello su un catalogo o su una rivista specializzata.
Con l'uso della locuzione “ambienti specializzati del settore interessato”, l’art. 11 del Reg. UE ha inteso riferirsi, in generale, agli operatori professionali, ossia agli “addetti ai lavori” di un determinato settore. Tale categoria di soggetti, se da un lato non coincide con quella gli utilizzatori finali, dall'altro deve ritenersi sempre riferita ad un ambito commerciale, non potendo pertanto ritenersi valorizzabile quale predivulgazione, se non accompagnata da ulteriori documenti o elementi di prova che dimostrino la divulgazione del prodotto in ambito commerciale, la pubblicazione di un’invenzione nelle banche dati brevettuali, che, pur accessibili a tutti, richiedono una conoscenza altamente tecnico-specialistica e vengono consultate non tanto nell’ambito dell’attività commerciale, finalizzata all’acquisto di un determinato prodotto, quanto piuttosto nel corso delle ricerche tecnico – brevettuali.
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche. Va infatti considerato che l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 definisce la nozione di «disegno o modello» come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, donde la validità del modello non deve essere parametrata esclusivamente dall’esame delle sue caratteristiche tecniche ma dal modello nel suo insieme
Le ipotesi di nullità del modello sono tassative e non vi rientra la violazione dell’art. 36 reg 6/2002, donde anche tale profilo di nullità non sussiste
In relazione alla contraffazione per equivalenti va considerato che l’art. 52, co. 3 bis, cpi, introdotto dal D.Lgs. n. 131/2010, precisa che per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto si deve tenere nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. In altri termini, è formalizzata una regola di interpretazione dell’ambito di protezione brevettuale in forza della quale un prodotto, anche se formalmente diverso dall’invenzione brevettata, essendo esclusa la contraffazione letterale, può essere comunque equiparato al brevetto e ricondotto nel suo ambito di protezione, mirandosi così a tutelare in modo effettivo i diritti del titolare. Peraltro, con la teorica dell’equivalenza si cerca di evitare che il diritto di esclusiva possa essere eluso o sacrificato mediante la realizzazione di modeste e non significative varianti all’invenzione.
Ai fini del giudizio di equivalenza occorre considerare il conseguimento dello stesso effetto tecnico da parte del trovato asseritamente in contraffazione e l’ovvietà della soluzione innovativa nel trovato in contestazione (ossia della modifica apportata) alla luce delle conoscenze del tecnico medio del settore, di modo che solo una innovazione non ovvia ed anzi originale esclude l’equivalenza, diversamente dalla modifica meramente banale ed ovvia o comunque alla portata dell’esperto del settore. Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. In particolare, affinché ricorra la contraffazione per equivalenti non è sufficiente che il problema tecnico affrontato dal brevetto sia il medesimo ma è necessario che la soluzione proposta al medesimo problema tecnico possa essere qualificata come una variante ovvia rispetto alla soluzione apportata dal brevetto tutelato.
La contraffazione per equivalenti estende la la protezione accordata al brevetto al di là del tenore letterale delle rivendicazioni, fino a ricomprendervi le imitazioni non integrali del trovato protetto nelle quali permane la stessa idea inventiva e l’insegnamento fondamentale.
Poiché la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. può essere formulata esclusivamente, sia per "l'an" che per il "quantum", innanzi al giudice investito del procedimento per il quale si pretende dedurre tale responsabilità e poiché la proposizione di detta domanda non importa alcuna alterazione dell'oggetto della lite, in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, iniziata e compiuta senza normale prudenza, l'istanza risarcitoria può e deve essere proposta nel corso del giudizio di appello senza che sia opponibile alcuna preclusione.
La resistenza dell'appellata all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza non rientra fra le condotte sanzionate dall'art. 96 cod. proc. civ. e non risulta idonea, ad abundantiam, ad integrare in generale un abuso dello strumento processuale.
Non è possibile riconoscere alcun risarcimento del danno sulla base dell'art. 9, co. 7 della Direttiva Enforcement, non essendo tale norma stata recepita attraverso il d. lgs. 140/06.
Sussiste il contributo alla contraffazione tutte le volte in cui l’autore del contributo realizza nel territorio dello Stato in cui è registrato il brevetto profitti mediante la fornitura dei mezzi, indispensabili all’attuazione del procedimento tutelato dal brevetto, ad altro soggetto, che applichi il procedimento suddetto in qualunque luogo (anche al di fuori del territorio in cui il brevetto è efficace), con la consapevolezza che i mezzi, da lui forniti, sarebbero stati utilizzati proprio per l’attuazione di tale procedimento.
L’utile conseguito dal contraffattore (oggetto quindi del diritto di restituzione del titolare del diritto leso) è rappresentato dal confronto fra i soli ricavi e i soli costi incrementali relativi ai prodotti in questione, escludendo dal calcolo gli eventuali costi comuni ad altre produzioni (in prevalenza costi fissi) che l’azienda avrebbe comunque sostenuto; la grandezza da ricercare ha natura incrementale rispetto al MOL (margine operativo lordo) complessivo aziendale ed è il risultato algebrico della somma dei ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti oggetto di contraffazione, dedotti i soli costi diretti sostenuti per la specifica produzione/commercializzazione di quei prodotti, ed esclusi quindi tutti i costi di struttura, di servizi, gli oneri finanziari e i costi del personale, non specificamente imputabili alla produzione/commercializzazione dei prodotti contenenti l’oggetto della contraffazione.
La corretta applicazione del criterio generale della " compensatio lucri cum damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato.
La commercializzazione di prodotti interferenti con un brevetto rileva come condotta contraria alla correttezza professionale, oltre che come violazione della proprietà industriale.
In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.
In tema di determinazione dell’ambito di estensione della tutela brevettuale e determinazione del criterio della “equivalenza” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 52 c.p.i., non sussiste la fattispecie della contraffazione per equivalenza nel caso in cui la variazione apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato non sia marginale ed escluda l’utilizzazione anche solo parziale del brevetto anteriore.
In merito alle questioni relative ai rapporti tra il giudizio sulla contraffazione nell’ambito del quale viene fatta valere in via incidentale la questione relativa alla validità dei brevetti e il giudizio sulla validità degli stessi la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo, anche recentemente, di affermare il principio secondo cui in base alla disciplina nazionale in tema di brevetti e di marchi, ove la nullità del titolo di proprietà industriale sia proposta in via di mera eccezione, il relativo accertamento è compiuto incidenter tantum, sicché la pronuncia assunta nel giudizio relativo alla contraffazione non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla nullità o validità del brevetto.
Nell'ambito della valutazione del requisito della adeguata descrizione dell'invenzione, richiesta dall'art. 76, comma 1°, lett. b), c.p.i., a pena di nullità del brevetto, il requisito della sufficiente descrizione va valutato con riferimento all'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto. Il problema della sufficienza o meno della descrizione del brevetto si pone nel senso che deve ritenersi sufficiente quella descrizione che sia tale da consentire l'attuazione del trovato senza chiedere, da parte dell'utilizzatore, alcuna opera integrativa di sperimentazione; si verifica pertanto nullità per difetto di descrizione quando essa non consenta ad un esperto del settore dotato di tecnica media di attuare l'invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni. Il requisito della sufficiente descrizione richiede che il tecnico del ramo sia in grado di attuare l'invenzione senza ricorrere ad ulteriori ricerche, ben potendo anche utilizzare la sua competenza professionale per integrare le indicazioni fornite dal brevetto, a condizione che tali elementi di integrazione possano essere agevolmente ricavabili in base ad una comune esperienza tecnica.
La descrizione deve evidenziare lo scopo dell'invenzione o il problema tecnico che l'invenzione si prefigge di risolvere, definisce il contenuto dell'invenzione dal quale trarre tutte le indicazioni per attuare l'invenzione stessa.
Secondo le linee guida dell’UIBM “Un'invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso l'esame del testo della domanda e dei documenti allegati, un tecnico esperto del settore è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento oggetto dell'invenzione senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo".
Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, il contenuto della descrizione deve “esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi”.
Ai sensi dell'art. 46 c.p.i. l'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica. In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell'invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile.
Escludono la novità le anteriorità e le pre-divulgazioni, elementi da valutare al momento del deposito della domanda di brevetto (principio del c.d. twhole day). Si ha assenza di novità solo in caso di coincidenza totale tra l'invenzione ed una delle anteriorità: per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità.
Ai sensi dell'art. 48 c.p.i. “Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. L'originalità, da valutare anch'essa al momento del deposito della domanda, riflette il principio fondamentale per il quale il monopolio brevettuale si giustifica alla luce del contributo al progresso tecnico fornito dall'inventore e divulgato tramite la brevettazione:
L'originalità si specifica con riferimento ad un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza 0 di comodità d'impiego.
Il giudizio di evidenza dell'invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l'invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l'invenzione discende in modo evidente dall'insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata. Il tecnico del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa .
Ai sensi dell'art. 79 c.p.i. il titolare di un brevetto ha il diritto di limitare le rivendicazioni, anche modificando la documentazione o la descrizione, purchè le richieste ausiliarie avanzate rientrino nell'ambito di protezione conferita dal brevetto. Secondo la ricostruzione dell'istituto più accreditata in dottrina, la limitazione di un brevetto (già concesso) è nella sostanza una rinuncia parziale al diritto di brevetto (ius poenitendi) e costituisce diritto potestativo del titolare del brevetto.
Ai sensi dell'art. 79, 3° comma, CPI “In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”.
Sulle concrete modalità di esercizio di tale diritto nel corso del giudizio di nullità, recentemente la giurisprudenza di merito ha specificato che la facoltà di riformulazione “non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un'eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D'impresa - A -, 17/1/2017, n. 490). Si è anche precisato che la facoltà di riformulazione, che va quindi esercitata secondo buona fede, deve tradursi in una riformulazione delle rivendicazioni precisa in ogni suo punto, non potendosi risolvere in una proposta di alternative diverse volte a rimettere al giudice o al CTU la scelta della formulazione corretta.
Con riferimento alla data di efficacia delle riformulazioni, onde contemperare le opposte esigenze di tutela dell'esclusività del titolo brevettuale con il principio della certezza giuridica, è stato evidenziato che, “se dal terzo può pretendersi una diligente lettura tutte le potenziali riscritture del brevetto che il titolare potrebbe effettuare sulla base di dettagli contenuti nella descrizione e nei disegni ... Pertanto, ove il brevetto formi oggetto di numerose riformulazioni in corso di causa, non potrà essergli accordata tutela pleno iure ab origine. Con la conseguenza che la contraffazione del brevetto (come riformulato) e il risarcimento del danno dovranno circoscriversi temporalmente al periodo successivo alla riformulazione delle rivendicazioni” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D'impresa - A, 24/1/2017, n. 887).
Va poi osservato che la limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.c. va intesa quale precisa scelta del titolare del brevetto, espressione del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale che comporta la rinuncia ad altre domande, siano esse svolte in via principale o subordinata, circa la validità del medesimo brevetto: in altri termini, come acutamente e recentemente osservato “tale ius poenitendi, di ordine sostanziale e non meramente processuale, non può prescindere dall’ ottenere una successiva conferma giudiziale mediante una pronuncia di ordine determinativo del diverso contenuto brevettuale che tenga conto delle ambiguità di suddette “limitazioni” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D'impresa - A -, 24/1/2017, n. 887).
L’ambito di protezione del brevetto non si limita a quanto letteralmente rivendicato, ma abbraccia ciò che riproduce il contenuto essenziale dell’invenzione e quindi comprende anche elementi equivalenti rispetto a quelli rivendicati. Pertanto, per valutare se vi sia contraffazione per equivalenti, va in primo luogo individuato il contenuto essenziale dell’invenzione. Per l’individuazione del contenuto essenziale del brevetto si deve tenere conto delle limitazioni apportate all’originario testo brevettuale a seguito delle procedure di opposizione davanti all’EPO. Allorché l’inventore del brevetto abbia limitato il brevetto, introducendo una caratteristica specifica durante la fase di opposizione, l’esclusione volontaria di tale caratteristica dalla rivendicazione impedisce di recuperare quella soluzione alla tutela brevettuale avvalendosi della dottrina degli equivalenti, altrimenti restando violato l’affidamento dei terzi in buona fede circa la portata oggettiva del brevetto. Infatti, il brevetto deve essere interpretato alla luce della c.d. dottrina dell'estoppel, istituto di common law secondo cui ad una parte in causa è vietato prendere vantaggio da dichiarazioni contraddittorie che abbiano creato aspettative verso altri soggetti ed, in particolare, del principio della "file history estoppel", secondo il quale le ragioni addotte nel corso dell'esame brevettuale, per indicare la validità del brevetto, sono fortemente considerate nel corso di una successiva causa di contraffazione. Nell'interpretare l'estensione della tutela brevettuale il Giudice deve bilanciare l'equa protezione del titolare del brevetto con la tutela dell'affidamento e la certezza dei terzi. In tale indagine il volontario inserimento, nell'ambito del procedimento per il rilascio del brevetto, di caratteristiche volte a delimitare la tutela brevettuale, al fine di assicurarsi il rilascio del brevetto, assume di regola un rilievo del tutto secondario e, comunque, è irrilevante se determinato dalla necessità di superare un'obiezione solo formale in quella sede sollevata, in quanto non attinente ai requisiti di validità sostanziale del brevetto. Per converso, la limitazione acquista rilevanza qualora la caratteristica non sia stata inserita per pura formalità, bensì perché necessaria per superare le anteriorità invalidanti ed indispensabile perché l’ufficio, nella procedura di opposizione, ritenesse sussistere l’originalità rispetto alle anteriorità comprese nello stato della tecnica. Ne consegue che ciò che è stato escluso dalla tutela non può essere recuperato a posteriori attraverso la dottrina degli equivalenti, con conseguente illegittima estensione della protezione brevettuale.
Non sussiste la possibilità di dichiarare la nullità parziale del brevetto relativamente a singoli disegni, la cui incoerenza con le rivendicazioni può invece rilevare, ad esempio, per escludere la contraffazione del titolo da parte di prodotti realizzati con caratteristiche corrispondenti ai disegni stessi. Tale conclusione è in linea con il sistema brevettuale che conferisce un ruolo centrale alle rivendicazioni nel definire l’ambito di protezione del brevetto, anche nel caso di limitazione o di sua nullità parziale, ed ai disegni la funzione di supporto interpretativo delle rivendicazioni.