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Tribunale di Roma, 30 Settembre 2025
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c.
La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a differenza della precedente formulazione dell’articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il...

La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei;

Le gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Esse, inoltre, devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

L’impossibilità di un’applicazione diretta dell’art. 91 c.p.c. per mancanza di una sentenza, assistita dall’idoneità della cosa giudicata, non è di ostacolo all’applicazione analogica della norma, dovendosi ravvisare nel citato art. 91 c.p.c. l’espressione di un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità.

Tribunale di Napoli, 19 Agosto 2025
La competenza territoriale e il cambio di domicilio in sede di rinnovo del marchio
La modifica del domicilio effettuata in sede di rinnovo del marchio integra un’elezione di domicilio esclusivo, rilevante ai fini della competenza territoriale di cui all’art. 120, comma 3, c.p.i., ove...

La modifica del domicilio effettuata in sede di rinnovo del marchio integra un’elezione di domicilio esclusivo, rilevante ai fini della competenza territoriale di cui all’art. 120, comma 3, c.p.i., ove risulti dal certificato di rinnovo, il quale ha valore di pubblicità a tutti gli effetti, garantendone la conoscibilità ai terzi.

Corte d'appello di Venezia, 11 Agosto 2025
La disciplina delle spese nel procedimento ex art. 2409 cod. civ.
Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società per azioni, previsto dall’art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che...

Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società per azioni, previsto dall’art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, ma non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che sono a carico dei soci denuncianti.

L’accoglimento dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. per irregolarità gestionali diverse da quelle dedotte dal socio denunciante esclude la condanna degli esponenti aziendali resistenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’istante, come pure esclude la condanna di quest’ultimo al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori resistenti.

Tribunale di Catania, 7 Maggio 2026
Opposizione a decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare: limiti, criteri di determinazione e discrezionalità del giudice
È inammissibile l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare giudiziale qualora la parte contesti non già il quantum della liquidazione, bensì il criterio di imputazione delle spese, fondato...

È inammissibile l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare giudiziale qualora la parte contesti non già il quantum della liquidazione, bensì il criterio di imputazione delle spese, fondato sui principi di soccombenza e causalità. Tale statuizione trova titolo nel provvedimento decisorio che definisce il giudizio e non nel decreto di liquidazione, e può essere censurata esclusivamente mediante i mezzi di impugnazione propri di detto provvedimento.

In tema di liquidazione dei compensi dell’ausiliare nominato nell’ambito di procedimento ex art. 2409 c.c., la determinazione del compenso, effettuata in applicazione dei parametri normativi e tenuto conto della complessità, importanza e ampiezza dell’attività svolta, costituisce espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.

Corte d'appello di Cagliari, 10 Aprile 2025, n. 176/2025
Contestazioni non sottoposte al c.t.u.: limiti alla difesa tardiva in comparsa conclusionale
Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio...

Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio delle parti salvo che la contestazione sia fondata su documenti tempestivamente depositati nel giudizio a sostegno di una generica eccezione di pagamento.

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Tribunale di Bologna, 5 Dicembre 2024, n. 3166/2024
Revoca della delibera assembleare impugnata e criterio della soccombenza virtuale
In caso di cessazione della materia del contendere, conseguente alla revoca della delibera assembleare impugnata intervenuta nel corso del giudizio, le spese di lite devono essere regolate con il criterio...

In caso di cessazione della materia del contendere, conseguente alla revoca della delibera assembleare impugnata intervenuta nel corso del giudizio, le spese di lite devono essere regolate con il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce il “naturale corollario” della pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Corte d'appello di Cagliari, 23 Luglio 2024, n. 301/2024
Esigibilità e prescrizione del diritto alla liquidazione della quota sociale da parte del socio receduto
L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione di liquidazione gravante sulla società sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di...

L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione di liquidazione gravante sulla società sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto rapporto sociale per effetto del recesso dispiegato dal socio medesimo, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale. Da tale momento, essendo la prestazione esigibile, la società debitrice è costituita in mora ai sensi dell'art. 1219, n. 3, c.c.

La data di decorrenza della prescrizione del diritto di credito del socio receduto alla liquidazione della quota sociale, ai fini del computo del periodo prescrizionale, non costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio ed è pertanto inoperante, per essa, il limite segnato dall’art. 345, comma 2, c.p.c. (a mente del quale in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto).

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. Sicché, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Corte d’appello di Torino, 7 Gennaio 2025, n. 74/2025
Inadempimento dell’accordo transattivo in materia di design industriale e risarcimento del danno emergente
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di...

In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicchè non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis.

Le spese sostenute per documentare la violazione ovvero per attività svolte al di fuori del contesto strettamente processuale non costituiscono spese processuali ma piuttosto danno emergente, ossia una perdita economica derivante dall’obbligo di difendersi in giudizio; peraltro, anche in materia di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l’esborso in questione costituisce una voce di danno emergente.

Corte d'appello di Cagliari, 24 Febbraio 2025, n. 72/2025
Sequestro giudiziario di quota di s.r.l. in corso di causa: regolamento delle spese del procedimento
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l’esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un’autonoma rilevanza ai fini della...

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole

Corte d'appello di Cagliari, 22 Febbraio 2025
Mancata approvazione del bilancio e causa di scioglimento della società
La mancata approvazione del bilancio costituisce sintomo della causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ. ove tale omissione concerna almeno due bilanci di...

La mancata approvazione del bilancio costituisce sintomo della causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ. ove tale omissione concerna almeno due bilanci di esercizio. La circostanza che, attraverso la locazione degli immobili oggetto di attività sociale, nel corso degli anni siano state ricavate risorse finanziarie e pagati i debiti sociali, non esclude che non debba prendersi atto dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e della sua perdurante inattività, causa di scioglimento della società ai sensi della norma codicistica, alla quale non può sopperire un’attività di fatto slegata dal controllo e dalle determinazioni dell’ organo collegiale.

È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli articoli 91 ss. cod. proc. civ., e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che - in tale fase - le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell’art. 91 citato.

Tribunale di Catanzaro, 7 Gennaio 2025, n. 7/2025
Il regime della prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 legge fall. ha carattere unitario e inscindibile e assomma in sé i presupposti sia dell’azione sociale (art. 2393 cod. civ.)...

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall. ha carattere unitario e inscindibile e assomma in sé i presupposti sia dell’azione sociale (art. 2393 cod. civ.) che dell’azione dei creditori (art. 2394 cod. civ.). Seppur promosse unitariamente dal curatore, tali azioni non perdono comunque la propria originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto che nella disciplina applicabile. In particolare, l’azione sociale (che ha natura contrattuale) differisce dall’azione dei creditori sociali (che ha natura extracontrattuale) quanto alla distribuzione dell’onere della prova, ai criteri di determinazione del danno risarcibile e al regime della prescrizione. Con riferimento a tale ultimo aspetto, entrambe le azioni si prescrivono nel termine di cinque anni, ai sensi dell’art. 2949 cod. civ. Tuttavia, nell’azione sociale il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la data del fatto dannoso; inoltre, nell’azione sociale si applica la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, cod. civ. (con la conseguenza che la prescrizione rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché essi sono in carica). Diversamente, nell’azione ex art. 2394 cod. civ. il dies a quo coincide con il momento in cui i creditori hanno potuto avere contezza dell’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti

In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte gestorie trova un limite nella ragionevolezza delle stesse. La valutazione circa la ragionevolezza delle scelte di gestione va compiuta “ex ante”, secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della adozione (o meno) da parte dell’amministratore delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta del tipo di quella assunta, nonché tendo conto della diligenza mostrata dall’amministratore nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione poi compiuta

In forza del principio di causazione (che unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite), il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa sia stata resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Il rimborso rimane invece a carico della parte che ha chiamato in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa

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