Ricerca Sentenze
Tribunale di Campobasso, 31 Agosto 2024
Il diritto di accesso alla documentazione societaria dei soci di s.r.l.
Il diritto potestativo di consultazione dei documenti sociali del socio di s.r.l. ex art.2476 cc, secondo comma, comprende la facoltà di “consultare” e, quindi, di prendere visione di tutta la...

Il diritto potestativo di consultazione dei documenti sociali del socio di s.r.l. ex art.2476 cc, secondo comma, comprende la facoltà di “consultare” e, quindi, di prendere visione di tutta la documentazione sociale, con corrispondente onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene, nonché la facoltà del socio di estrarre a sue spese le sole copie degli atti per i quali ritiene utile un esame approfondito. L’assenza di puntuale seguito alle ripetute richieste di esercizio di tale diritto di consultazione dei documenti sociali integra la violazione del diritto del socio, denotando un atteggiamento ostruzionistico degli amministratori che giustifica l'azione cautelare e l'applicazione di sanzioni pecuniarie coercitive per i giorni di ritardo nell'adempimento del dovere di cui all'art. 2476 c.c.

Tribunale di Milano, 17 Dicembre 2025
Diritto di controllo e ispezione del socio di s.r.l. e sua tutela in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto...

Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto di società ed a cui corrisponde specularmente l'obbligo della società di consentirne l'esercizio. Tale diritto ha ad oggetto l'informazione sullo svolgimento degli affari sociali, la consultazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi nel luogo in cui si trovano — e dunque lo svolgimento dell'attività ispettiva — e, all'esito di questa, l'estrazione a proprie spese di copia dei documenti ritenuti utili e rilevanti.

L'obbligo della società di consentire al socio l'attività di controllo deve essere adempiuto con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., richiesta dalla natura societaria del diritto di controllo del socio e corrispondente alla diligenza dovuta dall'amministratore nell'adempimento degli obblighi aventi titolo nel rapporto societario.

Il diritto d'ispezione del socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede, superati i quali l'esercizio del diritto trasmoda nell'abuso; la buona fede deve permeare tanto l'esercizio dei diritti quanto l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale.

Il socio non ha diritto a vedersi inviare la documentazione a semplice richiesta e a prescindere dallo svolgimento dell'attività ispettiva; la società, per converso, ben può inviare al socio copia dei documenti richiesti, così riconoscendo la legittimità della richiesta e facendo venir meno l'interesse all'ispezione.

Sussiste il periculum in mora richiesto per la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. allorché l'inadempimento della società all'obbligo di consentire l'ispezione determina specularmente la permanente ed attuale compressione del diritto del socio all'informazione di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. Non può peraltro essere accolta la domanda di condanna della società al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. ove non vi sia ragione di ritenere che essa non adempia spontaneamente all'ordine giudiziale, salva l'adozione, in caso contrario, degli opportuni provvedimenti.

Tribunale di Roma, 23 Aprile 2024
Accesso ai libri contabili e documenti societari in pendenza di procedimento penale
La pendenza di un procedimento penale, anche in capo al legale rappresentante della società, non rappresenta un motivo ostativo all’esercizio del diritto di accesso ai libri contabili e alla documentazione...

La pendenza di un procedimento penale, anche in capo al legale rappresentante della società, non rappresenta un motivo ostativo all’esercizio del diritto di accesso ai libri contabili e alla documentazione societaria da parte del socio non amministratore di una società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell’art. 2476, 2 c.c. i soci non amministratori hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione dal momento della relativa costituzione, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, i quali restano nella disponibilità della società.

Tale diritto è strumentale al più generale potere di controllo sulla gestione societaria. Il suo esercizio non può integrare gli estremi di un tentativo di inquinamento del materiale probatorio e non rende legittimo il rifiuto alla ostensione dei documenti societari, residuando l’attività di prevenzione di tali rischi alla magistratura requirente e alla polizia giudiziaria.

Tribunale di Bari, 19 Marzo 2024, n. 1366/2024
Inadempimento dell’ordine cautelare di ostensione documentale: onere della prova
In tema di inadempimento – e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento – dell’ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2...

In tema di inadempimento - e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento - dell'ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.

Perché possa sorgere l'onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell'ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell'ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]

Tribunale di Milano, 5 Gennaio 2025
Il fumus boni iuris e il periculum in mora della descrizione disposta inaudita altera parte
Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta ed immediata in relazione al diritto processuale...

Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta ed immediata in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, poiché la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, poiché la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato

L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive e delle finalità del mezzo richiesto, può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di una misura cautelare più invasiva quale il sequestro o l'inibitoria

Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione

Tribunale di Bologna, 23 Giugno 2025, n. 1604/2025
L’illegittimo utilizzo del cognome Lamborgini e l’ipotesi dell’ambush marketing
Non è conforme alla correttezza professionale l’inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato...

Non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti a ai servizi offerti, la cui ravvisabilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.

In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c. consiste in un continuo e sistematico operare sull eorme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola inizativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

Tribunale di Bari, 5 Aprile 2024
La riproduzione dell’immagine dell’attore cinematografico senza il suo consenso
Le ipotesi nelle quali l’immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il suo consenso, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione; detto interesse non ricorre ove siano pubblicate immagini di una...

Le ipotesi nelle quali l'immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il suo consenso, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; detto interesse non ricorre ove siano pubblicate immagini di una persona tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione.

L'esimente prevista dall'art. 97 della L.d.A., secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi.

La divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari.

Tribunale di Brescia, 17 Marzo 2025
Diritto di consultazione del socio esercente attività concorrente
Ai sensi dell’art. 2476, comma 2, cod. civ. ‘‘i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche...

Ai sensi dell’art. 2476, comma 2, cod. civ. ‘‘i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione’’. Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza consolidata il diritto di cui all’articolo 2476, co. 2, c.c., ha natura di diritto potestativo, è esercitabile senza che sia necessario provarne l’utilità, è limitato soltanto dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza ed è tutelabile in via d’urgenza. L’esercizio da parte del socio ricorrente di attività in concorrenza con quella svolta dalla società non elide il suo diritto alla consultazione, potendo tuttalpiù incidere sulla portata e l’estensione soggettiva di tale diritto, anche attraverso il mascheramento dei dati sensibili o l’esclusione di estrazione delle copie.

Deve ritenersi ammissibile l’applicazione dell’art. 614 bis cod. proc. civ. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art. 700 cod. proc. civ. e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.

Tribunale di Milano, 21 Novembre 2024
Misura coercitiva indiretta (614 bis cpc): natura e limiti
Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614 bis c.p.c., concede (o nega) la misura coercitiva indiretta ivi prevista ha natura di provvedimento in rito, perché...

Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614 bis c.p.c., concede (o nega) la misura coercitiva indiretta ivi prevista ha natura di provvedimento in rito, perché la misura non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti (e soprattutto non definisce un oggetto del giudizio contenzioso), bensì fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio con il fine prettamente processuale di dare esecuzione forzata indiretta alla pronuncia giudiziale.

L’art. 614 bis c.p.c. tende a realizzare l’effettività del “giusto processo” quale forma di esecuzione indiretta volta a coartare la volontà del debitore nella esecuzione spontanea di prestazioni che presentano un nucleo di incoercibilità. È escluso che la norma abbia una funzione sanzionatoria ovvero risarcitoria, poiché la sua quantificazione avviene prima dell’eventuale verificarsi dell’inadempimento e prescinde da qualsiasi prova o rappresentazione di un danno, anche futuro.

È da escludere che il precetto possa conservare la propria efficacia nel caso in cui si siano verificate, successivamente alla formazione del titolo, fatti estintivi della prestazione cui la penale accede, ovvero laddove le stesse modalità di escussione dell’astreinte siano idonee a rivelare un uso distorto e abusivo del rimedio processuale da parte del beneficiario della previsione.
La penale di cui all’art. 614 bis c.p.c. è finalizzata non già a far conseguire al creditore una posizione di vantaggio qualitativamente maggiore o diversa da quella derivante dalla statuizione di condanna principale, bensì a garantire una tutela ausiliaria volta alla realizzazione del diritto, a cui la statuizione di condanna accede.

Il fondamentale principio di buona fede e correttezza impone al creditore di agire, anche in via esecutiva, per il soddisfacimento dei propri diritti senza porre a carico dell’obbligato indebiti aggravi.

Tribunale di Milano, 13 Gennaio 2025
In Evidenza
Condanna di immediata consegna di documenti in sede cautelare e modalità di attuazione: autorizzazione all’assistenza dell’Ufficiale giudiziario
Nel caso in cui, a seguito di ricorso ex art 700 c.p.c. sia pronunciata condanna di immediata consegna a favore del ricorrente di documentazione e il resistenti non ottemperi, il...

Nel caso in cui, a seguito di ricorso ex art 700 c.p.c. sia pronunciata condanna di immediata consegna a favore del ricorrente di documentazione e il resistenti non ottemperi, il Tribunale, in sede di ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c., può autorizzare il ricorrente a farsi assistere dall’Ufficiale Giudiziario, eventualmente coadiuvato dalla Forza Pubblica, nelle operazioni di ritiro della documentazione presso il domicilio del resistente. Inoltre, sussistendone i presupposti, tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta e degli altri presupposti di legge, l’obbligato può essere condannato al pagamento di una astreinte ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’obbligo di consegna di cui alla condanna [nel caso di specie il resistente, ex amministratore di una società è stato condannato alla consegna immediata della documentazione bancaria e sociale verosimilmente ubicata presso il suo domicilio, circostanza mai negata in giudizio dal ricorrente]

Tribunale di Cagliari, 13 Ottobre 2025
Divieto di pubblicità delle sigarette elettroniche e recensioni on line
Pur a fronte del divieto di promuovere, direttamente o indirettamente, le sigarette elettroniche, non è impedito ai rivenditori o ai produttori di fornire informazioni su un prodotto, anche indipendentemente da...

Pur a fronte del divieto di promuovere, direttamente o indirettamente, le sigarette elettroniche, non è impedito ai rivenditori o ai produttori di fornire informazioni su un prodotto, anche indipendentemente da una richiesta del consumatore, a condizione che le informazioni sui prezzi e sulle caratteristiche tecniche siano fornite con modalità che non integrino una finalità promozionale, ad esempio mediante scontistica e offerte sui prezzi con riferimento anche al prezzo mediano oppure mediante una descrizione enfatica delle caratteristiche.

In caso di vendita on-line attraverso un market place di un terzo soggetto, spetta al proprietario dei prodotti messi in commercio il dovere di adeguarsi alle disposizioni di legge e di verificare che le politiche di vendita siano rispettose del dettato normativo.

Le recensioni degli utenti non possono essere considerate comunicazioni commerciali provenienti (nemmeno indirettamente) dalla società che commercializza i prodotti, bensì opinioni degli utenti che non costituiscono un veicolo promozionale per la vendita del prodotto, trattandosi al contrario di affermazioni spontanee e di giudizi relativi a esperienze pregresse dei clienti sui prodotti acquistati.

Tribunale di Venezia, 13 Luglio 2024
Il contenuto precettivo dell’ordine di ritiro dal commercio e l’ammissibilità della penale
Il contenuto precettivo dell’ordine di ritiro dal commercio viene conformato quale obbligo di mezzo oppure di risultato a seconda delle modalità con cui si articola la rete di vendita dell’obbligato....

Il contenuto precettivo dell’ordine di ritiro dal commercio viene conformato quale obbligo di mezzo oppure di risultato a seconda delle modalità con cui si articola la rete di vendita dell’obbligato. Se la rete è direttamente controllata dal destinatario della misura, grava in capo a costui un obbligo di risultato; viceversa, se il rapporto commerciale tra il contraffattore con gli aventi causa ha determinato il trasferimento della proprietà della res in capo a soggetti autonomi sotto il profilo negoziale e societario, sussiste soltanto un’obbligazione di mezzi.

Ancorché l’art. 131 c.p.i. non preveda espressamente la fissazione di una penale per la violazione dell’ordine di ritiro dal commercio soccorre la norma di cui all’art. 614 bis c.p.c., con l’introduzione in via generale della figura dell’astreinte.

logo