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Corte d'appello di Ancona, 6 Giugno 2024, n. 887/2024
Amministratore di s.r.l.: l’aver percepito un compenso sproporzionato configura condotta distrattiva del patrimonio
Ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., l’amministratore è responsabile, costituendo grave irregolarità nella gestione societaria, di aver omesso le necessarie cautele, verifiche e controlli circa l’attività effettivamente svolta da...

Ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., l'amministratore è responsabile, costituendo grave irregolarità nella gestione societaria, di aver omesso le necessarie cautele, verifiche e controlli circa l'attività effettivamente svolta da un professionista incaricato, circa il rispetto della diligenza qualificata dello stesso, circa la congruità del compenso professionale pagato.

Costituisce grave irregolarità amministrativa l'adozione della deliberazione di determinazione dell'amministratore unico con il solo voto di quest'ultimo nella sua contestuale qualità di socio, rilevante ai fini del disposto di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c., ove il compenso sia fissato in maniera irragionevole (valutato in base al fatturato e alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa), ove detto compenso non si possa concretamente rapportare all'impegno profuso per la gestione della società. Infatti, l'aver percepito quale amministratore della s.r.l. un compenso sproporzionato ed irragionevole, ove rapportato al fatturato ed alla dimensione economia dell'impresa, per contro non giustificato da un particolare impegno per la gestione della società o da rilevanti e comprovati risultati di esercizio, costituisce condotta distrattiva del patrimonio.

Tribunale di Bologna, 9 Gennaio 2024, n. 57/2024
Sulla qualifica di amministratore di fatto nelle s.r.l.
La qualifica di amministratore di fatto di una s.r.l. ricorre quando un soggetto, in assenza di formale investitura, si ingerisce stabilmente nella gestione sociale esercitando in modo sistematico e continuativo...

La qualifica di amministratore di fatto di una s.r.l. ricorre quando un soggetto, in assenza di formale investitura, si ingerisce stabilmente nella gestione sociale esercitando in modo sistematico e continuativo funzioni proprie dell’organo amministrativo. Costituiscono indici rivelatori di tale ruolo, tra gli altri, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al suo vaglio. Non è invece sufficiente il compimento di atti isolati o occasionali, quali la sottoscrizione di un singolo contratto in nome della società, ove tali condotte risultino compatibili con le mansioni proprie di un impiegato amministrativo di una s.r.l. di piccole dimensioni e non rivelino un’effettiva ingerenza stabile nella gestione sociale.

Tribunale di Napoli, 12 Marzo 2025
Procedimento ex art. 2409 c.c. e necessaria nomina di un curatore speciale della società per conflitto di interessi
Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra la società medesima e l’amministratore unico. Ove il...

Nel procedimento ex art 2409 c.c. la società deve essere processualmente rappresentata da un curatore speciale atteso il conflitto di interessi tra la società medesima e l'amministratore unico. Ove il conflitto di interessi sia preesistente all'instaurazione del procedimento l'istanza di nomina del curatore speciale deve essere rivolta al Presidente del Tribunale e non al giudice avanti al quale pende la causa.

Tribunale di Napoli, 9 Aprile 2025
Presupposti per la richiesta di ispezione dell’amministrazione della società
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo (per l’attivazione del rimedio da essa previsto) qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la...

La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo (per l'attivazione del rimedio da essa previsto) qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.

Ai fini dell'art. 2409 c.c. deve reputarsi sufficiente il mero pericolo di danno futuro, purchè patrimonialmente rilevante, alla società mentre non rivestono alcuna rilevanza eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.

Tribunale di Trieste, 24 Aprile 2025, n. 367/2025
Amministratore di s.r.l. e mala gestio distrattiva
È responsabile l’amministratore di mala gestio distrattiva (anche penalmente illecita) che, in un periodo nel quale lo stato di insolvenza della società era già conclamato, smembra e rende privo di...

È responsabile l'amministratore di mala gestio distrattiva (anche penalmente illecita) che, in un periodo nel quale lo stato di insolvenza della società era già conclamato, smembra e rende privo di valore il principale cespite di quest'ultima. [Nel caso di specie, l'amministratrice ha alienato i componenti principali di un impianto ad una società integralmente riferibile al medesimo, senza incassare nessun corrispettivo dalla società acquirente, inviando, inoltre i beni all'estero, a un terzo soggetto, da renderli così non reintegrabili materialmente nel patrimonio della società].

Tribunale di Napoli, 8 Marzo 2024
Il fumus boni iuris nella revoca cautelare dell’amministratore di S.r.l.
In tema di revoca cautelare dell’amministratore di S.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., il fumus boni iuris consiste nell’esistenza del rischio di una reiterazione di condotte gestorie irregolari...

In tema di revoca cautelare dell'amministratore di S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., il fumus boni iuris consiste nell'esistenza del rischio di una reiterazione di condotte gestorie irregolari tali da compromettere il patrimonio sociale nel tempo necessario ad ottenere il medesimo risultato all'esito di un giudizio ordinario.

Non sussiste periculum in mora laddove il mancato deposito dei bilanci contestato con il ricorso cautelare sia stato sanato prima della decisione, in quanto il relativo pregiudizio consistente nel possibile danno dovuta alla cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese viene meno.

 

Corte d'appello di Bologna, 30 Aprile 2024, n. 1069/2024
Responsabilità dell’amministratore ex art. 2476, 6° comma, c.c. e concorso dell’istituto bancario
In tema di responsabilità dell’amministratore di S.r.l. verso i terzi ex art. 2476, 6° comma, c.c., la condotta illecita dell’organo gestorio che abbia inciso sul patrimonio sociale integra fonte di...

In tema di responsabilità dell'amministratore di S.r.l. verso i terzi ex art. 2476, 6° comma, c.c., la condotta illecita dell'organo gestorio che abbia inciso sul patrimonio sociale integra fonte di responsabilità solo ove l'inadempimento della società alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi derivi direttamente e causalmente da tale condotta. Detta responsabilità, inquadrandosi nello schema dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., richiede la specifica allegazione e prova, da parte del terzo danneggiato, tanto del fatto di mala gestio quanto del nesso eziologico immediato tra questo e la mancata esecuzione della prestazione sociale.

Il concorso della banca nella responsabilità dell'amministratore verso il terzo, ex art. 38 TUB, non può essere affermato sulla base di generici richiami a figure "di scuola" quali la concessione abusiva di credito o il ricorso abusivo al credito, ma richiede specifica allegazione e prova di condotte dell'istituto di credito che, in concreto, abbiano agevolato o rafforzato la mala gestio, ponendosi in rapporto causale diretto con il danno lamentato dal terzo.

Tribunale di Brescia, 27 Giugno 2025
Richiesta cautelare di revoca ante causam
La richiesta cautelare di revoca degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. non può essere proposta ante causam, bensì si ritiene ammissibile unicamente in corso di causa.

La richiesta cautelare di revoca degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. non può essere proposta ante causam, bensì si ritiene ammissibile unicamente in corso di causa.

Tribunale di Brescia, 4 Agosto 2025
In Evidenza
Inammissibilità della revoca cautelare ante causam dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c.
L’art. 2476, comma 3, c.c. accorda al singolo socio la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità e, in tale ambito, prevede che il socio possa “altresì” chiedere, in caso di gravi...

L’art. 2476, comma 3, c.c. accorda al singolo socio la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità e, in tale ambito, prevede che il socio possa “altresì” chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta di revoca dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c. che sia proposta ante causam.

Tale interpretazione appare preferibile anche alla luce del tenore della relazione ministeriale illustrativa della riforma del diritto societario sostanziale di cui al d.l.vo 6/2003, secondo cui, par. 11 “...da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”.

Tribunale di Catania, 4 Maggio 2024, n. 569/2024
Denunzia al tribunale: sull’attualità e nocività delle gravi irregolarità gestorie e sulla natura autonoma del rimedio
Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c. devono essere attuali e assumere un carattere potenzialmente dannoso per la società. L’adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 2409...

Le gravi irregolarità nella gestione rilevanti ai sensi dell'art. 2409 c.c. devono essere attuali e assumere un carattere potenzialmente dannoso per la società. L'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 c.c necessita di indizi di irregolarità seri, precisi e gravi e non può, per converso, essere giustificata unicamente sulla base di generici sospetti o valutazioni concernenti l'andamento dell'impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità.

Difetta del requisito dell'attualità del pregiudizio la denunzia che riguardi la mancata convocazione e la falsa attestazione della presenza totalitaria della compagine sociale nelle assemblee per l'approvazione di bilanci che risultino ormai consolidati. Tale denunzia difetta altresì del requisito del danno alla società in mancanza della prospettazione del danno derivante dall'aprovazione dei bilanci chiusi.

La denunzia ex art. 2409 c.c. ha natura autonoma e non residuale rispetto agli altri rimedi finalizzati a contrastare condotte gestionali irregolari (ad es., l'impugnazione della delibera assembleare, l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o la domanda di revoca dell'amministratore), ciò comportando la possibilità di esperire sia l'impugnazione di una delibera assembleare sia, ove i vizi della delibera si traducano in gravi e attuali irregolarità gestorie, la denunzia al tribunale.

Tribunale di Palermo, 28 Giugno 2023
Sull’onere della prova nell’azione di responsabilità contro l’amministratore e il liquidatore
Chi promuove l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore o del liquidatore deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui...

Chi promuove l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore o del liquidatore deve allegare e provare l’esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore o del liquidatore inadempiente. Incombe, viceversa, sull’amministratore/liquidatore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti.

Tribunale di Milano, 10 Maggio 2023
La revoca cautelare dell’amministratore chiesta dal socio di s.r.l.
L’art. 2476, co. 3, c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio il provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità...

L’art. 2476, co. 3, c.c. richiede, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio il provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini quanto meno il rischio di un pregiudizio imminente per l’interesse sociale (periculum in mora). Le gravi irregolarità possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società. Sebbene la norma parli di irregolarità nella gestione della società, non è dubbio che possa farsi riferimento a tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto – quali la cura del patrimonio sociale e quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, quali tutti gli adempimenti e gli atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali –, ma è escluso che si possano ricomprendere in tale nozione le decisioni inerenti alle scelte meramente imprenditoriali, che attengono alla sfera della discrezionalità dell’attività d’impresa, con l’unico limite della irragionevolezza di tali scelte, che deve essere valutata con criterio ex ante.

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