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Tribunale di Milano, 6 Maggio 2025, n. 3663/2025
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Arbitrabilità delle controversie sullo scioglimento di società di capitali e legittimazione processuale della società
Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra soci e società) aventi ad oggetto l’accertamento delle cause di...

Sono compromettibili in arbitri, ai sensi dell’art. 806 c.p.c. e dell’art. 838‑bis c.p.c., le controversie tra i soci (e tra soci e società) aventi ad oggetto l’accertamento delle cause di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., quando lo statuto preveda una clausola compromissoria per “tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali”, atteso che il diritto/potere di sciogliere o proseguire la società è disponibile, stando tutto in capo ai soci che ne dispongono come meglio ritengono, salvo il limite dell’ abuso.

In materia di scioglimento di una società di capitali ex art. 2484 c.c., nessun “diritto ad esistere” è riconosciuto alla società, il cui interesse, in questi casi, non trova autonoma protezione e versa dunque in stato di piena soggezione rispetto alla volontà dei soci, immediatamente imputata alla società stessa senza condizioni e limitazioni o presupposti protettivi. Trova allora senz’altro conferma il tradizionale insegnamento secondo cui, rispetto al suo scioglimento, la società non esprime un interesse proprio in conflitto con quello dei soci. La società è invece titolare di un dovere di accertamento in merito alla sussistenza delle condizioni del proprio scioglimento. Tale dovere comprende il diritto della società di interloquire in azioni di accertamento intentate dai soci. Da ciò discende, per un verso, la legittimazione passiva della società rispetto alle domande attoree e, per altro verso, la posizione della società in tali azioni di cognizione quale parte litisconsorte necessaria, non potendosi prescindere dalla presenza nel processo dell’ente gravato del dovere di accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la prosecuzione della sua attività, con la conseguenza che la decisione eventualmente pronunciata in sua assenza è inutiliter data. Ciò vale nel processo di cognizione in cui l’accertamento assume valenza di giudicato, non in sede di volontaria giurisdizione.

Quando la società è litisconsorte necessaria in una controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola statutaria ma non abbia eccepito l’incompetenza nel processo già iniziato avanti il giudice ordinario, l’accoglimento dell’eccezione di arbitrato proposta da altra parte determina la traslazione avanti agli arbitri anche della controversia con la società. Ciò in quanto la società è da un lato vincolata dalla clausola compromissoria presente nel suo stesso statuto, dall’altro perché nell’arbitrato societario si realizza ipso iure, ex art. 838-bis, comma I, c.p.c., l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 816-quater c.p.c., sicché l’arbitrato è procedibile anche in caso di litisconsorzio necessario ed è ipotizzabile l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..

Tribunale di Bari, 6 Maggio 2024, n. 3178/2023
Procedimento disciplinare associativo e tutela giurisdizionale del socio
Nelle associazioni non riconosciute, la previsione statutaria di un vincolo di giustizia non esclude la giurisdizione ordinaria sull’impugnazione delle decisioni disciplinari, quando gli organi interni di giustizia svolgano una funzione...

Nelle associazioni non riconosciute, la previsione statutaria di un vincolo di giustizia non esclude la giurisdizione ordinaria sull’impugnazione delle decisioni disciplinari, quando gli organi interni di giustizia svolgano una funzione meramente endoassociativa di riesame e controllo e non abbiano natura di collegio arbitrale.

La rinuncia preventiva del socio alla tutela giurisdizionale ordinaria deve risultare da una previsione statutaria chiara e univoca e non può estendersi alle decisioni disciplinari degli organi interni in assenza di una valida devoluzione della controversia ad arbitri, in quanto lesiva del diritto di difesa.

Il termine qualificato come perentorio dallo statuto per l’adozione della decisione disciplinare comporta la decadenza dell’organo associativo dal potere decisionale, sicché il provvedimento adottato oltre tale termine è invalido per carenza di potere.

L’invalidità del provvedimento disciplinare adottato dall’organo di primo grado per decorso del termine perentorio determina l’invalidità degli atti successivi e consequenziali, ivi compresa la decisione dell’organo di secondo grado interno all’associazione.

Tribunale di Catania, 20 Aprile 2025, n. 2168/2025
Arbitrato e cooperativa edilizia: eccezione di compromesso e autonomia del rapporto di scambio
In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza; ne consegue che la...

In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza; ne consegue che la decisione con cui il giudice si pronunci su tale eccezione va considerata come decisione su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l’uno di carattere associativo e l’altro derivante dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la realizzazione dell’alloggio e la sua assegnazione al socio; ne consegue che i diritti del socio che si inscrivono nel rapporto di scambio sono insensibili agli atti degli organi sociali della cooperativa.

Tribunale di Catanzaro, 17 Luglio 2025, n. 1624/2025
Impugnazione delibere assembleari e clausola compromissoria
In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e...

In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Sicché, al di là della qualificazione attribuita dalle parti all’eccezione sollevata sul punto (difetto di giurisdizione o difetto di competenza), l’esame della questione comunque proposta deve essere esaminata e risolta dal Collegio, in quanto attinente al merito della controversia.

L’impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi - dei soci, della società o di terzi ad essa estranei - protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di “diritti indisponibili” nei sensi in precedenza individuati, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale.

Tribunale di Bari, 10 Maggio 2024
Compromettibilità in arbitri dell’impugnazione delle delibere
Le controversie aventi ad oggetto le delibere (i) assembleari di nomina e composizione dell’organo amministrativo e (ii) consiliari di esclusione del socio hanno ad oggetto diritti disponibili e, in quanto...

Le controversie aventi ad oggetto le delibere (i) assembleari di nomina e composizione dell'organo amministrativo e (ii) consiliari di esclusione del socio hanno ad oggetto diritti disponibili e, in quanto tali, sono compomettibili in arbitri, anche nel caso in cui la controversia riguardi la nullità della delibera per omessa convocazione del socio.

Attengono invece a diritti indisponibili, e come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice. A tali delibere sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione. Ne consegue che la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri.

In ogni caso, ogni eventuale dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria.

Tribunale di Ancona, 20 Maggio 2024
La competenza arbitrale: eccezione di compromesso, limiti di arbitrabilità e translatio iudicii
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, la quale – giusta quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, cod. proc. civ. – deve essere sollevata dalla...

L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, la quale - giusta quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, cod. proc. civ. - deve essere sollevata dalla parte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

In caso di eccezione di competenza arbitrale, non trova applicazione la regola dell’art. 38, comma 2, cod. proc. civ., relativa all’adesione delle parti all’indicazione del giudice territorialmente competente. Tale norma, infatti, presuppone che la scelta del giudice rientri integralmente nella disponibilità delle parti, circostanza che non ricorre in materia di competenza arbitrale (la quale incontra dei limite oggettivi, quali quelli derivanti dall’arbitrabilità della lite).

In applicazione dell’art. 819-ter, comma 2, cod. proc. civ. (come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 223 del 2013), in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza in favore di quella dell’arbitro (o anche nell’ipotesi inversa), trova applicazione la “translatio iudicii” di cui all’art. 50 cod. proc. civ., con la conseguenza che nel giudizio proseguito davanti al giudice competente devono ritenersi salvi gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda.

Le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni societarie aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, attengono a diritti indisponibili e, come tali, non sono compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ.

Tribunale di Bologna, 11 Giugno 2024, n. 1701/2024
Le clausole compromissorie negli statuti di società di capitali: disponibilità, arbitrabilità e transigibilità dei diritti
Ai sensi dell’articolo 806 c.p.c., sono arbitrabili le cause che abbiano ad oggetto diritti disponibili e ai sensi del secondo comma dell’articolo 1966 c.c., la transazione è nulla se i...

Ai sensi dell’articolo 806 c.p.c., sono arbitrabili le cause che abbiano ad oggetto diritti disponibili e ai sensi del secondo comma dell’articolo 1966 c.c., la transazione è nulla se i diritti oggetto di transazione, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. Ne consegue che, se non vi è disponibilità, non vi è né arbitrabilità né transigibilità. Pertanto, sia l’arbitrabilità che la transigibilità derivano il loro limite non l’una dall’altra ma dalla disponibilità dei diritti: non si ha arbitrabilità se non si hanno diritti disponibili; non si ha transigibilità se non si hanno diritti disponibili. Posto il generale limite della presenza di posizioni disponibili, il legislatore può porre ulteriori e autonomi limiti all’arbitrabilità e alla transigibilità, non coincidenti tra loro, limitando dunque arbitrabilità e transigibilità in modo diverso. Ne consegue che l’esistenza di limiti alla transigibilità delle controversie societarie ex art. 2393-bis c.c. non esclude anche la loro generale compromissione in arbitri come regola generale.

Tribunale di Bologna, 31 Gennaio 2024, n. 396/2024
Interpretazione della clausola compromissoria e procedibilità in caso di previsione di previo tentativo di conciliazione
La previsione dello statuto sociale che impone un tentativo di conciliazione prima dell’avvio di un’azione giudiziaria o arbitrale non determina l’improcedibilità della domanda ove la clausola stessa non preveda espressamente...

La previsione dello statuto sociale che impone un tentativo di conciliazione prima dell’avvio di un’azione giudiziaria o arbitrale non determina l’improcedibilità della domanda ove la clausola stessa non preveda espressamente alcuna sanzione per la sua inosservanza, posto che tutte le disposizioni che condizionano il diritto di agire in giudizio devono ritenersi di stretta interpretazione.

La clausola compromissoria che devolve agli arbitri “tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali” trova applicazione anche in relazione all’impugnazione della delibera di esclusione del socio e alle domande riconvenzionali connesse, trattandosi di diritti disponibili.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale va interpretata secondo la logica statutaria complessiva, sicché una divergenza letterale tra disposizioni non è sufficiente a escludere la competenza arbitrale ove non emerga una volontà espressa di sottrarre la fattispecie alla disciplina generale prevedente l’arbitrato per tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali [l’attore invocava la nullità della clausola compromissoria in ragione della apparente divergenza tra l’art. 11 dello statuto, ove una formulazione in termini facoltativi, e l’art. 37, ove si prevedeva invece un obbligo di procedere ad un tentativo di conciliazione].

La clausola compromissoria non è incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale per il fatto del termine perentorio di cui all’art. 2287 c.c. entro il quale il socio escluso dalla società può far opposizione, dal momento che per osservare tale termine decadenziale è sufficiente promuovere tempestivamente l’arbitrato, notificando la domanda di arbitrato, mentre la costituzione dell’organo giudicante può completarsi anche successivamente.

Tribunale di Napoli, 23 Maggio 2024, n. 5336/2024
Arbitrabilità delle controversie societarie
Le società, fatta eccezione per quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325-bis c.c., possono prevedere, negli atti costitutivi, mediante clausole compromissorie, la devoluzione...

Le società, fatta eccezione per quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis c.c., possono prevedere, negli atti costitutivi, mediante clausole compromissorie, la devoluzione ad arbitri di alcune, ovvero, di tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero, tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e, per le quali, la legge non preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Da tale previsione esulano le controversie che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, nonché le controversie relative a interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.

Inoltre sono relative a diritti indisponibili e, come tali, non compromettibili in arbitri ex art. 806 c. p. c., le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter cod. civ., quelle prese in assoluta assenza di informazione.

Ai fini della delimitazione dell'ambito di competenza arbitrale, il concetto di indisponibilità dei diritti deve ritenersi comprensivo di tutte le situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell'autonomia privata, ovvero, disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possano derogarvi, rinunciarvi o, comunque, modificarlo.

Da quanto sopra esposto, deriva la possibilità di devolvere alla cognizione arbitrale le controversie in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori della compagine sociale, in quanto l’azione di responsabilità, anche se posta a tutela di un interesse collettivo, concerne diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto di natura contrattuale e l’esercizio dell’azione, in una sede diversa da quella giurisdizionale – qual è il collegio arbitrale – costituisce una modalità alternativa di accertamento delle pretese risarcitorie che non può in alcun modo essere configurata come rinuncia all’azione né non sottendere i rischi insiti in detta rinuncia, ovvero, nelle transazioni preventive e generiche.

Tribunale di Milano, 2 Dicembre 2024, n. 10380/2024
Clausola compromissoria e giudizio monitorio
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita...

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti "inaudita altera parte", ma impone al Tribunale, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, di emettere la declaratoria di nullità del decreto opposto nonché a provvedere alla contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Tribunale di Milano, 27 Dicembre 2024, n. 11115/2024
Operatività della clausola compromissoria in caso di azione fondata sulla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di partecipazioni sociali e di opposizione a decreto ingiuntivo
La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla clausola compromissoria, inserita nel medesimo contratto, che riserva all’arbitrato rituale...

La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla clausola compromissoria, inserita nel medesimo contratto, che riserva all’arbitrato rituale la cognizione di tutte le controversie nascenti tra le parti anche solo "relative o connesse"  al contratto stesso. Pertanto, in presenza di una clausola di tale tenore, devono essere devolute in arbitrato anche le controversie  relative alle pretese fondate sulle clausole di garanzia pattuite, che hanno innegabilmente la propria causa petendi nel contratto di cessione di quote a cui accede la clausola compromissoria e vertono su diritti patrimoniali disponibili.

In mancanza di una espressa volontà contrattuale delle parti, la clausola arbitrale contenuta in un contratto deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro "causa petendi" nello stesso contratto.

La previsione di una clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo (posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato la pronuncia di sentenza di accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato. Infatti, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale ha origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore formula eccezione di arbitrato, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti all’arbitro.

Tribunale di Catanzaro, 7 Agosto 2024, n. 1608/2024
Arbitrabilità delle questioni relative al compenso degli amministratori
Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. I...

Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società. I rapporti fra amministratori e società, «anche se specificamente attinenti al profilo “interno” dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, danno luogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri» se, beninteso, tale possibilità sia prevista dagli statuti societari.
L’esistenza della clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato l’accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato, esclusa la traslatio iudicii dalla specifica previsione dell’art. 819 ter comma 2 c.p.c..

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