Sebbene manchi all'interno del corpus delle disposizioni sulla s.a.s. una norma analoga a quella contenuta nel terzo comma dell'art. 2259 c.c. con riferimento alle altre società personali, la regola che ammette la revoca giudiziale per giusta causa dell'amministratore accomandatario deve ritenersi operante anche in relazione al tipo societario in esame. Invero, se nessun dubbio può sorgere circa la facoltà del socio accomandatario di attivare il procedimento giurisdizionale di revoca, posto che la posizione di quest'ultimo è equiparata dall'art. 2318 c.c. a quella dei soci della s.n.c., qualche perplessità ha suscitato la possibilità di riconoscere un analogo potere anche in capo ai soci accomandanti, in ragione dell'ingerenza nell'amministrazione che questi verrebbero così ad esercitare in spregio all'art. 2320 c.c. L'orientamento nettamente prevalente in dottrina e pressoché unanime in giurisprudenza, tuttavia, ritiene ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria finalizzato ad ottenere la revoca dell'amministratore accomandatario anche da parte del socio accomandante. Si è, infatti, osservato, per un verso, che l'art. 2259, ultimo comma – il quale, appunto, riconosce in capo a ciascun socio il potere di chiedere la revoca giudiziale per giusta causa dell'amministratore – risulta compatibile con le regole ed i principi concernenti la s.a.s., sicché è ad essa applicabile in forza dell'art. 2315 c.c., e, per altro verso, che tanto la nomina, quanto la revoca dell'amministratore non costituiscono atti di amministrazione preclusi all'accomandante dall'art. 2320 c.c. Anzi, proprio l'art. 2320 c.c. riconosce in capo agli accomandanti un potere di controllo sull'operato degli accomandatari. E con tale potere appare del tutto coerente la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di ottenere la revoca per giusta causa dell'amministratore accomandatario. La facoltà riconosciuta in via generale al singolo socio delle società personali dal terzo comma dell'art. 2259 c.c., infatti, rappresenta un'esplicazione dei poteri di controllo sulla gestione della società, che vede il proprio fondamento razionale nel fatto che le obbligazioni sociali nascenti dalla gestione della società incidono non soltanto sul patrimonio di quest'ultima, ma altresì su quello personale dei soci.
La nozione di giusta causa idonea a giustificare la revoca per via giudiziaria dell’amministratore di s.a.s. ricomprende quelle condotte poste in essere dall’amministratore in violazione dell’obbligo di dare corso al mandato gestorio con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 2260 e 1711 c.c.), tra le quali pacificamente rientrano, anche alla stregua delle previsioni contenute negli artt. 2261 e 2262 c.c., la violazione dell’obbligo di regolare tenuta della contabilità, l’impedimento all’esercizio da parte dei soci che non partecipano all’amministrazione del controllo sulla gestione sociale ed il mancato versamento degli utili.
In tema di società in accomandita semplice, la violazione degli obblighi propri dell’amministratore, idonea ad incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o a rendere impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione – fattispecie nel cui novero sono ricomprese la condotta volta a impedire al socio accomandante di accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale, la mancata comunicazione a quest'ultimo dei bilanci e dei rendiconti della società, nonché la distribuzione di utili non effettivamente conseguiti – integra giusta causa di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell’art. 2259, terzo comma, c.c. Tale disposizione, dettata per le società in nome collettivo, trova applicazione anche alle società in accomandita semplice ai sensi del combinato disposto degli artt. 2315 e 2293 c.c.
Qualora la revoca dell’amministratore di società di persone sia stata chiesta in via cautelare – tutela azionabile con il procedimento ex art. 700 c.p.c., non essendo analogicamente applicabile la disciplina prevista dall’art. 2409 c.c. in materia di società di capitali – oltre al requisito del fumus boni iuris è altresì imprescindibile il requisito del periculum in mora, ossia il pregiudizio imminente e irreparabile consistente nel pericolo che nelle more del giudizio di merito siano poste in essere nuove condotte pregiudizievoli o che si aggravino il pregiudizio o gli effetti dei contegni pregressi.
Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione – intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi – o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell’accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dall’art. 2320 c.c., deve essere posta in essere una attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all’esterno e che sia altresì espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell’impresa.
L’attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall’imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell’adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell’accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale, pertanto, rimane estraneo.
L’emissione da parte del socio accomandante di assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, con apposizione della firma sotto il nome di quest’ultima e per conto di essa, in difetto di prova contraria, determina l’estensione di responsabilità del socio accomandatario.
L’equiparazione del socio accomandante che si è ingerito nell’amministrazione sociale al socio accomandatario prescinde da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, né la responsabilità è limitata al singolo affare per il quale vi è stata ingerenza.
Nelle società di persone, pur in assenza di apposita disposizione, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevede, in materia di società per azioni, l’art. 2395 c.c.
La natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio è fondata sull'art. 2043 c.c. in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., ed esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma che si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.
Il socio di società di persone ha facoltà di agire nei confronti dell’amministratore per la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili da parte dei soci non amministratori.
Alla revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente lo scioglimento della s.a.s., essendo applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente (altro…)
La revoca dell'amministratore nelle società di persone e, in particolare, in quelle in accomandita semplice, in forza dell'art. 2259, applicabile anche alle società di persone, per il duplice rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c., non ha effetto se non ricorre giusta causa, nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato con il contratto sociale, mentre, se nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato. (altro…)
In tema di società di persone, la giusta causa di recesso individuata nell’art. 2285 c.c. si sostanzia nel comportamento degli altri soci avente consistenza tale da costituire violazione degli obblighi derivanti dal contratto sociale ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del sottostante rapporto sociale, tale da fa ragionevolmente venir meno nel socio recedente la fiducia negli altri soci riposta (nella specie (altro…)
La clausola compromissoria che delega ad arbitri "qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci circa l'interpretazione o l'esecuzione dei patti sociali" è valida, purché l'interesse oggetto della controversia non abbia carattere indisponibile, cioè non sia tutelato da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione automatica dell'ordinamento, svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (nel caso di specie, la clausola è stata giudicata valida in merito all'esercizio dell'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di s.a.s. ex art 2259 cc).
In una società in accomandita semplice, l’esclusione del socio accomandatario ad opera dei soci accomandanti può avvenire anche secondo la procedura prevista agli artt. 2286 e 2287 c.c. (in virtù del richiamo operato dall’art. 2315 c.c.), non essendo tale atto espressione di un potere di amministrazione e non essendo causa di immediato scioglimento della società. (altro…)
Nelle società di persone (nel caso di specie, s.a.s.), la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati dagli amministratori al patrimonio sociale spetta esclusivamente alla società, in quanto titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma e distinta soggettività rispetto a quello dei soci (nella specie è stata negata la legittimazione attiva al singolo socio, che invocava a proprio favore il disposto dell'art. 2476 dettato in tema di s.r.l.).