Deve escludersi l’ammissibilità del ricorso cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. solo quando l’istante possa disporre o abbia già usufruito di un’azione cautelare tipica in grado di neutralizzare il pregiudizio paventato dal richiedente. Deve escludersi l’ammissibilità dei provvedimenti d’urgenza quando per l’affermazione del diritto da cautelare siano esperibili procedimenti sommari tipici, oppure fasi sommarie di procedimenti ordinari, volti all’emissione di provvedimenti sommari anticipatori degli effetti della decisione di merito.
Il diritto di accesso alla documentazione sociale è la più immediata espressione del potere di controllo del socio sulla gestione sociale in atto il cui differimento all’esito del giudizio di merito verrebbe irreparabilmente a frustrare l’attualità del controllo medio tempore. L'art. 2476, comma 2, c.c. disciplina un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall’entità della partecipazione al capitale sociale e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell’organo gestorio.
Le modalità attraverso le quali deve essere esercitato il diritto di consultazione vanno determinate secondo i principi generali di correttezza e buona fede, i quali rappresentano un canone generale nell’esecuzione anche del contratto sociale.
Il diritto di consultazione va interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale avvalendosi eventualmente di un professionista di fiducia, anche di estrarre copia di tale documentazione: la possibilità di estrazione di copia appare connaturata all’effettività del diritto di controllo, il quale altrimenti, considerata la complessità della documentazione da analizzare, sarebbe di fatto limitato, se non vanificato almeno in parte.
Dal generale principio di buona fede derivano una serie di limiti al diritto di consultazione: il socio non può avanzare le sue richieste con modalità tali da risultare d’intralcio alla gestione della società o con finalità vessatorie o rivolte a fini diversi da quelli prettamente informativi ovvero esorbitanti rispetto al diritto esercitato; non può esercitare i propri poteri di controllo e informazione con modalità che comportino svantaggi per la società o per finalità antisociali.
Non è necessario che il socio fornisca alcuna giustificazione o motivazione per l’esercizio del suo diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., né che dimostri la sussistenza di un suo specifico interesse alla conoscenza della documentazione di cui ha chiesto la consultazione, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto debba conformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Il diritto potestativo del socio non amministratore all’ispezione della documentazione sociale, la cui limitazione frusta il suo concreto interesse ad avere contezza dell’andamento societario, deve poter essere esercitato in ogni momento, a prescindere dalla utilità delle informazioni richieste in relazione ad uno specifico “evento” societario, al fine di consentire al socio il successivo esercizio di altre facoltà a lui spettanti o anche eventualmente di determinarsi in merito all’esperimento di un’azione di responsabilità e/o di revoca nei confronti degli amministratori.
Ai sensi dell’art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
L’art. 2476 co.2 c.c. nel riconoscere a tutti i soci che non partecipano all’amministrazione della società il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, prevede un diritto suscettibile di essere esercitato stragiudizialmente ed azionato in sede contenziosa nei confronti della sola società, quale unica legittimata passiva rispetto alla domanda di ostensione della documentazione societaria. Detto diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede.
Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.
La tutela prevista dall'art. 2476, comma 2, c.c. non è sovrapponibile al controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.: la prima garantisce il diritto potestativo di informazione e controllo del socio, mentre il secondo tutela l'integrità del patrimonio sociale in presenza di gravi irregolarità gestionali. Infatti, l'art. 2476, comma 2, c.c. conferisce al socio un autonomo e generale potere di controllo, funzionale sia all'esercizio consapevole dei propri diritti amministrativi sia al monitoraggio dell'operato degli amministratori, in modo da prevenire il verificarsi di quelle "gravi irregolarità" che legittimano invece l'applicazione dell'art. 2409 c.c. Il controllo giudiziario presuppone, di contro, il fondato sospetto che la violazione dei canoni di corretta gestione da parte degli amministratori stia determinando un pregiudizio attuale non ai diritti dei singoli soci, ma all'integrità del patrimonio sociale. Dunque, in caso di irregolarità informative o meramente formali, che, per quanto gravi, non siano di per sé idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio sociale, il socio ha come unico strumento l'art. 2476, comma 2, c.c. Infatti, l'inerzia nella risposta all'istanza di accesso ai documenti sociali formulata da un socio non costituisce una grave irregolarità ex art. 2409 c.c., poiché lesiva di un diritto individuale del socio.
In caso di impedimento od ostacolo all'esercizio del diritto del socio di consultare ed estrarre copia dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione ex art. 2476, comma 2, c.c., avendo questo come limite unicamente la buona fede, è ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c., quale strumento idoneo a garantire l'effettiva attuazione di tale diritto.
Il diritto di controllo riconosciuto al socio non amministratore dall'art. 2476, comma 2, c.c. ha natura potestativa e incondizionata ed è esercitabile senza che il socio sia tenuto a dimostrare l'utilità rispetto al soddisfacimento di un suo specifico interesse alla conoscenza delle informazioni o dei documenti richiesti. Grava sugli amministratori il correlato dovere di consentire ai soci l'effettiva attuazione del diritto mediante l'accesso diretto ai libri sociali e alla documentazione societaria, salvo il limite dell'esercizio di tale diritto contrario a buona fede o lesivo degli interessi della società. Nel caso di richiesta emulativa, vessatoria o con un fine dilatorio od ostruzionistico, gli amministratori possono rifiutarsi legittimamente di fornire informazioni o di consentire la consultazione dei documenti sociali.
Il sequestro giudiziario di cui all’art. 670, n. 1, c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso del bene e l’opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea. La nozione di controversia sulla proprietà o sul possesso va intesa in senso ampio, potendo ricomprendere anche azioni personali o contrattuali dalle quali possa derivare una condanna alla restituzione o al rilascio del bene; tuttavia, non è sufficiente la mera contestazione della legittimità o convenienza di un contratto avente ad oggetto il bene, ove la futura azione di merito non comporti una statuizione sulla proprietà o sul possesso né una condanna restitutoria in favore del ricorrente. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario dell’azienda oggetto di un contratto di affitto, quando il ricorrente non contesti la proprietà o il possesso del ramo d’azienda in capo alla società concedente, ma deduca esclusivamente l’illegittimità del contratto per carenza di poteri dell’organo amministrativo, incongruità del canone o asserita finalità fraudolenta. L’azione di nullità del contratto ha infatti natura dichiarativa e di mero accertamento; le azioni di annullamento o inefficacia, pur avendo natura costitutiva, non comportano di per sé una condanna alla restituzione dell’azienda in favore del socio ricorrente, sicché difetta il necessario rapporto di strumentalità tra cautela richiesta e futura decisione di merito.
In materia di affitto d’azienda, è astrattamente ammissibile il ricorso alla tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’anticipazione degli effetti restitutori o la cessazione degli effetti del contratto, quando tale misura sia funzionale a evitare un pregiudizio imminente e irreparabile alla continuità e funzionalità aziendale. Tale tutela, tuttavia, richiede la sussistenza di un periculum in mora attuale e imminente, non ravvisabile qualora le parti del contratto abbiano consensualmente differito l’efficacia dell’affitto d’azienda a una data futura, con possibilità di ulteriore posticipazione, sicché il pericolo allegato non presenta il carattere dell’incombente minaccia del pregiudizio.
In materia di proprietà industriale, ai fini della concessione e conferma del provvedimento cautelare di descrizione ex artt. 129 e 130 c.p.i., è sufficiente la prova documentale della titolarità dei diritti e la sussistenza di elementi presuntivi di contraffazione, anche corroborati dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il requisito del fumus boni iuris può ritenersi integrato anche in presenza di violazioni parziali accertate, mentre il periculum in mora sussiste laddove l’utilizzo dei prodotti contraffatti sia idoneo a determinare sviamento di clientela e svilimento del brevetto, danni non integralmente risarcibili per equivalente.
Il diritto di informazione previsto dall'art. 2476, co. 2, c.c. costituisce espressione di un generale potere di controllo spettante al socio di s.r.l. sull'attività gestoria, sia a tutela di propri interessi individuali sia anche al fine di tutelare il generale interesse sociale a una corretta gestione a cura degli amministratori. La tutela riconosciuta ai soci dall'art. 2476 c.c. si impernia sul principio, connaturato al tipo delle società a responsabilità limitata, secondo il quale, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società. Di conseguenza il diritto del socio alla informazione e consultazione della documentazione societaria, quale strumento essenziale con cui si realizza il controllo sulla gestione dell'impresa, non può ritenersi soggetto ad alcun limite temporale, potendo essere esercitato in ogni momento. Non avendo limiti prescrizionali, non è concepibile neppure un limite attinente alla perdita della qualità di socio, alla messa in liquidazione della società ed in generale al decorso del tempo.
Laddove tale accesso sia richiesto con ricorso ex art. 700 c.p.c., il fumus boni iuris non andrà valutato in funzione delle eventuali inziative giudiziarie che possono conseguire all’ottenuta informazione o documentazione ma solo al diritto cautelato, rappresentato appunto dall’informazione o documentazione. Il periculum andrà ritenuto in re ipsa, atteso che il procrastinarsi di atteggiamenti ostruzionistici può pregiudicare l’esercizio del diritto con conseguenze non valutabili in termini monetari, come nel caso in cui la società non possa più, per il tempo trascorso, ottenere informazioni bancarie sui conti da parte della società.
In un ricorso cautelare l’indicazione della futura azione di merito è requisito indispensabile al fine di poter controllare l’effettiva competenza del giudice adito ed il rapporto funzionale e di strumentalità fra cautela invocata e futuro giudizio di merito; ciò vale anche nei procedimenti diretti ad ottenere un provvedimento a strumentalità c.d. attenuata, ove il giudizio a cognizione piena sia meramente eventuale. Tuttavia, al giudice della cautela sono conferiti ampi poteri interpretativi al fine di acclarare, caso per caso, quale sia la futura causa di merito, desumibile anche dal tenore del ricorso; solo ove tale vaglio non consenta di individuare il giudizio a cognizione piena rispetto al quale la domanda cautelare è strumentale, tale difetto condurrà al rigetto della cautela. L’omessa specificazione del bene non risulta motivo di inammissibilità del sequestro, dovendosi in esso al più fare riferimento all’importo del credito per il quale viene invocata la cautela ed essendo rimessa alla fase esecutiva l’individuazione dei beni che ne sono oggetto, anche ove questi siano indicati sommariamente dalla parte ricorrente. In punto di fumus boni iuris, ai fini della concessione della richiesta cautela è sufficiente che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare; non è, invece, necessario né che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale e non meramente ipotetico ed eventuale.
Il periculum in mora, da intendersi come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore, può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati da comportamenti del debitore che lascino presumere la possibilità di porre in essere atti da parte del medesimo depauperativi del patrimonio; non è, tuttavia, sufficiente al fine di ritenere sussistente tale requisito il mero rifiuto di adempiere giacché il pericolo che giustifica la concessione della misura conservativa deve essere ragionevolmente fondato.
L'esercizio dell'opzione put avente ad oggetto quote sociali comporta la conclusione del contratto preliminare di cessione e il sorgere dell'obbligazione di concludere il definitivo, da cui scaturisce il credito al pagamento del corrispettivo. Tale credito è altamente probabile, e quindi assistito da fumus boni iuris, pur in difetto di accordo sul risultato derivante dall'applicazione del criterio contrattuale di determinazione del prezzo, ove la misura delle quote e i criteri di calcolo del corrispettivo risultino pattiziamente predeterminati.
Ove sia convenuto che il diritto di opzione put sia esercitato congiuntamente da tutti i titolari di quote di minoranza ed abbia ad oggetto il trasferimento della medesima percentuale della rispettiva quota, il credito dei venditori al pagamento del prezzo ha natura solidale.
È ammissibile l’azione ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti di un contratto non concluso, anche laddove il contratto da eseguire coattivamente sia un contratto di opzione. In particolare, è possibile assimilare – quando il contratto lo consente - il patto di opzione, quando essa sia stata esercitata, ad un contratto preliminare con la conseguente possibilità da parte del Giudice di pronunciare sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso in ragione dell’inadempimento della parte che aveva l’obbligo di stipularlo.
La tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. strumentale all'azione costitutiva ex art. 2932 c.c. tutela l'esigenza di salvaguardare l’utilità della futura decisione di merito nell’ottica, non tanto di anticipare gli effetti del provvedimento costitutivo, quanto piuttosto di anticipare gli effetti degli obblighi ad esso connessi. Si potrà ricorrere alla tutela d’urgenza non per costituire il rapporto negoziale, quanto piuttosto al fine di ottenere l’esecuzione anticipata delle obbligazioni ad esso connesse. Affinché il Giudice possa pronunciare un provvedimento ex art. 700 c.p.c. è necessario che il contratto da eseguire sia completo, cioè tutti gli elementi essenziali che lo connotano siano determinati. L'incompletezza contrattuale non può infatti essere rimediata in sede cautelare e cioè in via solo provvisoria e per effetto di una cognizione giudiziale solo sommaria.
Il sequestro conservativo, avendo a presupposto il fumus boni iuris quale non manifesta infondatezza della pretesa creditoria, può essere concesso a tutela anche di crediti condizionali o futuri, purché determinabili e non meramente eventuali, non incidendo la determinabilità del quantum sull'ammissibilità della tutela conservativa del diritto.
La tutela cautelare è ammissibile, in punto di periculum in mora e anche in difetto di precipua prova degli elementi costitutivi dello stesso, purché la condotta lesiva sia ancora in itinere e suscettibile di ulteriori e imprevedibili o incontrollabili sviluppi.
L’utilizzo di un marchio di proprietà altrui senza autorizzazione del legittimo titolare costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c., che comporta la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 125 c.p.i. comma 2 per l’illecito utilizzo del marchio, in misura non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
La qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.
La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell'adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l'aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all'identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.
Deve escludersi la facoltà di proporre ante causam la richiesta cautelare di sospensione di una delibera assembleare. Le ragioni di tale interpretazione si fondano non solo sulla lettera dell’art. 2378 c.c. (che prevede che la sospensione dell’esecuzione di una deliberazione possa essere chiesta “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione…”), ma anche su argomentazioni di carattere sostanziale, dal momento che una decisione, quale quella in esame, che incide così fortemente sull’autonomia della società, può essere adeguatamente valutata solo successivamente alla instaurazione del procedimento di merito dal Giudice competente anche per questo.
Il diritto potestativo di consultazione dei documenti sociali del socio di s.r.l. ex art.2476 cc, secondo comma, comprende la facoltà di “consultare” e, quindi, di prendere visione di tutta la documentazione sociale, con corrispondente onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene, nonché la facoltà del socio di estrarre a sue spese le sole copie degli atti per i quali ritiene utile un esame approfondito. L’assenza di puntuale seguito alle ripetute richieste di esercizio di tale diritto di consultazione dei documenti sociali integra la violazione del diritto del socio, denotando un atteggiamento ostruzionistico degli amministratori che giustifica l'azione cautelare e l'applicazione di sanzioni pecuniarie coercitive per i giorni di ritardo nell'adempimento del dovere di cui all'art. 2476 c.c.