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Tribunale di Milano, 29 Dicembre 2024, n. 11139/2024
Abbandono ingiustificato delle trattative e concorrenza sleale per denigrazione
Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza le contestazioni delle controparti o la diversa qualificazione dei fatti...

Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza le contestazioni delle controparti o la diversa qualificazione dei fatti invocata, dovendosi tenere separata le questioni concernenti il merito da quelle relative alla competenza. Unico limite alla rilevanza dei fatti esposti dall’attore ai fini della determinazione della competenza è dato dalla loro evidente prospettazione artificiosa e strumentale, preordinata esclusivamente a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

Una domanda non riproposta in precisazione delle conclusioni non può ritenersi per questo solo abbandonata, dovendosi valutare in modo complessivo la condotta processuale della parte.

La legittimazione attiva coincide con la titolarità del diritto ad agire in giudizio e la legittimazione passiva consiste nella titolarità del diritto a resistere nel processo: entrambe devono essere determinate con riguardo alla prospettazione dell’attore ed integrano concetti distinti dalla titolarità delle posizioni sostanziali oggetto del giudizio.

Si ha denigrazione ex art. 2598 n. 2 c.c. laddove l’imprenditore diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività del concorrente in modo idoneo a determinarne il discredito e ad incidere negativamente sulla sua reputazione. Anche la divulgazione di circostanze vere, accompagnata da invettive e offese nei confronti del concorrente, configura concorrenza sleale per denigrazione.

Nel rapporto tra imprese concorrenti, non è conforme alla buona pratica degli affari che i dipendenti e i collaboratori, una volta transitati in un’impresa concorrente, entrino in contatto con i clienti dell’ex datore di lavoro. Se ciò avviene in maniera sistematica e con modalità idonee a danneggiarlo, lo sviamento che eventualmente ne consegue deve considerarsi illecito.

L’animus nocendi consiste nella consapevolezza e volontà di cagionare un pregiudizio all'altrui impresa e può essere provato guardando all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale.

La tutela dei dati dell’impresa non si esaurisce nella disciplina dell’art. 98 c.p.i., poiché anche laddove non vengano in rilievo informazioni connotate da requisiti di segretezza, l’acquisizione di dati riservati è pur sempre idonea ad integrare gli estremi dell’illecito ex art. 2598 n. 3 c.c., in presenza di un complesso di dati organizzato.

Non esiste un divieto di intrattenere relazioni con gli interlocutori di un’impresa concorrente, purché ciò non avvenga sfruttando in modo illecito l’altrui rete commerciale o informazioni riservate.

Ciascuna parte è libera di interrompere la contrattazione, manifestando la propria volontà di non concludere il contratto, con il limite costituito dalla necessità di bilanciare i propri interessi con quelli della controparte, in ossequio al principio di buona fede oggettiva

Tribunale di Milano, 31 Dicembre 2024, n. 11206/2024
Storno di dipendenti e sviamento di clientela nel settore della fornitura di bevande
L’art. 2598 n. 3 c.c. costituisce una fattispecie aperta, idonea a comprendere tutte le condotte contrarie alla correttezza nelle dinamiche commerciali. Tra queste è possibile ricondurre lo storno di dipendenti...

L’art. 2598 n. 3 c.c. costituisce una fattispecie aperta, idonea a comprendere tutte le condotte contrarie alla correttezza nelle dinamiche commerciali. Tra queste è possibile ricondurre lo storno di dipendenti e lo sviamento di clientela, purché posti in essere con modalità oggettivamente sleali e caratterizzati dal c.d. animus nocendi.

L’animus nocendi è la finalità precisa di disarticolare e distruggere le strutture commerciali dell’impresa vittima del comportamento illecito.

Per la configurazione dell’illecito è necessario il compimento di atti oggettivamente contrari alla lealtà nelle dinamiche commerciali, compiuti con la manifesta volontà di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregandone in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale e procurandosi così un vantaggio competitivo indebito.

Deve ritenersi sussumibile nelle ordinarie regole di mercato la possibilità di avvicinare altrui dipendenti, offrendo migliori condizioni di lavoro o più elevate retribuzioni, non potendosi accedere a una visione dominicale dei lavoratori subordinati da parte del datore di lavoro, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole di correttezza e lealtà nei rapporti commerciali tra imprenditori.

Il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza sicché per apprezzare in concreto i requisiti della fattispecie ex art. 2598, n. 3, c.c., e ritenere illecito lo sviamento, occorre che sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

Tribunale di Venezia, 11 Settembre 2024
In Evidenza
Concorrenza sleale per storno di consulenti finanziari e finalità della tutela inibitoria cautelare
Per ritenere integrata la fattispecie di storno di dipendenti è necessaria la dimostrazione che il comportamento sia univocamente finalizzato all’intenzionale scomposizione dell’organizzazione e della funzionalità dell’impresa concorrente, così da menomarne...

Per ritenere integrata la fattispecie di storno di dipendenti è necessaria la dimostrazione che il comportamento sia univocamente finalizzato all’intenzionale scomposizione dell’organizzazione e della funzionalità dell’impresa concorrente, così da menomarne la vitalità economica, richiamando quali indici sintomatici, ad es., le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti o collaboratori a passare all'impresa concorrente.
Ciò che deve essere verificato è se le conseguenze del passaggio dei lavoratori vada al di là del pregiudizio che normalmente un imprenditore subisce a causa di tale evento, che di per sé solo considerato, è lecito, in quanto esplicazione del principio della libera concorrenza.

La tutela inibitoria ha la funzione di neutralizzare gli effetti delle condotte di concorrenza sleale, da un lato consentendo all’imprenditore che le abbia subite di poter tornare nello status quo ante e di evitare di subire ulteriori comportamenti illeciti analoghi e, dall’altro ristabilendo l’equilibrio del mercato alterato dalla condotta anticoncorrenziale. Ciò, appunto, si realizza disponendo delle misure volte ad evitare che l’autore della condotta di concorrenza sleale possa avvantaggiarsi delle conseguenze del proprio comportamento o per il tempo necessario a colui che ha subito l’illecito di assumere le iniziative necessarie per ripristinare lo status quo ante o, comunque, per quel tempo che, secondo le dinamiche di mercato, sarebbe stato necessario all’autore dell’illecito per acquisire il vantaggio illecitamente acquisito con mezzi conformi alla correttezza professionale e ai principi di leale concorrenza. Ecco perché, nel pronunciare l’inibitoria, il giudice deve tener conto delle peculiarità del caso concreto ed evitare che la misura inibitoria diventi uno strumento tramite il quale l’imprenditore che ha subito la condotta di concorrenza sleale finisca con il conseguire non più soltanto il ripristino dello status quo ante – come vuole l’ordinamento – ma anche degli indebiti vantaggi a danno degli altri operatori del mercato.

Tribunale di Venezia, 9 Dicembre 2024, n. 4529/2024
Concorrenza sleale per storno di dipendenti: animus nocendi ed elementi indicativi dell’antigiuridicità del comportamento del concorrente
Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti, è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale...

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l’intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente (animus nocendi), disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

Attesa l’esigenza di salvaguardare sia il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione (artt. 4 e 36 Cost.), sia il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.), la mera assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica. La condotta del concorrente non è, pertanto, di per sé censurabile quando questi agisca con il semplice obiettivo di recare a sé un vantaggio competitivo, ma solo quando agisca con il proposito supposto di procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa, ove si traduca in comportamenti obiettivamente contrassegnati dall’attitudine a disarticolare con modi scorretti l’altrui attività imprenditoriale. Dunque, mentre non può considerarsi intrinsecamente contraria alla correttezza professionale la condotta dell’imprenditore che si adoperi perché il lavoratore dell’impresa concorrente si trasferisca alle proprie dipendenze, deve reputarsi illecita, in quanto contraria alla nominata correttezza, l’attività che, attraverso lo storno, risulti deliberatamente preordinata a danneggiare l’altrui azienda.

All’accertamento dell’animus nocendi si procede (in mancanza di prova diretta di tale animus) con criterio solitamente oggettivo, ossia attraverso un’indagine di fatto della sussistenza di una serie di elementi indicativi dell’antigiuridicità del comportamento, che vengono tradizionalmente rinvenuti dalla giurisprudenza nelle modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato; nella quantità e nella qualità del personale stornato, nella sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente; nelle difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e nei metodi adottati per indurre i dipendenti o collaboratori a passare all'impresa concorrente.

Spetta, infatti, a chi denuncia un c.d. «storno di dipendenti» sotto il profilo dell'illecito ex art. 2598, n. 3, c.c. fornire la prova degli elementi destrutturanti della propria organizzazione imprenditoriale causati dall'acquisizione di suoi dipendenti da parte di un concorrente, fornendo in giudizio, quantomeno, concreti elementi per conoscere l'organigramma complessivo dell'azienda, il ruolo ricoperto dai dimissionari, le difficoltà incontrate per sostituire i fuoriusciti in relazione alle mansioni dagli stessi svolte ed alla reperibilità di analoghe professionalità al proprio interno o comunque sul mercato del lavoro .

L'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto, di talché l'assunzione di un lavoratore che non abbia osservato il preavviso non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare la sussistenza di detta precipua intenzionalità .

La concorrenza sleale per «illecito sviamento di clientela» è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto...). Il tentativo di sviare la clientela (che non «appartiene» all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela), sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598, n.3, e ritenere illecito lo sviamento, occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). Non è, quindi, sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.

Al fine di mantenere segrete le informazioni, l’imprenditore deve intervenire su più livelli, adottando misure che possono ricondursi a tre categorie: le misure di carattere fisico (quali l’utilizzo di archivi cartacei protetti da chiavi e accessibili solo ad alcuni dei dipendenti), le misure di carattere tecnologico (quali l’utilizzo di sistemi che rendano accessibili le informazioni solo a particolari soggetti, mediante l’utilizzo di accorgimenti tecnici) e le misure di carattere organizzativo (quali ad esempio circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza o accordi di segretezza che consentano di rendere manifesta la volontà del titolare delle informazioni di mantenerle segrete). L’idoneità delle misure adottate deve essere valutata caso per caso, considerando vari fattori, tra i quali rilevano le dimensioni dell’impresa, la natura dell’informazione, il numero di soggetti che vi abbiano accesso e la tipologia di accesso previsto all’informazione stessa.

 

Tribunale di Roma, 13 Febbraio 2023, n. 3621/2023
Le circostanze oggettive che determinano la sussistenza dell’illecito di concorrenza sleale per storno di dipendenti
Anche ove il convenuto non stia ancora operando sul mercato, sussiste comunque una sua responsabilità a titolo di concorrenza sleale, allorché si configuri una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia...

Anche ove il convenuto non stia ancora operando sul mercato, sussiste comunque una sua responsabilità a titolo di concorrenza sleale, allorché si configuri una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell'attività imprenditoriale concorrente purché nei termini di rilevante probabilità, sia nell'ipotesi di attività preparatorie all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività produttiva.

L'illecito di concorrenza sleale per storno di dipendenti si ritiene sussitente al ricorrere di alcune circostanze oggettive e sintomatiche di un comportamento contrario ai principî di correttezza professionale, vale a dire: 1) il passaggio diretto dei dipendenti dal precedente datore di lavoro al concorrente che ha posto in essere lo storno; 2) il fatto che lo storno coinvolga un numero significativo di dipendenti; 3) il fatto che i dipendenti stornati rivestissero ruoli apicali all’interno dell’organigramma aziendale; 4) il fatto che lo storno di tutti i dipendenti sia avvenuto in un lasso di tempo limitato; 5) la difficoltà di sostituire questi dipendenti rapidamente; 6) il fatto di essersi avvalsi nella manovra di storno di metodi contrari alla correttezza professionale. A ciò va aggiunto che la concorrenza sleale è un illecito di pericolo per il quale non rilevano solo i trasferimenti effettivamente verificatisi, ma anche i tentativi di storno.

Tribunale di Roma, 3 Agosto 2023
Condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria di atto di conferimento societario
In tema di condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l’animus nocendi; tale pregiudizio si...

In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l’animus nocendi; tale pregiudizio si realizza anche quando l'atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori, come ad esempio in caso di alienazione di un immobile e/o di un bene facilmente aggredibile dall’eventuale parte attrice per il soddisfacimento del proprio credito.

La declaratoria di inefficacia relativa, conseguente all’accoglimento della revocatoria proposta, mentre incide sugli effetti dell’atto dispositivo di conferimento, non pregiudica in alcun modo la validità della società, in ossequio al disposto dell’art. 2332 c.c.; ove, poi, il bene oggetto di conferimento venga, dal creditore, utilmente sottoposto all’esecuzione forzata, la società acquista nei confronti del socio (debitore esecutato) ragioni di credito corrispondenti al valore dei beni conferiti.

Tribunale di Milano, 3 Marzo 2017
Insussistenza di uno storno illecito di dipendenti nel contesto della aggiudicazione di un contratto di appalto
Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c. n. 3, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell’agente dell’idoneità dell’atto...

Lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c. n. 3, allorché sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì (altro…)

Tribunale di Milano, 10 Gennaio 2017, n. 143/2017
Elementi costitutivi dello storno illecito di dipendenti
Per configurare lo storno dei dipendenti è necessario: a) che un’impresa induca i dipendenti di un’impresa concorrente a dimettersi al fine di assumerli nel proprio organico, b) che ciò permetta...

Per configurare lo storno dei dipendenti è necessario: a) che un'impresa induca i dipendenti di un'impresa concorrente a dimettersi al fine di assumerli nel proprio organico, b) che ciò permetta all'impresa concorrente e agente lo storno di saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, c) che ciò implichi la volontà di impedire al concorrente - o di renderle assai più difficile - il continuare a competere, stante l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che rendono praticabile l'attività d'impresa svolta in concorrenza.

L'animus nocendi si individua nelle condotte contraddistinte da: a) la quantità dei soggetti stornati, b) la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, c) la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all'interno dell'azienda concorrente, d) la scarsa fungibilità dei dipendenti, e) la rapidità dello storno, f) l'inizio di una iniziativa economica del concorrente stornante prima non esistente.

Tribunale di Milano, 23 Novembre 2016
Concorrenza sleale per storno dipendenti
La concorrenza illecita, per mancanza di conformità ai principi della correttezza, non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla...

La concorrenza illecita, per mancanza di conformità ai principi della correttezza, non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente in quanto (altro…)

Tribunale di Milano, 16 Aprile 2015
Elementi di illiceità dello storno di dipendenti
Il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e condotta sleale va individuato, sul piano oggettivo, nell’intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente...

Il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e condotta sleale va individuato, sul piano oggettivo, nell'intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui (altro…)

Tribunale di Milano, 22 Marzo 2016
Storno illecito di personale e valutazione del capitale umano
Il cosiddetto storno di dipendenti rappresenta una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinchè l’...

Il cosiddetto storno di dipendenti rappresenta una normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 Cost.. Affinchè l’ attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l’ ipotesi della concorrenza sleale è necessario che (altro…)

Tribunale di Milano, 24 Ottobre 2016
Requisiti oggettivi e soggettivi dello storno illecito di dipendenti
Il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno del dipendente e condotta sleale va individuato nell’intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri...

Il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno del dipendente e condotta sleale va individuato nell'intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con (altro…)

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